CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GROHMANN DARIO, Presidente e Relatore
MISERI CARLO, Giudice
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trieste - Via Xxx Ottobre 4 34122 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L.stock N. 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11477202500000992000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si oppone.
La Corte ritiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.6.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di presa in carico notificato il 17.4.2025 e il prodromico avviso di accertamento asseritamente notificatogli in data 12.12.2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate per IRPEF addizionali e sanzioni per un importo complessivo di €12.079,82.
Il ricorrente eccepisce preliminarmente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento per non averlo mai ricevuto. Conferma che ne ha appreso l'esistenza solo al momento della notifica dell'avviso di presa in carico.
Eccepisce, di conseguenza, l'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Nel merito afferma che, sebbene sia residente in Italia, quale amministratore della Società_1., società di diritto sloveno e con sede in Slovenia, tutti gli emolumenti e rimborsi per trasferte dovevano essere tassati in Slovenia, anche in applicazione della convenzione italo-slovena del 11.9.2001 per evitare le doppie imposizioni.
Chiede, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Con atto del 23.7.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate e contesta quanto affermato in ricorso e sostiene che lo stesso è infondato, inammissibile e dilatorio, perché l'avviso di presa in carico da parte dell'Agente della Riscossione non è atto ricompreso tra quelli contestabili innanzi alla CGT secondo l'elenco degli atti di cui all'art. 19 del D. Lgs. 546/1992, né l'articolo 29 comma 1 lett. b) del D.L. 78/2010 ne prevede l'impugnabilità. Allo stesso tempo e per i predetti motivi, il ricorso contro l'avviso di accertamento
TI3010200738/2024 risulta inammissibile, perché tardivo rispetto ai termini previsti dalla norma. Inoltre
l'avviso di accertamento era stato preceduto dalla notifica, in data 12/09/2024, del cosiddetto “Schema
d'Atto” n. TI3Q10200738/2024 e, nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, sono state presentate osservazioni e controdeduzioni. Conferma che la notifica dell'avviso di accertamento TI3010200738/2024
è stata eseguita correttamente per compiuta giacenza e immissione dell'avviso di ricevimento raccomandata
CAD nella cassetta postale del destinatario, come è attestato dalle copie degli atti della notifica allegate.
Ritiene di conseguenza infondata l'eccezione di prescrizione del credito erariale per il trascorso di un quinquennio poiché l'avviso di accertamento riguarda l'anno d'imposta 2018 ed è stato notificato in data 27 novembre 2024, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di presentazione della dichiarazione d'imposta, quindi, in mancanza d'opposizione nei 60 giorni successivi alla notifica, è stato trasmesso all'Agente della Riscossione per i successivi atti dell'esecuzione. Tutti i termini di legge risultano pienamente rispettati.
Nel merito sostiene che la ripresa a tassazione dell'intero rimborso spese erogato dalla società estera al contribuente sia corretta stante la residenza in Italia del contribuente e derivando la pretesa proprio dalla segnalazione pervenuta dall'Autorità slovena, in attuazione della Direttiva 2011/16/UE. Riguardava il fatto che il contribuente aveva conseguito redditi da lavoro dipendente nell'anno 2018, a titolo di rimborso spese, pari a € 11.802,24 erogati dalla società Società_1 con sede in Slovenia e dalla documentazione prodotta dallo stesso contribuente, a seguito della notifica dello “Schema
d'Atto”, è emerso che i modelli Obrazec REK-1, riportanti due importi a titolo di “rimborso spese di viaggio” di € 2.432,01 e di € 8.650,23, sono privi dei relativi giustificativi di spesa;
inoltre, dai riepiloghi dei rimborsi chilometrici risulta una sola trasferta a Belgrado, quindi una sola trasferta fuori comune. Allo stesso tempo, tutti i restanti importi si riferivano al tragitto casa-lavoro (Aurisina-Skofja Vas-Aurisina).
Conclude chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria del 19.1.2026 il contribuente ribadisce le proprie ragioni confermando che gli importi liquidati dalla società slovena riguardavano oltre a trasferte da casa anche viaggi di lavoro, non dettagliati ai sensi della normativa slovena.
Con provvedimento del 5.8.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è prima ancora che infondato inammissibile e va, pertanto, respinto.
Il ricorso risulta, infatti, inammissibile ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.546/92 in quanto presentato oltre il termine perentorio di giorni 60 dalla notificazione dell'atto impositivo presupposto.
Invero, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, egli era pienamente consapevole del credito vantato dall'amministrazione a seguito dello schema d'atto che gli era stato regolarmente notificato e alla successiva interlocuzione che aveva avuto con l'Ufficio al quale aveva anche portato documentazione.
Dalla documentazione allegata all'atto di costituzione dell'Ufficio risulta pacificamente che l'ufficiale postale aveva provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento in data 2.12.2024 lasciando avviso nella cassetta postale per “temporanea assenza del destinatario” ed aveva inviato raccomandata CAD al medesimo indirizzo, a seguito della quale si era perfezionata la notificazione per compiuta giacenza in data 13.12.2024.
In vero, nel caso di specie, come insegna la S.C.: ”In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (Css. sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022).
Il ricorso risulta proposto appena il 10.6.2025 e quindi ampiamente oltre i termini di legge.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92 e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate in € 3.040,60 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di €3.040,60(tremilazeroquaranta/60) oltre accessori se dovuti. Così deciso in Trieste, il 10 febbraio 2026 IL PRESIDENTE relatore Dario GROHMANN
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GROHMANN DARIO, Presidente e Relatore
MISERI CARLO, Giudice
PSAILA VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trieste - Via Xxx Ottobre 4 34122 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L.stock N. 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11477202500000992000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si oppone.
La Corte ritiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.6.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di presa in carico notificato il 17.4.2025 e il prodromico avviso di accertamento asseritamente notificatogli in data 12.12.2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate per IRPEF addizionali e sanzioni per un importo complessivo di €12.079,82.
Il ricorrente eccepisce preliminarmente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento per non averlo mai ricevuto. Conferma che ne ha appreso l'esistenza solo al momento della notifica dell'avviso di presa in carico.
Eccepisce, di conseguenza, l'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Nel merito afferma che, sebbene sia residente in Italia, quale amministratore della Società_1., società di diritto sloveno e con sede in Slovenia, tutti gli emolumenti e rimborsi per trasferte dovevano essere tassati in Slovenia, anche in applicazione della convenzione italo-slovena del 11.9.2001 per evitare le doppie imposizioni.
Chiede, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Con atto del 23.7.2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate e contesta quanto affermato in ricorso e sostiene che lo stesso è infondato, inammissibile e dilatorio, perché l'avviso di presa in carico da parte dell'Agente della Riscossione non è atto ricompreso tra quelli contestabili innanzi alla CGT secondo l'elenco degli atti di cui all'art. 19 del D. Lgs. 546/1992, né l'articolo 29 comma 1 lett. b) del D.L. 78/2010 ne prevede l'impugnabilità. Allo stesso tempo e per i predetti motivi, il ricorso contro l'avviso di accertamento
TI3010200738/2024 risulta inammissibile, perché tardivo rispetto ai termini previsti dalla norma. Inoltre
l'avviso di accertamento era stato preceduto dalla notifica, in data 12/09/2024, del cosiddetto “Schema
d'Atto” n. TI3Q10200738/2024 e, nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, sono state presentate osservazioni e controdeduzioni. Conferma che la notifica dell'avviso di accertamento TI3010200738/2024
è stata eseguita correttamente per compiuta giacenza e immissione dell'avviso di ricevimento raccomandata
CAD nella cassetta postale del destinatario, come è attestato dalle copie degli atti della notifica allegate.
Ritiene di conseguenza infondata l'eccezione di prescrizione del credito erariale per il trascorso di un quinquennio poiché l'avviso di accertamento riguarda l'anno d'imposta 2018 ed è stato notificato in data 27 novembre 2024, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di presentazione della dichiarazione d'imposta, quindi, in mancanza d'opposizione nei 60 giorni successivi alla notifica, è stato trasmesso all'Agente della Riscossione per i successivi atti dell'esecuzione. Tutti i termini di legge risultano pienamente rispettati.
Nel merito sostiene che la ripresa a tassazione dell'intero rimborso spese erogato dalla società estera al contribuente sia corretta stante la residenza in Italia del contribuente e derivando la pretesa proprio dalla segnalazione pervenuta dall'Autorità slovena, in attuazione della Direttiva 2011/16/UE. Riguardava il fatto che il contribuente aveva conseguito redditi da lavoro dipendente nell'anno 2018, a titolo di rimborso spese, pari a € 11.802,24 erogati dalla società Società_1 con sede in Slovenia e dalla documentazione prodotta dallo stesso contribuente, a seguito della notifica dello “Schema
d'Atto”, è emerso che i modelli Obrazec REK-1, riportanti due importi a titolo di “rimborso spese di viaggio” di € 2.432,01 e di € 8.650,23, sono privi dei relativi giustificativi di spesa;
inoltre, dai riepiloghi dei rimborsi chilometrici risulta una sola trasferta a Belgrado, quindi una sola trasferta fuori comune. Allo stesso tempo, tutti i restanti importi si riferivano al tragitto casa-lavoro (Aurisina-Skofja Vas-Aurisina).
Conclude chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria del 19.1.2026 il contribuente ribadisce le proprie ragioni confermando che gli importi liquidati dalla società slovena riguardavano oltre a trasferte da casa anche viaggi di lavoro, non dettagliati ai sensi della normativa slovena.
Con provvedimento del 5.8.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è prima ancora che infondato inammissibile e va, pertanto, respinto.
Il ricorso risulta, infatti, inammissibile ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.546/92 in quanto presentato oltre il termine perentorio di giorni 60 dalla notificazione dell'atto impositivo presupposto.
Invero, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, egli era pienamente consapevole del credito vantato dall'amministrazione a seguito dello schema d'atto che gli era stato regolarmente notificato e alla successiva interlocuzione che aveva avuto con l'Ufficio al quale aveva anche portato documentazione.
Dalla documentazione allegata all'atto di costituzione dell'Ufficio risulta pacificamente che l'ufficiale postale aveva provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento in data 2.12.2024 lasciando avviso nella cassetta postale per “temporanea assenza del destinatario” ed aveva inviato raccomandata CAD al medesimo indirizzo, a seguito della quale si era perfezionata la notificazione per compiuta giacenza in data 13.12.2024.
In vero, nel caso di specie, come insegna la S.C.: ”In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (Css. sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022).
Il ricorso risulta proposto appena il 10.6.2025 e quindi ampiamente oltre i termini di legge.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92 e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate in € 3.040,60 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Trieste, Sezione I, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda od eccezione rigettata, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di €3.040,60(tremilazeroquaranta/60) oltre accessori se dovuti. Così deciso in Trieste, il 10 febbraio 2026 IL PRESIDENTE relatore Dario GROHMANN