Articolo 19 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 18Articolo 20
Versione
26 giugno 1971
Art. 19.


Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare,
accertate nell'esercizio finanziario 1969, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite, dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 142.677.215 delle quali furono riscosse e versate. . . . . . . . ". 138.004.215
----------- e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . . . . L. 4.673.000
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Entrata in vigore il 26 giugno 1971