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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/09/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 180 dell'anno 2023
TRA
(C.F. e P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Bruno Corsi e Roberto Di Iorio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Campobasso, alla Via Roma, n. 102
-opponente-
E
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappr sa, in virtù di mandato in atto, dall'avv. Samantha Luponio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Roma, al P.le Giovanni Minzoni n. 9
-opposta-
Fatto e Diritto ha proposto in questa sede opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 666/2022, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Campobasso in favore della chiedendo in via principale la revoca dello Controparte_1 stesso, ed in via subordinata il rigetto parziale delle avverse richieste di pagamento, previo accertamento e declaratoria dell'esatta minore quantificazione delle somme eventualmente dovute.
Ha nello specifico eccepito:
- la nullità, annullabilità ed inammissibilità del d.i. per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., atteso che la sussistenza del credito oggetto di causa non sarebbe desumibile da alcuna prova scritta, in quanto i documenti allegati dalla controparte, ossia le fatture, non possono costituire prova del credito;
1 - la nullità, annullabilità, inammissibilità, improcedibilità del d.i. per incertezza ed indeterminatezza della causa petendi, atteso che dal ricorso per decreto ingiuntivo non si evincerebbe né l'oggetto delle fatture asseritamente non pagate, né a quali condizioni di mercato siano state somministrate l'energia elettrica ed il gas naturale, né il criterio di calcolo dell'importo richiesto;
- l'erroneità/nullità del decreto emesso, atteso che a fronte dell'importo richiesto di € 6.329,14 il Giudice ha emesso un'ingiunzione di pagamento di € 6.29,14;
- la non debenza delle somme ingiunte, assumendo di aver stipulato, a giugno 2022, un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale con il fornitore ER SR (fornitura n. 25620124) e di aver versato, a mezzo bonifico bancario del 29.07.2022, attraverso il corrispettivo CMOR, l'importo dovuto alla richiesto Controparte_1 direttamente dal nuovo fornitore con l'emissione delle fattura n. 183330 del 08.07.2022, corrispondente al periodo 1/06/2022 al 30/06/2022, per un importo complessivo di € 6.105,00, di cui € 4.411,57 quale “addebito corrispettivo;
Controparte_2
- la non debenza anche gli ulteriori importi richiesti in via monitoria dalla controparte, in quanto riferiti a somme non dovute, consumi erroneamente calcolati, voci creditorie illegittime, inesistenti ed inesigibili, fatture mai trasmesse e relative a consumi effettuati già in costanza del rapporto con altro gestore.
Con comparsa di risposta del 19.10.2023 si è costituita in giudizio la
[...] la quale, contestando le avverse pretese, ha precisato di aver CP_1 depositato, unitamente al ricorso monitorio, documentazione idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (ed in particolare copia del contratto di fornitura, fatture impagate ed estratto delle scritture contabili della società autenticato dal notaio), ed ha sostenuto che, stante anche il riconoscimento da parte dell'opponente dell'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, la mancata contestazione, negli anni precedenti, della regolare esecuzione della prestazione, nonché il regolare saldo delle fatture pregresse, la pretesa creditoria non possa che essere ritenuta fondata.
Ha dedotto che la fatturazione dei consumi avviene in base alla rilevazione degli stessi da parte del Distributore, soggetto terzo ed imparziale, (come, peraltro, previsto anche nel contratto di fornitura), e che pertanto alcuna responsabilità sul punto può essere addebitata a lei;
ha in ogni caso rilevato la genericità dell'avversa contestazione circa la correttezza dei dati fatturati.
Ha precisato, relativamente alla contestazione avversa circa la nullità del decreto ingiuntivo in ragione dell'erronea indicazione della somma, che è evidente che nel caso di specie vi sia stato un errore materiale del Giudice nella digitazione dell'importo, che mai potrebbe provocare la nullità del decreto ingiuntivo.
Ha poi sostenuto di avere diritto ad agire per il recupero dell'intero credito vantato, poiché il corrispettivo CMOR (peraltro forfettizzato e calcolato su
2 stime di consumo) è una somma di denaro richiesta a titolo di indennizzo, non qualificabile quale acconto sul maggior importo dovuto, che ha la funzione di indennizzare il vecchio fornitore del pregiudizio subito, e non anche quella di garantire allo stesso una parte del prezzo.
Ha poi precisato di aver incassato le somme versate dalla controparte a titolo di indennizzo CMOR solo in data 30.03.3023, vale a dire in epoca successiva non solo alla data del deposito del ricorso monitorio, ma anche a quella della notifica del decreto ingiuntivo (22.12.2022), e che in ogni caso la debitrice avrebbe versato solo una parte del dovuto, ossia solo la somma di € 4.411,57, a fronte di un debito pari ad € 6.329,14, oltre interessi.
Ha infine rappresentato di aver regolarmente inviato le fatture di cui trattasi alla debitrice, all'indirizzo utilizzato per la trasmissione delle precedenti, regolarmente saldate;
ha dedotto che in ogni fattura viene sempre indicato non solo l'andamento dei consumi, ma anche tutte le singole voci che compongono la spesa.
Ha, dunque, chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, ed in via subordinata la condanna della controparte al pagamento nei suoi confronti della somma ritenuta dovuta.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, ed è stata quindi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.06.2025, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che il presente giudizio non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve infatti provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo è dunque l'opposto, quale attore sostanziale, a dover provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata nella fase monitoria, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui è onere di colui che pretende soddisfazione di un diritto in via giudiziale provare i fatti costitutivi del diritto stesso.
3 Ebbene, nel caso di specie la ha prodotto in giudizio, sin dalla CP_1 fase monitoria, non solo le fatture insolute e gli estratti delle scritture contabili con autentica notarile (che senza dubbio sono documenti idonei e sufficienti a provare il credito nel procedimento monitorio, ma non nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale rappresentano tutt'al più indizi dell'esistenza del credito), ma anche il contratto stipulato tra le parti, sulla base del quale è stata posta in essere la fornitura di energia elettrica e gas naturale e sono state emesse le fatture rimaste impagate.
Dunque, parte opposta, nel caso che ci occupa, ha adeguatamente provato la fonte negoziale del suo diritto, ed ha allegato l'inadempimento del debitore: null'altro le era richiesto onde adempiere all'onere della prova su di lei gravante.
Per le ragioni sinora esposte le censure dell'opponente circa la nullità, annullabilità, inammissibilità del ricorso monitorio per mancanza dei presupposti, nonché quelle di nullità, annullabilità, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso monitorio per assoluta incertezza ed indeterminatezza della causa petendi devono essere rigettate.
Deve essere poi disattesa anche l'eccezione relativa alla nullità del decreto ingiuntivo emesso a fronte dell'erronea indicazione, nello stesso, dell'importo di € 6.29,14, a fronte di quello di € 6.329,14, in quanto trattasi di evidente errore materiale nella digitazione della somma che, dunque, non incide sulla sostanza della decisione. Su ricorso di parte, potrà dunque essere richiesta la correzione dell'errore materiale al giudice che ha emesso il d.i. opposto.
Quanto all'eccezione di pagamento avanzata dall'opponente si osserva quanto segue.
L'opponente ha dedotto di aver versato, con bonifico bancario del 29.07.2022, la somma di € 4.411,57, quale corrispettivo C.MOR, in favore del suo nuovo fornitore ER S.r.l., a saldo della fattura emessa da quest'ultimo per il periodo dal 01.06.2022 al 30.06.2022, per complessivi € 6.105,00, di cui, appunto, la somma pari ad € 4.411,57 quale corrispettivo CMOR.
Si osserva che il C.mor è il corrispettivo per morosità delle utenze di energia introdotto ai sensi delle delibere ARG/elt 191/2009 e 219/2010 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, e costituisce il corrispettivo eventualmente addebitato dal nuovo fornitore di energia al cliente finale, il quale abbia situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di energia elettrica.
Esso serve a garantire un indennizzo al vecchio gestore in caso di mancato pagamento di fatture prima del passaggio al nuovo fornitore, così assolvendo ad una funzione di tutela del fornitore uscente, nel caso in cui i clienti finali omettano – in vista del passaggio ad altro fornitore – il pagamento delle ultime bollette.
Va evidenziato che la funzione del C.mor non è quella di garantire al vecchio fornitore una parte del prezzo, quanto piuttosto di indennizzarlo per il pregiudizio subito (a causa del passaggio del cliente finale ad altro operatore senza aver saldato le vecchie bollette) con la corresponsione di una somma, la cui richiesta di riscossione viene presentata, e poi gestita, non direttamente dai fornitori, ma a livello centralizzato.
4 Tanto basterebbe, quindi, per poter ritenere che, avendo natura indennitaria, il pagamento del C.mor non possa valere come anticipo del pagamento sul prezzo dovuto e che, quindi, non possa essere impedito al fornitore uscente e ancora creditore, di agire per il recupero della totalità delle fatture, in quanto, di fatto, rimaste ancora insolute (cfr. Tribunale Spoleto sez. I, 14/02/2023, n. 108).
Dunque, diversamente da quanto affermato dall'opponente, il creditore originario è pienamente legittimato a promuovere un'azione giudiziale di recupero per l'intero credito vantato, senza che a ciò possano ostare l'ottenimento dell'indennizzo C.mor dal sistema indennitario o da parte del cliente finale a favore del nuovo venditore.
Il corrispettivo C.mor è infatti una forma di indennizzo, e non un passaggio di debito, ma un conto deposito in attesa che il debito con il precedente fornitore venga saldato. Ciò significa che il fornitore uscente ha comunque la facoltà di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito totale vantato verso il cliente finale moroso, anche nel caso in cui sia già attivata la procedura di C.mor di indennizzo (cfr. Tribunale di Bologna n. 3060/2021 del 20.12.2021; Tribunale di Bologna sez. II, 22/03/2022, n.740).
Si rileva poi che, come osservato anche dall'opposta, il sistema indennitario prevede in capo all'esercente la vendita uscente l'obbligo di restituzione del CMOR al cliente finale solo nel caso in cui questi saldi l'intera posizione debitoria nei suoi confronti (cfr. DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017 593/2017/R/COM), circostanza che non può dirsi essersi verificata nel caso di specie, atteso che nonostante l'intervenuto pagamento del C.MOR, non è stata saldata l'intera posizione debitoria nei confronti dalla CP_1
Per tali ragioni deve essere rigettata l'eccezione di pagamento dell'opponente, in quanto il pagamento da parte sua della somma di € 4.411,57, a titolo di indennizzo C.mor, non rappresenta un fatto modificativo/estintivo del credito dell'opposta, in quanto, alla luce della disciplina vigente in merito, lo stesso deve essere considerato unicamente quale indennizzo per il mancato pagamento delle ultime fatture emesse dalla e non quale CP_1 pagamento a saldo delle fatture insolute o, ancora, quale acconto sulla maggiore somma dovuta.
E' infondata anche la contestazione di parte attrice relativa alle ulteriori somme ingiunte, in quanto l'importo non sarebbe dovuto, i consumi sarebbero stati erroneamente rilevati, le fatture non sarebbero state mai trasmesse.
Tali censure sono infatti completamente generiche, e per tale ragione non si è ritenuto di accogliere l'istanza ex art. 210 c.p.c., relativa all'esibizione della certificazione dei consumi da parte del distributore.
Detta certificazione, difatti, sarebbe stata rilevante unicamente nel caso in cui l'opponente avesse contestato in maniera specifica e dettagliata la presunta erroneità dei consumi, quantomeno allegando le ragioni per cui, a suo dire, i consumi sarebbero stati rilevati in maniera erronea, e nel caso di specie ciò non è avvenuto.
Attesa la carenza di qualsivoglia allegazione in tal senso, anche tale censura deve essere disattesa.
5 Si osserva infatti al riguardo che l'onere di contestazione, tipizzato dall'art. 115 c.p.c., impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte meriti di essere disattesa;
la mancata contestazione, alla quale è equiparata la contestazione generica, comporta che il fatto non contestato si ritiene pacifico, di guisa che la controparte deve intendersi sollevata dal relativo onere probatorio.
E' noto che il convenuto (e dunque nel caso di specie l'opponente, quale convenuto sostanziale) ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, nel primo atto difensivo utile, sui fatti posti dall'attore (e dunque dall'opposto, attore sostanziale) a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., e dunque ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, non abbia inteso contestarne la veridicità o si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).
Muovendo dai richiamati principi, è chiaro che le censure dell'opponente, per come formulate, devono ritenersi inidonee a paralizzare la pretesa creditoria della controparte.
Per tutte le ragioni sinora esposte l'opposizione deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 666/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e successive modificazioni, secondo il valore della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, secondo i parametri minimi - considerata la non particolare complessità delle questioni di diritto e di fatto trattate e della relativa istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società ogni diversa e contraria istanza, eccezione, Parte_1 deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 666/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso;
2. CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese legali del presente giudizio, pari ad € 2.540,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Campobasso, in data 6 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 180 dell'anno 2023
TRA
(C.F. e P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Bruno Corsi e Roberto Di Iorio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Campobasso, alla Via Roma, n. 102
-opponente-
E
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappr sa, in virtù di mandato in atto, dall'avv. Samantha Luponio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Roma, al P.le Giovanni Minzoni n. 9
-opposta-
Fatto e Diritto ha proposto in questa sede opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 666/2022, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Campobasso in favore della chiedendo in via principale la revoca dello Controparte_1 stesso, ed in via subordinata il rigetto parziale delle avverse richieste di pagamento, previo accertamento e declaratoria dell'esatta minore quantificazione delle somme eventualmente dovute.
Ha nello specifico eccepito:
- la nullità, annullabilità ed inammissibilità del d.i. per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., atteso che la sussistenza del credito oggetto di causa non sarebbe desumibile da alcuna prova scritta, in quanto i documenti allegati dalla controparte, ossia le fatture, non possono costituire prova del credito;
1 - la nullità, annullabilità, inammissibilità, improcedibilità del d.i. per incertezza ed indeterminatezza della causa petendi, atteso che dal ricorso per decreto ingiuntivo non si evincerebbe né l'oggetto delle fatture asseritamente non pagate, né a quali condizioni di mercato siano state somministrate l'energia elettrica ed il gas naturale, né il criterio di calcolo dell'importo richiesto;
- l'erroneità/nullità del decreto emesso, atteso che a fronte dell'importo richiesto di € 6.329,14 il Giudice ha emesso un'ingiunzione di pagamento di € 6.29,14;
- la non debenza delle somme ingiunte, assumendo di aver stipulato, a giugno 2022, un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale con il fornitore ER SR (fornitura n. 25620124) e di aver versato, a mezzo bonifico bancario del 29.07.2022, attraverso il corrispettivo CMOR, l'importo dovuto alla richiesto Controparte_1 direttamente dal nuovo fornitore con l'emissione delle fattura n. 183330 del 08.07.2022, corrispondente al periodo 1/06/2022 al 30/06/2022, per un importo complessivo di € 6.105,00, di cui € 4.411,57 quale “addebito corrispettivo;
Controparte_2
- la non debenza anche gli ulteriori importi richiesti in via monitoria dalla controparte, in quanto riferiti a somme non dovute, consumi erroneamente calcolati, voci creditorie illegittime, inesistenti ed inesigibili, fatture mai trasmesse e relative a consumi effettuati già in costanza del rapporto con altro gestore.
Con comparsa di risposta del 19.10.2023 si è costituita in giudizio la
[...] la quale, contestando le avverse pretese, ha precisato di aver CP_1 depositato, unitamente al ricorso monitorio, documentazione idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (ed in particolare copia del contratto di fornitura, fatture impagate ed estratto delle scritture contabili della società autenticato dal notaio), ed ha sostenuto che, stante anche il riconoscimento da parte dell'opponente dell'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, la mancata contestazione, negli anni precedenti, della regolare esecuzione della prestazione, nonché il regolare saldo delle fatture pregresse, la pretesa creditoria non possa che essere ritenuta fondata.
Ha dedotto che la fatturazione dei consumi avviene in base alla rilevazione degli stessi da parte del Distributore, soggetto terzo ed imparziale, (come, peraltro, previsto anche nel contratto di fornitura), e che pertanto alcuna responsabilità sul punto può essere addebitata a lei;
ha in ogni caso rilevato la genericità dell'avversa contestazione circa la correttezza dei dati fatturati.
Ha precisato, relativamente alla contestazione avversa circa la nullità del decreto ingiuntivo in ragione dell'erronea indicazione della somma, che è evidente che nel caso di specie vi sia stato un errore materiale del Giudice nella digitazione dell'importo, che mai potrebbe provocare la nullità del decreto ingiuntivo.
Ha poi sostenuto di avere diritto ad agire per il recupero dell'intero credito vantato, poiché il corrispettivo CMOR (peraltro forfettizzato e calcolato su
2 stime di consumo) è una somma di denaro richiesta a titolo di indennizzo, non qualificabile quale acconto sul maggior importo dovuto, che ha la funzione di indennizzare il vecchio fornitore del pregiudizio subito, e non anche quella di garantire allo stesso una parte del prezzo.
Ha poi precisato di aver incassato le somme versate dalla controparte a titolo di indennizzo CMOR solo in data 30.03.3023, vale a dire in epoca successiva non solo alla data del deposito del ricorso monitorio, ma anche a quella della notifica del decreto ingiuntivo (22.12.2022), e che in ogni caso la debitrice avrebbe versato solo una parte del dovuto, ossia solo la somma di € 4.411,57, a fronte di un debito pari ad € 6.329,14, oltre interessi.
Ha infine rappresentato di aver regolarmente inviato le fatture di cui trattasi alla debitrice, all'indirizzo utilizzato per la trasmissione delle precedenti, regolarmente saldate;
ha dedotto che in ogni fattura viene sempre indicato non solo l'andamento dei consumi, ma anche tutte le singole voci che compongono la spesa.
Ha, dunque, chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, ed in via subordinata la condanna della controparte al pagamento nei suoi confronti della somma ritenuta dovuta.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, ed è stata quindi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.06.2025, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che il presente giudizio non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve infatti provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo è dunque l'opposto, quale attore sostanziale, a dover provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata nella fase monitoria, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui è onere di colui che pretende soddisfazione di un diritto in via giudiziale provare i fatti costitutivi del diritto stesso.
3 Ebbene, nel caso di specie la ha prodotto in giudizio, sin dalla CP_1 fase monitoria, non solo le fatture insolute e gli estratti delle scritture contabili con autentica notarile (che senza dubbio sono documenti idonei e sufficienti a provare il credito nel procedimento monitorio, ma non nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale rappresentano tutt'al più indizi dell'esistenza del credito), ma anche il contratto stipulato tra le parti, sulla base del quale è stata posta in essere la fornitura di energia elettrica e gas naturale e sono state emesse le fatture rimaste impagate.
Dunque, parte opposta, nel caso che ci occupa, ha adeguatamente provato la fonte negoziale del suo diritto, ed ha allegato l'inadempimento del debitore: null'altro le era richiesto onde adempiere all'onere della prova su di lei gravante.
Per le ragioni sinora esposte le censure dell'opponente circa la nullità, annullabilità, inammissibilità del ricorso monitorio per mancanza dei presupposti, nonché quelle di nullità, annullabilità, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso monitorio per assoluta incertezza ed indeterminatezza della causa petendi devono essere rigettate.
Deve essere poi disattesa anche l'eccezione relativa alla nullità del decreto ingiuntivo emesso a fronte dell'erronea indicazione, nello stesso, dell'importo di € 6.29,14, a fronte di quello di € 6.329,14, in quanto trattasi di evidente errore materiale nella digitazione della somma che, dunque, non incide sulla sostanza della decisione. Su ricorso di parte, potrà dunque essere richiesta la correzione dell'errore materiale al giudice che ha emesso il d.i. opposto.
Quanto all'eccezione di pagamento avanzata dall'opponente si osserva quanto segue.
L'opponente ha dedotto di aver versato, con bonifico bancario del 29.07.2022, la somma di € 4.411,57, quale corrispettivo C.MOR, in favore del suo nuovo fornitore ER S.r.l., a saldo della fattura emessa da quest'ultimo per il periodo dal 01.06.2022 al 30.06.2022, per complessivi € 6.105,00, di cui, appunto, la somma pari ad € 4.411,57 quale corrispettivo CMOR.
Si osserva che il C.mor è il corrispettivo per morosità delle utenze di energia introdotto ai sensi delle delibere ARG/elt 191/2009 e 219/2010 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, e costituisce il corrispettivo eventualmente addebitato dal nuovo fornitore di energia al cliente finale, il quale abbia situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di energia elettrica.
Esso serve a garantire un indennizzo al vecchio gestore in caso di mancato pagamento di fatture prima del passaggio al nuovo fornitore, così assolvendo ad una funzione di tutela del fornitore uscente, nel caso in cui i clienti finali omettano – in vista del passaggio ad altro fornitore – il pagamento delle ultime bollette.
Va evidenziato che la funzione del C.mor non è quella di garantire al vecchio fornitore una parte del prezzo, quanto piuttosto di indennizzarlo per il pregiudizio subito (a causa del passaggio del cliente finale ad altro operatore senza aver saldato le vecchie bollette) con la corresponsione di una somma, la cui richiesta di riscossione viene presentata, e poi gestita, non direttamente dai fornitori, ma a livello centralizzato.
4 Tanto basterebbe, quindi, per poter ritenere che, avendo natura indennitaria, il pagamento del C.mor non possa valere come anticipo del pagamento sul prezzo dovuto e che, quindi, non possa essere impedito al fornitore uscente e ancora creditore, di agire per il recupero della totalità delle fatture, in quanto, di fatto, rimaste ancora insolute (cfr. Tribunale Spoleto sez. I, 14/02/2023, n. 108).
Dunque, diversamente da quanto affermato dall'opponente, il creditore originario è pienamente legittimato a promuovere un'azione giudiziale di recupero per l'intero credito vantato, senza che a ciò possano ostare l'ottenimento dell'indennizzo C.mor dal sistema indennitario o da parte del cliente finale a favore del nuovo venditore.
Il corrispettivo C.mor è infatti una forma di indennizzo, e non un passaggio di debito, ma un conto deposito in attesa che il debito con il precedente fornitore venga saldato. Ciò significa che il fornitore uscente ha comunque la facoltà di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito totale vantato verso il cliente finale moroso, anche nel caso in cui sia già attivata la procedura di C.mor di indennizzo (cfr. Tribunale di Bologna n. 3060/2021 del 20.12.2021; Tribunale di Bologna sez. II, 22/03/2022, n.740).
Si rileva poi che, come osservato anche dall'opposta, il sistema indennitario prevede in capo all'esercente la vendita uscente l'obbligo di restituzione del CMOR al cliente finale solo nel caso in cui questi saldi l'intera posizione debitoria nei suoi confronti (cfr. DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017 593/2017/R/COM), circostanza che non può dirsi essersi verificata nel caso di specie, atteso che nonostante l'intervenuto pagamento del C.MOR, non è stata saldata l'intera posizione debitoria nei confronti dalla CP_1
Per tali ragioni deve essere rigettata l'eccezione di pagamento dell'opponente, in quanto il pagamento da parte sua della somma di € 4.411,57, a titolo di indennizzo C.mor, non rappresenta un fatto modificativo/estintivo del credito dell'opposta, in quanto, alla luce della disciplina vigente in merito, lo stesso deve essere considerato unicamente quale indennizzo per il mancato pagamento delle ultime fatture emesse dalla e non quale CP_1 pagamento a saldo delle fatture insolute o, ancora, quale acconto sulla maggiore somma dovuta.
E' infondata anche la contestazione di parte attrice relativa alle ulteriori somme ingiunte, in quanto l'importo non sarebbe dovuto, i consumi sarebbero stati erroneamente rilevati, le fatture non sarebbero state mai trasmesse.
Tali censure sono infatti completamente generiche, e per tale ragione non si è ritenuto di accogliere l'istanza ex art. 210 c.p.c., relativa all'esibizione della certificazione dei consumi da parte del distributore.
Detta certificazione, difatti, sarebbe stata rilevante unicamente nel caso in cui l'opponente avesse contestato in maniera specifica e dettagliata la presunta erroneità dei consumi, quantomeno allegando le ragioni per cui, a suo dire, i consumi sarebbero stati rilevati in maniera erronea, e nel caso di specie ciò non è avvenuto.
Attesa la carenza di qualsivoglia allegazione in tal senso, anche tale censura deve essere disattesa.
5 Si osserva infatti al riguardo che l'onere di contestazione, tipizzato dall'art. 115 c.p.c., impone a ciascuna parte di prendere posizione in modo chiaro, puntuale e specifico sui fatti addotti dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione di controparte meriti di essere disattesa;
la mancata contestazione, alla quale è equiparata la contestazione generica, comporta che il fatto non contestato si ritiene pacifico, di guisa che la controparte deve intendersi sollevata dal relativo onere probatorio.
E' noto che il convenuto (e dunque nel caso di specie l'opponente, quale convenuto sostanziale) ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, nel primo atto difensivo utile, sui fatti posti dall'attore (e dunque dall'opposto, attore sostanziale) a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., e dunque ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, non abbia inteso contestarne la veridicità o si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022).
Muovendo dai richiamati principi, è chiaro che le censure dell'opponente, per come formulate, devono ritenersi inidonee a paralizzare la pretesa creditoria della controparte.
Per tutte le ragioni sinora esposte l'opposizione deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 666/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e successive modificazioni, secondo il valore della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, secondo i parametri minimi - considerata la non particolare complessità delle questioni di diritto e di fatto trattate e della relativa istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società ogni diversa e contraria istanza, eccezione, Parte_1 deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 666/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso;
2. CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese legali del presente giudizio, pari ad € 2.540,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Campobasso, in data 6 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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