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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2061 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Sciarrino, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, presso il cui studio, sito a Palermo in via Francesco Paolo Di Blasi n. 1, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(cf: ), nato a [...] PA C.F._1
l'11.3.1981, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Federico, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a Collesano in viale Vincenzo Florio n.
16, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_2
APPELLATACONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 169/2019 con la quale il
Giudice di pace di Termini Imerese aveva rigettato l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 907/2017, con cui era stata condannata al pagamento di € 1.508,27, a titolo di ripetizione di somme indebitamente riscosse (indicate alla cartella di pagamento n. 29620070146295855/00 relativa a importi dovuti a titolo di imposta di bollo), oltre che alla rifusione delle spese di lite.
Domandava, nello specifico, la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui non aveva affermato il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa restitutoria azionata dall'appellato in via monitoria, in violazione dell'art. 19, co. 6 bis, d.lgs. n. 112/1999, deducendo che la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da PA avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'ente impositore, quale “accipiens” ai
[...] sensi dell'art. 2033 c.c., avendo l'agente della riscossione versato gli importi corrisposti alla
. Controparte_2
Impugnava, infine, il capo della sentenza relativo alle spese di lite – addebitate alla parte appellante, in violazione degli art. 91 e ss. c.p.c. – delle quali lamentava, in ogni caso, la non congruità rispetto al valore della causa. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.10.2019, PA contestava le deduzioni avversarie e domandava il rigetto del gravame, affermando la correttezza della sentenza di primo grado.
A sostegno della propria tesi difensiva, deduceva che, dopo aver pagato 12 rate della rateizzazione concessagli da per il mancato pagamento dell'imposta di bollo, il Giudice di Parte_1 pace di IZ SA con sentenza n. 34/2013 aveva dichiarato la perdita di possesso dell'autovettura Fiat Uno in relazione alla quale aveva versato gli importi, a far data dal 20.12.2005, di conseguenza la aveva annullato in autotutela la cartella di pagamento n. Controparte_2
29620070146295855/001.
La , in persona del legale rappresentante pro tempore, pur ritualmente Controparte_2 evocata nel presente giudizio, non si è costituita. La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza dell'8.10.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 19, co. 6 bis, d.lgs. n. 112/1999 (abrogato dall'8.8.2024 ma astrattamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto), “l'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini delle pronuncia rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione” (abrogato dall'8.8.2024.
Il richiamo alla predetta previsione normativa operato dall'appellante, ad avviso di chi giudica, non coglie nel segno. Nel caso di specie, infatti, dalla memoria depositata dalla nell'ambito Controparte_2 del giudizio di primo grado si evince come lo stesso ente creditore, in seguito alla sentenza del
Giudice di pace di IZ SA che ha accertato la perdita di possesso dell'automobile cui si riferivano le somme oggetto della cartella di pagamento n. 29620070146295855/00 – relativa, in base alle risultanze processuali non all'imposta di bollo ma a contravvenzione per violazione del codice della strada, per l'importo di € 2.076,82 (oltre interessi e spese, per un totale di € 2.927,08) –, ha emesso un provvedimento di annullamento della cartella medesima, su richiesta del (co)obbligato – trattandosi di importo dovuto solidalmente dall'appellato e da un terzo –. Nessuna questione si pone, in ogni caso, in relazione al titolo in forza del quale è avvenuto il pagamento (non dovuto) – imposta di bollo ovvero sanzione amministrativa derivante dalla violazione del codice della strada –, essendo incontestata la non debenza delle somme e radicandosi, in ogni caso, la giurisdizione ordinaria, atteso che la cognizione in materia di rimborso spetta al medesimo giudice competente per il rapporto controverso (Cass., S.U. n.
19069/2016).
Va per altro verso osservato che “Sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie le controversie sul rifiuto di rimborso di tributi laddove non vi sia stato formale riconoscimento da parte dell'ente impositore del diritto del contribuente costituendo tale ipotesi un mero indebito oggettivo di diritto comune ex art. 2033 c.c.” (Cass., S.U., n. 20077/2010).
Secondo la pronuncia appena richiamata, quindi, nel caso di specie si configurerebbe una
“ordinaria” domanda di indebito, rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 2033 cc.
In ogni caso, deve darsi conto che l'iter amministrativo propedeutico al rimborso delle somme illegittimamente pagate da si è regolarmente svolto, avendo PA peraltro l'appellato, in presenza del provvedimento di annullamento della cartella emesso dall'ente impositore, formalmente richiesto la restituzione delle somme versate a Parte_1
in via stragiudiziale, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso monitorio.
[...]
Deve disattendersi la ricostruzione dell'agente della riscossione, secondo cui il soggetto passivamente legittimato alla domanda di ripetizione delle somme, soggette a riscossione nelle forme tributarie, indebitamente pagate sia sempre l'ente creditore. Invero, una recente decisione della Corte di Cassazione, nell'affermare tale assunto (Cass., n.
8500/2023) lo ha riferito all'ipotesi in cui l'ente impositore non avesse documentato di aver trasmesso il provvedimento di sgravio all'agente della riscossione.
Nella fattispecie sub iudice, tale profilo è superato dalle istanze di rimborso presentate dall'appellato a prima dell'introduzione del procedimento monitorio Parte_1 che, anche nell'ipotesi di omessa comunicazione dell'annullamento della cartella da parte della – circostanza su cui nessuna delle parti ha dedotto alcunché –, Controparte_2 inducono a ritenere che l'agente della riscossione era a conoscenza del provvedimento (di annullamento della cartella) favorevole al debitore.
Tale circostanza, ad avviso di chi giudica, appare dirimente, consentendo di superare le argomentazioni svolte dall'appellante in ordine alla legittimazione passiva dell'accipiens rispetto alla domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate, non avendo peraltro documentato l'avvenuto versamento delle stesse in favore della Parte_1
. Controparte_2
Privo di pregio è, dunque, il primo motivo di gravame secondo cui la pretesa restitutoria avrebbe dovuto essere azionata nei confronti della . Controparte_2
Fondata è, d'altra parte, la doglianza relativa alla quantificazione delle spese di lite che, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del deposito delle memorie ex art. 320 cpc, nonché della circostanza che il giudizio dinanzi al Giudice di pace si è svolto essenzialmente in tre udienze, vanno ridotte nel loro ammontare, senza riconoscere la fase istruttoria/di trattazione – in relazione alla quale non è stata di fatto svolta alcuna attività –, pervenendo all'importo di € 460,00.
Il parziale accoglimento dell'appello depone nel senso della compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, con condanna, per la restante parte, dell'appellante soccombente, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (esclusa la fase istruttoria/di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , limitatamente al motivo di Parte_1 Parte_1 gravame inerente le spese di lite, e in riforma della sentenza n. 169/2019 del Giudice di pace di
Termini Imerese, limitatamente al capo relativo alle spese di lite: condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere a le spesse del giudizio di primo grado e le liquida PA in € 460,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio in misura di un terzo e condanna, per la restante parte, , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite e le PA liquida in € 570,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2061 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Sciarrino, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, presso il cui studio, sito a Palermo in via Francesco Paolo Di Blasi n. 1, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(cf: ), nato a [...] PA C.F._1
l'11.3.1981, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Federico, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio, sito a Collesano in viale Vincenzo Florio n.
16, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_2
APPELLATACONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 169/2019 con la quale il
Giudice di pace di Termini Imerese aveva rigettato l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 907/2017, con cui era stata condannata al pagamento di € 1.508,27, a titolo di ripetizione di somme indebitamente riscosse (indicate alla cartella di pagamento n. 29620070146295855/00 relativa a importi dovuti a titolo di imposta di bollo), oltre che alla rifusione delle spese di lite.
Domandava, nello specifico, la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui non aveva affermato il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa restitutoria azionata dall'appellato in via monitoria, in violazione dell'art. 19, co. 6 bis, d.lgs. n. 112/1999, deducendo che la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da PA avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'ente impositore, quale “accipiens” ai
[...] sensi dell'art. 2033 c.c., avendo l'agente della riscossione versato gli importi corrisposti alla
. Controparte_2
Impugnava, infine, il capo della sentenza relativo alle spese di lite – addebitate alla parte appellante, in violazione degli art. 91 e ss. c.p.c. – delle quali lamentava, in ogni caso, la non congruità rispetto al valore della causa. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.10.2019, PA contestava le deduzioni avversarie e domandava il rigetto del gravame, affermando la correttezza della sentenza di primo grado.
A sostegno della propria tesi difensiva, deduceva che, dopo aver pagato 12 rate della rateizzazione concessagli da per il mancato pagamento dell'imposta di bollo, il Giudice di Parte_1 pace di IZ SA con sentenza n. 34/2013 aveva dichiarato la perdita di possesso dell'autovettura Fiat Uno in relazione alla quale aveva versato gli importi, a far data dal 20.12.2005, di conseguenza la aveva annullato in autotutela la cartella di pagamento n. Controparte_2
29620070146295855/001.
La , in persona del legale rappresentante pro tempore, pur ritualmente Controparte_2 evocata nel presente giudizio, non si è costituita. La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza dell'8.10.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
Così prospettate le posizioni delle parti, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 19, co. 6 bis, d.lgs. n. 112/1999 (abrogato dall'8.8.2024 ma astrattamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto), “l'ente creditore adotta, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini delle pronuncia rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione” (abrogato dall'8.8.2024.
Il richiamo alla predetta previsione normativa operato dall'appellante, ad avviso di chi giudica, non coglie nel segno. Nel caso di specie, infatti, dalla memoria depositata dalla nell'ambito Controparte_2 del giudizio di primo grado si evince come lo stesso ente creditore, in seguito alla sentenza del
Giudice di pace di IZ SA che ha accertato la perdita di possesso dell'automobile cui si riferivano le somme oggetto della cartella di pagamento n. 29620070146295855/00 – relativa, in base alle risultanze processuali non all'imposta di bollo ma a contravvenzione per violazione del codice della strada, per l'importo di € 2.076,82 (oltre interessi e spese, per un totale di € 2.927,08) –, ha emesso un provvedimento di annullamento della cartella medesima, su richiesta del (co)obbligato – trattandosi di importo dovuto solidalmente dall'appellato e da un terzo –. Nessuna questione si pone, in ogni caso, in relazione al titolo in forza del quale è avvenuto il pagamento (non dovuto) – imposta di bollo ovvero sanzione amministrativa derivante dalla violazione del codice della strada –, essendo incontestata la non debenza delle somme e radicandosi, in ogni caso, la giurisdizione ordinaria, atteso che la cognizione in materia di rimborso spetta al medesimo giudice competente per il rapporto controverso (Cass., S.U. n.
19069/2016).
Va per altro verso osservato che “Sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie le controversie sul rifiuto di rimborso di tributi laddove non vi sia stato formale riconoscimento da parte dell'ente impositore del diritto del contribuente costituendo tale ipotesi un mero indebito oggettivo di diritto comune ex art. 2033 c.c.” (Cass., S.U., n. 20077/2010).
Secondo la pronuncia appena richiamata, quindi, nel caso di specie si configurerebbe una
“ordinaria” domanda di indebito, rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 2033 cc.
In ogni caso, deve darsi conto che l'iter amministrativo propedeutico al rimborso delle somme illegittimamente pagate da si è regolarmente svolto, avendo PA peraltro l'appellato, in presenza del provvedimento di annullamento della cartella emesso dall'ente impositore, formalmente richiesto la restituzione delle somme versate a Parte_1
in via stragiudiziale, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso monitorio.
[...]
Deve disattendersi la ricostruzione dell'agente della riscossione, secondo cui il soggetto passivamente legittimato alla domanda di ripetizione delle somme, soggette a riscossione nelle forme tributarie, indebitamente pagate sia sempre l'ente creditore. Invero, una recente decisione della Corte di Cassazione, nell'affermare tale assunto (Cass., n.
8500/2023) lo ha riferito all'ipotesi in cui l'ente impositore non avesse documentato di aver trasmesso il provvedimento di sgravio all'agente della riscossione.
Nella fattispecie sub iudice, tale profilo è superato dalle istanze di rimborso presentate dall'appellato a prima dell'introduzione del procedimento monitorio Parte_1 che, anche nell'ipotesi di omessa comunicazione dell'annullamento della cartella da parte della – circostanza su cui nessuna delle parti ha dedotto alcunché –, Controparte_2 inducono a ritenere che l'agente della riscossione era a conoscenza del provvedimento (di annullamento della cartella) favorevole al debitore.
Tale circostanza, ad avviso di chi giudica, appare dirimente, consentendo di superare le argomentazioni svolte dall'appellante in ordine alla legittimazione passiva dell'accipiens rispetto alla domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate, non avendo peraltro documentato l'avvenuto versamento delle stesse in favore della Parte_1
. Controparte_2
Privo di pregio è, dunque, il primo motivo di gravame secondo cui la pretesa restitutoria avrebbe dovuto essere azionata nei confronti della . Controparte_2
Fondata è, d'altra parte, la doglianza relativa alla quantificazione delle spese di lite che, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del deposito delle memorie ex art. 320 cpc, nonché della circostanza che il giudizio dinanzi al Giudice di pace si è svolto essenzialmente in tre udienze, vanno ridotte nel loro ammontare, senza riconoscere la fase istruttoria/di trattazione – in relazione alla quale non è stata di fatto svolta alcuna attività –, pervenendo all'importo di € 460,00.
Il parziale accoglimento dell'appello depone nel senso della compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, con condanna, per la restante parte, dell'appellante soccombente, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (esclusa la fase istruttoria/di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , limitatamente al motivo di Parte_1 Parte_1 gravame inerente le spese di lite, e in riforma della sentenza n. 169/2019 del Giudice di pace di
Termini Imerese, limitatamente al capo relativo alle spese di lite: condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere a le spesse del giudizio di primo grado e le liquida PA in € 460,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio in misura di un terzo e condanna, per la restante parte, , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese di lite e le PA liquida in € 570,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.