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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr. ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 307/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3165/2022
emessa dal Tribunale di Salerno il 22/9/2022 e depositata in pari data
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Simone Labonia, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Francesco Gaeta n.
7 - Appellante
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Domenico Cantore e dall'avv. Filomena Sacco in forza di procura generale per atto pubblico del Notaio di Napoli del 18/6/2014 repertorio n. 17705 e raccolta n. 8545 - Persona_1
Appellato All'udienza collegiale del 20/6/2024 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo sulle conclusioni precisate dalle parti di cui al relativo verbale di udienza.
Ragioni in fatto e diritto
1.Lo in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 18 e 22 legge n. 689/1981,
affinchè l'adito Tribunale di Salerno: a) dichiarasse “ la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia” dell'atto di diffida obbligatoria ex art. 13 D.lgvo n. 124/2004, notificato in data 8/9/2020, con cui l'
[...]
aveva contestato al ricorrente la violazione dell'art. 53 comma Controparte_2
1 D.P.R. n. 1124/65 integrato dal D.M. 15/7/2005 in relazione alla denuncia tardivamente depositata in data 22/5/2020 per l'infortunio occorso il 30/9/2019 al dipendente e Persona_2
contestualmente aveva determinato la relativa sanzione amministrativa;
b) accertasse e dichiarasse l'infondatezza dell'addebito contestato e “ l'illegittimità della sanzione amministrativa prevista
dall'art. 2 legge n 561/1963 nonché dell'ulteriore sanzione amministrativa di cui all'art. 16 della
legge n. 689/81”; c) in via subordinata dichiarasse l'eccessiva onerosità delle somme pretese a titolo di sanzione amministrativa;
d) condannasse l' al pagamento delle spese processuali in CP_1
favore del difensore antistatario del ricorrente.
1.1. L' non si è costituita in giudizio. CP_1
1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 22/9/2022 ha rigettato l'opposizione ; in particolare – dopo avere premesso che il giudizio involge il pagamento della sanzione amministrativo di euro 1.299,50 comminata dall' allo per avere CP_1 Parte_1
comunicato in ritardo l'infortunio occorso al dipendente – ha argomentato che è Persona_2
rimasta indimostrata la tesi difensiva del ricorrente incentrata sul fatto che la tardività della denuncia fosse da ricollegare ad un cattivo funzionamento del sistema informatico gestito dall' che in CP_1
occasione del primo invio della denuncia avvenuto in data 4/10/2019 non aveva caricato il certificato medico trasmesso;
d'altronde – prosegue il Tribunale – se la denuncia fosse stata inoltrata tempestivamente in data 4/10/2019 non si comprende perché il ricorrente ha inviato la denuncia nuovamente il 22/5/2020.
1.3.Avverso la suindicata sentenza lo Parte_1
ha proposto appello con ricorso depositato il 17/3/2023, affidato a due motivi: a) l'insussistenza della violazione dell'art. 53 comma 1 D.P.R. n. 1124/1965 come integrato dal D.M. 15/7/2005; b) la nullità
della sentenza impugnata per carenza di motivazione.
L'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.4. L' costituitosi in giudizio, ha resistito;
in via preliminare ha prospettato CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione formulata in primo grado dallo Parte_1
in quanto il ricorso non ha investito l'ordinanza ingiunzione, come
[...]
previsto dall'art. 22 legge n. 689/1981, ma la diffida obbligatoria ex art. 13 D.lgvo n. 124/2004 e la contestazione della violazione dell'art. 53 comma 1 D.P.R. n. 1124/65 integrato dal D.M. 15/7/2005,
atti non impugnabili dinanzi all'Autorità giudiziaria;
nel merito ha evidenziato l'infondatezza dell'impugnazione; ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.5. La Corte all'udienza del 20/6/2024 , esaurita la discussione, si è ritirata in camera di consiglio e all'esito ha dato lettura del dispositivo di sentenza.
2. Il gravame è infondato e, pertanto, va rigettato.
3. Giova premettere che dalla disamina della documentazione in atti emerge che l' in data CP_1
8/9/2020 ha notificato allo l'atto di Parte_1
diffida obbligatoria ex art 13 D.Lgvo n. 124/2004 con riferimento alla violazione dell'art. 53 comma
1 D.P.R. n. 1124/65 integrato dal D.M. 15/7/2005 per avere presentato tardivamente in data
22/5/2020 la denuncia di infortunio occorso al dipendente il 30/9/2019, dando atto Persona_2
dell'intervenuta regolarizzazione in data 22/5/2020 dell'inosservanza della norma di legge innanzi indicata e rappresentando – in linea con quanto previsto dalla suindicata disposizione normativa –
che il pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima di euro 1.299,50, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica, avrebbe determinato l'estinzione del procedimento sanzionatorio;
nel contempo con il medesimo atto l' ha avvertito il trasgressore che, CP_1
trascorso inutilmente il suindicato termine, le violazioni accertate si intendevano contestate ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 sicchè lo Parte_1
era ammesso al pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della
[...]
contestazione, della sanzione amministrativa in misura ridotta, ex art. 16 legge n. 689/1981, pari all'importo di euro 2.589,90, con l'avvertenza che trascorso inutilmente il suindicato termine, la sanzione amministrativa sarebbe stata ricalcolata nella misura intera secondo i criteri dettati dall'art. 11 della legge n. 689/1981.
Orbene con emerge dall'univoco tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il ricorso è
stato proposto ai sensi degli artt. 18 e 22 legge n. 689/1981 ed involge il suindicato atto di “diffida
obbligatoria ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004” e “contestazione di violazione ai sensi della L
689/1981” redatto dall' e notificato in data 8/9/2020 allo CP_3 [...]
in particolare il ricorrente ha precisato che l'azione proposta Parte_1
“ è da considerarsi quale azione diretta ad ottenere una pronuncia che accerti l'illegittimità,
l'irregolarità e l'inesistenza della pretesa sanzionatoria di contro vantata nei termini di cui all'atto
di diffida obbligatoria impugnato e, per l'effetto, l'annullamento dello stesso con conseguente
accertamento negativo dell'obbligo di pagamento delle sanzioni amministrative comminate allo
studio associato odierno ricorrente” ( cfr. ricorso pagine 1, 4, 5, 8 e 9).
Ciò posto, il Collegio osserva che ai fini della decisione assume carattere dirimente il rilievo che il presente giudizio ha ad oggetto non già un'ordinanza ingiunzione, ma il diverso atto di diffida obbligatorio ex art 13 D.lgvo. n. 124/2004 e la contestuale contestazione della violazione di legge accertata ai sensi della legge n. 689/1981.
A tale riguardo è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato davanti al Giudice Ordinario da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre effetti sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene, invece, incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione;
a tale principio è fatta eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza della normativa speciale prevista al riguardo, possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione: per le altre violazioni soggette alla disciplina generale della legge n. 689/1981, il verbale di accertamento è privo di tale potenziale efficacia, e non è, quindi, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale ( cfr. Cass. n. 20167/2004; Cass. S.U. n. 16/2007; Cass. n. 12696/2007; Cass. n.
21493/2007; Cass. n. 16319/2010; Cass. n. 9764/2020).
Analoghe considerazione valgono per l'atto in esame in quanto non vi è dubbio che tanto la diffida obbligatoria ex art. 13 D.lgs n. 124/2004 quanto la contestuale contestazione della violazione di legge accertata ai sensi della legge n. 689/1981 non incidono sulla situazione giuridica soggettiva dello essendo destinati esclusivamente a Parte_1
contestare il fatto e a segnalare la facoltà del pagamento in misura minima ( la diffida) e in misura ridotta ( la contestazione della violazione ex lege n. 689/1981), in mancanza del quale l'autorità
competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, l'unico che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 22
legge n. 689/1981.
E allora deve concludersi che la domanda articolata dallo Parte_1
è improponibile per il difetto del requisito della "possibilità giuridica" che
[...]
costituisce una condizione dell'azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto,
indipendentemente dalla sua fondatezza in concreto;
tale difetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio con la conseguenza che non rileva la circostanza che l' abbia prospettato CP_1 tale questione per la prima volta in appello essendo rimasta contumace in primo grado (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 16/2007 in motivazione).
4. Le argomentazioni appena illustrate precludono qualsiasi valutazione in ordine alla fondatezza dei motivi di gravame e conducono al rigetto dell'impugnazione e alla conseguente conferma della sentenza di primo grado con diversa motivazione posto che il Giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare l'improponibilità della domanda e non già esaminarla e rigettarla nel merito.
In definitiva, non trovando ingresso la domanda del ricorrente, la Corte è pervenuta alla stessa decisione adottata dal Tribunale, seppure per diversi motivi, sicchè non può che rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata, senza necessità alcuna di specificare nel dispositivo che la motivazione della sentenza di appello non è del tutto identica, in linea di diritto, a quella del primo
Giudice ( cfr. Cass. n. 18044/2020).
La regolamentazione delle spese processuali del giudizio di secondo grado, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 91 c.p.c., segue la soccombenza;
l'appellante, pertanto, va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell' appellato;
tali spese vanno liquidate, come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
professionale espletata in favore della parte appellata.
Infine va dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dello
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dallo nei confronti dell' Parte_1 [...]
L. avverso la sentenza Controparte_4
del Tribunale di Salerno n. 3165/2022 emessa il 22/9/2022 e depositata in pari data, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, spese che liquida in euro 1.278,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 20/6/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr.ssa Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr. ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 307/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3165/2022
emessa dal Tribunale di Salerno il 22/9/2022 e depositata in pari data
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Simone Labonia, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Francesco Gaeta n.
7 - Appellante
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Domenico Cantore e dall'avv. Filomena Sacco in forza di procura generale per atto pubblico del Notaio di Napoli del 18/6/2014 repertorio n. 17705 e raccolta n. 8545 - Persona_1
Appellato All'udienza collegiale del 20/6/2024 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo sulle conclusioni precisate dalle parti di cui al relativo verbale di udienza.
Ragioni in fatto e diritto
1.Lo in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 18 e 22 legge n. 689/1981,
affinchè l'adito Tribunale di Salerno: a) dichiarasse “ la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia” dell'atto di diffida obbligatoria ex art. 13 D.lgvo n. 124/2004, notificato in data 8/9/2020, con cui l'
[...]
aveva contestato al ricorrente la violazione dell'art. 53 comma Controparte_2
1 D.P.R. n. 1124/65 integrato dal D.M. 15/7/2005 in relazione alla denuncia tardivamente depositata in data 22/5/2020 per l'infortunio occorso il 30/9/2019 al dipendente e Persona_2
contestualmente aveva determinato la relativa sanzione amministrativa;
b) accertasse e dichiarasse l'infondatezza dell'addebito contestato e “ l'illegittimità della sanzione amministrativa prevista
dall'art. 2 legge n 561/1963 nonché dell'ulteriore sanzione amministrativa di cui all'art. 16 della
legge n. 689/81”; c) in via subordinata dichiarasse l'eccessiva onerosità delle somme pretese a titolo di sanzione amministrativa;
d) condannasse l' al pagamento delle spese processuali in CP_1
favore del difensore antistatario del ricorrente.
1.1. L' non si è costituita in giudizio. CP_1
1.2. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 22/9/2022 ha rigettato l'opposizione ; in particolare – dopo avere premesso che il giudizio involge il pagamento della sanzione amministrativo di euro 1.299,50 comminata dall' allo per avere CP_1 Parte_1
comunicato in ritardo l'infortunio occorso al dipendente – ha argomentato che è Persona_2
rimasta indimostrata la tesi difensiva del ricorrente incentrata sul fatto che la tardività della denuncia fosse da ricollegare ad un cattivo funzionamento del sistema informatico gestito dall' che in CP_1
occasione del primo invio della denuncia avvenuto in data 4/10/2019 non aveva caricato il certificato medico trasmesso;
d'altronde – prosegue il Tribunale – se la denuncia fosse stata inoltrata tempestivamente in data 4/10/2019 non si comprende perché il ricorrente ha inviato la denuncia nuovamente il 22/5/2020.
1.3.Avverso la suindicata sentenza lo Parte_1
ha proposto appello con ricorso depositato il 17/3/2023, affidato a due motivi: a) l'insussistenza della violazione dell'art. 53 comma 1 D.P.R. n. 1124/1965 come integrato dal D.M. 15/7/2005; b) la nullità
della sentenza impugnata per carenza di motivazione.
L'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.4. L' costituitosi in giudizio, ha resistito;
in via preliminare ha prospettato CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione formulata in primo grado dallo Parte_1
in quanto il ricorso non ha investito l'ordinanza ingiunzione, come
[...]
previsto dall'art. 22 legge n. 689/1981, ma la diffida obbligatoria ex art. 13 D.lgvo n. 124/2004 e la contestazione della violazione dell'art. 53 comma 1 D.P.R. n. 1124/65 integrato dal D.M. 15/7/2005,
atti non impugnabili dinanzi all'Autorità giudiziaria;
nel merito ha evidenziato l'infondatezza dell'impugnazione; ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.5. La Corte all'udienza del 20/6/2024 , esaurita la discussione, si è ritirata in camera di consiglio e all'esito ha dato lettura del dispositivo di sentenza.
2. Il gravame è infondato e, pertanto, va rigettato.
3. Giova premettere che dalla disamina della documentazione in atti emerge che l' in data CP_1
8/9/2020 ha notificato allo l'atto di Parte_1
diffida obbligatoria ex art 13 D.Lgvo n. 124/2004 con riferimento alla violazione dell'art. 53 comma
1 D.P.R. n. 1124/65 integrato dal D.M. 15/7/2005 per avere presentato tardivamente in data
22/5/2020 la denuncia di infortunio occorso al dipendente il 30/9/2019, dando atto Persona_2
dell'intervenuta regolarizzazione in data 22/5/2020 dell'inosservanza della norma di legge innanzi indicata e rappresentando – in linea con quanto previsto dalla suindicata disposizione normativa –
che il pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima di euro 1.299,50, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica, avrebbe determinato l'estinzione del procedimento sanzionatorio;
nel contempo con il medesimo atto l' ha avvertito il trasgressore che, CP_1
trascorso inutilmente il suindicato termine, le violazioni accertate si intendevano contestate ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 sicchè lo Parte_1
era ammesso al pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della
[...]
contestazione, della sanzione amministrativa in misura ridotta, ex art. 16 legge n. 689/1981, pari all'importo di euro 2.589,90, con l'avvertenza che trascorso inutilmente il suindicato termine, la sanzione amministrativa sarebbe stata ricalcolata nella misura intera secondo i criteri dettati dall'art. 11 della legge n. 689/1981.
Orbene con emerge dall'univoco tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il ricorso è
stato proposto ai sensi degli artt. 18 e 22 legge n. 689/1981 ed involge il suindicato atto di “diffida
obbligatoria ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004” e “contestazione di violazione ai sensi della L
689/1981” redatto dall' e notificato in data 8/9/2020 allo CP_3 [...]
in particolare il ricorrente ha precisato che l'azione proposta Parte_1
“ è da considerarsi quale azione diretta ad ottenere una pronuncia che accerti l'illegittimità,
l'irregolarità e l'inesistenza della pretesa sanzionatoria di contro vantata nei termini di cui all'atto
di diffida obbligatoria impugnato e, per l'effetto, l'annullamento dello stesso con conseguente
accertamento negativo dell'obbligo di pagamento delle sanzioni amministrative comminate allo
studio associato odierno ricorrente” ( cfr. ricorso pagine 1, 4, 5, 8 e 9).
Ciò posto, il Collegio osserva che ai fini della decisione assume carattere dirimente il rilievo che il presente giudizio ha ad oggetto non già un'ordinanza ingiunzione, ma il diverso atto di diffida obbligatorio ex art 13 D.lgvo. n. 124/2004 e la contestuale contestazione della violazione di legge accertata ai sensi della legge n. 689/1981.
A tale riguardo è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato davanti al Giudice Ordinario da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre effetti sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene, invece, incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione;
a tale principio è fatta eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza della normativa speciale prevista al riguardo, possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione: per le altre violazioni soggette alla disciplina generale della legge n. 689/1981, il verbale di accertamento è privo di tale potenziale efficacia, e non è, quindi, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale ( cfr. Cass. n. 20167/2004; Cass. S.U. n. 16/2007; Cass. n. 12696/2007; Cass. n.
21493/2007; Cass. n. 16319/2010; Cass. n. 9764/2020).
Analoghe considerazione valgono per l'atto in esame in quanto non vi è dubbio che tanto la diffida obbligatoria ex art. 13 D.lgs n. 124/2004 quanto la contestuale contestazione della violazione di legge accertata ai sensi della legge n. 689/1981 non incidono sulla situazione giuridica soggettiva dello essendo destinati esclusivamente a Parte_1
contestare il fatto e a segnalare la facoltà del pagamento in misura minima ( la diffida) e in misura ridotta ( la contestazione della violazione ex lege n. 689/1981), in mancanza del quale l'autorità
competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, l'unico che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 22
legge n. 689/1981.
E allora deve concludersi che la domanda articolata dallo Parte_1
è improponibile per il difetto del requisito della "possibilità giuridica" che
[...]
costituisce una condizione dell'azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto,
indipendentemente dalla sua fondatezza in concreto;
tale difetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio con la conseguenza che non rileva la circostanza che l' abbia prospettato CP_1 tale questione per la prima volta in appello essendo rimasta contumace in primo grado (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 16/2007 in motivazione).
4. Le argomentazioni appena illustrate precludono qualsiasi valutazione in ordine alla fondatezza dei motivi di gravame e conducono al rigetto dell'impugnazione e alla conseguente conferma della sentenza di primo grado con diversa motivazione posto che il Giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare l'improponibilità della domanda e non già esaminarla e rigettarla nel merito.
In definitiva, non trovando ingresso la domanda del ricorrente, la Corte è pervenuta alla stessa decisione adottata dal Tribunale, seppure per diversi motivi, sicchè non può che rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata, senza necessità alcuna di specificare nel dispositivo che la motivazione della sentenza di appello non è del tutto identica, in linea di diritto, a quella del primo
Giudice ( cfr. Cass. n. 18044/2020).
La regolamentazione delle spese processuali del giudizio di secondo grado, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 91 c.p.c., segue la soccombenza;
l'appellante, pertanto, va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell' appellato;
tali spese vanno liquidate, come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
professionale espletata in favore della parte appellata.
Infine va dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dello
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dallo nei confronti dell' Parte_1 [...]
L. avverso la sentenza Controparte_4
del Tribunale di Salerno n. 3165/2022 emessa il 22/9/2022 e depositata in pari data, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, spese che liquida in euro 1.278,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 20/6/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr.ssa Maria Assunta Niccoli