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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 2823/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 24/2/2023
da
, C.f. e P.Iva Parte_1 P.IVA_1
con gli avv. Simone Cecchin del Foro di Vicenza e Matteo Vidal del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Davide Calzavara in Venezia Mestre, Calle del Sale n.51
Attrice contro
pagina 1 di 9
C.f. e P.Iva NTroparte_1 P.IVA_2
, C.f. , NTroparte_2 C.F._1 con l'avv. Ariele Zauli del Foro di Bergamo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Bergamo cap 24129 (BG), via V. Bellini n. 49
Convenuti
Causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 18/9/2024, comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dai convenuti, individualmente e/o in concorso fra loro, ai danni di e meglio descritte in atti costituiscono violazione e/o contraffazione Parte_1 di privative industriali in titolarità dell'attrice, nonché atti di concorrenza sleale ex art.2598 c.c. e/o comunque illecito extracontrattuale ex art.2043 c.c., e per l'effetto
2. Inibire ai convenuti l'indebito utilizzo della denominazione sociale dei certificati di Parte_1 esportazione in titolarità dell'attrice, dei codici commerciali e/o identificativi di modelli prodotti da e/o di ogni altro pregio, disegno, etichetta e/o Parte_1
informazione riferibile a Parte_1
3. Inibire ai convenuti il commercio e l'uso con qualsiasi modalità, anche per interposta persona, presso clienti o terzi di prodotti recanti riferimenti a marchi/altri diritti di proprietà industriale riferibili a nonché la diffusione di comunicazioni ingannevoli, denigratorie o confusorie a danno Parte_1
di Parte_1
4. Disporre nei confronti dei convenuti, ai sensi degli artt.2599 c.c. e 131 c.p.i. e/o 614 bis cpc gli ulteriori provvedimenti necessari e/od opportuni per far cessare le condotte illecite ed in particolare fissare una penalità monetaria pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni inadempimento e di
€ 50.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli ordini contenuti in sentenza;
5. condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, nella misura che risulterà in corso di causa e/o che sarà liquidata anche in via equitativa dall'adito Tribunale ai sensi dell'articolo 125 c.p.i, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge sugli importi liquidati;
pagina 2 di 9 6. Disporre ai sensi degli artt. 126 c.p.i. e/o 2599 e 2600 c.c. la pubblicazione della sentenza sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “la , “ ”, “l' ” per due volte CP_3 CP_4 CP_5
a caratteri doppi del normale, nonché per almeno una settimana sulla homepage della società convenuta, il tutto a cura e spese dei convenuti ed in via solidale fra loro, entro 10 giorni dalla sentenza, disponendo che in difetto l'attrice possa provvedere direttamente ripetendo le spese dalle controparti in solido.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede sin d'ora che l'adito Tribunale voglia ordinare
- ad l'esibizione di copia dei bilanci e delle scritture contabili relative agli anni CP_1
2021/2022/2023, ed in particolar di copia tutte le fatture emesse negli anni dal 2021 in poi nonché di
NT copia dei certificati di esportazione in Arabia Saudita di proprietà di (se esistenti) o comunque della documentazione relativa alle richieste per l'ottenimento dei certificati;
NT
- la verificazione della scrittura privata disconosciuta da (doc. 21 attoreo) facendo istanza affinchè il Giudice ordini ai convenuti di produrre in giudizio l'originale (non in possesso di;
Parte_1
- ad ai sensi dell'art. 121 bis c.p.i., di fornire informazioni/produrre documenti dai quali CP_1
si evincano nome e indirizzo dei clienti di in Arabia Saudita, nonché informazioni sulle CP_1
quantità consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti in questione;
- ad (C.F. , P.IVA ) o a NTroparte_6 P.IVA_3 P.IVA_4 NTroparte_7
( 705, Business Point Bldg., Port Saeed Deira, Dubai, United Arab
[...] CP_8
Emirates) o al diverso ente certificatore di cui dovesse essersi avvalsa l'esibizione dei CP_1
certificati G-Mark o Q-Mark di e di ulteriore documentazione comprovante la data della CP_1
loro emissione;
- ad Artek Srl (C.F./P.IVA ) l'esibizione delle fatture emesse ad dal P.IVA_5 CP_1
2021/2022/2023 e successivi.
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testimoni sui seguenti capitoli: (omissis: come da foglio telematico)
Si chiede ammissione di Consulenza tecnica d'Ufficio per determinare, previo esame delle risultanze delle prove orali, dei documenti in atti e di quelli che saranno prodotti all'esito delle richieste istruttorie sopra presentate, i danni patrimoniali subiti da a fronte degli illeciti compiuti dai convenuti Parte_1 nella misura di cui all'articolo 125, comma 1, c.p.i. e con la riversione degli utili indebitamente percepiti nella misura in cui eccedono l'importo del lucro cessante determinato secondo la regola generale suindicata.
pagina 3 di 9 Conclusioni per parte convenuta:
insiste nelle eccezioni preliminari e pregiudiziali esposte nei propri atti, opponendosi alle richieste istruttorie e alle produzioni documentali di controparte per i motivi già esposti;
precisa per i convenuti le seguenti
CONCLUSIONI
- in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore di quello straniero in Arabia Saudita;
- in via subordinata e sempre in via preliminare, dichiarare l'incompentenza della sezione specializzata in materia di impresa relativamente alla posizione di e per l'effetto NTroparte_2 estrometterlo dal giudizio e/o dichiarare altresì l'incompetenza terrritoriale del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Vicenza;
- in via subordinata e sempre in via preliminare, dichiarare l'incompentenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa;
- in via subordinata nel merito, rigettare le domande di accertamento, inibizione, condanna, anche per danni e penali, oltreché di pubblicazione della sentenza, in quanto infondate in fatto e in diritto, come meglio contestato, eccepito e precisato in atti e in corso di causa;
- in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVI
Con l'atto di citazione l'attrice citava a giudizio i convenuti allegando:
- di operare nella produzione e commercializzazione di elettrodomestici, in particolare di piani cottura e forni da incasso;
- di avere avuto alle sue dipendenze per oltre venti anni , responsabile del NTroparte_2
laboratorio e divenuto poi (a seguito di dimissioni comunicate nel febbraio 2022 e operative dal
9/4/2022) il Quality e Certification Manager di LCA;
NT
- di avere intrattenuto per anni rapporti articolati con legale rappresentante di Parte_2
convenuta, che aveva acquistato e rivenduto molti prodotti sul mercato saudita e Parte_1
nel Medio oriente, ed era stata in particolare nel 2021 uno dei principali clienti attorei;
il era stato anche procacciatore di affari per tramite la sua società bulgara LC Pt_2 Parte_1
Appliances LTD;
ambedue tali rapporti sono cessati;
pagina 4 di 9 - che essa è titolare di certificato QMark n. 201900856811 e di otto certificati G – Parte_1
Mark, fra i quali il certificato G-Mark n.UK-GSO-0001396R1 (per i modelli FE600031000;
FE601131000; FE600021010; FE601121010; FE600021120; FE601121120; FE600011010;
FE601111010; FE600011120; FE601111120; FE600000010; FE601100010; FE600000120;
FE601100120) e il certificato G-Mark ( per i modelli FE900031000; CodiceFiscale_2
FE900021010; FE900011020; FE900001120), titoli di qualità obbligatori e necessari per commercializzare i propri prodotti in Arabia Saudita;
- che il nelle settimane anteriori all'efficacia delle sue dimissioni aveva indebitamente CP_2
richiesto l'accreditamento tramite i certificato G-Mark e Q-Mark di soggetti non clienti di o aveva chiesto estensione dei certificati anche ad altre famiglie di prodotti;
e che Parte_1
NT
aveva grazie a ciò indebitamente poi venduto prodotti apparentemente ma non realmente riconducibili a Parte_1
Lamentava nella sua espositiva concorrenza sleale interferente, in particolare:
NT 1) ex art. 2598 n. 1 c.c., l'uso confusorio da parte di , con il concorso del , dei segni CP_2
distintivi attorei, additati in:
- il proprio marchio italiano NC 1187;
- la propria ragione sociale;
- i certificati G-Mark e Q-Mark in sua titolarità; oltre che di codici prodotto di Parte_1
2) ex art. 2598 n. 2 c.c., la appropriazione di pregi apparentemente garantiti dai certificati G-Mark e Q-
Mark di illegittimamente estesi a clienti o prodotti non pertinenti Parte_1 Parte_1
3) ex art. 2598 n. 3 c.c. il fatto erano stati serviti clienti o potenziali clienti di facendo loro Parte_1
falsamente credere di acquistare prodotto Parte_1
Invocava dunque le tutele, così come riprese nelle conclusioni finali.
Si costituivano unitariamente i due convenuti, eccependo in via preliminare:
- carenza di giurisdizione italiana a favore del giudice della Arabia Saudita;
- incompetenza della Sezione specializzata rispetto a , in mancanza di prova di CP_2
NT collusione di lui con;
- incompetenza per territorio della Sezione a favore della omologa Sezione specializzata di
Brescia;
e resistendo nel merito.
pagina 5 di 9 La causa, assegnati e goduti termini ex art. 183 comma VI c.p.c., viene in decisione senza istruzione;
le parti hanno avuto termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
E' prioritario individuare l'oggetto delle domande attoree, in assenza di domande riconvenzionali dei convenuti.
L'espositiva attorea, contenuta in atto di citazione, era decisamente incardinata sulla contestazione di illeciti di concorrenza sleale, allegatamente interferente con privative industriali;
tuttavia alcuni sparsi ma non specificamente giustificati accenni (nelle conclusioni alla “violazione e/o contraffazione di privative industriali in titolarità dell'attrice”; nella espositiva, alla retroversione degli utili) potevano fare dubitare che si lamentasse, oltre che la concorrenza interferente, anche la violazione come tale delle allegate privative. Tale intento è stato decisamente smentito dalla attrice nelle difese della memoria n. 1, partitamente per i vari titoli.
Non sono poi formulate domande di sorta fondate sui alcune circostanze pur oggetto di allegazione o di accenni fatti in citazione, peraltro in parte formulati con riserva di verifiche (sparizione dalla sede di di uno scatolone di cavi, richiesta di forniture a terzi fornitori di ipotesi di Parte_1 Parte_1
appropriazione di disegni . Parte_1
Una allegazione di invio di mail a clienti volte a gettare discredito sul nome della società, Parte_1
trova invece riscontro in domanda inibitoria.
Vanno innanzitutto respinte le eccezioni preliminari dei convenuti.
Si tratta dunque di causa attinente, nella prospettazione (che è quanto rileva ai fini della individuazione della giurisdizione e della competenza) alla mera concorrenza sleale, anche interferente con privative, assoggettata, ex art. 134 c.p.i., alla competenza delle Sezioni specializzate, e per la quale la giurisdizione spetta per i titoli italiani (fra i quali certamente vi sono il marchio italiano, e anche la ragione sociale italiana, protetta anche quale diritto lato sensu industriale, ex artt. 1, 2 comma 4, 22
c.p.i., cfr. Cass. 2022, n. 21265) al giudice italiano, ex art. 120 comma 1 c.p.i., di applicazione estensibile, per quanto di ragione, alla concorrenza interferente (cfr. Cass. 5254/2017).
Vale inoltre la regola generale della giurisdizione del luogo del domicilio del convenuto ex art. 3 comma 1 l. 218/1995, la stessa contenuta nell'art. 2 comma 1 della Convenzione di Bruxelles del
27/9/1968 richiamata dall'art. 3 comma 2 della stessa l. 218/1995.
pagina 6 di 9 Non è di applicazione, infine, l'art. 16 comma 1 n. 4 della Convenzione di Bruxelles, non essendo comunque oggetto di causa la registrazione o la validità dei certificati Q-Mark e G-Mark sauditi, dei quali comunque va negata la natura di privative.
Irrilevante ai fini della negatoria della competenza specializzata il fatto che non vi sia prova della NT comunanza di interessi o di accordi fra e a fini anticoncorrenziali, bastando che una CP_2 collusione, su cui l'attrice costruisce a carico del l'addebito essere concorrente nell'illecito CP_2
NT proprio di , sia stata, come è stata, allegata.
Infine, quanto alla competenza per territorio, essa è stata contestata unicamente sotto il profilo della sede della società convenuta, e non è stata affatto contestata anche quanto al domicilio del convenuto
; stante il principio generale di cui all'art. 33 c.p.c., in caso di causa contro più persone, parte CP_2
attrice ha facoltà di scelta fra i domicili dei vari convenuti, e l'eccezione, che non è stata, in ogni caso, formulata con riguardo ai domicili di tutti i convenuti, è pertanto inammissibile. Peraltro , in CP_2
concreto, si dichiara nella comparsa di risposta residente in questo circondario, a Tezze sul Brenta (VI).
Ciò premesso, è opportuno prendere fin d'ora posizione sulla natura delle privative fatte valere, diverse da marchio e ragione sociale.
Nell'allegare la violazione confusoria della concorrenza, parte attrice si è doluta anche del fatto che
NT
avrebbe utilizzato abusivamente i codici identificativi dei propri prodotti. I codici identificativi industriali dei prodotti, tuttavia, come tali non rientrano in alcuna categoria di privativa;
ove essi siano invece assegnati in sede di rilascio dei Certificati G e Q-Mark, la questione si risolve verificando la natura di questi ultimi.
Con riguardo ai certificati G-Mark e Q-Mark, si tratta, come in sostanza allegato in modo pressoché concorde dalle parti, e come è anche spiegato in alcuni documenti (doc. 62 parte attrice, mail proveniente dell'ente certificatore ), di certificazioni, qui interessanti in quanto richieste dalla CP_6
disciplina interna della Arabia Saudita, che sono insieme certificazioni di qualità e requisito per la commercializzazione di prodotti di alcune categorie (prodotti elettrici a bassa tensione o prodotti a gas) in quel paese;
esse sono concesse secondo procedure e discipline di tale Paese, e sono tali per cui solo i soggetti che abbiano ottenuto certificazione, e solo per i prodotti inclusi nella certificazione, possono vendere tali prodotti nel territorio saudita;
la certificazione estende il suo ambito di controllo anche al cliente, nel senso che la vendita del prodotto pure certificato può avvenire solo a clienti che siano stati pagina 7 di 9 accreditati, i quali solo in tal modo possono sdoganare le merci. Si tratta dunque di strumenti di controllo della qualità e dell'accesso al Paese, ma anche in modo più stringente di controllo dei rapporti di mercato, anche dal lato del destinatario;
essi partecipano dunque anche delle caratteristiche di abilitazioni amministrative;
e difatti la stessa parte attrice talvolta le chiama “licenze”.
In ogni caso, non si tratta affatto di mezzi volti a distinguere la provenienza del prodotto da una certa impresa, assimilabili a marchi o indicazioni di origine, e dunque suscettibili di formare oggetto di privativa o comunque assimilabili a privative. Nel diritto interno italiano esistono bensì i marchi registrati di certificazione (art. 11bis c.p.i.) intesi come segni distintivi che garantiscono origine, natura o qualità di determinati prodotti, ma non è neppure allegato i G-Mark e i Q-Mark conferiscano la possibilità di usare particolari segni distintivi;
si allega la natura di privativa del certificato come tale, cioè del titolo abilitativo, e non di un segno.
La funzione sostanziale di tali certificati appare essere concettualmente assimilabile - per quanto riguarda l'aspetto certificativo di qualità – a quella della marcatura CE (che è peraltro un segno) per i prodotti europei, la quale, secondo giurisprudenza costante (Cass. pen. 30026/2021, che richiama Cass. pen. 36228/2009 e a sua volta è richiamata da Cass. pen. 42329/2023); “...è un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizioni dell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo Co smaltimento. Sotto tale profilo, quindi, l'uso indebito del marchio non integra l'ipotesi criminosa di cui all'art. 474 cod. pen., che fa riferimento al marchio, inteso come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (art. 2569 c.c. e R.D. 21 giugno 1942, n.
929, art. 1 e successive modifiche), e non al marchio, rectius attestazione o marcatura, inteso come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto appartenente ad una determinata tipologia
o a normative specifiche. Ciò in quanto la ragione di tutela del marchio consiste nella capacità di questo di distinguere un prodotto dall'altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno e
l'esclusività dell'uso, mentre la funzione del marchio "CE" è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE.”
I certificati in parola non sono dunque privative industriali.
Ciò posto, la causa va istruita e a tal fine rimessa sul ruolo pagina 8 di 9
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando,
1) Rigetta le eccezioni di carenza di giurisdizione e incompetenza per materia, e dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio;
2) Rimette la causa sul ruolo per istruzione come da separata ordinanza
Venezia, 29/1/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 2823/2023 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 24/2/2023
da
, C.f. e P.Iva Parte_1 P.IVA_1
con gli avv. Simone Cecchin del Foro di Vicenza e Matteo Vidal del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Davide Calzavara in Venezia Mestre, Calle del Sale n.51
Attrice contro
pagina 1 di 9
C.f. e P.Iva NTroparte_1 P.IVA_2
, C.f. , NTroparte_2 C.F._1 con l'avv. Ariele Zauli del Foro di Bergamo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Bergamo cap 24129 (BG), via V. Bellini n. 49
Convenuti
Causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 18/9/2024, comunicata lo stesso giorno
Conclusioni per parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dai convenuti, individualmente e/o in concorso fra loro, ai danni di e meglio descritte in atti costituiscono violazione e/o contraffazione Parte_1 di privative industriali in titolarità dell'attrice, nonché atti di concorrenza sleale ex art.2598 c.c. e/o comunque illecito extracontrattuale ex art.2043 c.c., e per l'effetto
2. Inibire ai convenuti l'indebito utilizzo della denominazione sociale dei certificati di Parte_1 esportazione in titolarità dell'attrice, dei codici commerciali e/o identificativi di modelli prodotti da e/o di ogni altro pregio, disegno, etichetta e/o Parte_1
informazione riferibile a Parte_1
3. Inibire ai convenuti il commercio e l'uso con qualsiasi modalità, anche per interposta persona, presso clienti o terzi di prodotti recanti riferimenti a marchi/altri diritti di proprietà industriale riferibili a nonché la diffusione di comunicazioni ingannevoli, denigratorie o confusorie a danno Parte_1
di Parte_1
4. Disporre nei confronti dei convenuti, ai sensi degli artt.2599 c.c. e 131 c.p.i. e/o 614 bis cpc gli ulteriori provvedimenti necessari e/od opportuni per far cessare le condotte illecite ed in particolare fissare una penalità monetaria pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni inadempimento e di
€ 50.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli ordini contenuti in sentenza;
5. condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, nella misura che risulterà in corso di causa e/o che sarà liquidata anche in via equitativa dall'adito Tribunale ai sensi dell'articolo 125 c.p.i, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge sugli importi liquidati;
pagina 2 di 9 6. Disporre ai sensi degli artt. 126 c.p.i. e/o 2599 e 2600 c.c. la pubblicazione della sentenza sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “la , “ ”, “l' ” per due volte CP_3 CP_4 CP_5
a caratteri doppi del normale, nonché per almeno una settimana sulla homepage della società convenuta, il tutto a cura e spese dei convenuti ed in via solidale fra loro, entro 10 giorni dalla sentenza, disponendo che in difetto l'attrice possa provvedere direttamente ripetendo le spese dalle controparti in solido.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede sin d'ora che l'adito Tribunale voglia ordinare
- ad l'esibizione di copia dei bilanci e delle scritture contabili relative agli anni CP_1
2021/2022/2023, ed in particolar di copia tutte le fatture emesse negli anni dal 2021 in poi nonché di
NT copia dei certificati di esportazione in Arabia Saudita di proprietà di (se esistenti) o comunque della documentazione relativa alle richieste per l'ottenimento dei certificati;
NT
- la verificazione della scrittura privata disconosciuta da (doc. 21 attoreo) facendo istanza affinchè il Giudice ordini ai convenuti di produrre in giudizio l'originale (non in possesso di;
Parte_1
- ad ai sensi dell'art. 121 bis c.p.i., di fornire informazioni/produrre documenti dai quali CP_1
si evincano nome e indirizzo dei clienti di in Arabia Saudita, nonché informazioni sulle CP_1
quantità consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti in questione;
- ad (C.F. , P.IVA ) o a NTroparte_6 P.IVA_3 P.IVA_4 NTroparte_7
( 705, Business Point Bldg., Port Saeed Deira, Dubai, United Arab
[...] CP_8
Emirates) o al diverso ente certificatore di cui dovesse essersi avvalsa l'esibizione dei CP_1
certificati G-Mark o Q-Mark di e di ulteriore documentazione comprovante la data della CP_1
loro emissione;
- ad Artek Srl (C.F./P.IVA ) l'esibizione delle fatture emesse ad dal P.IVA_5 CP_1
2021/2022/2023 e successivi.
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testimoni sui seguenti capitoli: (omissis: come da foglio telematico)
Si chiede ammissione di Consulenza tecnica d'Ufficio per determinare, previo esame delle risultanze delle prove orali, dei documenti in atti e di quelli che saranno prodotti all'esito delle richieste istruttorie sopra presentate, i danni patrimoniali subiti da a fronte degli illeciti compiuti dai convenuti Parte_1 nella misura di cui all'articolo 125, comma 1, c.p.i. e con la riversione degli utili indebitamente percepiti nella misura in cui eccedono l'importo del lucro cessante determinato secondo la regola generale suindicata.
pagina 3 di 9 Conclusioni per parte convenuta:
insiste nelle eccezioni preliminari e pregiudiziali esposte nei propri atti, opponendosi alle richieste istruttorie e alle produzioni documentali di controparte per i motivi già esposti;
precisa per i convenuti le seguenti
CONCLUSIONI
- in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore di quello straniero in Arabia Saudita;
- in via subordinata e sempre in via preliminare, dichiarare l'incompentenza della sezione specializzata in materia di impresa relativamente alla posizione di e per l'effetto NTroparte_2 estrometterlo dal giudizio e/o dichiarare altresì l'incompetenza terrritoriale del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Vicenza;
- in via subordinata e sempre in via preliminare, dichiarare l'incompentenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa;
- in via subordinata nel merito, rigettare le domande di accertamento, inibizione, condanna, anche per danni e penali, oltreché di pubblicazione della sentenza, in quanto infondate in fatto e in diritto, come meglio contestato, eccepito e precisato in atti e in corso di causa;
- in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVI
Con l'atto di citazione l'attrice citava a giudizio i convenuti allegando:
- di operare nella produzione e commercializzazione di elettrodomestici, in particolare di piani cottura e forni da incasso;
- di avere avuto alle sue dipendenze per oltre venti anni , responsabile del NTroparte_2
laboratorio e divenuto poi (a seguito di dimissioni comunicate nel febbraio 2022 e operative dal
9/4/2022) il Quality e Certification Manager di LCA;
NT
- di avere intrattenuto per anni rapporti articolati con legale rappresentante di Parte_2
convenuta, che aveva acquistato e rivenduto molti prodotti sul mercato saudita e Parte_1
nel Medio oriente, ed era stata in particolare nel 2021 uno dei principali clienti attorei;
il era stato anche procacciatore di affari per tramite la sua società bulgara LC Pt_2 Parte_1
Appliances LTD;
ambedue tali rapporti sono cessati;
pagina 4 di 9 - che essa è titolare di certificato QMark n. 201900856811 e di otto certificati G – Parte_1
Mark, fra i quali il certificato G-Mark n.UK-GSO-0001396R1 (per i modelli FE600031000;
FE601131000; FE600021010; FE601121010; FE600021120; FE601121120; FE600011010;
FE601111010; FE600011120; FE601111120; FE600000010; FE601100010; FE600000120;
FE601100120) e il certificato G-Mark ( per i modelli FE900031000; CodiceFiscale_2
FE900021010; FE900011020; FE900001120), titoli di qualità obbligatori e necessari per commercializzare i propri prodotti in Arabia Saudita;
- che il nelle settimane anteriori all'efficacia delle sue dimissioni aveva indebitamente CP_2
richiesto l'accreditamento tramite i certificato G-Mark e Q-Mark di soggetti non clienti di o aveva chiesto estensione dei certificati anche ad altre famiglie di prodotti;
e che Parte_1
NT
aveva grazie a ciò indebitamente poi venduto prodotti apparentemente ma non realmente riconducibili a Parte_1
Lamentava nella sua espositiva concorrenza sleale interferente, in particolare:
NT 1) ex art. 2598 n. 1 c.c., l'uso confusorio da parte di , con il concorso del , dei segni CP_2
distintivi attorei, additati in:
- il proprio marchio italiano NC 1187;
- la propria ragione sociale;
- i certificati G-Mark e Q-Mark in sua titolarità; oltre che di codici prodotto di Parte_1
2) ex art. 2598 n. 2 c.c., la appropriazione di pregi apparentemente garantiti dai certificati G-Mark e Q-
Mark di illegittimamente estesi a clienti o prodotti non pertinenti Parte_1 Parte_1
3) ex art. 2598 n. 3 c.c. il fatto erano stati serviti clienti o potenziali clienti di facendo loro Parte_1
falsamente credere di acquistare prodotto Parte_1
Invocava dunque le tutele, così come riprese nelle conclusioni finali.
Si costituivano unitariamente i due convenuti, eccependo in via preliminare:
- carenza di giurisdizione italiana a favore del giudice della Arabia Saudita;
- incompetenza della Sezione specializzata rispetto a , in mancanza di prova di CP_2
NT collusione di lui con;
- incompetenza per territorio della Sezione a favore della omologa Sezione specializzata di
Brescia;
e resistendo nel merito.
pagina 5 di 9 La causa, assegnati e goduti termini ex art. 183 comma VI c.p.c., viene in decisione senza istruzione;
le parti hanno avuto termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
E' prioritario individuare l'oggetto delle domande attoree, in assenza di domande riconvenzionali dei convenuti.
L'espositiva attorea, contenuta in atto di citazione, era decisamente incardinata sulla contestazione di illeciti di concorrenza sleale, allegatamente interferente con privative industriali;
tuttavia alcuni sparsi ma non specificamente giustificati accenni (nelle conclusioni alla “violazione e/o contraffazione di privative industriali in titolarità dell'attrice”; nella espositiva, alla retroversione degli utili) potevano fare dubitare che si lamentasse, oltre che la concorrenza interferente, anche la violazione come tale delle allegate privative. Tale intento è stato decisamente smentito dalla attrice nelle difese della memoria n. 1, partitamente per i vari titoli.
Non sono poi formulate domande di sorta fondate sui alcune circostanze pur oggetto di allegazione o di accenni fatti in citazione, peraltro in parte formulati con riserva di verifiche (sparizione dalla sede di di uno scatolone di cavi, richiesta di forniture a terzi fornitori di ipotesi di Parte_1 Parte_1
appropriazione di disegni . Parte_1
Una allegazione di invio di mail a clienti volte a gettare discredito sul nome della società, Parte_1
trova invece riscontro in domanda inibitoria.
Vanno innanzitutto respinte le eccezioni preliminari dei convenuti.
Si tratta dunque di causa attinente, nella prospettazione (che è quanto rileva ai fini della individuazione della giurisdizione e della competenza) alla mera concorrenza sleale, anche interferente con privative, assoggettata, ex art. 134 c.p.i., alla competenza delle Sezioni specializzate, e per la quale la giurisdizione spetta per i titoli italiani (fra i quali certamente vi sono il marchio italiano, e anche la ragione sociale italiana, protetta anche quale diritto lato sensu industriale, ex artt. 1, 2 comma 4, 22
c.p.i., cfr. Cass. 2022, n. 21265) al giudice italiano, ex art. 120 comma 1 c.p.i., di applicazione estensibile, per quanto di ragione, alla concorrenza interferente (cfr. Cass. 5254/2017).
Vale inoltre la regola generale della giurisdizione del luogo del domicilio del convenuto ex art. 3 comma 1 l. 218/1995, la stessa contenuta nell'art. 2 comma 1 della Convenzione di Bruxelles del
27/9/1968 richiamata dall'art. 3 comma 2 della stessa l. 218/1995.
pagina 6 di 9 Non è di applicazione, infine, l'art. 16 comma 1 n. 4 della Convenzione di Bruxelles, non essendo comunque oggetto di causa la registrazione o la validità dei certificati Q-Mark e G-Mark sauditi, dei quali comunque va negata la natura di privative.
Irrilevante ai fini della negatoria della competenza specializzata il fatto che non vi sia prova della NT comunanza di interessi o di accordi fra e a fini anticoncorrenziali, bastando che una CP_2 collusione, su cui l'attrice costruisce a carico del l'addebito essere concorrente nell'illecito CP_2
NT proprio di , sia stata, come è stata, allegata.
Infine, quanto alla competenza per territorio, essa è stata contestata unicamente sotto il profilo della sede della società convenuta, e non è stata affatto contestata anche quanto al domicilio del convenuto
; stante il principio generale di cui all'art. 33 c.p.c., in caso di causa contro più persone, parte CP_2
attrice ha facoltà di scelta fra i domicili dei vari convenuti, e l'eccezione, che non è stata, in ogni caso, formulata con riguardo ai domicili di tutti i convenuti, è pertanto inammissibile. Peraltro , in CP_2
concreto, si dichiara nella comparsa di risposta residente in questo circondario, a Tezze sul Brenta (VI).
Ciò premesso, è opportuno prendere fin d'ora posizione sulla natura delle privative fatte valere, diverse da marchio e ragione sociale.
Nell'allegare la violazione confusoria della concorrenza, parte attrice si è doluta anche del fatto che
NT
avrebbe utilizzato abusivamente i codici identificativi dei propri prodotti. I codici identificativi industriali dei prodotti, tuttavia, come tali non rientrano in alcuna categoria di privativa;
ove essi siano invece assegnati in sede di rilascio dei Certificati G e Q-Mark, la questione si risolve verificando la natura di questi ultimi.
Con riguardo ai certificati G-Mark e Q-Mark, si tratta, come in sostanza allegato in modo pressoché concorde dalle parti, e come è anche spiegato in alcuni documenti (doc. 62 parte attrice, mail proveniente dell'ente certificatore ), di certificazioni, qui interessanti in quanto richieste dalla CP_6
disciplina interna della Arabia Saudita, che sono insieme certificazioni di qualità e requisito per la commercializzazione di prodotti di alcune categorie (prodotti elettrici a bassa tensione o prodotti a gas) in quel paese;
esse sono concesse secondo procedure e discipline di tale Paese, e sono tali per cui solo i soggetti che abbiano ottenuto certificazione, e solo per i prodotti inclusi nella certificazione, possono vendere tali prodotti nel territorio saudita;
la certificazione estende il suo ambito di controllo anche al cliente, nel senso che la vendita del prodotto pure certificato può avvenire solo a clienti che siano stati pagina 7 di 9 accreditati, i quali solo in tal modo possono sdoganare le merci. Si tratta dunque di strumenti di controllo della qualità e dell'accesso al Paese, ma anche in modo più stringente di controllo dei rapporti di mercato, anche dal lato del destinatario;
essi partecipano dunque anche delle caratteristiche di abilitazioni amministrative;
e difatti la stessa parte attrice talvolta le chiama “licenze”.
In ogni caso, non si tratta affatto di mezzi volti a distinguere la provenienza del prodotto da una certa impresa, assimilabili a marchi o indicazioni di origine, e dunque suscettibili di formare oggetto di privativa o comunque assimilabili a privative. Nel diritto interno italiano esistono bensì i marchi registrati di certificazione (art. 11bis c.p.i.) intesi come segni distintivi che garantiscono origine, natura o qualità di determinati prodotti, ma non è neppure allegato i G-Mark e i Q-Mark conferiscano la possibilità di usare particolari segni distintivi;
si allega la natura di privativa del certificato come tale, cioè del titolo abilitativo, e non di un segno.
La funzione sostanziale di tali certificati appare essere concettualmente assimilabile - per quanto riguarda l'aspetto certificativo di qualità – a quella della marcatura CE (che è peraltro un segno) per i prodotti europei, la quale, secondo giurisprudenza costante (Cass. pen. 30026/2021, che richiama Cass. pen. 36228/2009 e a sua volta è richiamata da Cass. pen. 42329/2023); “...è un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizioni dell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo Co smaltimento. Sotto tale profilo, quindi, l'uso indebito del marchio non integra l'ipotesi criminosa di cui all'art. 474 cod. pen., che fa riferimento al marchio, inteso come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (art. 2569 c.c. e R.D. 21 giugno 1942, n.
929, art. 1 e successive modifiche), e non al marchio, rectius attestazione o marcatura, inteso come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto appartenente ad una determinata tipologia
o a normative specifiche. Ciò in quanto la ragione di tutela del marchio consiste nella capacità di questo di distinguere un prodotto dall'altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno e
l'esclusività dell'uso, mentre la funzione del marchio "CE" è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE.”
I certificati in parola non sono dunque privative industriali.
Ciò posto, la causa va istruita e a tal fine rimessa sul ruolo pagina 8 di 9
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando,
1) Rigetta le eccezioni di carenza di giurisdizione e incompetenza per materia, e dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio;
2) Rimette la causa sul ruolo per istruzione come da separata ordinanza
Venezia, 29/1/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi
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