Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2024 da
(P.IVA , in persona della legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
Versini e dall'avv. Rodolfo Matteotti del foro di Rovereto
- appellante - contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1 avv.ti Stefania Pellegrini e Massimo Baroni del foro di Rovereto-
- appellato -
Oggetto: responsabilità professionale
In punto: riforma della sentenza 368/2023 del Tribunale di Rovereto
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni eccezione contraria, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già formulate in primo grado che qui si riportano:
Nel merito:
- Accertata la responsabilità del dott. per i fatti di cui in CP_1 narrativa, condannarlo al risarcimento in favore delle attrici dell'importo di
Euro 8.960,25, o della diversa – maggiore o minore – somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge ex art. 1284 co.1 e co.4 cc;
- Per l'effetto, condannare il dott. a restituire e rimborsare CP_1 quanto versato da in adempimento della sentenza di primo CP_2 grado, importo pari a 11.149,09 € per spese di lite e danno ex art. 96 co.3 cpc e 352,00 € per tassa di registro, oltre interessi di legge;
- Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento in tutti i suoi gradi di giudizio oltre ad IVA CPA e spese generali come per legge.” per l'Appellato:
“Ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione anche istruttoria reietta, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, così giudicare: in via principale di merito
- rigettare integralmente, per le ragioni di fatto e di diritto evidenziate nel presente atto, l'appello proposto dalla società ; Parte_1
- per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 368/2023 resa dal
Tribunale di Rovereto in data 06.12.2023 nel giudizio sub RG 483/2021;
In ogni caso con integrale vittoria delle spese del giudizio d'appello.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2021 Parte_1 in persona del legale rappresentante , conveniva in giudizio Parte_2
, dottore commercialista, chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento del danno sofferto a seguito di un'operazione seguita e consigliata dal professionista, che aveva comportato l'irrogazione di una sanzione dell'importo di Euro 27.009,00 per indebita detrazione dell'I.V.A.
Esponeva che il cui capitale sociale era detenuto da CP_3 [...]
per Euro 1.000,00 e da per Euro 10.000,00, si era CP_4 Parte_2 trovata gravata da numerosi ed ingenti debiti, sicchè nel febbraio del 2015
decideva di rivolgersi ad un professionista, individuato nel Parte_2 3
convenuto, che suggerisse il modo di proseguire l'attività nei medesimi locali, senza che questo comportasse l'assunzione dei debiti sociali.
Il convenuto proponeva di costituire una nuova società, e di valutare poi se stipulare un contratto di affitto d'azienda con o se limitarsi ad CP_3 acquistarne il magazzino per poi proseguire l'attività.
Veniva quindi costituita con socia unica e, Parte_1 Parte_2 scartata l'ipotesi dell'affitto di azienda, il dava istruzioni per la CP_1 fatturazione da parte di dei beni in favore della nuova società, CP_3 precisando che le fatture dovevano essere con I.V.A.
Nel dicembre del 2019 riceveva però un avviso di Parte_1 accertamento, con il quale l'Agenzia delle entrate riqualificava l'operazione come cessione di azienda, e, trattandosi di operazione non soggetta ad I.V.A., riteneva illegittima la detrazione della stessa da parte di , Parte_1 richiedendone il versamento ed irrogando una sanzione di Euro 27.009,00.
Riteneva l'attrice che quanto avvenuto era interamente imputabile al convenuto, in quanto conseguenza dell'operazione posta in essere su consiglio dello stesso, che aveva fornito specifiche istuzioni senza avvisare in merito al rischio – anche solo eventuale ed ipotetico – di ricevere, a seguito della riqualificazione dell'operazione, un sanzione per illegittima detrazione dell'I.V.A.
Il si costituiva, sostenendo che l'intento espresso da CP_1 [...]
era di costituire una nuova società, che avrebbe acquistato le Pt_2 rimanenze di senza però accollarsi la situazione debitoria di CP_3 questa.
Egli aveva illustrato il quadro normativo, rilevando che quanto prospettato costituiva di fatto una cessione d'azienda, e che vi sarebbe stato il rischio di una riqualificazione dell'operazione da parte dell'Agenzia delle entrate, con tutte le conseguenze fiscali e civili derivanti;
e, quindi, di un diverso trattamento fiscale, in quanto la cessione sarebbe stata assoggettata ad imposta di registro, con il trascinamento dei debiti del cedente in capo alla nuova società.
L'ipotesi della cessione d'azienda, esente da rischi di accertamento, veniva però da subito scartata dalla atteso che questo avrebbe implicato Pt_2 4
l'assunzione delle posizioni debitorie della cosa che lei voleva CP_3 invece evitare.
Il prospettava quindi, in alternativa, l'ipotesi dell'affitto CP_1
d'azienda, pienamente e formalmente compatibile con l'acquisto da parte dell'affittuario delle rimanenze di magazzino, anche eventualmente attraverso la formalizzazione di un contratto estimatorio;
ma anche tale ipotesi veniva scartata dalla Pt_2
Egli si era quindi limitato ad eseguire quella che era la volontà della cliente, dopo averle dato tutte le informazioni del caso.
In punto quantum, osservava che parte attrice non aveva dato prova di aver corrisposto la sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate;
aveva omesso di consegnare all'Agenzia delle Entrate tutta la documentazione richiesta e aveva scelto di non ricorrere avverso il verbale di accertamento;
aveva lamentato un pregiudizio di importo pari alla sanzione piena, laddove, invece, la mancata proposizione del ricorso ed il pagamento entro il termine indicato nell'accertamento avrebbe comportato una riduzione della sanzione irrogata sino ad un terzo. Di ciò, doveva tenersi conto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda;
in via subordinata, chiedeva che fosse riconosciuto il concorso di colpa dell'attrice, con conseguente riduzione del quantum debeatur.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. riduceva la domanda ad Parte_1
Euro 8.960,25, poiché a seguito di adesione la sanzione era stata ridotta a tale importo.
2. - Con sentenza pubblicata in data 6 dicembre 2023 il Tribunale di
Rovereto rigettava la domanda, ponendo le spese legali a carico di parte attrice, che veniva condannata anche al pagamento, ex art. 96, terzo comma c.p.c., di una somma pari a quella liquidata per compensi al difensore.
Riteneva il Tribunale che il avesse dato prova del suo CP_1 comportamento diligente, poiché:
- la corrispondeva dimostrava che egli aveva preso in cosiderazione anche l'affitto o la cessione d'azienda, così valutando la fattibilità di più operazioni,
e che le aveva discusse con la Pt_2 5
- , collaboratrice in quel periodo del non aveva Testimone_1 CP_1 partecipato agli incontri con le clienti ma aveva seguito l'operazione; ed aveva riferito che il convenuto le aveva prospettato le tre soluzioni possibili, esprimendo perplessità sulla cessione del magazzino in considerazione del rischio di riqualificazione da parte dell'Agenzia delle entrate;
tuttavia, quella era stata la soluzione scelta dalla Pt_2
- , commercialista e collega di studio del convenuto, aveva Persona_1 riferito di avere assistito ad una telefonata fra lo stesso e il nuovo commercialista della ed il primo aveva detto al secondo che la cessione Pt_2 dei beni era stata la strada scelta dalla dopo che lui le aveva prospettato Pt_2 rischi e benefici delle varie alternative;
- , madre della , aveva raccontato che il CP_4 Parte_2 aveva individuato la soluzione migliore nella cessione del CP_1 magazzino perché esente da rischi, e tale da evitare una chiusura del punto vendita;
aveva comunque confermato che erano state prospettate più opzioni possibili, e che la scelta finale era stata operata dalla figlia insieme al convenuto in una riunione cui lei non aveva presenziato;
- era stata prodotta una lettera di (ritenuta prova atipica Testimone_2 avente valore indiziario), ove si riferiva del primo incontro fra le e il Pt_2
in cui le tre ipotesi erano state esaminate, ed il aveva CP_1 CP_1 detto che la cessione di solo parte dei beni aziendali avrebbe potuto avere conseguenze sotto il profilo di un accertamento fiscale, considerati i rapporti familiari e la scelta di permanere nei locali in precedenza occupati da CP_3 svolgendo la stessa attività.
[...]
Il Tribunale rinveniva poi il fondamento per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. nella piena consapevolezza in capo alla Pt_2 dell'infondatezza delle sue pretese, e nel fatto che l'originaria domanda era stata ridotta soltanto a seguito dei corretti rilievi di parte convenuta.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello Controparte_5
– Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in
[...] cui ha ritenuto raggiunta la prova del fatto che il avrebbe CP_1 6
correttamente e compiutamente avvisato la di tutti i rischi Pt_2 dell'operazione.
Mai si è negato che il abbia vagliato tutte le operazioni possibili, CP_1 ma a tale premessa non seguirebbe la conclusione che la sia stata Pt_2 avvisata della possibilità di ricevere, con la soluzione scelta, una sanzione della portata di quella irrogata. Tes_ Quanto riferito dalla teste nulla proverebbe, poiché il fatto che il abbia riferito a questa le proprie perplessità, peraltro in un CP_1 momento imprecisato e comunque dopo che la decisione era stata presa, non Tes_ dimostra che esse siano state anche palesate alla e la mai ha Pt_2 partecipato agli incontri con quest'ultima.
Inoltre, la teste ha riferito che “l'ultima strada era l'unica percorribile a fronte delle premesse da cui partiva la cliente, in specie non accollarsi i debiti della società . Questo dimostrerebbe che non era stato trattato il tema CP_3 della possibile riqualificazione di tale operazione come cessione d'azienda, che tale conseguenza avrebbe avuto, sicchè la scelta era stata operata senza aver potuto soppesare il rischio costituito dalla sanzione per l'illecita detrazione dell'I.V.A.
Neppure poteva valere la testimonianza del , dato che non poteva Per_1 ammettersi che il potesse testimoniare in favore di se stesso. CP_1
Dalla telefonata si evinceva comunque che la non sapeva giustificare la Pt_2 scelta fatta e non sapeva rispondere agli interrogativi del nuovo consulente.
La testimonianza di era stata poi impropriamente svalutata, CP_4 non potendosi inferire dal fatto che il aveva prospettato tutte le CP_1 soluzioni possibili anche il fatto che avesse anche avvertito del rischio della sanzione per indebita detrazione dell'I.V.A.
Più ancora, non poteva contare il fatto che non partecipò CP_4 all'ultimo e decisivo incontro, quando ella era presente ai precedenti almeno quindici incontri. Ella aveva poi riferito che la figlia “si affidava Pt_2 completamente a lui e faceva quello che lui le proponeva;
era a CP_1 predisporre tutta la documentazione (anche della per portare avanti CP_3
l'operazione, incluse le operazioni di fatturazione”. 7
La teste ha inoltre confermato che la decisione è stata presa da
[...]
insieme al commercialista, e che “in più occasioni il dott. Pt_2 CP_1 aveva individuato nella soluzione della mera cessione del magazzino la soluzione migliore, perché esente da rischi e perché avrebbe evitato alcuni inconveniente alla necessità di una breve chiusura del punto vendita”.
Inoltre, con specifico riferimento alla sanzione di Euro 27.000,00, la teste ha categoricamente negato che il abbia mai avvisato di una tale CP_1 eventualità: “secondo non vi erano rischi, si trattava della CP_1 soluzione migliore” e non ricorda “assolutamente che avesse CP_1 parlato di riqualificazione”.
ha partecipato a tutti gli incontri tranne l'ultimo, e sarebbe CP_4 inverosimile (oltre che sfornito di prova) che in occasione dell'ultimo il abbia esposto rischi e circostanze di cui prima non si era mai CP_1 discusso.
Venendo infine alla lettera di , ella ha partecipato solo al Testimone_2 primo incontro, di tipo conoscitivo, nell'ambito di un rapporto professionale durato circa tre mesi ed articolato in almeno quindici incontri. In ogni caso, le espressioni usate non sarebbero utili a dimostrare una compiuta informazione della cliente da parte del professionista.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole della condanna ex art. 96
c.p.c., sia per non essere provato che il abbia effettivamente CP_1 fornito le informazioni di cui si tratta, e risultando anzi il contrario, sia perché, quand'anche fosse stata fornita, l'informazione, rivolta ad una giovane ragazza senza esperienza, avrebbe dovuto essere recepita nel suo corretto significato;
sicchè non poteva affermarsi l'esistenza, in capo all'appellante, della “piena consapevolezza … dell'infondatezza delle sue pretese”.
La quantificazione del credito avvenuta in citazione in misura superiore a quello effettivo è stata fatta in buona fede, va ricondotta ad un mero difetto di coordinamento con il commercialista, ed è stata tempestivamente corretta nella prima memoria ex art. 186 c.p.c.
Infine, la liquidazione risulta nel quantum immotivata e spropositata. 8
4. – Si è costituito , chiedendo la conferma della sentenza Controparte_6 impugnata, e rinnovando l'eccezione di nullità della deposizione di
[...]
, ritenuta incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. CP_4
Ripropone, in via subordinata, le eccezioni riguardanti il quantum della pretesa, essendovi prova del versamento della minore somma di Euro
5.601,91, ed il concorso ex art. 1227 c.c. del presunto danneggiato, dato che l'accertamento è stato determinato non solo dall'acquisto del magazzino, ma anche dagli altri elementi indicati nell'avviso di accertamento (svolgimento dell'attività nei medesimi locali, assunzione di ), scelte CP_4 compiute in autonomia dalle dopo la cessione della merce. Pt_2
5. – Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della testimonianza di
. CP_4
E' vero che ella rivestiva la carica di legale rappresentante di CP_3 parte contraente dell'operazione poi riqualificata dall'Agenzia delle entrate;
ma è anche vero che l'incapacità ex art. 246 c.p.c. sussiste quando il testimone è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata;
e non si vede quale interesse possa avere a CP_3 che la domanda di sia accolta o rigettata. Parte_2
6. – Nel merito, il primo motivo di appello è fondato.
6.1 - Come ricordato dal Tribunale, il commercialista è tenuto a rappresentare al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato richiesto o produttive del rischio di effetti dannosi, così da porlo nella condizione di scegliere autonomamente e consapevolmente come agire. Egli ha quindi il dovere di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile.
Va allora detto che prospettare alla cliente un “rischio di riqualificazione” dell'operazione è cosa ben diversa dal rappresentare il rischio dell'irrogazione, come conseguenza di questa, di sanzione amministrativa di così rilevante ammontare. Le circostanze di cui il ha inteso offrire CP_1 prova, definitivamente precisate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., si limitano all'aver riferito alla che l'operazione “avrebbe esposto al rischio Pt_2 9
di un accertamento fiscale” (cap. 7); e questa è cosa ben lontana da quell'ampia e completa informazione che il professionista era tenuto a fornire, poiché questa doveva necessariamente comprendere, ad esempio, quali sarebbero state le conseguenze di detto accertamento, e, in particolare, la natura e l'entità delle eventuali sanzioni irrogate. Quand'anche, quindi, le deduzioni in fatto del avessero trovato conferma nell'istruttoria, CP_1 ben difficilmente sarebbe risultato provato il comportamento diligente del professionista.
6.2 - In ogni caso, così non è stato, non potendosi condividere le conclusioni che il Tribunale ha tratto dall'esame della documentazione e degli esiti della prova testimoniale.
E' evidente che la corrispondenza nulla prova, se non il dato pacifico che vennero prospettate diverse soluzioni. Ha poi buon gioco l'appellante a far rilevare che la testimonianza di ha solo un labilissimo valore Testimone_1 indiziario, dato che quanto il può avere riferito a lei può non CP_1 coincidere con quanto egli riferì alla e che il racconta solo di Pt_2 Per_1 come il replicò al nuovo commercialista della quattro anni CP_1 Pt_2 dopo i fatti, pro domo sua e comunque in termini estremamente generici (egli ha detto che avrebbe a suo tempo “prospettato rischi e benefici delle varie alternative”, ma senza precisare quali).
Impossibile poi dare peso, ai fini della prova del diligente adempimento del professionista, alla lettera di . Testimone_2
La sentenza impugnata in due passaggi ne valorizza l'attendibilità in quanto redatta “ben prima” dell'instaurazione del giudizio, ma non considera che essa è stata formata proprio in funzione di questo: essa è datata 20 febbraio 2020, ed ha quindi la stessa data della nota (all. 14), con cui il legale del ha dato riscontro alla diffida del legale della CP_1 Pt_2
Precede quindi il giudizio, ma non la lite.
Va anche detto che , esercente la professione di avvocato, Testimone_2 all'udienza del 28 settembre 2022 ha dichiarato di astenersi dal deporre.
La situazione presenta evidenti singolarità, posto che la teste ha al tempo stesso dichiarato di aver presenziato al primo incontro “come amica”, e in assenza di un mandato professionale;
quando l'art. 51 del Codice 10
deontologico obbliga all'astensione se si tratta di deporre “su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”.
Quand'anche non si volesse interpretare tale ingiustificabile astensione come una “presa di distanza” dalla lettera del 20 febbraio, tale da privarla di qualsivoglia valenza indiziaria, il contenuto della missiva appare decisamente generico, e di certo non tale da provare un comportamento diligente del professionista;
questo perché preavvisare delle “criticità” che la scelta avrebbe potuto comportare, o della possibilità di “conseguenze sotto il profilo di un accertamento fiscale” non avrebbe comunque consentito alla di operare una scelta consapevole fra le varie soluzioni. Pt_2
Ingiustificata appare anche la svalutazione della testimonianza di
[...]
, che, seppur madre di e coinvolta nell'operazione per CP_4 Parte_2 le ragioni dette al punto 5, non può essere totalmente esclusa dagli elementi da valutare. Ella è perfettamente credibile nel riferire che la figlia si affidava totalmente al trovando il fatto ampio riscontro nella CP_1 corrispondenza prodotta e nelle specifiche indicazioni che questi dava per la costituzione della società e per la fatturazione del magazzino.
La teste nega che nei circa quindici incontri cui ha presenziato si sia mai affrontato il tema della possibile irrogazione di sanzioni per l'indebita detrazione dell'I.V.A.; e risulta scarsamente plausibile che esso sia stato illustrato dal proprio nell'ultimo incontro, cui lei non presenziò. CP_1
Unica ed inevitabile conclusione di quanto sopra è che il CP_1 gravato del relativo onere, non ha provato di avere diligentemente adempiuto all'obbligo di completa informazione che si era assunto accettando l'incarico,
e deve rispondere del danno arrecato alla società appellante.
7. - Nessun presupposto per l'applicazione dell'art. 1227 c.c. sussiste nel caso di specie.
Non è vero, in particolare, che l'accertamento sia stato conseguenza anche delle scelte compiute in autonomia dalla dopo la cessione del Pt_2 magazzino, giacchè la parziale identità dei soci e lo svolgimento della medesima attività nei medesimi locali erano l'esatto risultato avuto di mira con la costituzione della nuova società e con l'acquisto del magazzino della vecchia, e non certo estemporanea iniziativa della Pt_2 11
L'appellato omette poi di indicare quale ulteriore documentazione si sarebbe potuta offrire all'Agenzia delle entrate per evitare la sanzione, e l'adesione all'accertamento e la rinuncia al ricorso è stata sicuramente scelta ben ponderata e l'unica possibile.
8. - Non vi è contestazione sul fatto che l'appellante non ha provveduto al versamento integrale della somma di cui all'avviso di accertamento, poiché il pagamento delle rate si ferma ad Euro 5.601,91.
Si ricorda però che il credito risarcitorio di cui si discute deriva dall'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per cui ha natura certa ed inevitabile;
e che, per la giurisprudenza, “la locuzione
“perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Sez. 2, Sentenza n. 4718 del 10/03/2016 - Rv. 639071 - 01).
9. - All'accoglimento dell'appello, cosa che implica di per sé la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c., segue la condanna dell'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 368/2023 del Tribunale di Rovereto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocata la condanna ex art. 96 c.p.c., condanna al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 della somma di Euro 8.960,25, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
condanna a restituire all'appellante quanto versato in Controparte_1 adempimento della sentenza di primo grado;
12
condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in Euro 5.077,00 per onorari ed Euro
535,00 per esborsi;
per il presente grado di appello in Euro 5.809,00 per onorari ed Euro 355,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento, 11 febbraio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo