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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 5731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5731 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1839/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD ER Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1839/2025, avente come oggetto “separazione giudiziale e divorzio”, promossa da
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LA OL, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 2.12.2025)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2025 ha dedotto di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 il resistente, in data 5.7.2008, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Ome (BS) al n. 4, parte I, anno 2008, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale non sono nati figli. La ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status separativo e cumulativamente, decorsi i necessari termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 2.12.2025 il resistente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio in vista della sentenza non definitiva di separazione e della successiva rimessione in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nel caso in esame le parti vivono di fatto separate sin dalla fine del 2008, quando la ricorrente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi dapprima a Brescia e successivamente, dal 2011, a Modena. Da oltre sedici anni i coniugi vivono separati e non hanno più contatti.
L'inesistenza di una qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata anche all'udienza del 2.12.2025, alla quale il resistente non è neppure comparso.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
2) Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
;
[...] C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
La Presidente
UD ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD ER Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1839/2025, avente come oggetto “separazione giudiziale e divorzio”, promossa da
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LA OL, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE contro
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 2.12.2025)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2025 ha dedotto di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 il resistente, in data 5.7.2008, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Ome (BS) al n. 4, parte I, anno 2008, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale non sono nati figli. La ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status separativo e cumulativamente, decorsi i necessari termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 2.12.2025 il resistente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio in vista della sentenza non definitiva di separazione e della successiva rimessione in istruttoria per la trattazione della domanda di divorzio.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nel caso in esame le parti vivono di fatto separate sin dalla fine del 2008, quando la ricorrente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi dapprima a Brescia e successivamente, dal 2011, a Modena. Da oltre sedici anni i coniugi vivono separati e non hanno più contatti.
L'inesistenza di una qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata anche all'udienza del 2.12.2025, alla quale il resistente non è neppure comparso.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Parte ricorrente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
2) Sulle spese processuali
Alla luce del carattere non definitivo della presente sentenza la regolamentazione delle spese di lite non viene effettuata in questa sede, bensì in sede di adozione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale ut supra costituito, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) pronuncia la separazione personale di ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
;
[...] C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
La Presidente
UD ER