Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento si fosse perfezionata per compiuta giacenza in data 13.12.2024, a seguito della notifica effettuata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento e della successiva compiuta giacenza, in conformità con l'orientamento della Suprema Corte in materia di notifiche a mezzo servizio postale.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito erariale

    Poiché l'eccezione di prescrizione è subordinata all'accoglimento della doglianza sull'omessa notifica, e questa è stata rigettata, anche l'eccezione di prescrizione viene implicitamente rigettata.

  • Rigettato
    Tassazione dei redditi in Slovenia

    La doglianza nel merito non è stata esaminata in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di presa in carico

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo che la tardività nella presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento presupposto sia causa di inammissibilità dell'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
    Numero : 39
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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