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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandra Aragno Presidente dott. Silvia Carosio Giudice dott. Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19424/2024 promossa da:
, C.U.I. , C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1 C.F._2
(Nigeria) il 23.05.1985, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Freni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del tempore, rappresentato Controparte_2 CP_3
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
CP_ Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di del 20.9.2024, notificato il
3.10.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “Previa disapplicazione del Provvedimento impugnato e di ogni altro atto ad esso prodromico, presupposto, consequenziale o comunque connesso, accertare, dichiarare
e/o riconoscere i presupposti atti a concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2 D.lvo 286/1998, nella formulazione previgente all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, conv. in L. 56/2023. - Si domanda la condanna della p.a. alle spese di lite.”. Conclusioni di parte convenuta: “Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 2.11.2024, il sig. ha impugnato il Controparte_1 provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando il suo percorso integrativo in Italia e rappresentando di aver prodotto alla PA tutta la sua documentazione lavorativa, compreso il contratto a tempo indeterminato e la CU del 2014, relativa all'anno 2023, da cui emergeva un reddito di euro 16.616,81.
Si è costituita la PA, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo in rito la tardività del ricorso e ribadendo, nel merito, i due parerei negativi della CT di Torino che ha ritenuto non sussistenti “profili di integrazione socio lavorativa e di radicamento” del ricorrente nel tessuto sociale italiano.
All'udienza del 6.6.2025, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Preliminarmente va osservato che il provvedimento opposto è stato notificato al ricorrente in data 3.10.2024 e che il ricorso è stato depositato il 2.11.2024, come emerge da Consolle. Il ricorso, pertanto, è tempestivo.
Passando al merito del giudizio, si osserva che il Questore di Asti ha rigettato la domanda sulla base di due pareri negativi della CT di Torino, che ha ritenuto insussistente un'integrazione socio lavorativa del ricorrente in Italia.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 10.10.22 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa contro )” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_1 CP_4
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8
CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto il ricorrente ha depositato contratto di lavoro a tempo determinato presso la sig.ra ; contratto di lavoro a tempo determinato presso il sig. contratto di lavoro a tempo Pt_2 Per_1
determinato presso del 26.11.2022, via Controparte_5
via prorogato e trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.8.2024; le relative buste paga, la CU 2024, relativa all'anno 2023, con un reddito di euro 16.616,81; CU 2025, relativa all'anno 2024, con un reddito di euro 18.445,90.
Ritiene il collegio che la documentazione sopra richiamata comprovi la sussistenza di un'effettiva e adeguata integrazione del ricorrente nel tessuto sociale nazionale, con la conseguenza che un suo eventuale allontanamento dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata, come enucleata dalla giurisprudenza sopra richiamata. Non emergono inoltre ragioni ostative al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente. Sul punto si osserva che la documentazione depositata nel presente giudizio unitamente al ricorso, comprese la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e la CU 2024, erano già state prodotte nell'ambito del procedimento amministrativo, come comprovato dalle mail depositate dal difensore della parte ricorrente (cfr. docc. 1-6.1). Peraltro, la stessa PA, costituendosi, non ha contestato le allegazioni contenute in ricorso relative, appunto, all'integrazione documentale inviata alla PA in pendenza del procedimento amministrativo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL
130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 2.500,00, oltre Iva e Cpa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 11.6.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandra Aragno Presidente dott. Silvia Carosio Giudice dott. Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19424/2024 promossa da:
, C.U.I. , C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1 C.F._2
(Nigeria) il 23.05.1985, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Freni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
in persona del tempore, rappresentato Controparte_2 CP_3
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
CP_ Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di del 20.9.2024, notificato il
3.10.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “Previa disapplicazione del Provvedimento impugnato e di ogni altro atto ad esso prodromico, presupposto, consequenziale o comunque connesso, accertare, dichiarare
e/o riconoscere i presupposti atti a concedere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2 D.lvo 286/1998, nella formulazione previgente all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, conv. in L. 56/2023. - Si domanda la condanna della p.a. alle spese di lite.”. Conclusioni di parte convenuta: “Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 2.11.2024, il sig. ha impugnato il Controparte_1 provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando il suo percorso integrativo in Italia e rappresentando di aver prodotto alla PA tutta la sua documentazione lavorativa, compreso il contratto a tempo indeterminato e la CU del 2014, relativa all'anno 2023, da cui emergeva un reddito di euro 16.616,81.
Si è costituita la PA, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo in rito la tardività del ricorso e ribadendo, nel merito, i due parerei negativi della CT di Torino che ha ritenuto non sussistenti “profili di integrazione socio lavorativa e di radicamento” del ricorrente nel tessuto sociale italiano.
All'udienza del 6.6.2025, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Preliminarmente va osservato che il provvedimento opposto è stato notificato al ricorrente in data 3.10.2024 e che il ricorso è stato depositato il 2.11.2024, come emerge da Consolle. Il ricorso, pertanto, è tempestivo.
Passando al merito del giudizio, si osserva che il Questore di Asti ha rigettato la domanda sulla base di due pareri negativi della CT di Torino, che ha ritenuto insussistente un'integrazione socio lavorativa del ricorrente in Italia.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 10.10.22 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa contro )” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_1 CP_4
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8
CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto il ricorrente ha depositato contratto di lavoro a tempo determinato presso la sig.ra ; contratto di lavoro a tempo determinato presso il sig. contratto di lavoro a tempo Pt_2 Per_1
determinato presso del 26.11.2022, via Controparte_5
via prorogato e trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.8.2024; le relative buste paga, la CU 2024, relativa all'anno 2023, con un reddito di euro 16.616,81; CU 2025, relativa all'anno 2024, con un reddito di euro 18.445,90.
Ritiene il collegio che la documentazione sopra richiamata comprovi la sussistenza di un'effettiva e adeguata integrazione del ricorrente nel tessuto sociale nazionale, con la conseguenza che un suo eventuale allontanamento dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata, come enucleata dalla giurisprudenza sopra richiamata. Non emergono inoltre ragioni ostative al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente. Sul punto si osserva che la documentazione depositata nel presente giudizio unitamente al ricorso, comprese la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e la CU 2024, erano già state prodotte nell'ambito del procedimento amministrativo, come comprovato dalle mail depositate dal difensore della parte ricorrente (cfr. docc. 1-6.1). Peraltro, la stessa PA, costituendosi, non ha contestato le allegazioni contenute in ricorso relative, appunto, all'integrazione documentale inviata alla PA in pendenza del procedimento amministrativo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL
130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 2.500,00, oltre Iva e Cpa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 11.6.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio