Decreto cautelare 3 aprile 2021
Ordinanza cautelare 29 aprile 2021
Sentenza 19 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/05/2022, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 00801/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2021, proposto da
Level S.r.l.U., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Lecce, via Templari, n. 10;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza del Comune di Porto Cesareo prot. n. 26 del 4 febbraio 2021, successivamente conosciuta, con cui è stata ingiunta la demolizione/smontaggio con ripristino dello stato dei luoghi preesistente ed entro novanta giorni dalla notifica;
- qualora occorra, nei limiti dell'interesse, del permesso di costruire n. 33 del 28 aprile 2017;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente espone, in particolare:
- che è proprietaria di un’area privata, adiacente ad area demaniale marittima, sita in Porto Cesareo alla via Monti, distinta nel N.C.T. al Foglio n. 22, particella n. 643;
- che, a seguito del rilascio del permesso di costruire n. 33/17, con cui si consentiva la realizzazione di alcune strutture per il solo periodo estivo (con “clausola di stagionalità” - obbligo di smontaggio entro il 31 ottobre di ogni anno), realizzava opere facilmente amovibili per una struttura chiosco-bar su area privata.
La Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- l’ordinanza n. 26 del 4 febbraio 2021, di smontaggio delle strutture stagionali assentite con il ridetto permesso di costruire n. 33/2017, con cui il Comune di Porto Cesareo:
- vista in particolare << la “ricognizione dei manufatti caratterizzati dalla clausola di stagionalità” prot. n. 1750 del 20/01/2021, operata da personale di questo Ufficio unitamente al Comando della Polizia Locale, dalla quale si evince che: tutte le strutture strutture stagionali ricadenti in proprietà privata e costituenti il chiosco bar con servizi denominato Fly, innanzi descritto, risultavano alla data del 16/12/2020, non rimosse >>;
- ha ingiunto alla Società ricorrente << la demolizione/smontaggio con ripristino dello stato dei luoghi preesistente ed entro 90 giorni dalla notifica della presente, delle opere abusive costituenti il chiosco bar con servizi denominato Fly sito in località Primo Ponte alla via dei Bacini, distinto in catasto al foglio 22 ptc. 643, precisamente: chiosco - bar, con annesso laboratorio, servizi igienici per il personale, servizi igienici divisi per sesso e riservati al pubblico, deposito e pedana in legno circostante ”, preannunciando in difetto (“ verrà comminata ”) l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00, ex art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001;
- qualora occorra, nei limiti dell’interesse, il permesso di costruire n. 33 del 28 aprile 2017;
- ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Irragionevolezza dell’azione amministrativa - Illogicità - Contraddittorietà - Violazione e falsa applicazione art. 21, nonies , l. n. 241/1990;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, d.l. 18/2020 - Violazione e falsa applicazione l. 27 novembre 2020, n. 159 - Violazione art. 3- bis d.l 125/2020 s.m.i. - Irragionevolezza;
3) Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 - Difetto di istruttoria - Erronea presupposizione.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Porto Cesareo.
Con ordinanza 29 aprile 2021, n. 249, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla Società ricorrente, con la seguente motivazione:
“Premesso che l’ordinanza impugnata, pur ingiungendo lo smontaggio del chiosco bar di cui si controverte entro 90 giorni dalla sua notifica, non incide sulla possibilità di mantenerlo installato nel già autorizzato periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre di ogni anno, sicché allo stato parte ricorrente ha pieno titolo al mantenimento delle strutture;
Considerato tuttavia che la stessa ordinanza, oltre alla ingiunzione demolitoria, reca anche la comminatoria della sanzione di € 20.000,00 in caso di omesso smontaggio nel termine assegnato;
Ritenuto che, alla luce dell’attuale drammatica situazione economico-sociale e delle persistenti incertezze sull’andamento della prossima stagione turistica, occorre sospendere gli effetti dell’ordinanza impugnata sino alla decisione sul merito della causa ”.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Porto Cesareo.
All’udienza pubblica del 24 novembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito illustrati.
3. - Fondata e assorbente è la censura con cui la Società ricorrente deduce che la gravata ordinanza di rimozione del Comune di Porto Cesareo (prot. n. 26 del 4 febbraio 2021) è viziata per violazione dell’art. 103 del decreto legge n. 18/2020 e ss.mm.ii..
3.1 - Ed invero, “ secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione con la sentenza n. 1633 del 2021, «l’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, così come modificato con successivo d.l. 125/2020, convertito con legge 159/2020, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti” (sent. 27 luglio 2021, n. 1215).
Ritenuto che, sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime.
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione cui fa riferimento l’Amministrazione comunale nella nota impugnata non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo ‘in scadenza’ è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture» (T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 novembre 2021, n. 1633): in definitiva la Sezione, evidenziata appunto la portata particolarmente ampia della previsione in parola, reputava la medesima riferibile, per identità di ratio e onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, non soltanto a quei titoli di cui nel periodo considerato si verificava la definitiva perdita di efficacia ma, anche, a quelli per i quali comunque nello stesso lasso temporale veniva a cessare soltanto l’efficacia c.d. stagionale ….” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 18 novembre 2021, n. 1675; in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 18 novembre 2021, n. 1666).
4. - Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi innanzi illustrati, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Porto Cesareo prot. n. 26 del 4 febbraio 2021.
5. - Sussistono i presupposti di legge (la particolarità e il carattere di novità delle questioni trattate) per disporre l’irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Porto Cesareo prot. n. 26 del 4 febbraio 2021.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO