Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1364/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Alcamo, via Rossotti n. C.F._1
17, presso lo studio dell'avv. Fabio Faraci e dell'avv. Caterina Gruppuso,
che la rappresentano e difendono giusto mandato in atti;
appellante
CONTRO
con sede legale in Roma, Controparte_1
P.IVA e, per essa, quale mandataria per la gestione del P.IVA_1
credito (già giusto atto di variazione di Controparte_2 Controparte_3
denominazione sociale dell'1 giugno 2021, iscritto in data 8 giugno 2021),
con sede legale in Roma, P.IVA , rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avv.ti Luca Polverino, Luigi Coluccino e Salvatore Magazzù;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE ADITA Reietta ogni
contraria istanza, eccezione e/o difesa Preliminarmente: ritenere e
dichiarare ammissibile il presente appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata: Nel merito: - accertare e dichiarare che non vi è stata
prova che l'appellante abbia prelevato energia elettrica dal punto di prelievo
irregolare, né ed in particolare che l'eventuale prelievo irregolare sia
ammontato a Kw 69.096,60 e per l'effetto: - ritenere e dichiarare che
l'appellante non è debitrice di alcuna somma, a qualsiasi titolo inteso, nei
confronti della controparte per le ragioni per cui è causa.”
Conclusioni dell'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis
reiectis: - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di
fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
avverso la sentenza n. 157/2022 emessa dal Tribunale Civile di Trapani e
depositata in data 10.02.2022; - In ogni caso, confermare in toto la sentenza
n. 157/2022 e condannare parte appellante alle spese e competenze
difensive del presente grado di giudizio;
- in subordine, nella denegata
ipotesi in cui l'odierno Giudicante ritenesse fondato il presente appello
spiegato dalla Sig,ra , si chiede la condanna la condanna al Pt_1
pagamento della differenza delle spese legali rispetto a quanto già versato.” 3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Cont La società (di seguito anche ) otteneva Controparte_1
dal Tribunale di Trapani l'emissione in data 19.03.2019 del decreto ingiuntivo n.
173/2019 con il quale veniva intimato ad , quale intestataria della Parte_1
utenza di cui al punto di prelievo contraddistinto con il POD n.ro
IT001E902362754 afferente ad un immobile sito nel Comune di Alcamo, Via FS
Diramazione SN T, il pagamento in favore della richiedente della somma di €
60.404,72, oltre interessi legali e spese della procedura, a titolo di refusione del costo per l'energia elettrica abusivamente consumata nel periodo compreso dal
27 maggio 2011 al 25 maggio 2016, e ciò a seguito dell'accertamento, effettuato dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a. in data 26 maggio 2016, di un allaccio diretto alla rete, attuato a monte del contatore.
Proponeva opposizione deducendo, in via preliminare, la pendenza Parte_1
di un procedimento penale a carico del proprio coniuge, , Parte_2
concernente i fatti posti alla base dell'azionato procedimento monitorio;
nel merito, contestava la fondatezza del credito, deducendo l'assenza di responsabilità nella realizzazione dell'allaccio abusivo ed eccependo, in ogni caso, l'insussistenza dei requisiti di cui all'art 633 c.p.c. e ss. per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, attesa la mancanza di prova circa l'an e il
quantum debeatur. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva rimarcando come il credito, Controparte_1
attestato dalla anzidetta fattura e dall'estratto conto autenticato, fosse stato 4
quantificato in base ad una corretta ricostruzione dei consumi, seppur necessariamente presuntiva.
Il Tribunale adito, con sentenza n.157/2022 del 9 febbraio 2022, all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica, revocava il decreto ingiuntivo e condannava al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute dall'opponente, liquidate in € 450,00 per spese vive ed € 2.680,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Interponeva appello . Si costituiva il Parte_1 Controparte_1
adducendo preliminarmente l'inammissibilità della impugnazione ai sensi
[...]
dell'art.348 bis c.p.c; ne chiedeva, comunque, il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Alla data del 4 dicembre 2024, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
***
Va premesso che la sentenza di primo grado, nella parte motivazionale, ha
Cont affermato la sussistenza di un debito di parte opponente verso derivante dall'allaccio abusivo sopra indicato, sia pure di ammontare inferiore rispetto alla pretesa, ma ha poi ritenuto tale debito non quantificabile e ciò in quanto il c.t.u. ,
dopo avere ricalcolato il consumo presuntivo per il quinquennio sopra indicato stimandolo nell'ammontare di Kwh 69.097,60 al netto di quello effettivamente fatturato, aveva addotto l'impossibilità di indicare il corrispettivo pecuniario sulla base dell'assunto che fosse di competenza “della società che fornisce l'energia 5
elettrica (e-distribuzione s.p.a.) procedere con la quantificazione monetaria del
costo e ciò in quanto il costo dell'energia elettrica è composto da una molteplicità
di fattori ed elementi, mutevoli anche nel corso del tempo”.
L'appellante, pur evidenziando di avere ottenuto quanto chiesto con la sua opposizione – ossia la revoca integrale del decreto ingiuntivo – sostiene di avere interesse ad ottenere la declaratoria della insussistenza di qualsivoglia debito nei confronti della controparte, così da evitare che quest'ultima possa, sulla scorta dell'iter motivazionale sopra sintetizzato, avanzare nuovamente la pretesa. Nel
merito, si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia recepito la ricostruzione dei consumi per come effettuata dal c.t.u. sempre in via meramente presuntiva e sulla base dei medesimi criteri di valutazione utilizzati da E-
Distribuzione S.p.a. (criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”), seppur con parametri parzialmente diversi. Lamenta, a monte, l'assenza di prova circa l'effettiva attivazione dell'allaccio irregolare, rimarcando il mancato riscontro in tal senso sia da parte dei tecnici dell'ente di distribuzione in occasione della verifica del 26.05.2016 sia da parte del consulente tecnico il quale aveva omesso l'accesso sui luoghi, così da non potere constatare le piccolissime dimensioni dell'immobile rurale servito dalla utenza de qua e l'assenza di apparecchiatura energivore al di fuori di una singola lampadina.
L'appello si presenta inammissibile per difetto di interesse.
Va ricordato che il principio secondo cui la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo ma anche delle enunciazioni della motivazione dirette in modo 6
univoco all'attribuzione di un diritto ad una delle parti trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e non anche quando si limiti al rigetto della domanda (arg. ex. Cass.
2271/2003, 22148/2006).
Va anche considerato che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non ha natura di azione di impugnazione della validità del decreto stesso ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere col ricorso alla procedura monitoria.
Muovendo da tali premesse consegue che, nel caso in esame, la sentenza di primo grado, a prescindere dalla correttezza del suo percorso decisionale, nel revocare integralmente il decreto ingiuntivo – anziché provvedere ad un accoglimento solo parziale della opposizione, per come previsto dall'art.653
Cont c.p.c. - ha di fatto rigettato tout court la pretesa sostanziale avanzata da volta al riconoscimento del credito per la asserita fornitura supplementare effettuata in favore della utenza intestata alla nel quinquennio anzidetto Pt_1
derivante dall'allaccio abusivo.
Pertanto, in assenza di impugnazione ad opera della compagnia elettrica – unica delle parti che avrebbe potuto interesse alla riforma del provvedimento - tale rigetto ha ormai acquistato carattere definitivo.
La parte appellante, secondo il criterio di causalità, va condannata a rifondere alla appellata le spese del presente grado, che si liquidano applicando i parametri
Cont tariffari minimi e ciò tenuto conto della assenza di novità nelle difese di e della semplicità del giudizio. 7
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.ro 157/2022 del Tribunale di Trapani del 9 febbraio 2022.
Condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali ex art.2
D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 29.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo