Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/02/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2024, proposto da
Michele Liguori, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori e Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Settima, depositato in data 18/8/2021, n. cronol. 3327/2021 - R.G. 1389/2021;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Avvocato ricorrente, con ricorso notificato il 23/01/2024 e depositato in giudizio in pari data, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile Settima, depositato in data 18/8/2021, n. cronol. 3327/2021, nella parte recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore, quale antistatario, delle spese di lite ivi liquidate in complessivi € 477,00 (di cui € 27,00 per esborsi e il resto per compenso professionale), oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge. Chiede, altresì, il pagamento degli interessi legali dal decreto (18/08/2021) alla data di effettivo soddisfo, nonché la nomina di un Commissario ad acta , in caso di perdurante inadempimento del Ministero della Giustizia, che provveda in via sostitutiva al predetto pagamento in favore del ricorrente, e la condanna del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in suo favore della penalità di mora (c.detta astreinte) per il ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sul suddetto decreto e per ogni altra violazione e inosservanze successive, da intendersi per tali sia quelle successive al giudicato, sia quelle successive alla sentenza di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.
Il 31/01/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale.
Il 10/04/2024 e il 25/07/2024, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo, altresì, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata ex artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 96, comma 3, c.p.c., e un’istanza di passaggio in decisone della causa, chiedendo l’accoglimento del ricorso e delle conclusioni rassegnate ivi e nella memoria depositata contestualmente alla predetta istanza.
Il 14/10/2024, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisone della causa, chiedendo l’accoglimento del ricorso e delle conclusioni rassegnate ivi e nella memoria depositata in giudizio il 25/07/2024.
Nella Camera di Consiglio del 20/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
1.1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche il decreto di condanna dell’A.G.O. per cui è causa.
Infatti - alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile - il decreto di condanna emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 (in tema di eccessiva durata del processo) ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini dell’ammissibilità del ricorso di ottemperanza di cui agli artt. 112 e seguenti c.p.a. ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 23 agosto 2010, n. 5915).
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 23/01/2024 e depositato in giudizio in pari data), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che il decreto di condanna dell’A.G.O. depositato in data 18/8/2021, n. cronol. 3327/2021, di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, giudicata, per mancata opposizione, come risulta da apposita attestazione rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Appello di Napoli del 31/03/2022.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale (al quale è stata successivamente apposta la formula esecutiva il 06/09/2021) è stato notificato, via p.e.c., al Ministero della Giustizia presso la sede reale in data 17/02/2022, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
Infine, è decorso infruttuosamente anche il termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione (inviata tramite p.e.c. in data 17/02/2022, in qualità di procuratore antistatario) dell’autodichiarazione ai sensi dell’art. 5- sexies della Legge 24 marzo 2001, n. 89 e ss.mm. (introdotto dall’art. 1, comma 777 della L. 28 dicembre 2015, n. 208), la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria; in proposito, si rammenta, altresì, che, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 5-sexies della legge n. 89/2001, l’autodichiarazione “ ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione ”.
1.2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto (nei limiti di seguito precisati), non risultando l’adempimento in parte qua al giudicato formatosi sul decreto depositato in data 18/8/2021, n. cronol. 3327/2021, da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’avvocato ricorrente delle spese processuali liquidate nel predetto decreto dell’A.G.O.
Invece, i reclamati interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese processuali nel predetto decreto dell’A.G.O. non sono dovuti dalla data di deposito del decreto della Corte d'Appello di Napoli (ossia dal 18/08/2021), poiché non previsti nel titolo esecutivo, ma possono essere riconosciuti a partire dalla data di passaggio in giudicato del titolo azionato, in tal senso potendosi interpretare quanto da parte ricorrente chiesto nel presente giudizio di ottemperanza, dunque riconducibile alla specifica “azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza”, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
1.3. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’Amministrazione resistente, da individuarsi, ai sensi dell’art. 5- sexies , comma 8, della Legge n. 89/2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima struttura, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, compiendo gli atti necessari al pagamento. Al riguardo, va precisato che:
- il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019);
- il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del richiamato art. 5-sexies, comma 8, della Legge n. 89/2001 (« qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti »).
1.4. - Va, altresì, accolta, nei termini e nei limiti di seguito specificati, la domanda di corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., anche alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dall’art. 1, comma 781, lett. a), L. n. 208/2015, che, nel testo attuale, dispone “ nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ”, in tal modo espressamente sancendo, da un lato, il principio, già acquisito in via giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento, e, dall’altro lato, che non può considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
1.4.1. - Il Collegio ritiene, quindi, in conformità all’orientamento consolidato di questa Sezione ( ex multis , T.A.R. Campania, Sezione VII, 13/07/2023, n. 4244), che la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. debba essere quantificata, nella specie, in misura pari agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato di che trattasi, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’effettivo adempimento al giudicato di che trattasi da parte dell’Amministrazione resistente, o, in mancanza dell’adempimento, il giorno di scadenza del termine concesso nella presente sentenza di ottemperanza (sessanta giorni) all’Amministrazione resistente per adempiere, dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta .
1.5. - Per quanto riguarda le spese successive al titolo azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio condivide la giurisprudenza ( ex multis , T.A.R. Campania, sez. VII, sent. 5097 del 28.10.2019; sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018; 3977 del 19.7.2019), ai sensi della quale, “ in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268) ”.
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
2. - Non si ravvisano i presupposti per accogliere la domanda di condanna del Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata ex artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 96, comma 3, c.p.c. (peraltro formulata nella memoria difensiva, non notificata, del 10/04/2024 e 25/07/2024).
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
4. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo in misura ridotta (anche in considerazione dell’importo delle spese di lite per cui è azionato il presente giudizio di ottemperanza).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, nei limiti, e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione in parte qua al decreto dell’A.G.O. indicato in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina, inoltre, quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, un Dirigente amministrativo dell’Amministrazione resistente, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima struttura, fissando il termine di ulteriori sessanta giorni, dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 300,00 (trecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO