Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/06/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 106/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 106/2022
R.G.C, all'udienza del 25-3-2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c. p. c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
R. Ciciani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Pioraco, via Piave, n. 5, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. M. Ermini, come da procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' sita a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da malattia professionale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15-2-2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, atteso che nella fase amministrativa erano state respinte le richieste dallo stesso presentate per il riconoscimento quali malattie professionali delle patologie denunciate, consistenti in “ipoacusia, sindrome da sovraccarico della spalla dx” e successivamente in “ borsite prerotulea e condromeniscopatia gonilica bilaterale, ernie discali plurime rachidee lombo sacrali”, avendo trovato accoglimento dette
1
- di aver svolto e di svolgere tuttora le mansioni di elettricista, sia all'aperto sia al chiuso, nonché esposto agli sbalzi termici;
- di aver iniziato a lavorare nel 1974 come dipendente e poi dal 1984 in poi come artigiano, impiegando attualmente due operai e una collaboratrice, osservando un orario di 10-15 ore al giorno e anche di sabato, in ambito sia civile che industriale;
- l'attività di elettricista gli aveva imposto e tuttora gli imponeva l'uso di diversi strumenti da lavoro rumorosi, tra cui demolitori, trapani, smerigliatrici;
- la medesima attività gli imponeva inoltre l'assunzione e il mantenimento della posizione inginocchiata, oltre alla necessità di sollevare ripetutamente e mantenere in sospensione attrezzatura e materiali di peso variabile, nonché di esercitare azioni di traino e spinta manuale;
- a causa dell'attività lavorativa di cui sopra il ricorrente aveva iniziato a soffrire di plurime patologie di natura professionale, tra cui: dapprima “ipoacusia, sindrome da sovraccarico della spalla destra”, come risultante dalla certificazione medica datata 6-7-2018 dal dott. e Persona_2 successivamente “borsite prerotulea e condromeniscopatia gonilica bilaterale, ernie discali plurime rachidee lombo sacrali, epicondilite bilaterale del gomito”, come risultante dalla certificazione medica datata 26-8-2019 e 11-10-2019 del dott. Persona_3
- l' in data 9-3-2019 aveva respinto le prime due domande, non ritenendo sussistente CP_1
l'esposizione al rischio lavorativo;
mentre, con comunicazione del 12-3-2020, aveva riconosciuto come malattia professionale unicamente l'epicondilite bilaterale e non la borsite prerotulea, la condromeniscopatia gonilica bilaterale, né le ernie discali;
- il aveva proposto ricorso amministrativo con assistenza del patronato INAS di San Parte_1
Severino Marche, sulla base della relazione medico legale a firma del dott. in cui Persona_3
si concludeva per un danno complessivo del 41%;
- a seguito di ciò il ricorrente era stato convocato per la visita medica collegiale, a seguito della quale la commissione , come emergeva dal verbale collegiale dell'11-3-2021, aveva ritenuto un ruolo CP_1
professionale concausale nel determinismo della lesione CDR spalla dx, per cui, alla luce dei rilievi clinico-strumentali, aveva quantificato il danno di pertinenza nella misura del 6%, con danno complessivo, pari al 13%; inoltre, in relazione alla epicondilite, con provvedimento del 25-3-2021, la commissione concordemente aveva quantificato il danno di pertinenza nella misura del 4% e CP_1
il danno complessivo al 16%; non erano stati invece accolti i ricorsi del in merito alle altre Parte_1
patologie al rachide, alle ginocchia e per ipoacusia.
2 Proseguiva il ricorrente affermando che le mansioni lavorative di elettricista svolte erano idonee a determinare l'insorgenza di tali patologie e, richiamando la documentazione medica presentata, concludeva come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del lavoro,
- riconoscere che l'ipoacusia, la borsite prerotulea e condromeniscopatia gonilica bilaterale, le ernie discali plurime rachidee lombo sacrali, da cui è affetto il signor hanno origine Parte_1 professionale e che queste patologie (rispettivamente l'ipoacusia 8%, la borsite prerotulea e condromeniscopatia gonilica bilaterale 9% e le ernie discali plurime rachidee lombo sacrali 10%) e le altre patologie riconosciute e richiamate in premessa determinano un danno permanente del 41%; con valutazione complessiva dei postumi considerate le preesistenze;
- riconoscere, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo per l'invalidità conseguente con la condanna dell'istituto convenuto al pagamento degli stessi, con interessi e/o rivalutazione monetaria come per legge;
“con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' in persona del per le CP_1 Controparte_2 CP_2
pro tempore, il quale contestava che i postumi lamentati dal potessero essere Parte_1 eziologicamente riconducibili all'attività lavorativa denunciata, trovando, invece, essi la causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente, richiamando, infine, le considerazioni mediche del consulente , dott.ssa CP_1 Persona_4 del 7.4.2022 (richiamato e trascritto, ma non allegato al ricorso), l' convenuto
[...] CP_1
concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita sulla base delle prove testimoniali formulate dal ricorrente, delle consulenze tecniche di ufficio di natura ambientale e poi medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato fondato e deve essere parzialmente accolto per le motivazioni che seguono.
Dall'escussione dei testi e , sentiti all'udienza del 15-6-2023, è emersa Testimone_1 Testimone_2 la conferma dello svolgimento delle mansioni nonché l'utilizzo dei mezzi così come esposti dal ricorrente nell'atto introduttivo (si veda per tutte le dichiarazioni testimoniali il verbale dell'udienza del 15-6-2023); nella medesima udienza si è inoltre provveduto a disporre CTU ambientale, con successiva nomina dell'ing. all'udienza del 25-1-2024, il quale in risposta al Persona_5
quesito del giudice ha accertato, con ragionamento congruamente e adeguatamente motivato, privo di vizi logici e basato sulle regole disciplinanti la specifica materia:
3 “… Le valutazioni dei rischi che lo stesso Ricorrente ha effettuato nel corso degli anni anche con la consulenza di esperti, a giudizio dello scrivente risultano ben dettagliate e condivisibili. Le stesse evidenziano i seguenti livelli di esposizione:
- rumore 84,8 dB(A) per 50 anni di attività: rischio trascurabile/moderato;
- movimentazione manuale dei carichi (MMC) 0.75-0.1: rischio lieve;
- movimenti ripetuti (RSB) arto sinistro inferiore a 7.5: rischio accettabile;
arto destro compreso tra
7.5 e 11.0: rischio borderline o molto lieve”.
e, pertanto, risulta esservi stata, seppure in modo lieve/moderato, l'esposizione al rischio di contrarre le denunciate tecnopatie.
Ciò posto, il consulente tecnico nominato d'ufficio per l'accertamento medico-legale, dott.ssa ha accertato, con ragionamento congruamente e adeguatamente motivato, privo di Persona_6 vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica nonché di visita del ricorrente:
“… L'accertamento veniva effettuato in data 30/9/2024. … .
“Il Sig. è nato il [...] a [...]. Parte_1
“Il Sig. riferisce di aver sempre svolto attività di elettricista per 50 anni. Parte_1
“Il suo raccordo anamnestico lavorativo è ampiamente descritto nella consulenza del CTU Ing.
Per_5
“Il Sig. riferisce che i movimenti di accucciamento sono estremamente ridotti e anche Parte_1
rialzarsi senza appoggio non gli è possibile.
“Riferisce che fare le scale in discesa rappresenta un problema ed ha quindi difficoltà a farle.
“Il Sig. puntualizza che da piccolo avrebbe avuto un incidente con un corpo estraneo Parte_1
rimasto in sede del ginocchio.
“Il Sig. riferisce che periodicamente viene sottoposto a terapia infiltrativa. Parte_1
“Sono state esaminati gli accertamenti diagnostici strumentali disponibili.
“CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
“… Il Sig. in data 6/7/2018 presentava all' denuncia di malattia professionale. Parte_1 CP_1
“Visto il rigetto della domanda il Sig. faceva ricorso in quanto sulla base degli Parte_1
accertamenti medici effettuati le malattie denunciate avrebbero avuto origine tecnopatica.
“Il ricorso veniva respinto per ciò che concerne l'ipoacusia, ernie discali e ginocchia bilaterale.
“La descrizione dell'attività lavorativa del Sig. , elettricista, associato alla Parte_1
valutazione del CTU Ing. che conclude per rischio trascurabile/moderato per il rumore, Per_5
rischio lieve per la movimentazione dei carichi e rischio accettabile movimenti ripetuti arto inferiore sn e borderline/molto lieve arto inferiore dx e la documentazione strumentale, in particolare le
4 caratteristiche dell'audiometria, permettono secondo il mio parere di condividere l'origine tecnopatica delle patologie strumentali.
“Quanto alla quantificazione del danno biologico per l'ipoacusia è calcolabile un danno pari al 4%, per il danno articolare complessivo un danno pari al 12%. In considerazione delle preesistenze riconosciute, il danno totale, secondo il mio parere, è pari al 29%.” (si veda la relazione peritale depositata dal C.T.U dott.ssa in data 29-11-2024). Per_6
L'elaborato è stato trasmesso dalla dott.ssa i consulenti tecnici nominati dalle parti;
mentre Per_6
quello di parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione, il consulente di parte resistente ha invece eccepito:
“OGGETTO: Considerazioni mediche del 09/12/2024
“Presa visione della bozza CTU si ritiene di formulare le seguenti considerazioni: la Dott.ssa conclude per il riconoscimento della natura tecnopatica delle patologie “ipoacusia, ernie Per_6 discali e ginocchia bilaterale”, basandosi sulla relazione tecnica dell'Ing. e sulla lunga Per_5
esposizione lavorativa del soggetto. Pur mantenendo un certo grado di perplessità su tali conclusioni, preme in particolar modo sottolineare la mancanza di una diagnosi precipua per quanto riguarda la patologia del ginocchio. Inoltre, il CTU indica in un punteggio di “danno articolare complessivo” nella misura del 12%: si chiede di esprimersi su ogni singola patologia indicando la menomazione ed il relativo codice di danno, con riferimento alle tabelle ex art. 13 d.lgs. 38/2000. Infine, si specifica che all'epoca della domanda per ipoacusia (18.09.2018) al Sig. era stato riconosciuto un Parte_1
danno pari al 13% per infortunio alla spalla sinistra (8% - caso n. 503040772) e malattia professionale alla spalla destra (5% - caso n. 515956838), per cui una prima unifica va di regola effettuata tra l'ipoacusia e il 13%.
“In un secondo momento, andrà unificato il danno suddetto (13% + 4%) con i postumi successivi, vale a dire con il punteggio riconosciuto per le MP “ernie discali”, “ginocchia bilaterale” ed
“epicondilite bilaterale” – quest'ultima riconosciuta in data 11.03.2021.
“Per una migliore comprensione dei tempi di decorrenza si allega modello 22SS.
“Si prega il CTU di tenere in considerazione tali osservazioni nella stesura definitiva”. (si vedano le osservazioni del medico dell' convenuto presenti nella relazione depositata dal ctu il 11-1- CP_1
2025).
Alle osservazioni formulate dal ctp dell' , il ctu dott.ssa ha così replicato: CP_1 Per_6
“Per quanto concerne il danno complessivo l'unificazione indubbiamente va effettuata con decorrenza secondo norma.
“Per ciò che concerne le specifiche il dato si riferisce al N° 213 8% e N° 281 con un danno pari al
4% (vedi risonanze relative).
5 “CONCLUSIONI
Si conclude quindi che per la quantificazione del danno biologico l'ipoacusia è calcolabile un danno pari al 4%, per il danno articolare complessivo pari al 12% (8+4%). In considerazione delle preesistenze riconosciute il danno totale verrà calcolato con decorrenza secondo norma” (si veda ancora la relazione depositata dal c.t.u. il 11-1-2025).
Questo giudicante condivide detta valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali - all'esito dei quali è stata accertata la natura professionale dell'ipoacusia, delle ernie discali e delle ginocchia bilaterale, e a seguito del deposito delle memorie chiarificatrici dalle parti (come richiesto ai fini della specificazione delle singole malattie e, per ciascuna di esse, del numero di pratica che la contraddistingue, della data di presentazione della relativa domanda, dell'eventuale provvedimento di riconoscimento con relativa percentuale e di eventuale unificazione), avendo le parti concordato sulle percentuali e decorrenze che seguono - ritiene congrua la seguente ricostruzione prospettata nella memoria e condivisa CP_1
dal ricorrente:
“1)Caso 503040772 infortunio spalla sinistra 8% decorrenza 11.7.03
“2)Caso 515956838 lesione spalla destra 6% decorrenza 18.9.2018
“Pertanto con unifica 13% decorrenza 18.9.18 (già liquidato dall' CP_1
“3) caso 515956837 ipoacusia (sub iudice) 4% decorrenza 18/9/18
“Pertanto con unifica 16% con decorrenza 18/9/18
“4) caso 517323976 rachide (sub iudice) 8% decorrenza 11.1.2020
“5) caso 517323977 ginocchia (sub iudice) 4% decorrenza 11.1.2020
“6) caso 517323975 epicondilite 4% decorrenza 11.1.2020
“Pertanto con unifica 29% decorrenza 11.1.2020.”(come da note depositate rispettivamente dall' e dal ricorrente il6-3-2025 ed il 10-3-2025. CP_1
In parziale accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, deve quindi riconoscersi il diritto del medesimo di percepire l'indennizzo in rendita ex art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell' al versamento, in suo favore, della prestazione previdenziale CP_1
spettante, con le decorrenze di cui sopra e gli interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, stante l'accoglimento parziale della domanda, si ritiene congruo condannare l' resistente al pagamento di metà delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, metà liquidata come da dispositivo, con compensazione tra le parti della residua metà.
Le spese relative alle espletate consulenze tecniche d'ufficio, come già liquidate con separati decreti, vanno invece definitivamente poste in capo all' CP_1
PQM
6 Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 15-2-2022, nel CP_1
contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente è derivato un danno biologico in misura pari rispettivamente al:
a) caso 515956838 (lesione spalla destra): 6% con decorrenza dal 18.9.2018; con unificazione con il preesistente caso 503040772 (infortunio spalla sinistra: 8% con decorrenza dall'11.7.03), pari al complessivo 13% con decorrenza dal 18.9.18 (come già liquidato dall' ); CP_1
b) caso 515956837 (ipoacusia): 4% con decorrenza dal 18/9/18; con conseguente unificazione pari al complessivo 16% con decorrenza dal 18/9/18;
c) caso 517323976 (rachide): 8% con decorrenza dall'11.1.2020;
d) caso 517323977 (ginocchia): 4% con decorrenza dall'11.1.2020;
e) caso 517323975 (epicondilite): 4% con decorrenza dall'11.1.2020; con unificazione pari al complessivo 29% con decorrenza dall'11.1.2020; condanna l' CP_1
come sopra rappresentato, agli indennizzi via via corrispondenti al danno biologico come tempo per tempo accertato ed unificato con le relative preesistenze, con le decorrenze e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle spese di lite in favore CP_1 della parte ricorrente, metà liquidata in € 2.695,50 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti la residua metà;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative alle CP_1 espletate consulenze tecniche d'ufficio, come già liquidate con separati decreti.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 25-3-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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