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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/06/2024, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2804/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 2804/2023 tra
Parte_1
(CF) P.IVA_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(CF) C.F._1
RESISTENTE
Oggi 18/06/2024 alle ore 13:21 innanzi al dott. Fabrizio Valloni è comparso l'avv. Giovanni Proni per il
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Pronti conclude come da ricorso introduttivo.
Deposita al fascicolo nota spese.
***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
pagina 1 di 7 Dopo breve discussione orale il Giudice, prosegue l'udienza ritirandosi all'esito in camera di consiglio.
Rinvia per la lettura della sentenza alle ore 15:30 circa.
L'avv. di parte attrice rinuncia a presenziare alla lettura delle sentenza
Alle ore 15:30 dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Fabrizio Valloni
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna in persona del Giudice dr.
Fabrizio Valloni ha pronunciato, ex artt. 281- terdecies
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.
2804/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PRONI P.IVA_1
GIOVANNI elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. PRONI GIOVANNI
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 7 letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Il ricorrente corrente in Ravenna, Parte_1
loc. Lido Adriano viale G. Donizetti n. 8/228 - viale
G. Verdi nn. 52/126 ha dato atto di essere creditore di delle somme di euro 2.028,82 oltre Controparte_1
interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n.
84/2018, emesso dal Giudice di Pace di Ravenna dott.ssa
Marcella Ricci, il 05/03/2018.
Sulla base del suddetto decreto ingiuntivo, non opposto e divenuto definitivo, l'odierno ricorrente è
intervenuto nella procedura esecutiva n. 126/2019
R.G.E. del Tribunale di Ravenna, originariamente promossa in danno, oltre che della debitrice CP_1
, anche della di lei madre, sig.ra
[...] Persona_1
(deceduta in data 23/10/2020).
La procedura ha ad oggetto il bene immobile destinato a civile abitazione, sito a Ravenna, località
[...]
, viale Donizetti, n. 12, censito a NCEU di detto Pt_1
Comune, al foglio 113, particella 1030, subalterno n.
3, del quale oggi la sig.ra è l'unica Controparte_1
proprietaria.
Nell'ambito del procedimento espropriativo è emerso che gli immobili sono pervenuti a per Controparte_1
successione legittima a seguito della morte di Per_2
e e che non risulta trascritta
[...] Persona_1
alcuna dichiarazione di accettazione (tacita o pagina 4 di 7 espressa) di eredità.
L'odierno ricorrente ha così radicato il presente giudizio chiedendo accertarsi l'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di dell'eredità alla stessa pervenuta ex Controparte_1
lege in morte di e Persona_2 Persona_1
Il ricorrente ha inoltre chiesto che sia ordinata la trascrizione nei pubblici registri immobiliari della suddetta accettazione, qualora accertata.
Il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. è stato regolarmente notificato e all'udienza del giorno
20.3.2024 è stata dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi.
All'udienza del 19.6.2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
La Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11638/2014,
ha chiarito che “qualora sia sottoposto a pignoramento
un diritto reale su un bene immobile di provenienza
ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata
trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il
creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha
compiuto uno degli atti che comportano accettazione
tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese,
la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso
risulti da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la
trascrizione del pignoramento, ripristinando così la pagina 5 di 7 continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2650 c.c., comma 2”.
Ai sensi dell'art. 476 c.c., per l'accettazione tacita di eredità viene richiesto il compimento di un atto, da parte del chiamato, che egli non avrebbe il diritto di porre in essere se non nella qualità di erede e che,
per sua natura e finalità, risulta incompatibile con l'opposta volontà di rinunciare.
Nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, è emerso che, in relazione all'immobile di cui si discute, non solo Controparte_1
ha provveduto a trascrivere la denuncia di successione,
ma ha anche eseguito le volture catastali, complessivo contegno che la S.C., con orientamento consolidato e condivisibile, ritiene idoneo a determinare l'effetto indicato dalla norma sopra richiamata (tra le tante cfr.
di recente Cass., 30.4.2021 n. 11478).
In conclusione, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono così poste a carico della convenuta;
le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, in complessivi euro 1.500,00,
oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la presente controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando pagina 6 di 7 valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- accerta e dichiara che ha accettato Controparte_1
tacitamente l'eredità pervenutale da Persona_2
nato Tortona (AL), il 05/03/1955, codice fiscale
, deceduto il 19/04/2014 e da C.F._2 Per_1
, nata il [...] a [...], codice fiscale
[...]
, deceduta in data 23/10/2020 C.F._3
- ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione previste dalla legge.
- condanna a rifondere al ricorrente le Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre 15%
per spese generali, 4% per CPA e 22% per IVA, oltre ai costi vivi di causa documentati.
Ravenna, il 19 giugno 2024.
Il Giudice
Dr. Fabrizio Valloni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 2804/2023 tra
Parte_1
(CF) P.IVA_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(CF) C.F._1
RESISTENTE
Oggi 18/06/2024 alle ore 13:21 innanzi al dott. Fabrizio Valloni è comparso l'avv. Giovanni Proni per il
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Pronti conclude come da ricorso introduttivo.
Deposita al fascicolo nota spese.
***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
pagina 1 di 7 Dopo breve discussione orale il Giudice, prosegue l'udienza ritirandosi all'esito in camera di consiglio.
Rinvia per la lettura della sentenza alle ore 15:30 circa.
L'avv. di parte attrice rinuncia a presenziare alla lettura delle sentenza
Alle ore 15:30 dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Fabrizio Valloni
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna in persona del Giudice dr.
Fabrizio Valloni ha pronunciato, ex artt. 281- terdecies
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.
2804/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PRONI P.IVA_1
GIOVANNI elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. PRONI GIOVANNI
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 7 letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Il ricorrente corrente in Ravenna, Parte_1
loc. Lido Adriano viale G. Donizetti n. 8/228 - viale
G. Verdi nn. 52/126 ha dato atto di essere creditore di delle somme di euro 2.028,82 oltre Controparte_1
interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n.
84/2018, emesso dal Giudice di Pace di Ravenna dott.ssa
Marcella Ricci, il 05/03/2018.
Sulla base del suddetto decreto ingiuntivo, non opposto e divenuto definitivo, l'odierno ricorrente è
intervenuto nella procedura esecutiva n. 126/2019
R.G.E. del Tribunale di Ravenna, originariamente promossa in danno, oltre che della debitrice CP_1
, anche della di lei madre, sig.ra
[...] Persona_1
(deceduta in data 23/10/2020).
La procedura ha ad oggetto il bene immobile destinato a civile abitazione, sito a Ravenna, località
[...]
, viale Donizetti, n. 12, censito a NCEU di detto Pt_1
Comune, al foglio 113, particella 1030, subalterno n.
3, del quale oggi la sig.ra è l'unica Controparte_1
proprietaria.
Nell'ambito del procedimento espropriativo è emerso che gli immobili sono pervenuti a per Controparte_1
successione legittima a seguito della morte di Per_2
e e che non risulta trascritta
[...] Persona_1
alcuna dichiarazione di accettazione (tacita o pagina 4 di 7 espressa) di eredità.
L'odierno ricorrente ha così radicato il presente giudizio chiedendo accertarsi l'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di dell'eredità alla stessa pervenuta ex Controparte_1
lege in morte di e Persona_2 Persona_1
Il ricorrente ha inoltre chiesto che sia ordinata la trascrizione nei pubblici registri immobiliari della suddetta accettazione, qualora accertata.
Il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. è stato regolarmente notificato e all'udienza del giorno
20.3.2024 è stata dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi.
All'udienza del 19.6.2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
La Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11638/2014,
ha chiarito che “qualora sia sottoposto a pignoramento
un diritto reale su un bene immobile di provenienza
ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata
trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il
creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha
compiuto uno degli atti che comportano accettazione
tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese,
la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso
risulti da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la
trascrizione del pignoramento, ripristinando così la pagina 5 di 7 continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2650 c.c., comma 2”.
Ai sensi dell'art. 476 c.c., per l'accettazione tacita di eredità viene richiesto il compimento di un atto, da parte del chiamato, che egli non avrebbe il diritto di porre in essere se non nella qualità di erede e che,
per sua natura e finalità, risulta incompatibile con l'opposta volontà di rinunciare.
Nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, è emerso che, in relazione all'immobile di cui si discute, non solo Controparte_1
ha provveduto a trascrivere la denuncia di successione,
ma ha anche eseguito le volture catastali, complessivo contegno che la S.C., con orientamento consolidato e condivisibile, ritiene idoneo a determinare l'effetto indicato dalla norma sopra richiamata (tra le tante cfr.
di recente Cass., 30.4.2021 n. 11478).
In conclusione, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono così poste a carico della convenuta;
le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, in complessivi euro 1.500,00,
oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la presente controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando pagina 6 di 7 valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- accerta e dichiara che ha accettato Controparte_1
tacitamente l'eredità pervenutale da Persona_2
nato Tortona (AL), il 05/03/1955, codice fiscale
, deceduto il 19/04/2014 e da C.F._2 Per_1
, nata il [...] a [...], codice fiscale
[...]
, deceduta in data 23/10/2020 C.F._3
- ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione previste dalla legge.
- condanna a rifondere al ricorrente le Controparte_1
spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre 15%
per spese generali, 4% per CPA e 22% per IVA, oltre ai costi vivi di causa documentati.
Ravenna, il 19 giugno 2024.
Il Giudice
Dr. Fabrizio Valloni
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