TRIB
Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/02/2024, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 3847/2020
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 3847/2020 e vertente Ricorso in opposizione ad Ordinanza
Ingiunzione - sanzioni amministrative
TRA
, CF , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rocco Parte_1 C.F._1
Bruno e Gerarda Pennella giusta mandato allegato al presente atto, con gli stessi elettivamente domiciliato in Montella (AV), alla via Verteglia n. 10
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in presso la sede alla Via Circumvallazione CP_1
N° 2 rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Paola Caporali
RESISTENTE
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato e l'Ordinanza ingiunzione N° impugnata deve essere tenuta ferma.
L' , con ordinanza ingiunzione N° Controparte_1
115/2019 notificata in data 05/08/2019 ha intimato a il pagamento della Parte_1 somma di E 4.398,55 quale sanzione per: 1) ha corrisposto oltre i termini di legge ai lavoratori di seguito indicati l'assegno per il nucleo familiare a per i Persona_1 mesi di giugno e luglio 2013 ed a per i mesi di giugno e luglio 2013, Persona_2 sanzione applicata € 4.326,00, 2) ha corrisposto oltre i termini di legge l'indennità di malattia al lavoratore spettante per il mese di luglio 2013 sanzione Persona_2 applicata: €43,75.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso detta ordinanza ingiunzione eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione – omessa notificazione degli atti presupposti ovvero difetto di valida e corretta notifica del verbale unico di accertamento n. AV00000/2015-056-01 del 18.3.2015 e nel merito l'infondatezza della pretesa – insussistenza dei fatti contestati –difetto di prova.
L' nel costituirsi in giudizio ha impugnato Controparte_1 estensivamente l'avverso dedotto chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di causa.
Dagli atti di causa è emerso che il verbale unico di accertamento n. AV00000/2015-056-
01 del 18.3.2015 è stato ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, in data
30/03/2015 mentre la prova in merito ai fatti contestati è stata data documentalmente a Contr mezzo produzione in atti di e CUD.
Giusta la sanzione comminata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 12/10/2020 da avverso l'ordinanza ingiunzione N° Parte_1
115/2019 dell così provvede: Controparte_1
A) Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
B) Condanna al pagamento della spese di causa in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 che liquida in complessive E 300,00.
così deciso in Avellino, 15/02/2024
il Giudice GOP
Dott Francescantonio Gerundo
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 3847/2020
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 3847/2020 e vertente Ricorso in opposizione ad Ordinanza
Ingiunzione - sanzioni amministrative
TRA
, CF , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rocco Parte_1 C.F._1
Bruno e Gerarda Pennella giusta mandato allegato al presente atto, con gli stessi elettivamente domiciliato in Montella (AV), alla via Verteglia n. 10
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in presso la sede alla Via Circumvallazione CP_1
N° 2 rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Paola Caporali
RESISTENTE
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato e l'Ordinanza ingiunzione N° impugnata deve essere tenuta ferma.
L' , con ordinanza ingiunzione N° Controparte_1
115/2019 notificata in data 05/08/2019 ha intimato a il pagamento della Parte_1 somma di E 4.398,55 quale sanzione per: 1) ha corrisposto oltre i termini di legge ai lavoratori di seguito indicati l'assegno per il nucleo familiare a per i Persona_1 mesi di giugno e luglio 2013 ed a per i mesi di giugno e luglio 2013, Persona_2 sanzione applicata € 4.326,00, 2) ha corrisposto oltre i termini di legge l'indennità di malattia al lavoratore spettante per il mese di luglio 2013 sanzione Persona_2 applicata: €43,75.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso detta ordinanza ingiunzione eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione – omessa notificazione degli atti presupposti ovvero difetto di valida e corretta notifica del verbale unico di accertamento n. AV00000/2015-056-01 del 18.3.2015 e nel merito l'infondatezza della pretesa – insussistenza dei fatti contestati –difetto di prova.
L' nel costituirsi in giudizio ha impugnato Controparte_1 estensivamente l'avverso dedotto chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di causa.
Dagli atti di causa è emerso che il verbale unico di accertamento n. AV00000/2015-056-
01 del 18.3.2015 è stato ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, in data
30/03/2015 mentre la prova in merito ai fatti contestati è stata data documentalmente a Contr mezzo produzione in atti di e CUD.
Giusta la sanzione comminata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 12/10/2020 da avverso l'ordinanza ingiunzione N° Parte_1
115/2019 dell così provvede: Controparte_1
A) Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
B) Condanna al pagamento della spese di causa in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 che liquida in complessive E 300,00.
così deciso in Avellino, 15/02/2024
il Giudice GOP
Dott Francescantonio Gerundo
pag. 2/2