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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr.
Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2852/2019 R.G. avente ad oggetto:
AZIONE DI RIPETIZIONE SOMME (art.553 c.c.)
e vertente tra:
n persona del suo legale rapp.te p.t.,quale Parte_1
impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi dell'art.286
D.Lgs. 209/2005,rappresentata e difesa dall'Avv.Rovini Katy ed elettivamente do- miciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola G7 presso lo studio dell'avvocato
Raffaele Russo,come da mandato in atti;
ATTORE
E
( ) ; CP_1 CodiceFiscale_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21/03/2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione regolarmente notificato,la Parte_2
quale compagnia designata dal Fondo Vittime della Strada ai sensi dell'articolo 286 del D.l.gs 209/2005,ha assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 03/08/1995 in Castelvolturno lungo la variante KM32 +100 tra il furgone Tg.NAR12540 di pro- prietà di e condotto da ed il veicolo con rimorchio CP_2 CP_3
Tg.SA688641 (privo di copertura assicurativa) di proprietà e condotto da CP_1
che i signori convenivano innanzi alla Pretura di Capua la
[...] CP_2 [...]
quale compagnia designata dal fondo per ottenere il ristoro dei danni Parte_2
subiti;che con sentenza n.1886 del 2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accertata la responsabilità del conducente e proprietario del veicolo, CP_1
nella causazione del sinistro di causa ,condannava i convenuti al risarcimento dei danni patiti dagli attori;
che in esecuzione della predetta sentenza la Compagnia di Assicurazioni provvedeva al pagamento della somma complessiva di Euro 12.755,05; che provvedeva ad intimare il recupero delle somme sborsate al responsabile del si- nistro che non vi provvedeva,per cui csi rivolgeva all'intestato Tribunale per
2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Condannare il signor a CP_1
rimborsare a ,quale impresa designata dal Fondo di garanzia vit- Parte_1
time della strada per i titoli e le causali di cui in premessa l'importo di Euro
12.755,05 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì di notifica sino all'effettivo saldo;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Parte convenuta nonostante la regolare notifica preferiva rimanere contumace.
Venivano concessi i termini di cui all'articolo 183 VI co c.p.c per il deposito di note di precisazione della domanda e per l'articolazione dei mezzi istruttori;
veniva am- messa la prova per testi ma per morte dei testi la causa veniva rinviata per la preci- sazione delel conclusioni.All'udienza del 21.03.2024 la causa veniva riservata in de- cisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va accolta.
L'art. 292, primo comma, del codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) dispone, in combinato con l'art. 283, primo comma, lett. b, che l'impresa designata per il Fondo di garanzia che, anche in via transattiva, abbia ri- sarcito il danno causato dalla circolazione di un veicolo non coperto da assicurazio- ne «ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese».L'azione mira a far riot- tenere in via giudiziale all'impresa designata l'indennizzo versato alla vittima del si- nistro e ha dunque una finalità dichiaratamente recuperatoria;
il peso economico del risarcimento, pur sopportato in prima battuta dall'impresa, grava in ultima analisi sui
«responsabili del sinistro», verso i quali l'azione deve essere indirizzata.
Con la sentenza n. 21514 del 7 luglio 2022 le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito l'autonomia e la specialità dell'azione in parola, «non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema del- la surrogazione pura nel diritto del danneggiato»; ravvisando l'esistenza di un vinco- lo «atipico» di solidarietà passiva «assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile».
3 Nel caso di intervento del Fondo di garanzia, le posizioni di interesse sono ben defi- nite. L'attribuzione all'impresa designata del regresso «per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese» (art. 292, primo comma,
c. ass.) individua nei «responsabili del sinistro» gli unici soggetti chiamati istituzio- nalmente a sopportare in via definitiva il peso integrale del debito risarcitorio. Ne deriva che il regresso si atteggia come rimedio intrinsecamente unidirezionale: spet- ta in via esclusiva all'impresa designata che abbia pagato e si dirige unicamente ver- so i responsabili del sinistro causato dal veicolo non assicurato. E l'accessorietà del- la obbligazione del Fondo riacquista quindi una fisionomia lineare: il responsabile dell'illecito riveste tecnicamente la qualità di debitore principale;
il Fondo (e, per es- so, l'impresa designata) quella di obbligato solidale privo di interesse alla obbliga- zione primaria. Parallelamente, l'assenza di una sottostante causa contrattuale assi- curativa rimuove le ambiguità funzionali legate al regime dell'azione diretta e so- spinge la responsabilità dell'impresa designata verso le forme di rispondenza per ga- ranzia di debiti altrui , accreditando l'attrazione dell'obbligazione del Fondo al para- digma della fideiussione.
Non è contestato che in virtù della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere la quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Parte_1
ha corrisposto in favore dei danneggiati e dei rispettivi legali la somma omnia di
Euro 12.755,05.
Il thema decidendum introdotto con l'azione recuperatoria non è contestato infatti è stato accertato l'assenza di copertura assicurativa del veicolo che ha cagionato il si- nistro;
è stata accertata con sentneza la responsabilità del conducente dle veicolo sprovvisto di assicurazione per il sinistro del 03.08.1995 ed è stato accertato l'avvenuto pagamento delel somme oggetto di condanna risarcitoria.
A parere dello scrivente il presente giudizio non deve investire l'accertamento della responsabilità civile del sinistro e l'entità del pregiudizio risarcibile,visto che detti fati sono già coperti da giudicato.
4 Parte attrice ha provato con la produzione documentali in atti la riconducibilità dei danni ad un sinistro verificatosi da veicolo non coperto di assicurazione;
l'avvenuto pagamento degli importi liquidati come da sentenza del Tribunale id Santa Maria
Capua Vetere a titolo di sorta capitale,spese legali e spese..La compagnia oltre a de- positare copia della sentenza che prova la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non assicurato di proprietà dell'attuale convenuto nella causazione del sinistro dal quale traevano origine i danni sofferti dai signori ,produceva le CP_2
quietanze ed i pagamenti effettuati in virtù della sentenza .Ne consegue che sussisto- no i presupposti per l'accoglimento della domanda e per cui il signor CP_1
va condannato a pagare in favore di la somma di Euro 12.755,05 Parte_1
oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo richiesta di restituzio- ne.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese,poiché il mancato costituirsi in giu- dizio non la esonera dall'obbligo di pagare le spese in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie la domanda di regresso proposta da ,quale socie- Parte_1
tà designata dal Fondo Vittime della Strada ,contro e per CP_1
l'effetto condanna al pagamento,in favore di parte attrice CP_1
dell'importo di Euro 12.755,05 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) Condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro CP_1
290,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compenso di lite oltre rimborso for- fettizzato ed accessori di legge se dovuti.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/2/2025 Il Giudice
5 Dr. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr.
Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2852/2019 R.G. avente ad oggetto:
AZIONE DI RIPETIZIONE SOMME (art.553 c.c.)
e vertente tra:
n persona del suo legale rapp.te p.t.,quale Parte_1
impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi dell'art.286
D.Lgs. 209/2005,rappresentata e difesa dall'Avv.Rovini Katy ed elettivamente do- miciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola G7 presso lo studio dell'avvocato
Raffaele Russo,come da mandato in atti;
ATTORE
E
( ) ; CP_1 CodiceFiscale_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 21/03/2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
1 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione regolarmente notificato,la Parte_2
quale compagnia designata dal Fondo Vittime della Strada ai sensi dell'articolo 286 del D.l.gs 209/2005,ha assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 03/08/1995 in Castelvolturno lungo la variante KM32 +100 tra il furgone Tg.NAR12540 di pro- prietà di e condotto da ed il veicolo con rimorchio CP_2 CP_3
Tg.SA688641 (privo di copertura assicurativa) di proprietà e condotto da CP_1
che i signori convenivano innanzi alla Pretura di Capua la
[...] CP_2 [...]
quale compagnia designata dal fondo per ottenere il ristoro dei danni Parte_2
subiti;che con sentenza n.1886 del 2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accertata la responsabilità del conducente e proprietario del veicolo, CP_1
nella causazione del sinistro di causa ,condannava i convenuti al risarcimento dei danni patiti dagli attori;
che in esecuzione della predetta sentenza la Compagnia di Assicurazioni provvedeva al pagamento della somma complessiva di Euro 12.755,05; che provvedeva ad intimare il recupero delle somme sborsate al responsabile del si- nistro che non vi provvedeva,per cui csi rivolgeva all'intestato Tribunale per
2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Condannare il signor a CP_1
rimborsare a ,quale impresa designata dal Fondo di garanzia vit- Parte_1
time della strada per i titoli e le causali di cui in premessa l'importo di Euro
12.755,05 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì di notifica sino all'effettivo saldo;
con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Parte convenuta nonostante la regolare notifica preferiva rimanere contumace.
Venivano concessi i termini di cui all'articolo 183 VI co c.p.c per il deposito di note di precisazione della domanda e per l'articolazione dei mezzi istruttori;
veniva am- messa la prova per testi ma per morte dei testi la causa veniva rinviata per la preci- sazione delel conclusioni.All'udienza del 21.03.2024 la causa veniva riservata in de- cisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e va accolta.
L'art. 292, primo comma, del codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) dispone, in combinato con l'art. 283, primo comma, lett. b, che l'impresa designata per il Fondo di garanzia che, anche in via transattiva, abbia ri- sarcito il danno causato dalla circolazione di un veicolo non coperto da assicurazio- ne «ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese».L'azione mira a far riot- tenere in via giudiziale all'impresa designata l'indennizzo versato alla vittima del si- nistro e ha dunque una finalità dichiaratamente recuperatoria;
il peso economico del risarcimento, pur sopportato in prima battuta dall'impresa, grava in ultima analisi sui
«responsabili del sinistro», verso i quali l'azione deve essere indirizzata.
Con la sentenza n. 21514 del 7 luglio 2022 le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito l'autonomia e la specialità dell'azione in parola, «non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema del- la surrogazione pura nel diritto del danneggiato»; ravvisando l'esistenza di un vinco- lo «atipico» di solidarietà passiva «assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile».
3 Nel caso di intervento del Fondo di garanzia, le posizioni di interesse sono ben defi- nite. L'attribuzione all'impresa designata del regresso «per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese» (art. 292, primo comma,
c. ass.) individua nei «responsabili del sinistro» gli unici soggetti chiamati istituzio- nalmente a sopportare in via definitiva il peso integrale del debito risarcitorio. Ne deriva che il regresso si atteggia come rimedio intrinsecamente unidirezionale: spet- ta in via esclusiva all'impresa designata che abbia pagato e si dirige unicamente ver- so i responsabili del sinistro causato dal veicolo non assicurato. E l'accessorietà del- la obbligazione del Fondo riacquista quindi una fisionomia lineare: il responsabile dell'illecito riveste tecnicamente la qualità di debitore principale;
il Fondo (e, per es- so, l'impresa designata) quella di obbligato solidale privo di interesse alla obbliga- zione primaria. Parallelamente, l'assenza di una sottostante causa contrattuale assi- curativa rimuove le ambiguità funzionali legate al regime dell'azione diretta e so- spinge la responsabilità dell'impresa designata verso le forme di rispondenza per ga- ranzia di debiti altrui , accreditando l'attrazione dell'obbligazione del Fondo al para- digma della fideiussione.
Non è contestato che in virtù della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere la quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Parte_1
ha corrisposto in favore dei danneggiati e dei rispettivi legali la somma omnia di
Euro 12.755,05.
Il thema decidendum introdotto con l'azione recuperatoria non è contestato infatti è stato accertato l'assenza di copertura assicurativa del veicolo che ha cagionato il si- nistro;
è stata accertata con sentneza la responsabilità del conducente dle veicolo sprovvisto di assicurazione per il sinistro del 03.08.1995 ed è stato accertato l'avvenuto pagamento delel somme oggetto di condanna risarcitoria.
A parere dello scrivente il presente giudizio non deve investire l'accertamento della responsabilità civile del sinistro e l'entità del pregiudizio risarcibile,visto che detti fati sono già coperti da giudicato.
4 Parte attrice ha provato con la produzione documentali in atti la riconducibilità dei danni ad un sinistro verificatosi da veicolo non coperto di assicurazione;
l'avvenuto pagamento degli importi liquidati come da sentenza del Tribunale id Santa Maria
Capua Vetere a titolo di sorta capitale,spese legali e spese..La compagnia oltre a de- positare copia della sentenza che prova la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non assicurato di proprietà dell'attuale convenuto nella causazione del sinistro dal quale traevano origine i danni sofferti dai signori ,produceva le CP_2
quietanze ed i pagamenti effettuati in virtù della sentenza .Ne consegue che sussisto- no i presupposti per l'accoglimento della domanda e per cui il signor CP_1
va condannato a pagare in favore di la somma di Euro 12.755,05 Parte_1
oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo richiesta di restituzio- ne.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese,poiché il mancato costituirsi in giu- dizio non la esonera dall'obbligo di pagare le spese in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie la domanda di regresso proposta da ,quale socie- Parte_1
tà designata dal Fondo Vittime della Strada ,contro e per CP_1
l'effetto condanna al pagamento,in favore di parte attrice CP_1
dell'importo di Euro 12.755,05 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) Condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro CP_1
290,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compenso di lite oltre rimborso for- fettizzato ed accessori di legge se dovuti.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 25/2/2025 Il Giudice
5 Dr. Luigi Bobbio
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