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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/07/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 585/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore Est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 585/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
PAOLO CARMINATI
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. PIETRO VINCENZO NAPOLITANO e dall'Avv. ALESSANDRO GEDDO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto matrimonio in Controparte_1
Bonate Sopra in data 19/06/2015 e dalla cui unione è nato il figlio minore il 27/06/2018, Per_1
pagina 1 di 12 domandando altresì l'affido condiviso, l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di versare un contribuito al mantenimento indiretto del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17/03/2023, si costituiva in Controparte_1
giudizio, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo di addebitarne la responsabilità alla moglie;
il resistente inoltre contestava le altre istanze relative alla prole, in particolare per quanto concerne l'assegnazione della casa familiare alla moglie.
In data 30.03.2023, si teneva l'udienza presidenziale, all'esito della quale il Giudice emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominando se stessa giudice istruttore e rinviando al 30.09.2023 per comparizione e trattazione, con termini per memorie integrative.
Successivamente, il Giudice I. assegnava termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando al
24.01.2024 per la discussione sulle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice I. disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 9.04.2024, impregiudicata ogni questione sulle istanze istruttorie.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice I. rinviava al 2.10.2024 per l'escussione dei testi ammessi, il cui esame veniva poi completato alle udienze del 10 e 29 ottobre 2024.
Successivamente, la causa veniva rinviata al 27.01.2025 per precisazione delle conclusioni. Infine, in data 10.03.2025, il Giudice I. tratteneva la causa in decisione, concedendo termini di legge per il deposito di comparsa conclusionali e repliche.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise, ciò tanto più che entrambi i difensori hanno reiterato le istanze istruttorie non ammesse.
Gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti, le dichiarazioni dei esti escussi e l'ampia documentazione depositata dalle parti su ordine del Giudice Istruttore e da questi acquisita, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto del minore, tenuto conto della sua tenera età e trattandosi comunque di adempimento manifestamente superfluo considerato che, in merito all'affido e al collocamento, le domande delle parti sono convergenti e non essendo mai sorti contrasto in punto di responsabilità genitoriale e tempi di frequentazione. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e pagina 2 di 12 circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore
(Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. La domanda di addebito
Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., richiesta dal sig. nei confronti della moglie, vanno svolte le CP_1
seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione
(Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. V-I, 14.8.2015, n. 16859; Cass. Sez. VI-I, 15.12.2016,
n. 25966).
Con specifico riferimento, poi, all'obbligo di fedeltà coniugale imposto dall'art. 143, comma 2 c.c., preme inoltre osservare che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente – secondo l'id quod plerunque accidit – l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo che quest'ultimo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale doveva ormai ritenersi meramente formale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti,
pagina 3 di 12 ciò sta a significare che il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante solo dimostrando l'adulterio dell'altro coniuge, non essendo onerato della dimostrazione dell'efficienza causale di tale condotta nella disgregazione del matrimonio;
per evitare l'addebito, spetterà infatti all'altro coniuge dimostrare il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto coniugale già disgregato, fornendo una prova che esige un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (ex multis, Cass. Civ. n. 8675/2013; Cass. civ. n.
1893/2014).
Tutto ciò premesso, con riferimento alla domanda di addebito proposta dal signor nei CP_1
confronti della signora egli ha affermato che la crisi matrimoniale sarebbe stata cagionata Parte_2
dalla sola condotta infedele della moglie che avrebbe intessuto una relazione affettiva col sig.
tuttora in corso. Per_2
Sul punto, occorre richiamare il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo il quale “il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo, di per sé, di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa” (cfr. Cass. Civ. n. 17710/2005, conf. Cass. Civ. n. 20256/2006)
Per contro, secondo la prospettazione offerta dalla signora per provare l'infondatezza della Parte_2
domanda di addebito rivolta dal marito, la crisi coniugale sarebbe stata preesistente e documentata tanto da una missiva scritta dalla moglie al sig. in data 8/01/2022 (v. doc. 6 fasc. ric.) – ove CP_1
la stessa manifestava al marito la sua insoddisfazione rispetto al rapporto matrimoniale chiedendo all'uomo maggior partecipazione e complicità – quanto dalle testimonianze rese dai soggetti escussi in istruttoria.
Quanto alla missiva, il sig. ha ammesso di aver ricevuto detta comunicazione nel gennaio CP_1
2022, ma di non aver ritenuto grave e serio quanto scritto dalla moglie nella email (v. verbale di udienza del 30/03/2023: “Confermo di aver ricevuto la mail a gennaio 2022 da mia moglie ma non è stata da me considerata grave l'email perché non l'ho ritenuta anzi così grave da arrivare a una separazione e comunque non ne abbiamo più dato seguito almeno fino a settembre 2022. Tutto questo anche gli amici lo possono confermare, nessuno si sarebbe mai aspetto quello che è successo”), tanto è che i due coniugi avrebbero trascorso insieme le vacanze, fino all'insorgere della crisi coniugale a settembre 2022.
pagina 4 di 12 Diversamente, tutti i testi escussi hanno affermato che i due coniugi si trovassero già in crisi, prima che la sig.ra avviasse la sua relazione con il sig. (parimenti escusso) a partire da Parte_2 Controparte_2
settembre 2022.
Ebbene, proprio la ricostruzione degli eventi secondo quanto linearmente emerso induce a ritenere come l'esistenza della crisi coniugale fosse evidente ad entrambi i coniugi da ben prima di quanto avvenuto a settembre 2022. Del resto, nemmeno le istanze di prova orale articolate da parte resistente avrebbero potuto aggiungere rispetto ai dati già emersi incontestati, non avendo quindi alcuna rilevanza ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti che renda plausibile e credibile quella offerta dal signor
CP_1
Si ritiene, in definitiva, che dagli atti di causa sia emersa l'esistenza di una relazione coniugale già da tempo compromessa, che rende però di fatto impossibile oggi attribuire, in assenza di riscontri oggettivi delle reciproche recriminazioni, ad una specifica condotta ascrivibile all'uno o all'altro coniuge l'efficacia causale di una crisi matrimoniale cui evidentemente ciascuno di loro ha concorso, per via delle proprie specificità caratteriali o per evenienze sviluppatesi gradualmente nel corso della difficoltosa convivenza.
Conseguentemente, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi in materia, non consentendo il materiale probatorio acquisito di verificare se la violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, non è possibilità di accogliere la domanda di addebito formulata da parte del marito, venendo dunque a mancare la prova del nesso causale tra le condotte ascritte alla moglie e la rottura del vincolo matrimoniale necessario ai fini dell'addebitabilità della separazione.
Ne deriva che la domanda di addebito del sig. nei confronti della moglie deve essere CP_1
respinta poiché infondata e non provata, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, comma 1 c.c.
3. Responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazioni tra figlie e genitore non collocatario
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento del figlio minore , non essendo mai sorti Per_1
contrasti tra le parti in ordine alla responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso della minore rispondente all'interesse del figlio, con collocamento presso la madre e con facoltà per il padre di vedere il figlio, secondo la regolamentazione del diritto di visita già disposto nell'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c.
4. Assegnazione della casa familiare
pagina 5 di 12 Così come già disposto all'esito della fase presidenziale, deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa coniugale, di proprietà del solo resistente e Parte_2
gravata da mutuo.
L'art. 337 sexies c.c. risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass.
21334/13; Cass. 14553/11).
Nel caso di specie, tenuto conto che ancora minorenne, è sempre rimasto a vivere con la madre Per_1
nella casa familiare, non vi è ragione per modificare un assetto domestico e un habitat ormai consolidati per il figlio.
A tale riguardo, il resistente ha contestato che l'assegnazione della casa familiare sarebbe
“inopportuna”, atteso che detto bene è di proprietà del marito e che per il minore avrebbe “sempre di fatto costituito un mero “dormitorio”, considerato che trascorre le sue giornate in azienda Per_1
(dopo la scuola) o presso la casa dei nonni”; lo stesso resistente ha inoltre contestato che la moglie è divenuta proprietaria di altro immobile concesso in comodato gratuito a favore dei propri genitori e con la quale avrebbe “maggiore familiarità”. Per_1
In via subordinata il resistente ha quindi chiesto al Tribunale, in caso di conferma del provvedimento di assegnazione ex art. 337 sexies c.c., di condannare la moglie a concorrere nel pagamento del mutuo.
Sennonché dette domande del resistente non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, invero, la Cassazione ha affermato a più riprese (seppur con riguardo alla posizione del figlio che si assenta anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro) come, ai fini dell'assegnazione della casa familiare, non rilevi la quotidiana presenza del minore presso l'immobile, essendo semmai determinante il collegamento stabile del figlio con l'abitazione del genitore (v.
Cassazione civile sez. VI, 07/06/2017, n.14241, Cass. civ., sez. VI Civile – 1, ord. 27 ottobre 2020, n.
23473).
Nel caso di specie, risulta che il minore, da quando è nato, ha sempre vissuto nell'immobile de quo, ove rientra comunque ogni giorno al termine della scuola e dei periodi in cui è affidato ai nonni o che trascorre con il padre. Tali circostanze sono quindi sufficienti, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, a fondare il diritto in capo alla madre collocataria di vedersi assegnata la casa familiare.
In secondo luogo, il contratto di mutuo nei confronti della banca, terza creditrice estranea al presente giudizio, è stato stipulato dal solo marito, di talchè non può essere disposto da questo Tribunale il parziale accollo a carico della ricorrente del debito verso l'istituto di credito.
pagina 6 di 12 Cionondimeno, l'assegnazione alla moglie della casa familiare, di proprietà del solo marito e il mutuo di cui egli è gravato, dovranno certamente essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI
– I 17.12.2015 n. 25420).
5. Mantenimento del figlio minore
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo alla ricorrente, ella ha dedotto di essere amministratore della CP_3
unipersonale percependo uno stipendio mensile di € 1.300 per 12 mensilità, avendo poi precisato in sede di udienza presidenziale, di percepire anche un rimborso spese per complessivi € 2400. Inoltre, la sig.ra è proprietaria della casa dove abitano i propri genitori, per cui paga una rata di mutuo Parte_2 di €950 mensili. All'esito dell'udienza del 29/10/2024, la ricorrente ha dedotto di aver dovuto reperire una nuova attività lavorativa – a fronte di una asserita “crisi che ha colpito il settore della biciclette” - prima presso la società “Settecento” (come da documentazione già agli atti), poi, ad inizio del corrente anno, presso la società “Promoberg”, con contratto a tempo determinato per sostituzione maternità, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700 (doc. 27 fasc. ric.).
Dal canto suo, il resistente è lavoratore dipendente presso l'ufficio di Agrate della società Centroedile
Servizi S.r.l. con mansione di responsabile e con una retribuzione di circa € 1.800 mensili su 12 mensilità. Il medesimo sig. è gravato dal pagamento della rata del mutuo relativo alla casa CP_1 coniugale per circa €450 (tasso variabile) per altri 20 anni e attualmente vive presso i genitori.
A fronte dell'asserito calo reddituale, la ricorrente ha chiesto di innalzare il contributo al mantenimento del minore posto a carico del padre da € 150,00 mensili, “in almeno 250/300 Euro”, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo. Diversamente, il resistente ha chiesto la conferma del concorso al mantenimento del minore come da ordinanza presidenziale del pagina 7 di 12 4.4.2023, condizionando tale istanza alla mancata assegnazione della casa familiare alla moglie ovvero, in subordine, alla condanna della sig.ra a versare al marito, a decorrere dal 30 aprile 2023, la Parte_2 metà della rata di mutuo acceso per l'acquisto della predetta abitazione.
Ebbene, valutate le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, tenuto conto della sostanziale parità reddituale tra le parti e degli oneri abitativi a carico del marito (che continuerà a versare la rata del mutuo della casa familiare assegnata alla ricorrente oltre a dover sostenere, eventualmente in futuro, i costi per la sua nuova sistemazione abitativa, a differenza della moglie che dispone di un diverso immobile che ha liberamente ceduto a terzi in comodato gratuito, accollandosi il mutuo di tale immobile), considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, appare equo, anche in rapporto alle esigenze del bambino (nato nel 2018), confermare il contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto, ordinario e straordinario, del figlio minore nella misura già disposta in fase presidenziale.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
6. Spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza prevalente del signor in punto di addebito e di assegnazione della casa CP_1
familiare, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare il resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura già calcolata di 1/3 pari a €1.269,66, oltre iva e cpa come per legge (valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità minima della causa secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/14 s.m.i.).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Controparte_1
BONATE SOPRA in data 19/06/2015 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di BONATE SOPRA – anno 2015 , n. 2, P. II, S. A);
pagina 8 di 12
2. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del Per_1
minore presso la madre nella casa coniugale e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purchè rispondente alle esigenze e alla volontà del figlio): almeno un giorno infrasettimanale ed un week -end alternato, dalle ore 9 del sabato alle ore 19 della domenica;
Natale e Pasqua alternati con Santo Stefano e Pasquetta e 7 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive;
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in ita in Bonate Sopra BG – via Contessa Piazzoni nr. 15, alla ricorrente che vi continuerà ad abitare con il figlio minore;
4. PONE A CARICO del l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il
15 di ogni mese, la somma di € 150, soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dalla data dell'ordinanza presidenziale del 4/04/2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore Per_1
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 9 di 12 tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della pagina 10 di 12 patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. COMPENSA per 2/3 le spese di lite e CONDANNA il resistente a rifondere la residua parte in favore della ricorrente, liquidate nella misura già calcolata di 1/3 in € 1.269,66, oltre iva e cpa come per legge;
pagina 11 di 12
7. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BONATE SOPRA per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 11/06/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore Est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 585/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
PAOLO CARMINATI
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. PIETRO VINCENZO NAPOLITANO e dall'Avv. ALESSANDRO GEDDO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto matrimonio in Controparte_1
Bonate Sopra in data 19/06/2015 e dalla cui unione è nato il figlio minore il 27/06/2018, Per_1
pagina 1 di 12 domandando altresì l'affido condiviso, l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di versare un contribuito al mantenimento indiretto del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17/03/2023, si costituiva in Controparte_1
giudizio, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo di addebitarne la responsabilità alla moglie;
il resistente inoltre contestava le altre istanze relative alla prole, in particolare per quanto concerne l'assegnazione della casa familiare alla moglie.
In data 30.03.2023, si teneva l'udienza presidenziale, all'esito della quale il Giudice emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominando se stessa giudice istruttore e rinviando al 30.09.2023 per comparizione e trattazione, con termini per memorie integrative.
Successivamente, il Giudice I. assegnava termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando al
24.01.2024 per la discussione sulle istanze istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice I. disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 9.04.2024, impregiudicata ogni questione sulle istanze istruttorie.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice I. rinviava al 2.10.2024 per l'escussione dei testi ammessi, il cui esame veniva poi completato alle udienze del 10 e 29 ottobre 2024.
Successivamente, la causa veniva rinviata al 27.01.2025 per precisazione delle conclusioni. Infine, in data 10.03.2025, il Giudice I. tratteneva la causa in decisione, concedendo termini di legge per il deposito di comparsa conclusionali e repliche.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise, ciò tanto più che entrambi i difensori hanno reiterato le istanze istruttorie non ammesse.
Gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti, le dichiarazioni dei esti escussi e l'ampia documentazione depositata dalle parti su ordine del Giudice Istruttore e da questi acquisita, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto del minore, tenuto conto della sua tenera età e trattandosi comunque di adempimento manifestamente superfluo considerato che, in merito all'affido e al collocamento, le domande delle parti sono convergenti e non essendo mai sorti contrasto in punto di responsabilità genitoriale e tempi di frequentazione. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e pagina 2 di 12 circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore
(Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. La domanda di addebito
Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., richiesta dal sig. nei confronti della moglie, vanno svolte le CP_1
seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione
(Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. V-I, 14.8.2015, n. 16859; Cass. Sez. VI-I, 15.12.2016,
n. 25966).
Con specifico riferimento, poi, all'obbligo di fedeltà coniugale imposto dall'art. 143, comma 2 c.c., preme inoltre osservare che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente – secondo l'id quod plerunque accidit – l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo che quest'ultimo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale doveva ormai ritenersi meramente formale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti,
pagina 3 di 12 ciò sta a significare che il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante solo dimostrando l'adulterio dell'altro coniuge, non essendo onerato della dimostrazione dell'efficienza causale di tale condotta nella disgregazione del matrimonio;
per evitare l'addebito, spetterà infatti all'altro coniuge dimostrare il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto coniugale già disgregato, fornendo una prova che esige un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (ex multis, Cass. Civ. n. 8675/2013; Cass. civ. n.
1893/2014).
Tutto ciò premesso, con riferimento alla domanda di addebito proposta dal signor nei CP_1
confronti della signora egli ha affermato che la crisi matrimoniale sarebbe stata cagionata Parte_2
dalla sola condotta infedele della moglie che avrebbe intessuto una relazione affettiva col sig.
tuttora in corso. Per_2
Sul punto, occorre richiamare il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo il quale “il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo, di per sé, di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa” (cfr. Cass. Civ. n. 17710/2005, conf. Cass. Civ. n. 20256/2006)
Per contro, secondo la prospettazione offerta dalla signora per provare l'infondatezza della Parte_2
domanda di addebito rivolta dal marito, la crisi coniugale sarebbe stata preesistente e documentata tanto da una missiva scritta dalla moglie al sig. in data 8/01/2022 (v. doc. 6 fasc. ric.) – ove CP_1
la stessa manifestava al marito la sua insoddisfazione rispetto al rapporto matrimoniale chiedendo all'uomo maggior partecipazione e complicità – quanto dalle testimonianze rese dai soggetti escussi in istruttoria.
Quanto alla missiva, il sig. ha ammesso di aver ricevuto detta comunicazione nel gennaio CP_1
2022, ma di non aver ritenuto grave e serio quanto scritto dalla moglie nella email (v. verbale di udienza del 30/03/2023: “Confermo di aver ricevuto la mail a gennaio 2022 da mia moglie ma non è stata da me considerata grave l'email perché non l'ho ritenuta anzi così grave da arrivare a una separazione e comunque non ne abbiamo più dato seguito almeno fino a settembre 2022. Tutto questo anche gli amici lo possono confermare, nessuno si sarebbe mai aspetto quello che è successo”), tanto è che i due coniugi avrebbero trascorso insieme le vacanze, fino all'insorgere della crisi coniugale a settembre 2022.
pagina 4 di 12 Diversamente, tutti i testi escussi hanno affermato che i due coniugi si trovassero già in crisi, prima che la sig.ra avviasse la sua relazione con il sig. (parimenti escusso) a partire da Parte_2 Controparte_2
settembre 2022.
Ebbene, proprio la ricostruzione degli eventi secondo quanto linearmente emerso induce a ritenere come l'esistenza della crisi coniugale fosse evidente ad entrambi i coniugi da ben prima di quanto avvenuto a settembre 2022. Del resto, nemmeno le istanze di prova orale articolate da parte resistente avrebbero potuto aggiungere rispetto ai dati già emersi incontestati, non avendo quindi alcuna rilevanza ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti che renda plausibile e credibile quella offerta dal signor
CP_1
Si ritiene, in definitiva, che dagli atti di causa sia emersa l'esistenza di una relazione coniugale già da tempo compromessa, che rende però di fatto impossibile oggi attribuire, in assenza di riscontri oggettivi delle reciproche recriminazioni, ad una specifica condotta ascrivibile all'uno o all'altro coniuge l'efficacia causale di una crisi matrimoniale cui evidentemente ciascuno di loro ha concorso, per via delle proprie specificità caratteriali o per evenienze sviluppatesi gradualmente nel corso della difficoltosa convivenza.
Conseguentemente, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi in materia, non consentendo il materiale probatorio acquisito di verificare se la violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, non è possibilità di accogliere la domanda di addebito formulata da parte del marito, venendo dunque a mancare la prova del nesso causale tra le condotte ascritte alla moglie e la rottura del vincolo matrimoniale necessario ai fini dell'addebitabilità della separazione.
Ne deriva che la domanda di addebito del sig. nei confronti della moglie deve essere CP_1
respinta poiché infondata e non provata, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, comma 1 c.c.
3. Responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazioni tra figlie e genitore non collocatario
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento del figlio minore , non essendo mai sorti Per_1
contrasti tra le parti in ordine alla responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso della minore rispondente all'interesse del figlio, con collocamento presso la madre e con facoltà per il padre di vedere il figlio, secondo la regolamentazione del diritto di visita già disposto nell'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c.
4. Assegnazione della casa familiare
pagina 5 di 12 Così come già disposto all'esito della fase presidenziale, deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa coniugale, di proprietà del solo resistente e Parte_2
gravata da mutuo.
L'art. 337 sexies c.c. risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass.
21334/13; Cass. 14553/11).
Nel caso di specie, tenuto conto che ancora minorenne, è sempre rimasto a vivere con la madre Per_1
nella casa familiare, non vi è ragione per modificare un assetto domestico e un habitat ormai consolidati per il figlio.
A tale riguardo, il resistente ha contestato che l'assegnazione della casa familiare sarebbe
“inopportuna”, atteso che detto bene è di proprietà del marito e che per il minore avrebbe “sempre di fatto costituito un mero “dormitorio”, considerato che trascorre le sue giornate in azienda Per_1
(dopo la scuola) o presso la casa dei nonni”; lo stesso resistente ha inoltre contestato che la moglie è divenuta proprietaria di altro immobile concesso in comodato gratuito a favore dei propri genitori e con la quale avrebbe “maggiore familiarità”. Per_1
In via subordinata il resistente ha quindi chiesto al Tribunale, in caso di conferma del provvedimento di assegnazione ex art. 337 sexies c.c., di condannare la moglie a concorrere nel pagamento del mutuo.
Sennonché dette domande del resistente non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, invero, la Cassazione ha affermato a più riprese (seppur con riguardo alla posizione del figlio che si assenta anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro) come, ai fini dell'assegnazione della casa familiare, non rilevi la quotidiana presenza del minore presso l'immobile, essendo semmai determinante il collegamento stabile del figlio con l'abitazione del genitore (v.
Cassazione civile sez. VI, 07/06/2017, n.14241, Cass. civ., sez. VI Civile – 1, ord. 27 ottobre 2020, n.
23473).
Nel caso di specie, risulta che il minore, da quando è nato, ha sempre vissuto nell'immobile de quo, ove rientra comunque ogni giorno al termine della scuola e dei periodi in cui è affidato ai nonni o che trascorre con il padre. Tali circostanze sono quindi sufficienti, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, a fondare il diritto in capo alla madre collocataria di vedersi assegnata la casa familiare.
In secondo luogo, il contratto di mutuo nei confronti della banca, terza creditrice estranea al presente giudizio, è stato stipulato dal solo marito, di talchè non può essere disposto da questo Tribunale il parziale accollo a carico della ricorrente del debito verso l'istituto di credito.
pagina 6 di 12 Cionondimeno, l'assegnazione alla moglie della casa familiare, di proprietà del solo marito e il mutuo di cui egli è gravato, dovranno certamente essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI
– I 17.12.2015 n. 25420).
5. Mantenimento del figlio minore
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo alla ricorrente, ella ha dedotto di essere amministratore della CP_3
unipersonale percependo uno stipendio mensile di € 1.300 per 12 mensilità, avendo poi precisato in sede di udienza presidenziale, di percepire anche un rimborso spese per complessivi € 2400. Inoltre, la sig.ra è proprietaria della casa dove abitano i propri genitori, per cui paga una rata di mutuo Parte_2 di €950 mensili. All'esito dell'udienza del 29/10/2024, la ricorrente ha dedotto di aver dovuto reperire una nuova attività lavorativa – a fronte di una asserita “crisi che ha colpito il settore della biciclette” - prima presso la società “Settecento” (come da documentazione già agli atti), poi, ad inizio del corrente anno, presso la società “Promoberg”, con contratto a tempo determinato per sostituzione maternità, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700 (doc. 27 fasc. ric.).
Dal canto suo, il resistente è lavoratore dipendente presso l'ufficio di Agrate della società Centroedile
Servizi S.r.l. con mansione di responsabile e con una retribuzione di circa € 1.800 mensili su 12 mensilità. Il medesimo sig. è gravato dal pagamento della rata del mutuo relativo alla casa CP_1 coniugale per circa €450 (tasso variabile) per altri 20 anni e attualmente vive presso i genitori.
A fronte dell'asserito calo reddituale, la ricorrente ha chiesto di innalzare il contributo al mantenimento del minore posto a carico del padre da € 150,00 mensili, “in almeno 250/300 Euro”, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo. Diversamente, il resistente ha chiesto la conferma del concorso al mantenimento del minore come da ordinanza presidenziale del pagina 7 di 12 4.4.2023, condizionando tale istanza alla mancata assegnazione della casa familiare alla moglie ovvero, in subordine, alla condanna della sig.ra a versare al marito, a decorrere dal 30 aprile 2023, la Parte_2 metà della rata di mutuo acceso per l'acquisto della predetta abitazione.
Ebbene, valutate le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, tenuto conto della sostanziale parità reddituale tra le parti e degli oneri abitativi a carico del marito (che continuerà a versare la rata del mutuo della casa familiare assegnata alla ricorrente oltre a dover sostenere, eventualmente in futuro, i costi per la sua nuova sistemazione abitativa, a differenza della moglie che dispone di un diverso immobile che ha liberamente ceduto a terzi in comodato gratuito, accollandosi il mutuo di tale immobile), considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, appare equo, anche in rapporto alle esigenze del bambino (nato nel 2018), confermare il contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto, ordinario e straordinario, del figlio minore nella misura già disposta in fase presidenziale.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
6. Spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza prevalente del signor in punto di addebito e di assegnazione della casa CP_1
familiare, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare il resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura già calcolata di 1/3 pari a €1.269,66, oltre iva e cpa come per legge (valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità minima della causa secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/14 s.m.i.).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Controparte_1
BONATE SOPRA in data 19/06/2015 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di BONATE SOPRA – anno 2015 , n. 2, P. II, S. A);
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2. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del Per_1
minore presso la madre nella casa coniugale e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purchè rispondente alle esigenze e alla volontà del figlio): almeno un giorno infrasettimanale ed un week -end alternato, dalle ore 9 del sabato alle ore 19 della domenica;
Natale e Pasqua alternati con Santo Stefano e Pasquetta e 7 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive;
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in ita in Bonate Sopra BG – via Contessa Piazzoni nr. 15, alla ricorrente che vi continuerà ad abitare con il figlio minore;
4. PONE A CARICO del l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il
15 di ogni mese, la somma di € 150, soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dalla data dell'ordinanza presidenziale del 4/04/2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore Per_1
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 9 di 12 tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della pagina 10 di 12 patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. COMPENSA per 2/3 le spese di lite e CONDANNA il resistente a rifondere la residua parte in favore della ricorrente, liquidate nella misura già calcolata di 1/3 in € 1.269,66, oltre iva e cpa come per legge;
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7. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BONATE SOPRA per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 11/06/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
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