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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1316/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1316/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
4/12/1960, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Silvana Russo, PEC
, del foro di Asti, presso il cui studio sono Email_1 elettivamente domiciliati, in Poirino (TO), piazza Italia n. 9/a
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Edoardo Tamagnone, PEC
e Cesare Di Marco, PEC Email_2
1 del foro di Torino,, presso il cui studio è Email_3 elettivamente domiciliato, in Torino, corso Fiume n. 2
- APPELLATO -
E CONTRO
P. IVA , con sede in Trofarello (TO), via Controparte_2 P.IVA_1
Roma n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Mario Fezia, PEC
e Serena Bottino, PEC Email_4
del foro di Torino, presso il cui studio è Email_5 elettivamente domiciliata, in Torino, via Avogadro n. 19
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2022, e Parte_1
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 2731/2022, Parte_2
pronunciata dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in data 19 giugno
2022, pubblicata il 22 giugno 2022, notificata il 12 settembre 2022, con cui il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini: accerta e dichiara la legittimità del recesso esercitato da in relazione al contratto CP_1 preliminare di compravendita stipulato in data 26.07.2016, per inadempimento dei promittenti venditori e, per l'effetto, dichiara tenuti e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 restituire all'attore la somma di euro 50.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi ex art. 1284, u. c., dalla domanda al saldo.
Rigetta la domanda svolta da nei confronti di . CP_1 Controparte_3
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, nonché quella di manleva svolta dai predetti convenuti nei confronti della CP_1 CP_2
CP_2
Condanna e , in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite Parte_1 Parte_2 sostenute da parte attrice che liquida in euro 550,24 per esposti ed in € 7.254,00 per onorari, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Condanna i predetti convenuti e , in solido tra loro, a rimborsare le Parte_1 Parte_2 spese di lite sostenute dalla terza chiamata che liquida in € 5.560,25 per onorari Controparte_2 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Nulla in punto spese nei rapporti tra e . CP_1 Controparte_3
2 Condanna a rimborsare le spese di lite sostenute nella fase cautelare dai convenuti CP_1
e che liquida in euro 3.100,00 euro oltre spese generali, i.v.a e Parte_1 Parte_2
c.p.a..
Pone definitivamente in capo a e , in solido tra loro, le spese Parte_1 Parte_2 sostenute per l'espletata CTU nell'ammontare già provvisoriamente liquidato dal Giudice”.
Tutte le parti in giudizio di cui in epigrafe si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
contumace in primo grado, nei cui confronti erano state Controparte_3
presentate domande da parte di respinte dal Tribunale, non è stato CP_1
chiamato in giudizio nel presente grado di appello: oltre a non essere stata più avanzata nei suoi riguardi domanda alcuna, può ritenersi operata la notifica nei suoi confronti ai fini della litis denuntiatio, essendo tutrice del fratello interdetto e in Parte_1
ogni caso sono comunque decorsi i termini di cui all'art. 332 u.c. c.p.c..
All'udienza in data 25 gennaio 2024, gli Appellanti hanno rinunciato alla presentata istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, preso atto dell'intenzione di parte appellata di non procedere esecutivamente sino all'esito del giudizio di appello.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Contrariis rejectis;
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 2731/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 19 giugno 2022 e pubblicata in data 22 giugno 2022: nel merito: in parziale riforma della sentenza appellata dichiarare non dovuti gli interessi ex art. 1284, u.c. c.c., in favore del sig. atteso che quest'ultimo non ha mai proposto la relativa domanda, CP_1 nonché per tutte le ragioni analiticamente esposte nel motivo di appello. in riforma della sentenza appellata previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della per aver condotto le trattative precontrattuali con negligenza ed imperizia anche Controparte_2 nei confronti dei sigg.ri e e conseguentemente, condannare la terza Parte_1 Parte_2 chiamata agenzia in persona del socio Controparte_4 accomandatario dott. , al risarcimento del danno della somma di € 25.000,00 o Controparte_4 quella inferiore somma che verrà stabilita in corso di causa dall'Ecc.ma Corte, proporzionata all'effettiva gravità dei fatti e/o della condotta posta in essere dalla Controparte_2
Per parte Appellata CP_1
3 “chiede all'Ecc.ma Corte adita, nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dai Sig.ri avverso la sentenza n. Parte_3
2731/2022 resa dal Tribunale di Torino in data 19.06.2022 in seno al procedimento R.G. n.
25914/2017, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per i motivi esposti in atto e, per
l'effetto, confermare la predetta sentenza.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e
CPA, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per altra parte Appellata Controparte_2
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze e dato atto che non si intende accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adversis proposte:
Nel merito:
Respingere, siccome infondato per quanto osservato in narrativa, l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata in tutte le parti riguardanti la posizione della Controparte_2
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso spese generali del 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. ove dovuta”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2017, ha CP_1
convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 CP_3
(persona nei cui confronti è stata dichiarata interdizione giudiziale),
[...]
domandando di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un immobile sito in Poirino, via Caduti di Nassiriya n.
25/1, “e, per l'effetto, la legittimità del recesso” da tale contratto, e di condannare le controparti al pagamento di una somma di euro 50.000,00, pari al doppio dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, allegando che, solo successivamente alla stipula del contratto preliminare, al pagamento della caparra, nonché al pagamento della provvigione in favore di agenzia immobiliare era Controparte_2
venuto a conoscenza, per un verso, dello stato di interdizione in cui versava fratello di e comproprietario dell'immobile, Controparte_3 Parte_1
con la conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione alla vendita da parte del
Giudice Tutelare;
per altro verso, della non conformità dell'immobile con la descrizione dello stesso riportata nell'annuncio di vendita pubblicato dall'agenzia
4 immobiliare in quanto sia il locale che era stato presentato Controparte_2
come “open space che può fungere da camera degli ospiti, studio o locale per lo svago”, situato nel “piano mansardato”, sia quello presentato quale “pratica tavernetta con camino e cucina a vista, ripostiglio, lavanderia”, erano risultati invece accatastati,
rispettivamente, come “sottotetto” e come “garage”, ed entrambi come non abitabili.
Da tali difformità catastali e urbanistiche, nonché dalla mancata abitabilità dei predetti locali, derivava, ad avviso di parte RI, la qualificabilità della vendita come di
aliud pro alio e, in ogni caso, la legittimità dell'operato recesso. La circostanza,
anch'essa allegata e documentata agli atti, verificatasi successivamente alla stipula del preliminare e antecedentemente alla data fissata per la stipula del definitivo, della presentazione al Comune di Poirino, da parte dei promittenti venditori, di una richiesta di concessione in sanatoria, era ritenuta da parte attrice indice della mala fede dei medesimi.
Parte attrice aveva presentato altresì richiesta di sequestro conservativo dell'immobile oggetto di causa, che non ha trovato accoglimento, con conseguente condanna alle spese di quella fase cautelare del giudizio.
e costituitisi in giudizio, hanno contestato le Parte_1 Parte_2
allegazioni di parte attorea, domandando il rigetto delle domande presentate nei loro confronti e l'accoglimento di domanda riconvenzionale di recesso, allegando di essersi comportati secondo buona fede durante le trattative precontrattuali e contrattuali e di aver ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per giungere alla vendita del bene, tra cui anche la richiesta di autorizzazione al Tribunale ex art. 375 c.c. per poter alienare la quota del 50% dell'immobile de quo intestata a CP_3
, interdetto, sostenendo inoltre la non qualificabilità dell'inadempimento
[...]
come grave e attribuendo le responsabilità al riguardo in capo all'agenzia immobiliare di cui hanno domandato e ottenuto autorizzazione alla Controparte_2
chiamata in giudizio, allegando che la stessa avrebbe condotto le trattative precontrattuali con negligenza e imperizia, chiedendo di dichiararla tenuta a
5 manlevarli e tenerli indenni da ogni responsabilità, in caso di eventuale accoglimento delle domande presentate nei loro confronti da CP_1
si è costituita in giudizio affermando di avere svolto Controparte_2
correttamente e portato a termine, nella soddisfazione delle parti, la propria attività di intermediazione immobiliare, pubblicizzando l'immobile, accompagnando le parti in due visite e assistendole nel perfezionamento del preliminare;
allegando altresì di avere ricevuto da parte promissaria venditrice solo il titolo di proprietà dell'immobile e delle planimetrie, documentazione che aveva poi trasmesso al promissario acquirente,
le parti non avendo mai richiestole approfondimenti o verifiche della regolarità
urbanistica dell'immobile, domandando il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti, in subordine il contenimento degli importi eventualmente da risarcire in misura non superiore all'importo della provvigione a lei versata, pari a euro
6.222,00.
Istruita la causa mediante assunzione di prove orali e disposizione di CTU, il Tribunale
si è pronunciato come da riportato dispositivo, qualificando la domanda presentata in via di principalità da come domanda di recesso, indi respingendola in CP_1
quanto avanzata nei confronti di accogliendola invece in Controparte_3
quanto avanzata nei confronti di e Parte_1 Parte_2
condannando gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 50.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata,
“oltre interessi ex art. 1284 u.c. c.c., dalla domanda al saldo”, respingendo la domanda di manleva avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
condannando infine al pagamento a favore Controparte_2 CP_1
di e delle spese relative alla fase cautelare, Parte_1 Parte_2
e al pagamento delle spese di lite relative alle Parte_1 Parte_2
restanti fasi del giudizio, in favore sia di che di CP_1 CP_2
oltre che delle spese di CTU.
[...]
Hanno presentato impugnazione i soli e Parte_1 Parte_2
esclusivamente in relazione ai capi e punti della sentenza di prime cure relativi,
6 rispettivamente, alla loro condanna al pagamento, oltre che di una somma pari al doppio della caparra confirmatoria (in ordine alla quale non vi è impugnazione) degli interessi ex art. 1284 u,c, c.c. dalla domanda al saldo, e al rigetto della domanda di manleva da loro presentata avverso Controparte_2
2. ERRONEA CONDANNA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI EX ART. 1284 C. 4 C.C. -
FONDATEZZA
Con un primo motivo d'appello si dolgono Parte_1 Parte_2
della condanna pronunciata nei loro confronti al pagamento, oltre che del doppio dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, anche degli interessi ex art. 1284 u,c, c.c., nonostante parte attrice, non avesse richiesto il CP_1
pagamento degli stessi, né nell'atto di citazione in giudizio, né nelle proprie presentate conclusioni, sostenendo “a) violazione e falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c. b) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c.”.
Il motivo è fondato e deve trovare accoglimento.
La Suprema Corte di legittimità ha avuto più volte modo di chiarire, proprio in casi analoghi di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata in esecuzione di contratti preliminari di compravendita immobiliare, che, in assenza di specifica domanda volta al loro ottenimento, gli interessi sull'importo dovuto a tale titolo non possono essere riconosciuti dal giudicante come spettanti (cfr., ex multis, C.
Cass., Sez. 2, sentenza n. 22662 18 giugno 2015 – 5 novembre 2015; C. Cass.,
sentenza n. 1087/2007; C. Cass., sentenza n. 1913/2000).
Tale domanda non è stata presentata in primo grado da né sono CP_1
ammissibili domande nuove in grado di appello.
Parte Appellata sostiene il potersi riconoscere la debenza di tali interessi quale effetto automatico del trattarsi di un “debito di valuta, ex se produttiva di interessi”,
permettendo altresì l'applicazione di interessi di “correggere il rapporto tra tradens e
accipiens, fisiologicamente sbilanciato a favore di quest'ultimo”. Non è tesi
7 condivisibile. è receduto dal contratto preliminare, e ha domandato CP_1
accertarsi la legittimità del recesso e, di conseguenza, il pagamento in suo favore del doppio della caparra confirmatoria versata, non altro. I rimedi di cui agli artt. 1385 e
1453 c.c. (in punto risarcimento del danno) sono tra loro alternativi e non cumulabili;
l'applicazione della disciplina del primo di essi, con il riconoscimento a proprio favore di un importo pari al doppio della caparra confirmatoria, consente di superare l'onere della prova del danno subìto, limitandolo e quantificandolo nell'importo predetto, ma esclude, conseguentemente, escludendo un'automatica riconoscibilità della debenza di interessi ex art. 1284 c.c.. Né sussiste alcuno squilibrio tra tra tradens e accipiens, il primo dei quali ricevendo il doppio dell'importo originariamente versato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata sul punto.
3. ERRONEO RIGETTO DOMANDA DI MANLEVA - INFONDATEZZA
Con un secondo motivo d'impugnazione gli Appellanti si dolgono del mancato accoglimento della domanda di manleva da loro avanzata avverso CP_2
sotto tre diversi profili di asserite “a) violazione e falsa applicazione dell'art.
[...]
1759 c.c. con errata valutazione delle risultanze istruttorie in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 106
c.p.c.; c) nullità della sentenza per carenza di motivazione in fatto e in diritto, ex art. 132 secondo comma e art. 118 disp. att. c.p.c.”, sostenendo che il Giudice di prime cure, “senza fornire alcuna motivazione al riguardo ha rigettato la domanda di risarcimento del danno promossa dai sigg.ri e nei confronti della Pt_1 Pt_2
per inadempimento contrattuale per aver condotto le trattative Controparte_2
precontrattuali con negligenza ed imperizia”.
Nessuno di tali profili di doglianza risulta fondato.
Gli Appellanti richiamano il disposto dell'art. 1759 c.c. (“il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso”) e riportano alcuni noti principi giurisprudenziali in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del
8 mediatore immobiliare: tali principi di diritto sono senz'altro condivisibili, ma concernono le circostanze non note a una delle parti e note al mediatore o da questi conoscibili, il che poteva trovare applicazione, in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, relativamente alla responsabilità del mediatore nei confronti del promissario acquirente che, ove fosse stata azionata, con ogni probabilità sarebbe stata da ritenersi sussistente, ma non è questo il caso, nel presente giudizio non avendo CP_1
avanzato alcuna domanda avverso Controparte_2
È quanto correttamente ritenuto dal giudice di prime cure che, lungi dal non “fornire alcuna motivazione al riguardo”, ha inquadrato il rapporto fra le parti come mediazione atipica fondata su “uno schema negoziale riconducibile a un contratto a prestazioni corrispettive”, in cui “le obbligazioni che legano il mediatore alle parti differiscono, in quanto diverso è il rapporto che lo lega all'acquirente e al venditore”.
Nei confronti del promissario acquirente pur non essendo Controparte_2
tenuta, “in mancanza di specifico incarico, a svolgere indagini di tipo tecnico-giuridico sull'immobile da proporre alla vendita”, era gravata dall'obbligo di “comunicare tutte le circostanze a [lei] note o conoscibili con la comune diligenza” e le era vietato di
“fornire informazioni non veritiere su circostanze ed aspetti tecnici che non abbia previamente verificato e controllato”, con conseguente sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente, responsabilità che, secondo il Tribunale, in questo caso sarebbe stata sussistente, se azionata da in quanto “come è emerso dalla CP_1
escussione del sig. , mediatore della lo Testimone_1 Controparte_2
stesso agente aveva ricevuto in consegna dalla parte venditrice sia l'estratto catastale dell'immobile che l'atto di acquisto dei sigg.ri e “dalla Parte_3
semplice lettura degli atti il mediatore immobiliare, in ragione della sua professionalità, avrebbe potuto e dovuto rendersi facilmente conto della circostanza che il sottotetto venisse qualificato come non abitabile nel contratto di acquisto,
cosicché avrebbe dovuto, pertanto, verificare ed indagare tale criticità. Essendo,
dunque, facilmente conoscibile il vizio grave in ordine alla abitabilità del sottotetto,
pubblicizzato poi quale mansarda, si è in presenza di una evidente negligenza
9 professionale dell'addetto dell'agenzia immobiliare rispetto alla posizione dell'acquirente”. Nei confronti dei promissari venditori, invece, il Tribunale correttamente ha osservato che “sebbene nel pubblicizzare l'immobile oggetto della proposta di vendita la sia stata certamente inadempiente nei Controparte_2
confronti del sig. , non altrettanto può ritenersi nei confronti dei CP_1
promittenti venditori, non risultando ravvisabile l'assunzione di alcuna posizione di garanzia del mediatore rispetto a parte venditrice. Gli stessi proprietari, infatti, erano certamente a conoscenza, come lo poteva essere il mediatore, della non abitabilità del vano sottotetto, essendo gli effettivi titolari del bene ed avendo anche loro a disposizione l'atto di proprietà; analogamente, i convenuti erano a conoscenza o, comunque, erano da loro conoscibili in modo agevole le altre criticità relative alla situazione immobiliare del bene, in particolare rispetto alla tavernetta. I sig.ri e come risulta provato in giudizio, hanno avuto modo di relazionarsi Pt_1 Pt_2
e comunicare con la parte promissaria acquirente ben prima della redazione del preliminare di vendita, essendo presenti durante le visite all'immobile: con la conseguenza che ben avrebbero potuto e dovuto, in qualsiasi momento, informare delle criticità conosciute e conoscibili l'acquirente, integrando invece il silenzio serbato da costoro su dette problematicità grave violazione del dovere di buona fede contrattuale. Infine, sebbene il mediatore avesse conoscibilità della non abitabilità
della mansarda, non poteva sapere della situazione della tavernetta, per cui l'inadempimento si sarebbe verificato in ogni caso a causa del comportamento negligente dei venditori”. Per questo motivo il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva, “non potendo il mediatore assumere un ruolo di garanzia e di manleva (in assenza di specifica ed espressa pattuizione) rispetto all'inadempimento contrattuale della parte promittente venditrice”.
Gli Appellanti affermano che non sarebbero stati a conoscenza del testo dell'annuncio pubblicato da del che non forniscono alcuna prova, Controparte_2
risultando fra l'altro un tale asserito comportamento contrario all'usuale condotta di soggetti interessati a una vendita immobiliare, oltre che assai improbabile, in quanto
10 l'annuncio non poteva che basarsi su informazioni fornite dai promissari venditori.
Peraltro, ove pure fosse, gli Appellanti erano presenti durante le visite effettuate dal promissario acquirente, al quale mai hanno indicato la non abitabilità del sottotetto e della “tavernetta”, pur essendone bene a conoscenza, risultando dall'atto di acquisto;
indipendentemente dall'essere state o meno a loro rivolte domande specifiche in ordine all'ottenuta abitabilità di tali locali, che i promissari acquirenti non potevano che ritenere sussistente, i promissari venditori hanno del tutto taciuto al riguardo, pur avendo presentato i locali come compiutamente arredati e all'apparenza abitabili.
Né al riguardo possono portare a giustificazione il loro essere asseritamente
“sprovvisti di qualunque competenza nel settore immobiliare”: anche chi non ha alcuna competenza professionale in materia è tenuto a comprendere che da un atto di acquisto in cui è esplicitata la non abitabilità del sottotetto e il locale nel seminterrato è
indicato come “garage”, deriva che tali locali non possono essere qualificati come abitabili e, se così utilizzati, non sono conformi alle risultanze urbanistiche. Il fatto,
poi, documentato agli atti, di essersi successivamente attivati per cercare di ottenere una sanatoria urbanistica, prima del momento della stipula del rogito notarile di definitiva compravendita, comprova ulteriormente trattarsi di circostanze di cui erano pienamente a conoscenza e in ordine alle quali, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di informazione, nei loro confronti, in capo a né sotto il Controparte_2
profilo di una possibile posizione di garanzia, come ritenuto ed escluso dal Tribunale,
né in correlazione a un'asserita responsabilità contrattuale, come sostenuto dagli
Appellanti, in quanto, al di là della mancata previsione espressa di un incarico di verifica delle risultanze urbanistiche e catastali, non poteva ritenersi obbligo di di informare gli Appellanti in ordine a circostanze da questi Controparte_2
già conosciute, oltre che più agevolmente conoscibili.
Al riguardo, come in ordine ai correlati capi e punti, merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
11
4. SPESE DI LITE
Nel presente caso, pur avendo trovato accoglimento uno dei motivi d'impugnazione,
con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, non si ritiene doversi operare alcuna rideterminazione dell'attribuzione e della liquidazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, in quanto il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 c.c. è stato deciso d'ufficio dal giudicante di prime cure, non in corrispondenza a una domanda sul punto di parte attrice. Per altro verso, comunque,
e sono risultati integralmente soccombenti, in Parte_1 Parte_2
primo grado, relativamente alle domande avanzate da in tale grado di CP_1
giudizio, pertanto, giungendo allo stesso esito, questa Corte in ogni caso riconosce e conferma, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, che Parte_1
sono tenuti e condannati a rimborsare a le spese Parte_2 CP_1
di lite sostenute da parte RI in primo grado, congruamente liquidate in “euro
550,24 per esposti e in euro 7.254,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
Né altro deve determinarsi in ordine ad altre spese del giudizio di primo grado, avendo per il resto trovato integrale conferma la sentenza di prime cure.
Quanto, invece, al presente grado di appello, e Parte_1 Pt_2
sono integralmente soccombenti rispetto a
[...] Controparte_2
Ai sensi degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado, che si liquidano, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10
marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in relazione a tale rapporto processuale in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00) dei risultati conseguiti, del numero esiguo e della complessità limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase, nei termini di seguito esposti:
12 - per la fase di studio euro 1.200,00
- per la fase introduttiva euro 900,00
- per la fase di euro 1.550,00 trattazione
- per la fase decisoria euro 1.750,00
Totale: euro 5.400,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
nel presente grado di giudizio, è soccombente nei confronti degli CP_1
Appellanti sia pur relativamente all'unico Parte_1 Parte_2
punto oggetto di impugnazione, relativo alla debenza degli interessi ex art. 1284 c.c., il che implica, in relazione ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55,
che il valore dell'oggetto della controversia sia da determinarsi, al riguardo, come rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, e che la non complessità dell'unica questione trattata comporti il contenimento della liquidazione di dette spese in sostanziale corrispondenza agli assoluti minimi tabellari, nei termini di seguito esposti:
- per la fase di studio euro 570,00
- per la fase introduttiva euro 465,00
- per la fase di euro 925,00 trattazione
- per la fase decisoria euro 960,00
Totale: euro 2.920,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Non è invece da riconoscersi un rimborso del contributo unificato per gli atti giudiziari e delle spese di bollo, essendo tali importi riferibili anche e primariamente all'impugnazione presentata avverso che non ha trovato Controparte_2
accoglimento.
P.Q.M.
13 Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata, revoca la condanna di e Parte_1
al pagamento, in favore di degli “interessi ex Parte_2 CP_1
art. 1284 u.c. c.c. dalla domanda al saldo”, sulla somma di euro 50.000,00 da loro dovuta.
Conferma per il resto la sentenza appellata, anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c.:
- condanna parte Appellata al pagamento delle spese relative al CP_1
presente grado di giudizio, in favore degli Appellanti e Parte_1
liquidate nella misura complessiva di euro 2.920,00, oltre Parte_2
a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge;
- condanna gli Appellanti e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, in favore di parte
Appellata liquidate nella misura di euro 5.400,00, Controparte_2
oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge.
Così deciso il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1316/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1316/2022 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
4/12/1960, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Silvana Russo, PEC
, del foro di Asti, presso il cui studio sono Email_1 elettivamente domiciliati, in Poirino (TO), piazza Italia n. 9/a
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Edoardo Tamagnone, PEC
e Cesare Di Marco, PEC Email_2
1 del foro di Torino,, presso il cui studio è Email_3 elettivamente domiciliato, in Torino, corso Fiume n. 2
- APPELLATO -
E CONTRO
P. IVA , con sede in Trofarello (TO), via Controparte_2 P.IVA_1
Roma n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Mario Fezia, PEC
e Serena Bottino, PEC Email_4
del foro di Torino, presso il cui studio è Email_5 elettivamente domiciliata, in Torino, via Avogadro n. 19
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2022, e Parte_1
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 2731/2022, Parte_2
pronunciata dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in data 19 giugno
2022, pubblicata il 22 giugno 2022, notificata il 12 settembre 2022, con cui il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini: accerta e dichiara la legittimità del recesso esercitato da in relazione al contratto CP_1 preliminare di compravendita stipulato in data 26.07.2016, per inadempimento dei promittenti venditori e, per l'effetto, dichiara tenuti e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 restituire all'attore la somma di euro 50.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi ex art. 1284, u. c., dalla domanda al saldo.
Rigetta la domanda svolta da nei confronti di . CP_1 Controparte_3
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, nonché quella di manleva svolta dai predetti convenuti nei confronti della CP_1 CP_2
CP_2
Condanna e , in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite Parte_1 Parte_2 sostenute da parte attrice che liquida in euro 550,24 per esposti ed in € 7.254,00 per onorari, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Condanna i predetti convenuti e , in solido tra loro, a rimborsare le Parte_1 Parte_2 spese di lite sostenute dalla terza chiamata che liquida in € 5.560,25 per onorari Controparte_2 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Nulla in punto spese nei rapporti tra e . CP_1 Controparte_3
2 Condanna a rimborsare le spese di lite sostenute nella fase cautelare dai convenuti CP_1
e che liquida in euro 3.100,00 euro oltre spese generali, i.v.a e Parte_1 Parte_2
c.p.a..
Pone definitivamente in capo a e , in solido tra loro, le spese Parte_1 Parte_2 sostenute per l'espletata CTU nell'ammontare già provvisoriamente liquidato dal Giudice”.
Tutte le parti in giudizio di cui in epigrafe si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
contumace in primo grado, nei cui confronti erano state Controparte_3
presentate domande da parte di respinte dal Tribunale, non è stato CP_1
chiamato in giudizio nel presente grado di appello: oltre a non essere stata più avanzata nei suoi riguardi domanda alcuna, può ritenersi operata la notifica nei suoi confronti ai fini della litis denuntiatio, essendo tutrice del fratello interdetto e in Parte_1
ogni caso sono comunque decorsi i termini di cui all'art. 332 u.c. c.p.c..
All'udienza in data 25 gennaio 2024, gli Appellanti hanno rinunciato alla presentata istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, preso atto dell'intenzione di parte appellata di non procedere esecutivamente sino all'esito del giudizio di appello.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Contrariis rejectis;
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 2731/2022 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 19 giugno 2022 e pubblicata in data 22 giugno 2022: nel merito: in parziale riforma della sentenza appellata dichiarare non dovuti gli interessi ex art. 1284, u.c. c.c., in favore del sig. atteso che quest'ultimo non ha mai proposto la relativa domanda, CP_1 nonché per tutte le ragioni analiticamente esposte nel motivo di appello. in riforma della sentenza appellata previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della per aver condotto le trattative precontrattuali con negligenza ed imperizia anche Controparte_2 nei confronti dei sigg.ri e e conseguentemente, condannare la terza Parte_1 Parte_2 chiamata agenzia in persona del socio Controparte_4 accomandatario dott. , al risarcimento del danno della somma di € 25.000,00 o Controparte_4 quella inferiore somma che verrà stabilita in corso di causa dall'Ecc.ma Corte, proporzionata all'effettiva gravità dei fatti e/o della condotta posta in essere dalla Controparte_2
Per parte Appellata CP_1
3 “chiede all'Ecc.ma Corte adita, nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dai Sig.ri avverso la sentenza n. Parte_3
2731/2022 resa dal Tribunale di Torino in data 19.06.2022 in seno al procedimento R.G. n.
25914/2017, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per i motivi esposti in atto e, per
l'effetto, confermare la predetta sentenza.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e
CPA, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per altra parte Appellata Controparte_2
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze e dato atto che non si intende accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adversis proposte:
Nel merito:
Respingere, siccome infondato per quanto osservato in narrativa, l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata in tutte le parti riguardanti la posizione della Controparte_2
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso spese generali del 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. ove dovuta”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2017, ha CP_1
convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 CP_3
(persona nei cui confronti è stata dichiarata interdizione giudiziale),
[...]
domandando di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un immobile sito in Poirino, via Caduti di Nassiriya n.
25/1, “e, per l'effetto, la legittimità del recesso” da tale contratto, e di condannare le controparti al pagamento di una somma di euro 50.000,00, pari al doppio dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, allegando che, solo successivamente alla stipula del contratto preliminare, al pagamento della caparra, nonché al pagamento della provvigione in favore di agenzia immobiliare era Controparte_2
venuto a conoscenza, per un verso, dello stato di interdizione in cui versava fratello di e comproprietario dell'immobile, Controparte_3 Parte_1
con la conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione alla vendita da parte del
Giudice Tutelare;
per altro verso, della non conformità dell'immobile con la descrizione dello stesso riportata nell'annuncio di vendita pubblicato dall'agenzia
4 immobiliare in quanto sia il locale che era stato presentato Controparte_2
come “open space che può fungere da camera degli ospiti, studio o locale per lo svago”, situato nel “piano mansardato”, sia quello presentato quale “pratica tavernetta con camino e cucina a vista, ripostiglio, lavanderia”, erano risultati invece accatastati,
rispettivamente, come “sottotetto” e come “garage”, ed entrambi come non abitabili.
Da tali difformità catastali e urbanistiche, nonché dalla mancata abitabilità dei predetti locali, derivava, ad avviso di parte RI, la qualificabilità della vendita come di
aliud pro alio e, in ogni caso, la legittimità dell'operato recesso. La circostanza,
anch'essa allegata e documentata agli atti, verificatasi successivamente alla stipula del preliminare e antecedentemente alla data fissata per la stipula del definitivo, della presentazione al Comune di Poirino, da parte dei promittenti venditori, di una richiesta di concessione in sanatoria, era ritenuta da parte attrice indice della mala fede dei medesimi.
Parte attrice aveva presentato altresì richiesta di sequestro conservativo dell'immobile oggetto di causa, che non ha trovato accoglimento, con conseguente condanna alle spese di quella fase cautelare del giudizio.
e costituitisi in giudizio, hanno contestato le Parte_1 Parte_2
allegazioni di parte attorea, domandando il rigetto delle domande presentate nei loro confronti e l'accoglimento di domanda riconvenzionale di recesso, allegando di essersi comportati secondo buona fede durante le trattative precontrattuali e contrattuali e di aver ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per giungere alla vendita del bene, tra cui anche la richiesta di autorizzazione al Tribunale ex art. 375 c.c. per poter alienare la quota del 50% dell'immobile de quo intestata a CP_3
, interdetto, sostenendo inoltre la non qualificabilità dell'inadempimento
[...]
come grave e attribuendo le responsabilità al riguardo in capo all'agenzia immobiliare di cui hanno domandato e ottenuto autorizzazione alla Controparte_2
chiamata in giudizio, allegando che la stessa avrebbe condotto le trattative precontrattuali con negligenza e imperizia, chiedendo di dichiararla tenuta a
5 manlevarli e tenerli indenni da ogni responsabilità, in caso di eventuale accoglimento delle domande presentate nei loro confronti da CP_1
si è costituita in giudizio affermando di avere svolto Controparte_2
correttamente e portato a termine, nella soddisfazione delle parti, la propria attività di intermediazione immobiliare, pubblicizzando l'immobile, accompagnando le parti in due visite e assistendole nel perfezionamento del preliminare;
allegando altresì di avere ricevuto da parte promissaria venditrice solo il titolo di proprietà dell'immobile e delle planimetrie, documentazione che aveva poi trasmesso al promissario acquirente,
le parti non avendo mai richiestole approfondimenti o verifiche della regolarità
urbanistica dell'immobile, domandando il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti, in subordine il contenimento degli importi eventualmente da risarcire in misura non superiore all'importo della provvigione a lei versata, pari a euro
6.222,00.
Istruita la causa mediante assunzione di prove orali e disposizione di CTU, il Tribunale
si è pronunciato come da riportato dispositivo, qualificando la domanda presentata in via di principalità da come domanda di recesso, indi respingendola in CP_1
quanto avanzata nei confronti di accogliendola invece in Controparte_3
quanto avanzata nei confronti di e Parte_1 Parte_2
condannando gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 50.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata,
“oltre interessi ex art. 1284 u.c. c.c., dalla domanda al saldo”, respingendo la domanda di manleva avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
condannando infine al pagamento a favore Controparte_2 CP_1
di e delle spese relative alla fase cautelare, Parte_1 Parte_2
e al pagamento delle spese di lite relative alle Parte_1 Parte_2
restanti fasi del giudizio, in favore sia di che di CP_1 CP_2
oltre che delle spese di CTU.
[...]
Hanno presentato impugnazione i soli e Parte_1 Parte_2
esclusivamente in relazione ai capi e punti della sentenza di prime cure relativi,
6 rispettivamente, alla loro condanna al pagamento, oltre che di una somma pari al doppio della caparra confirmatoria (in ordine alla quale non vi è impugnazione) degli interessi ex art. 1284 u,c, c.c. dalla domanda al saldo, e al rigetto della domanda di manleva da loro presentata avverso Controparte_2
2. ERRONEA CONDANNA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI EX ART. 1284 C. 4 C.C. -
FONDATEZZA
Con un primo motivo d'appello si dolgono Parte_1 Parte_2
della condanna pronunciata nei loro confronti al pagamento, oltre che del doppio dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, anche degli interessi ex art. 1284 u,c, c.c., nonostante parte attrice, non avesse richiesto il CP_1
pagamento degli stessi, né nell'atto di citazione in giudizio, né nelle proprie presentate conclusioni, sostenendo “a) violazione e falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c. b) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c.”.
Il motivo è fondato e deve trovare accoglimento.
La Suprema Corte di legittimità ha avuto più volte modo di chiarire, proprio in casi analoghi di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata in esecuzione di contratti preliminari di compravendita immobiliare, che, in assenza di specifica domanda volta al loro ottenimento, gli interessi sull'importo dovuto a tale titolo non possono essere riconosciuti dal giudicante come spettanti (cfr., ex multis, C.
Cass., Sez. 2, sentenza n. 22662 18 giugno 2015 – 5 novembre 2015; C. Cass.,
sentenza n. 1087/2007; C. Cass., sentenza n. 1913/2000).
Tale domanda non è stata presentata in primo grado da né sono CP_1
ammissibili domande nuove in grado di appello.
Parte Appellata sostiene il potersi riconoscere la debenza di tali interessi quale effetto automatico del trattarsi di un “debito di valuta, ex se produttiva di interessi”,
permettendo altresì l'applicazione di interessi di “correggere il rapporto tra tradens e
accipiens, fisiologicamente sbilanciato a favore di quest'ultimo”. Non è tesi
7 condivisibile. è receduto dal contratto preliminare, e ha domandato CP_1
accertarsi la legittimità del recesso e, di conseguenza, il pagamento in suo favore del doppio della caparra confirmatoria versata, non altro. I rimedi di cui agli artt. 1385 e
1453 c.c. (in punto risarcimento del danno) sono tra loro alternativi e non cumulabili;
l'applicazione della disciplina del primo di essi, con il riconoscimento a proprio favore di un importo pari al doppio della caparra confirmatoria, consente di superare l'onere della prova del danno subìto, limitandolo e quantificandolo nell'importo predetto, ma esclude, conseguentemente, escludendo un'automatica riconoscibilità della debenza di interessi ex art. 1284 c.c.. Né sussiste alcuno squilibrio tra tra tradens e accipiens, il primo dei quali ricevendo il doppio dell'importo originariamente versato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata sul punto.
3. ERRONEO RIGETTO DOMANDA DI MANLEVA - INFONDATEZZA
Con un secondo motivo d'impugnazione gli Appellanti si dolgono del mancato accoglimento della domanda di manleva da loro avanzata avverso CP_2
sotto tre diversi profili di asserite “a) violazione e falsa applicazione dell'art.
[...]
1759 c.c. con errata valutazione delle risultanze istruttorie in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 106
c.p.c.; c) nullità della sentenza per carenza di motivazione in fatto e in diritto, ex art. 132 secondo comma e art. 118 disp. att. c.p.c.”, sostenendo che il Giudice di prime cure, “senza fornire alcuna motivazione al riguardo ha rigettato la domanda di risarcimento del danno promossa dai sigg.ri e nei confronti della Pt_1 Pt_2
per inadempimento contrattuale per aver condotto le trattative Controparte_2
precontrattuali con negligenza ed imperizia”.
Nessuno di tali profili di doglianza risulta fondato.
Gli Appellanti richiamano il disposto dell'art. 1759 c.c. (“il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso”) e riportano alcuni noti principi giurisprudenziali in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del
8 mediatore immobiliare: tali principi di diritto sono senz'altro condivisibili, ma concernono le circostanze non note a una delle parti e note al mediatore o da questi conoscibili, il che poteva trovare applicazione, in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, relativamente alla responsabilità del mediatore nei confronti del promissario acquirente che, ove fosse stata azionata, con ogni probabilità sarebbe stata da ritenersi sussistente, ma non è questo il caso, nel presente giudizio non avendo CP_1
avanzato alcuna domanda avverso Controparte_2
È quanto correttamente ritenuto dal giudice di prime cure che, lungi dal non “fornire alcuna motivazione al riguardo”, ha inquadrato il rapporto fra le parti come mediazione atipica fondata su “uno schema negoziale riconducibile a un contratto a prestazioni corrispettive”, in cui “le obbligazioni che legano il mediatore alle parti differiscono, in quanto diverso è il rapporto che lo lega all'acquirente e al venditore”.
Nei confronti del promissario acquirente pur non essendo Controparte_2
tenuta, “in mancanza di specifico incarico, a svolgere indagini di tipo tecnico-giuridico sull'immobile da proporre alla vendita”, era gravata dall'obbligo di “comunicare tutte le circostanze a [lei] note o conoscibili con la comune diligenza” e le era vietato di
“fornire informazioni non veritiere su circostanze ed aspetti tecnici che non abbia previamente verificato e controllato”, con conseguente sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente, responsabilità che, secondo il Tribunale, in questo caso sarebbe stata sussistente, se azionata da in quanto “come è emerso dalla CP_1
escussione del sig. , mediatore della lo Testimone_1 Controparte_2
stesso agente aveva ricevuto in consegna dalla parte venditrice sia l'estratto catastale dell'immobile che l'atto di acquisto dei sigg.ri e “dalla Parte_3
semplice lettura degli atti il mediatore immobiliare, in ragione della sua professionalità, avrebbe potuto e dovuto rendersi facilmente conto della circostanza che il sottotetto venisse qualificato come non abitabile nel contratto di acquisto,
cosicché avrebbe dovuto, pertanto, verificare ed indagare tale criticità. Essendo,
dunque, facilmente conoscibile il vizio grave in ordine alla abitabilità del sottotetto,
pubblicizzato poi quale mansarda, si è in presenza di una evidente negligenza
9 professionale dell'addetto dell'agenzia immobiliare rispetto alla posizione dell'acquirente”. Nei confronti dei promissari venditori, invece, il Tribunale correttamente ha osservato che “sebbene nel pubblicizzare l'immobile oggetto della proposta di vendita la sia stata certamente inadempiente nei Controparte_2
confronti del sig. , non altrettanto può ritenersi nei confronti dei CP_1
promittenti venditori, non risultando ravvisabile l'assunzione di alcuna posizione di garanzia del mediatore rispetto a parte venditrice. Gli stessi proprietari, infatti, erano certamente a conoscenza, come lo poteva essere il mediatore, della non abitabilità del vano sottotetto, essendo gli effettivi titolari del bene ed avendo anche loro a disposizione l'atto di proprietà; analogamente, i convenuti erano a conoscenza o, comunque, erano da loro conoscibili in modo agevole le altre criticità relative alla situazione immobiliare del bene, in particolare rispetto alla tavernetta. I sig.ri e come risulta provato in giudizio, hanno avuto modo di relazionarsi Pt_1 Pt_2
e comunicare con la parte promissaria acquirente ben prima della redazione del preliminare di vendita, essendo presenti durante le visite all'immobile: con la conseguenza che ben avrebbero potuto e dovuto, in qualsiasi momento, informare delle criticità conosciute e conoscibili l'acquirente, integrando invece il silenzio serbato da costoro su dette problematicità grave violazione del dovere di buona fede contrattuale. Infine, sebbene il mediatore avesse conoscibilità della non abitabilità
della mansarda, non poteva sapere della situazione della tavernetta, per cui l'inadempimento si sarebbe verificato in ogni caso a causa del comportamento negligente dei venditori”. Per questo motivo il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva, “non potendo il mediatore assumere un ruolo di garanzia e di manleva (in assenza di specifica ed espressa pattuizione) rispetto all'inadempimento contrattuale della parte promittente venditrice”.
Gli Appellanti affermano che non sarebbero stati a conoscenza del testo dell'annuncio pubblicato da del che non forniscono alcuna prova, Controparte_2
risultando fra l'altro un tale asserito comportamento contrario all'usuale condotta di soggetti interessati a una vendita immobiliare, oltre che assai improbabile, in quanto
10 l'annuncio non poteva che basarsi su informazioni fornite dai promissari venditori.
Peraltro, ove pure fosse, gli Appellanti erano presenti durante le visite effettuate dal promissario acquirente, al quale mai hanno indicato la non abitabilità del sottotetto e della “tavernetta”, pur essendone bene a conoscenza, risultando dall'atto di acquisto;
indipendentemente dall'essere state o meno a loro rivolte domande specifiche in ordine all'ottenuta abitabilità di tali locali, che i promissari acquirenti non potevano che ritenere sussistente, i promissari venditori hanno del tutto taciuto al riguardo, pur avendo presentato i locali come compiutamente arredati e all'apparenza abitabili.
Né al riguardo possono portare a giustificazione il loro essere asseritamente
“sprovvisti di qualunque competenza nel settore immobiliare”: anche chi non ha alcuna competenza professionale in materia è tenuto a comprendere che da un atto di acquisto in cui è esplicitata la non abitabilità del sottotetto e il locale nel seminterrato è
indicato come “garage”, deriva che tali locali non possono essere qualificati come abitabili e, se così utilizzati, non sono conformi alle risultanze urbanistiche. Il fatto,
poi, documentato agli atti, di essersi successivamente attivati per cercare di ottenere una sanatoria urbanistica, prima del momento della stipula del rogito notarile di definitiva compravendita, comprova ulteriormente trattarsi di circostanze di cui erano pienamente a conoscenza e in ordine alle quali, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di informazione, nei loro confronti, in capo a né sotto il Controparte_2
profilo di una possibile posizione di garanzia, come ritenuto ed escluso dal Tribunale,
né in correlazione a un'asserita responsabilità contrattuale, come sostenuto dagli
Appellanti, in quanto, al di là della mancata previsione espressa di un incarico di verifica delle risultanze urbanistiche e catastali, non poteva ritenersi obbligo di di informare gli Appellanti in ordine a circostanze da questi Controparte_2
già conosciute, oltre che più agevolmente conoscibili.
Al riguardo, come in ordine ai correlati capi e punti, merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
11
4. SPESE DI LITE
Nel presente caso, pur avendo trovato accoglimento uno dei motivi d'impugnazione,
con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado, non si ritiene doversi operare alcuna rideterminazione dell'attribuzione e della liquidazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, in quanto il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 c.c. è stato deciso d'ufficio dal giudicante di prime cure, non in corrispondenza a una domanda sul punto di parte attrice. Per altro verso, comunque,
e sono risultati integralmente soccombenti, in Parte_1 Parte_2
primo grado, relativamente alle domande avanzate da in tale grado di CP_1
giudizio, pertanto, giungendo allo stesso esito, questa Corte in ogni caso riconosce e conferma, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, che Parte_1
sono tenuti e condannati a rimborsare a le spese Parte_2 CP_1
di lite sostenute da parte RI in primo grado, congruamente liquidate in “euro
550,24 per esposti e in euro 7.254,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
Né altro deve determinarsi in ordine ad altre spese del giudizio di primo grado, avendo per il resto trovato integrale conferma la sentenza di prime cure.
Quanto, invece, al presente grado di appello, e Parte_1 Pt_2
sono integralmente soccombenti rispetto a
[...] Controparte_2
Ai sensi degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado, che si liquidano, in conformità ai parametri indicati dal disposto del D.M. 10
marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in relazione a tale rapporto processuale in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00) dei risultati conseguiti, del numero esiguo e della complessità limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ponderate relativamente a ciascuna fase, nei termini di seguito esposti:
12 - per la fase di studio euro 1.200,00
- per la fase introduttiva euro 900,00
- per la fase di euro 1.550,00 trattazione
- per la fase decisoria euro 1.750,00
Totale: euro 5.400,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
nel presente grado di giudizio, è soccombente nei confronti degli CP_1
Appellanti sia pur relativamente all'unico Parte_1 Parte_2
punto oggetto di impugnazione, relativo alla debenza degli interessi ex art. 1284 c.c., il che implica, in relazione ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55,
che il valore dell'oggetto della controversia sia da determinarsi, al riguardo, come rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, e che la non complessità dell'unica questione trattata comporti il contenimento della liquidazione di dette spese in sostanziale corrispondenza agli assoluti minimi tabellari, nei termini di seguito esposti:
- per la fase di studio euro 570,00
- per la fase introduttiva euro 465,00
- per la fase di euro 925,00 trattazione
- per la fase decisoria euro 960,00
Totale: euro 2.920,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Non è invece da riconoscersi un rimborso del contributo unificato per gli atti giudiziari e delle spese di bollo, essendo tali importi riferibili anche e primariamente all'impugnazione presentata avverso che non ha trovato Controparte_2
accoglimento.
P.Q.M.
13 Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata, revoca la condanna di e Parte_1
al pagamento, in favore di degli “interessi ex Parte_2 CP_1
art. 1284 u.c. c.c. dalla domanda al saldo”, sulla somma di euro 50.000,00 da loro dovuta.
Conferma per il resto la sentenza appellata, anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c.:
- condanna parte Appellata al pagamento delle spese relative al CP_1
presente grado di giudizio, in favore degli Appellanti e Parte_1
liquidate nella misura complessiva di euro 2.920,00, oltre Parte_2
a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge;
- condanna gli Appellanti e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, in favore di parte
Appellata liquidate nella misura di euro 5.400,00, Controparte_2
oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nei termini di legge.
Così deciso il 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
14