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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 128/2020
Oggi 3 marzo 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Lorenzo Falletta in sostituzione di Roberto Falletta;
Per parte opposta l'avv. Giorgio Bonfiglio in sostituzione dell'avv. Cammilleri;
entrambi discutono la causa e concludono come in atti e chiedono che la causa venga decisa.
Il Got
Dopo la camera di consiglio, alle ore 16,30, provvede alla decisione come di seguito :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 128 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020 promossa da
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] c.f. e res.te Parte_1 C.F._1 in Palermo, elett.te dom.to in Palermo P.zza V.E.Orlando n.33 presso lo studio dell'Avv.Roberto Falletta che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Opponente-
Contro
(già , Controparte_1 Controparte_2 società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2
C.F./P.I./R.I. , con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale P.IVA_1 sociale euro 10.000.000,00 interamente versato, in persona del suo Procuratore, dott.
[...]
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante pro tempore CP_3 C.F._2 di (C.F./P.I./R.I. ), in forza di procura autenticata nella firma per CP_4 P.IVA_2 atto del Notaio dott. di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), Persona_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T (Allegato 1), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri (C.F. – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3 redatta su foglio separato e depositata, unitamente al presente atto, in copia informatica conforme all'originale – il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al n. 095.2933724 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
-Opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione civile- , esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da con atto di citazione, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così Parte_1
provvede :
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
5768/2019 emesso in data 22.10.2019 698/2020 dal Tribunale di Palermo;
-condanna parte opponente al pagamento in favore di della Controparte_1 somma pari ad euro 2.525,96 ;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 2 di 7 - pone definitivamente le spese di CTU tecnica , stante l'esito della stessa , a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5768/2019 emesso in data 22.10.2019 dal Tribunale di Palermo, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di , la somma di € Controparte_1
47106,74, oltre onorari e spese del MO , per prelievi fraudolenti di energia elettrica ed in forza di fattura emessa n. 82660063014783° del 27.10.2017, come da estratto conto con autentica notarile delle scritture contabili allegato al MO .
Con la proposta opposizione parte opponente deduce il difetto di prova scritta del decreto azionato;
contestava la prova del credito si sotto il profilo dell'an che del quantum allegando l'arbitrarietà della “ricostruzione dei consumi.” Chiedeva , quindi , la revoca del decreto opposto.
Costituitasi la società opposta, , contestava tutti i motivi dedotti Controparte_1 dall'opponente , evidenziando che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto traeva origine dall'accertamento condotto in data 13.09.2017 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., presso il punto di prelievo ubicato in Palermo, Via Costantino nr 28, contraddistinto con il n. POD
IT001E915423507, associato alla fornitura di energia elettrica per usi domestici, con potenza impegnata di 20 kW contrattualmente intestata all'odierno opponente, sig. , e Parte_1
dallo stesso effettivamente utilizzata, e dalla quale emergeva nel verbale ispettivo n.
488404837/2017 (Allegato 4) che i tecnici avevano accertato una manomissione del misuratore elettrico che consentiva di “non misurare l'energia prelevata…escludere la limitazione della potenza prelevata…non misurare la potenza prelevata…prelevare energia senza l'autorizzazione dell'e-distribuzione
“ . Allegava che, in sede di verifica aveva partecipato, il sig. che sottoscriveva , Parte_1 nella riferita qualità, il relativo verbale di verifica, prendendo con ciò atto di tutto quanto era stato accertato a suo carico. Ritenendo pertanto legittimo e fondato l'accertamento eseguito, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto della opposizione.
Istruita la causa con acquisizione di documentazione e l'espletamento della CTU tecnica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta per la decisione.
pagina 3 di 7 Premessa l'ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto legittimamente emesso.
Giova, infatti , rilevare come l'eccezione sollevata da parte opponente, in ordine all'asserita inesistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e 634 c.p.c, attesa l'idoneità della documentazione posta a base della richiesta del decreto ingiuntivo a costituire idonea prova scritta, è priva di pregio.
Sul punto si precisa, infatti, come la società opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo l'estratto autentico delle scritture contabili .Ebbene, è noto che la prova scritta richiesta dall'art. 633
c.p.c per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio
è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. Cass. Civ., sez. I, 24 luglio 2000, n. 9685; Cass. Civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879).
Tanto premesso, venendo al merito della vicenda, va subito detto che il fatto storico dal quale trae origine la pretesa di parte opposta è costituito dal “Verbale di Verifica” redatto da in data CP_2
13.09.2017 (cfr. All. n. 4 di parte opposta).
Nella specie, è accaduto che all'esito della predetta verifica, effettuata sul contatore intestato al
Sig. gli operatori rilevavano “UNA SITUAZIONE IRREGOLARE Parte_1 CP_2
DELLA MISURA DEI PRELIEVI relativi all'utenza sita in Via Costantino nr 28 di Palermo, intestata all'odierno opponente” e, segnatamente, accertavano “La Presenza N° 4 MORSETTI A
PERFORAZIONE E RELATIVI N° 4 CAVI IN RAME SEZIONE 25 MMQ COLLEGATI
ABUSIVAMENTE ALLA RETE E-DISTRIBUZIONE E DIRETTI SOTTO TRACCIA ENTRO LA
PROPRIETÀ SITA IN VIA COSTANTINO N. 28 – PALERMO.” e che la manomissione consentiva di “non misurare l'energia prelevata…escludere la limitazione della potenza prelevata…non misurare la potenza prelevata…prelevare energia senza l'autorizzazione dell'e-distribuzione “ .
Alle operazioni di verifica presenziavano i Carabinieri del reparto Radio Mobile, chiamati ad intervenire, ed il sig. , intestatario ed utilizzatore della fornitura, che Controparte_5
sottoscriveva il relativo verbale facendo annotare “ che si riservava ogni e qualsiasi contestazione”.
pagina 4 di 7 Sulla scorta di tale verifica E-Distribuzione spa procedeva alla ricostruzione dei consumi secondo il metodo della cd “potenza tecnicamente prelevabile” sulla base della sezione del cavo attribuendo un quantitativo di energia complessiva pari ad euro 47106,74 per il periodo contestato nel quinquennio antecedente l'accertamento (dal 14 settembre 2012 al 12 settembre
2017 ), dandone comunicazione al distributore e unitamente all'odierno opponente. CP_6
A seguito di ciò in data 27.10.2017 emetteva la fattura N 82660063014783A, per CP_6 prelievi irregolari dell'importo predetto ( cfr doc. nr 7 della produzione opposta).
Orbene, deve rilevarsi che la Delibera 200/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas , all'art. 9 del Titolo IV, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura , l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente. In particolare all'art. 11, al punto 1, individua le modalità di tali operazioni .
Non v'è dubbio che all'ipotesi di malfunzionamento vada equiparata quella di manomissione del contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo.
Una tale interpretazione , del resto, è oggi esplicitamente avallata dal Testo Integrato Misura
Elettrica ( cd TIME) , approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a decorrere dal 1 gennaio 2017, che all'art.16.1 prevede testualmente :”nel caso di malfunzionamento di apparecchiature di misura, di errata istallazione delle stesse ovvero prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano i criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della delibera 200/99”.
Ora la delibera n.220/99 dispone che:” la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al qual
l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura…”.
Nella fattispecie, tenuto conto delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla ricostruzione dei consumi , è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, e ciò in considerazione della notevole specificità della materia, la cui trattazione richiede il possesso di peculiari cognizioni tecniche.
pagina 5 di 7 Il c.t.u. nominato nel presente giudizio, ing. , in delle proprie competenze Persona_2
tecniche in materia, premettendo l'assenza di tabulati delle registrazioni del prelievo di energia dell'utenza di parte opponente a partire dalla data di installazione del misuratore fino alla data della verifica del 13.09.2017 ed i tabulati relativi ai consumi successivi alla stessa ( seppure poù volte richiesti a parte opposta) , procedeva ad eseguire le valutazioni di stima del consumo di energia da parte opponente utilizzando gli unici dati certi acquisiti in giudizio (Potenza contrattuale pari a 20 Kw trifase e presenza del chiller di grossa potenza) secondo due distinti criteri indicati nell'elaborato peritale.
In particolare riferiva che utilizzando i consumi medi annuali riportati da ARERA, si avrebbe un consumo, nel quinquennio considerato da dal 14/09/2012 al 12/09/2017 CP_2
(1.825 gg), pari a 75.281 Kwh (41.25 Kwh/gg*1825gg ) ed un consumo annuale pari a 15.056
Kwh (41.25 Kwh/gg*365gg ). Mentre considerando negli stessi periodi temporali i consumi derivati dalle bollette intestate a , si avrebbe un consumo nel quinquennio Parte_2
pari a 77.745 Kwh (42.60Kwh/gg*1825gg ) e 15.549 Kwh (42.60 Kwh/gg*365gg). Evidenziava da tali valori determinati andavano detratti i consumi contabilizzati da E-distribuzione pari a
43.111 Kwh (cfr documentazione agli atti all. 5 di parte convenuta) nel periodo di 1825 giorni e di 8.622 Kwh (43.111Kwh/1825gg*365gg) nel periodo di 365 giorni.
Eseguiva , pertanto, un ricalcolo secondo le tabelle di cui all'elaborato peritale e che in questa sede vengono richiamate ( cfr pagg 10/11 CTU).
Operando in base al metodo appena illustrato il CTU è giunto ad affermare , in base alla ricostruzione dei consumi elaborata, due ipotesi : A) “I consumi ricalcolati dal sottoscritto sulla scorta dei consumi effettivi relativi al 2019 ed estratti dalle bollette fornite dall'Avv.Falletta relative alla medesima utenza, ma intestata alla coniuge dell'attore sono pari a circa 77.745 Parte_2
Kwh nel quinquennio e 15.549 nei 12 mesi ai quali vanno detratti rispettivamente 43.111 kWh nel quinquennio e 8.622 nei 12 mesi già contabilizzati da E-distribuzione, per un totale ancora da addebitare, rispettivamente pari a 34.634 Kwh e 6.927 Kwh. I conseguenti corrispettivi calcolati secondo le incidenze medie desunte dalla fattura emessa dal sono Controparte_1 pari rispettivamente a €. 10.745,78 e €. 2.525,96.; B) I consumi ricalcolati sulla scorta, invece, dei consumi medi abituali di un'utenza residenziale avente la stessa potenza contrattuale di quella del Sig. desunti da pari a circa 75.281 Kwh nel quinquennio e 15.056 nei 12 mesi ai quali Pt_3 CP_7 vanno detratti rispettivamente 43.111 kWh nel quinquennio e 8.622 nei 12 mesi già contabilizzati da pagina 6 di 7 Edistribuzione, per un totale ancora da addebitare, rispettivamente pari a 32.170 Kwh e 6.434. I conseguenti corrispettivi calcolati secondo le incidenze medie desunte dalla fattura emessa dal
[...]
sono pari rispettivamente a €. 10.014,78 e €. 2.379,71 . Controparte_1
In ordine alle due ipotesi elaborate dal CTU non v'è dubbio che deve essere presa in considerazione l'ipotesi A) perché frutto di consumi elaborati sui consumi reali riferita alla medesima utenza seppure intestata alla moglie dell'opponente, nel periodo successivo alla verifica e segnatamente nell'anno 2019.
A tali conclusioni – ed in assenza anche di osservazioni critiche delle parti- questo giudice ritiene di doversi uniformare , essendo le stesse supportate da argomentazioni rigorose ed esaustive, oltre che pienamente conformi alla normativa di settore richiamata in precedenza.
Giova al riguardo rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Alla lue delle considerazioni che precedono in parziale accoglimento della dedotta opposizione, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, accerta e dichiara che i consumi presuntivi da addebitare a parte opponente è pari a 6.927 Kwh, , ovvero pari ad euro
€. 2.525,96.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della CTU espletata, si rinvengono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Le spese di CTU tecnica vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Cosi deciso in Palermo alla data del 03 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 128/2020
Oggi 3 marzo 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Lorenzo Falletta in sostituzione di Roberto Falletta;
Per parte opposta l'avv. Giorgio Bonfiglio in sostituzione dell'avv. Cammilleri;
entrambi discutono la causa e concludono come in atti e chiedono che la causa venga decisa.
Il Got
Dopo la camera di consiglio, alle ore 16,30, provvede alla decisione come di seguito :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 128 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020 promossa da
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] c.f. e res.te Parte_1 C.F._1 in Palermo, elett.te dom.to in Palermo P.zza V.E.Orlando n.33 presso lo studio dell'Avv.Roberto Falletta che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
Opponente-
Contro
(già , Controparte_1 Controparte_2 società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2
C.F./P.I./R.I. , con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale P.IVA_1 sociale euro 10.000.000,00 interamente versato, in persona del suo Procuratore, dott.
[...]
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante pro tempore CP_3 C.F._2 di (C.F./P.I./R.I. ), in forza di procura autenticata nella firma per CP_4 P.IVA_2 atto del Notaio dott. di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), Persona_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T (Allegato 1), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri (C.F. – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3 redatta su foglio separato e depositata, unitamente al presente atto, in copia informatica conforme all'originale – il quale dichiara di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al n. 095.2933724 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
-Opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione civile- , esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da con atto di citazione, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così Parte_1
provvede :
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
5768/2019 emesso in data 22.10.2019 698/2020 dal Tribunale di Palermo;
-condanna parte opponente al pagamento in favore di della Controparte_1 somma pari ad euro 2.525,96 ;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 2 di 7 - pone definitivamente le spese di CTU tecnica , stante l'esito della stessa , a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5768/2019 emesso in data 22.10.2019 dal Tribunale di Palermo, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di , la somma di € Controparte_1
47106,74, oltre onorari e spese del MO , per prelievi fraudolenti di energia elettrica ed in forza di fattura emessa n. 82660063014783° del 27.10.2017, come da estratto conto con autentica notarile delle scritture contabili allegato al MO .
Con la proposta opposizione parte opponente deduce il difetto di prova scritta del decreto azionato;
contestava la prova del credito si sotto il profilo dell'an che del quantum allegando l'arbitrarietà della “ricostruzione dei consumi.” Chiedeva , quindi , la revoca del decreto opposto.
Costituitasi la società opposta, , contestava tutti i motivi dedotti Controparte_1 dall'opponente , evidenziando che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto traeva origine dall'accertamento condotto in data 13.09.2017 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., presso il punto di prelievo ubicato in Palermo, Via Costantino nr 28, contraddistinto con il n. POD
IT001E915423507, associato alla fornitura di energia elettrica per usi domestici, con potenza impegnata di 20 kW contrattualmente intestata all'odierno opponente, sig. , e Parte_1
dallo stesso effettivamente utilizzata, e dalla quale emergeva nel verbale ispettivo n.
488404837/2017 (Allegato 4) che i tecnici avevano accertato una manomissione del misuratore elettrico che consentiva di “non misurare l'energia prelevata…escludere la limitazione della potenza prelevata…non misurare la potenza prelevata…prelevare energia senza l'autorizzazione dell'e-distribuzione
“ . Allegava che, in sede di verifica aveva partecipato, il sig. che sottoscriveva , Parte_1 nella riferita qualità, il relativo verbale di verifica, prendendo con ciò atto di tutto quanto era stato accertato a suo carico. Ritenendo pertanto legittimo e fondato l'accertamento eseguito, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto della opposizione.
Istruita la causa con acquisizione di documentazione e l'espletamento della CTU tecnica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta per la decisione.
pagina 3 di 7 Premessa l'ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto legittimamente emesso.
Giova, infatti , rilevare come l'eccezione sollevata da parte opponente, in ordine all'asserita inesistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e 634 c.p.c, attesa l'idoneità della documentazione posta a base della richiesta del decreto ingiuntivo a costituire idonea prova scritta, è priva di pregio.
Sul punto si precisa, infatti, come la società opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo l'estratto autentico delle scritture contabili .Ebbene, è noto che la prova scritta richiesta dall'art. 633
c.p.c per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio
è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. Cass. Civ., sez. I, 24 luglio 2000, n. 9685; Cass. Civ., sez. II, 23 luglio 1994, n. 6879).
Tanto premesso, venendo al merito della vicenda, va subito detto che il fatto storico dal quale trae origine la pretesa di parte opposta è costituito dal “Verbale di Verifica” redatto da in data CP_2
13.09.2017 (cfr. All. n. 4 di parte opposta).
Nella specie, è accaduto che all'esito della predetta verifica, effettuata sul contatore intestato al
Sig. gli operatori rilevavano “UNA SITUAZIONE IRREGOLARE Parte_1 CP_2
DELLA MISURA DEI PRELIEVI relativi all'utenza sita in Via Costantino nr 28 di Palermo, intestata all'odierno opponente” e, segnatamente, accertavano “La Presenza N° 4 MORSETTI A
PERFORAZIONE E RELATIVI N° 4 CAVI IN RAME SEZIONE 25 MMQ COLLEGATI
ABUSIVAMENTE ALLA RETE E-DISTRIBUZIONE E DIRETTI SOTTO TRACCIA ENTRO LA
PROPRIETÀ SITA IN VIA COSTANTINO N. 28 – PALERMO.” e che la manomissione consentiva di “non misurare l'energia prelevata…escludere la limitazione della potenza prelevata…non misurare la potenza prelevata…prelevare energia senza l'autorizzazione dell'e-distribuzione “ .
Alle operazioni di verifica presenziavano i Carabinieri del reparto Radio Mobile, chiamati ad intervenire, ed il sig. , intestatario ed utilizzatore della fornitura, che Controparte_5
sottoscriveva il relativo verbale facendo annotare “ che si riservava ogni e qualsiasi contestazione”.
pagina 4 di 7 Sulla scorta di tale verifica E-Distribuzione spa procedeva alla ricostruzione dei consumi secondo il metodo della cd “potenza tecnicamente prelevabile” sulla base della sezione del cavo attribuendo un quantitativo di energia complessiva pari ad euro 47106,74 per il periodo contestato nel quinquennio antecedente l'accertamento (dal 14 settembre 2012 al 12 settembre
2017 ), dandone comunicazione al distributore e unitamente all'odierno opponente. CP_6
A seguito di ciò in data 27.10.2017 emetteva la fattura N 82660063014783A, per CP_6 prelievi irregolari dell'importo predetto ( cfr doc. nr 7 della produzione opposta).
Orbene, deve rilevarsi che la Delibera 200/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas , all'art. 9 del Titolo IV, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura , l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente. In particolare all'art. 11, al punto 1, individua le modalità di tali operazioni .
Non v'è dubbio che all'ipotesi di malfunzionamento vada equiparata quella di manomissione del contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo.
Una tale interpretazione , del resto, è oggi esplicitamente avallata dal Testo Integrato Misura
Elettrica ( cd TIME) , approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a decorrere dal 1 gennaio 2017, che all'art.16.1 prevede testualmente :”nel caso di malfunzionamento di apparecchiature di misura, di errata istallazione delle stesse ovvero prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano i criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della delibera 200/99”.
Ora la delibera n.220/99 dispone che:” la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al qual
l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura…”.
Nella fattispecie, tenuto conto delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla ricostruzione dei consumi , è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, e ciò in considerazione della notevole specificità della materia, la cui trattazione richiede il possesso di peculiari cognizioni tecniche.
pagina 5 di 7 Il c.t.u. nominato nel presente giudizio, ing. , in delle proprie competenze Persona_2
tecniche in materia, premettendo l'assenza di tabulati delle registrazioni del prelievo di energia dell'utenza di parte opponente a partire dalla data di installazione del misuratore fino alla data della verifica del 13.09.2017 ed i tabulati relativi ai consumi successivi alla stessa ( seppure poù volte richiesti a parte opposta) , procedeva ad eseguire le valutazioni di stima del consumo di energia da parte opponente utilizzando gli unici dati certi acquisiti in giudizio (Potenza contrattuale pari a 20 Kw trifase e presenza del chiller di grossa potenza) secondo due distinti criteri indicati nell'elaborato peritale.
In particolare riferiva che utilizzando i consumi medi annuali riportati da ARERA, si avrebbe un consumo, nel quinquennio considerato da dal 14/09/2012 al 12/09/2017 CP_2
(1.825 gg), pari a 75.281 Kwh (41.25 Kwh/gg*1825gg ) ed un consumo annuale pari a 15.056
Kwh (41.25 Kwh/gg*365gg ). Mentre considerando negli stessi periodi temporali i consumi derivati dalle bollette intestate a , si avrebbe un consumo nel quinquennio Parte_2
pari a 77.745 Kwh (42.60Kwh/gg*1825gg ) e 15.549 Kwh (42.60 Kwh/gg*365gg). Evidenziava da tali valori determinati andavano detratti i consumi contabilizzati da E-distribuzione pari a
43.111 Kwh (cfr documentazione agli atti all. 5 di parte convenuta) nel periodo di 1825 giorni e di 8.622 Kwh (43.111Kwh/1825gg*365gg) nel periodo di 365 giorni.
Eseguiva , pertanto, un ricalcolo secondo le tabelle di cui all'elaborato peritale e che in questa sede vengono richiamate ( cfr pagg 10/11 CTU).
Operando in base al metodo appena illustrato il CTU è giunto ad affermare , in base alla ricostruzione dei consumi elaborata, due ipotesi : A) “I consumi ricalcolati dal sottoscritto sulla scorta dei consumi effettivi relativi al 2019 ed estratti dalle bollette fornite dall'Avv.Falletta relative alla medesima utenza, ma intestata alla coniuge dell'attore sono pari a circa 77.745 Parte_2
Kwh nel quinquennio e 15.549 nei 12 mesi ai quali vanno detratti rispettivamente 43.111 kWh nel quinquennio e 8.622 nei 12 mesi già contabilizzati da E-distribuzione, per un totale ancora da addebitare, rispettivamente pari a 34.634 Kwh e 6.927 Kwh. I conseguenti corrispettivi calcolati secondo le incidenze medie desunte dalla fattura emessa dal sono Controparte_1 pari rispettivamente a €. 10.745,78 e €. 2.525,96.; B) I consumi ricalcolati sulla scorta, invece, dei consumi medi abituali di un'utenza residenziale avente la stessa potenza contrattuale di quella del Sig. desunti da pari a circa 75.281 Kwh nel quinquennio e 15.056 nei 12 mesi ai quali Pt_3 CP_7 vanno detratti rispettivamente 43.111 kWh nel quinquennio e 8.622 nei 12 mesi già contabilizzati da pagina 6 di 7 Edistribuzione, per un totale ancora da addebitare, rispettivamente pari a 32.170 Kwh e 6.434. I conseguenti corrispettivi calcolati secondo le incidenze medie desunte dalla fattura emessa dal
[...]
sono pari rispettivamente a €. 10.014,78 e €. 2.379,71 . Controparte_1
In ordine alle due ipotesi elaborate dal CTU non v'è dubbio che deve essere presa in considerazione l'ipotesi A) perché frutto di consumi elaborati sui consumi reali riferita alla medesima utenza seppure intestata alla moglie dell'opponente, nel periodo successivo alla verifica e segnatamente nell'anno 2019.
A tali conclusioni – ed in assenza anche di osservazioni critiche delle parti- questo giudice ritiene di doversi uniformare , essendo le stesse supportate da argomentazioni rigorose ed esaustive, oltre che pienamente conformi alla normativa di settore richiamata in precedenza.
Giova al riguardo rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Alla lue delle considerazioni che precedono in parziale accoglimento della dedotta opposizione, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, accerta e dichiara che i consumi presuntivi da addebitare a parte opponente è pari a 6.927 Kwh, , ovvero pari ad euro
€. 2.525,96.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della CTU espletata, si rinvengono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Le spese di CTU tecnica vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Cosi deciso in Palermo alla data del 03 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
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