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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e dom.to in Parte_1 C.F._1
Gubbio alla Piazza Quaranta Martiri n.27, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Grieco, con studio in Pompei, Via Carlo Alberto I Traversa n.12, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, (p.e.c.: ); Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.05.1990;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: “conclude a chè il Tribunale adito voglia: 1)
Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati e a fissare il domicilio dove lo ritengano opportuno, col solo obbligo di darne comunicazione all'altra parte per i vincoli ancora connessi al matrimonio;
3) Pronunziare che nessun assegno di mantenimento sia dovuto dal ricorrente sig. , in Parte_1 favore della sig.ra . Vinti gli oneri di lite con l'attribuzione al Controparte_1
sottoscritto difensore antistatario”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha apposto il Visto al decreto di fissazione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato l'1.3.2023 ha convenuto in giudizio la coniuge, Parte_1 esponendo: di aver contratto con lei matrimonio il 24.5.2017 e che dall'unione non sono nati figli;
che il rapporto coniugale si era deteriorato irrimediabilmente a causa di differenze caratteriali dei coniugi e che la moglie da circa due anni svolgeva vita autonoma senza dare notizie di sé. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione, senza altre statuizioni.
In esito all'udienza presidenziale del 24.4.2024, ove compariva il solo ricorrente, il Presidente, non essendovi provvedimenti provvisori e urgenti da assumere, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto.
Nella successiva fase dinnanzi al giudice istruttore, rigettate le richieste di prova orale avanzate dal ricorrente, la causa - istruita documentalmente – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.2025. A detta udienza, dichiarata la contumacia della resistente, la causa, sulle conclusioni precisate dal ricorrente, che ha dichiarato di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c., è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
La domanda di separazione avanzata in ricorso va certamente accolta.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la domanda di separazione possa essere avanzata quando si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso in esame, il tenore del ricorso e la stessa mancata partecipazione al giudizio della resistente, la quale, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento, ha mostrato di essere disinteressata alle sorti del suo matrimonio, rendono evidente che è venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis, con conseguente necessità di pronunciare la separazione.
Nessuna statuizione accessoria deve essere adottata, difettandone richiesta, considerando anche che dal matrimonio non sono nati figli.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio della resistente, devono essere dichiarate irripetibili quelle sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
1.0.1985, e nata a [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2. Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
3. Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e dom.to in Parte_1 C.F._1
Gubbio alla Piazza Quaranta Martiri n.27, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Grieco, con studio in Pompei, Via Carlo Alberto I Traversa n.12, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, (p.e.c.: ); Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.05.1990;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: “conclude a chè il Tribunale adito voglia: 1)
Pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati e a fissare il domicilio dove lo ritengano opportuno, col solo obbligo di darne comunicazione all'altra parte per i vincoli ancora connessi al matrimonio;
3) Pronunziare che nessun assegno di mantenimento sia dovuto dal ricorrente sig. , in Parte_1 favore della sig.ra . Vinti gli oneri di lite con l'attribuzione al Controparte_1
sottoscritto difensore antistatario”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. ha apposto il Visto al decreto di fissazione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato l'1.3.2023 ha convenuto in giudizio la coniuge, Parte_1 esponendo: di aver contratto con lei matrimonio il 24.5.2017 e che dall'unione non sono nati figli;
che il rapporto coniugale si era deteriorato irrimediabilmente a causa di differenze caratteriali dei coniugi e che la moglie da circa due anni svolgeva vita autonoma senza dare notizie di sé. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione, senza altre statuizioni.
In esito all'udienza presidenziale del 24.4.2024, ove compariva il solo ricorrente, il Presidente, non essendovi provvedimenti provvisori e urgenti da assumere, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto.
Nella successiva fase dinnanzi al giudice istruttore, rigettate le richieste di prova orale avanzate dal ricorrente, la causa - istruita documentalmente – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.2025. A detta udienza, dichiarata la contumacia della resistente, la causa, sulle conclusioni precisate dal ricorrente, che ha dichiarato di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c., è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
****
La domanda di separazione avanzata in ricorso va certamente accolta.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la domanda di separazione possa essere avanzata quando si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso in esame, il tenore del ricorso e la stessa mancata partecipazione al giudizio della resistente, la quale, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento, ha mostrato di essere disinteressata alle sorti del suo matrimonio, rendono evidente che è venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis, con conseguente necessità di pronunciare la separazione.
Nessuna statuizione accessoria deve essere adottata, difettandone richiesta, considerando anche che dal matrimonio non sono nati figli.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio della resistente, devono essere dichiarate irripetibili quelle sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
1.0.1985, e nata a [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2. Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
3. Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)