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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11751/24 promossa da:
1. cittadino brasiliano nato il [...] a [...] Controparte_1
AI - MG – SI 2. cittadina brasiliana nata il [...] a Persona_1
SE AI - MG SI in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore della minore Persona_2 cittadina brasiliana nata il Persona_3
06/05/2023 a SE AI - MG SI 3. cittadino brasiliano nato il [...] a Controparte_2
SE AI - 4. cittadina brasiliana nata il [...] a Parte_1
SE AI - MG SI 5. cittadino brasiliano nato il [...] Controparte_3 CP_1
a SE AI - MG SI in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore del minore Persona_4
5.1 cittadino brasiliano nato il [...] a [...] - MG Persona_5
SI 6. cittadino brasiliano nato il [...] CP_4 Parte_2
a SE AI - MG SI 7. cittadina brasiliana nata il [...] a Controparte_5
SE AI - MG SI 8. cittadino brasiliano nato il [...] a [...]ão Del Rei Controparte_6
- MG SI 9. cittadina brasiliana nata il [...] a [...] Controparte_7
João Del Rei - MG SI 10. cittadina brasiliana nata il [...] Per_6 Controparte_5
aSE AI - MG SI in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore della minore Persona_7 cittadina brasiliana nata il [...] a [...] - MG Persona_8
SI 11. cittadino brasiliano nato il [...] a [...] Parte_3
Horizonte - MG SI
pagina 1 di 6 rappresentati e difesi dall'Avv. Lia Stellacci e dall'Avv. Jimmy Anderson Mendrone Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_8 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 2.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino i ricorrenti sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_8 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto:
-di essere discendenti di , nato il [...] a [...] Persona_9
(Torino) e ivi sposatosi con il 14/06/1886 e successivamente emigrato in Controparte_9
SI e dal proprio matrimonio ha avuto un figlio maschio Persona_10 nato il [...] a [...] - MG – SI sposatosi con il 21/09/1925 a Persona_11
Carandaí - MG – SI. Dal predetto matrimonio sono nate due figlie: nata il [...] Persona_12
a Belo Vale - MG - SI e nata il [...] a [...] - MG – SI. Persona_13 nata il [...] a [...] - MG – SI si è sposata con CP_5 Persona_12 il 08/02/1958 Congonhas – MG. Persona_14
Dal predetto matrimonio sono nati due figli: il ricorrente nato il Controparte_1
05/12/1958 a SE AI - MG – SI sposato con il Controparte_10
02/10/1987 a SE AI - MG SI e nato il Persona_15
24/09/1961 SE AI - MG SI. Dal matrimonio del ricorrente sono nati i ricorrenti: Controparte_1
- nata il [...] a [...] - MG SI Persona_1 sposata e madre della ricorrente minore nata il Persona_3
06/05/2023 a SE AI - MG SI
- nato il [...] a [...] - MG SI Controparte_2 padre della ricorrente nata il [...] a [...] Parte_1
AI - MG SI. Mentre dal matrimonio di sono nati: Persona_15 CP_1
pagina 2 di 6 - il ricorrente nato il [...] SE Parte_4
AI - MG SI e dal cui matrimonio è nato il ricorrente minore Persona_5 nato il [...] a [...] - MG SI.
- il ricorrente nato il [...] a [...] Parte_5
AI - MG SI sposato. L'altra figlia del figlio dell'avo è come detto nata il [...] a [...] - Persona_13
MG – SI sposata con 22/05/1962 a Congonhas - MG – Persona_16
SI Dal predetto matrimonio sono nate due figlie le ricorrenti Controparte_5 nata il [...] a [...] - MG SI e
[...] Persona_17 nata il [...] a [...] - MG SI.
[...]
L'odierna ricorrente nata il [...] a [...] Controparte_5
AI - MG SI si è sposata con il 08/02/1988 successivamente Persona_18 divorziata ha avuto in costanza di matrimonio due figli i ricorrenti Controparte_6 nato il [...] São João Del Rei - MG SI sposato e
[...] Controparte_7 nata il [...] a [...]ão Del Rei - MG SI sposata la quale dopo il
[...] matrimonio ha acquisito il cognome del marito passando a chiamarsi Controparte_7
.
[...]
L'odierna ricorrente nata il [...] a [...] Persona_17
AI - MG SI sposatasi due volte ha avuto dai rispettivi matrimoni due figli odierni ricorrenti: nato il [...] a [...] - MG SI Parte_3
e nata il [...] a [...] - MG SI. Per_8 Persona_8
Il non si è costituito. Controparte_8
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_11 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 2.10.2025 mediante trattazione scritta la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal trisavolo per linea paterna , nato il [...] a [...] e dal Persona_9 figlio maschio del predetto, nato il [...] a [...] - MG Persona_10
– SI, che ha dato origine alla successiva discendenza fino agli odierni ricorrenti. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di pagina 3 di 6 legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dai doc. 39-41 i ricorrenti hanno dato prova, in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, della paralisi degli uffici competenti in via amministrativa nell'evasione delle domande di tale genere. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il trisavolo per linea paterna era cittadino Persona_9 italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1854 coniugatosi in e trasferitosi in SI, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era e che dunque la Persona_10 discendenza è proseguita tramite quest0ultimo fino ad arrivare alle ricorrenti odierni come sopra riassunto. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_9 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il trisavolo dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno pagina 4 di 6 delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio Persona_10
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino Per_9 Persona_9 italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani prima l'unità d'Italia del 1861 (n. 1854), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in SI. Il figlio nasceva in SI il 19/02/1903. Persona_10
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza Persona_9 italiana ai propri discendenti. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_8
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
pagina 5 di 6 Così deciso in Torino il 15.10.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11751/24 promossa da:
1. cittadino brasiliano nato il [...] a [...] Controparte_1
AI - MG – SI 2. cittadina brasiliana nata il [...] a Persona_1
SE AI - MG SI in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore della minore Persona_2 cittadina brasiliana nata il Persona_3
06/05/2023 a SE AI - MG SI 3. cittadino brasiliano nato il [...] a Controparte_2
SE AI - 4. cittadina brasiliana nata il [...] a Parte_1
SE AI - MG SI 5. cittadino brasiliano nato il [...] Controparte_3 CP_1
a SE AI - MG SI in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore del minore Persona_4
5.1 cittadino brasiliano nato il [...] a [...] - MG Persona_5
SI 6. cittadino brasiliano nato il [...] CP_4 Parte_2
a SE AI - MG SI 7. cittadina brasiliana nata il [...] a Controparte_5
SE AI - MG SI 8. cittadino brasiliano nato il [...] a [...]ão Del Rei Controparte_6
- MG SI 9. cittadina brasiliana nata il [...] a [...] Controparte_7
João Del Rei - MG SI 10. cittadina brasiliana nata il [...] Per_6 Controparte_5
aSE AI - MG SI in proprio e quale esercente la potestà genitoriale assieme all'altro genitore della minore Persona_7 cittadina brasiliana nata il [...] a [...] - MG Persona_8
SI 11. cittadino brasiliano nato il [...] a [...] Parte_3
Horizonte - MG SI
pagina 1 di 6 rappresentati e difesi dall'Avv. Lia Stellacci e dall'Avv. Jimmy Anderson Mendrone Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_8 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 2.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino i ricorrenti sopra indicati hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_8 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno esposto:
-di essere discendenti di , nato il [...] a [...] Persona_9
(Torino) e ivi sposatosi con il 14/06/1886 e successivamente emigrato in Controparte_9
SI e dal proprio matrimonio ha avuto un figlio maschio Persona_10 nato il [...] a [...] - MG – SI sposatosi con il 21/09/1925 a Persona_11
Carandaí - MG – SI. Dal predetto matrimonio sono nate due figlie: nata il [...] Persona_12
a Belo Vale - MG - SI e nata il [...] a [...] - MG – SI. Persona_13 nata il [...] a [...] - MG – SI si è sposata con CP_5 Persona_12 il 08/02/1958 Congonhas – MG. Persona_14
Dal predetto matrimonio sono nati due figli: il ricorrente nato il Controparte_1
05/12/1958 a SE AI - MG – SI sposato con il Controparte_10
02/10/1987 a SE AI - MG SI e nato il Persona_15
24/09/1961 SE AI - MG SI. Dal matrimonio del ricorrente sono nati i ricorrenti: Controparte_1
- nata il [...] a [...] - MG SI Persona_1 sposata e madre della ricorrente minore nata il Persona_3
06/05/2023 a SE AI - MG SI
- nato il [...] a [...] - MG SI Controparte_2 padre della ricorrente nata il [...] a [...] Parte_1
AI - MG SI. Mentre dal matrimonio di sono nati: Persona_15 CP_1
pagina 2 di 6 - il ricorrente nato il [...] SE Parte_4
AI - MG SI e dal cui matrimonio è nato il ricorrente minore Persona_5 nato il [...] a [...] - MG SI.
- il ricorrente nato il [...] a [...] Parte_5
AI - MG SI sposato. L'altra figlia del figlio dell'avo è come detto nata il [...] a [...] - Persona_13
MG – SI sposata con 22/05/1962 a Congonhas - MG – Persona_16
SI Dal predetto matrimonio sono nate due figlie le ricorrenti Controparte_5 nata il [...] a [...] - MG SI e
[...] Persona_17 nata il [...] a [...] - MG SI.
[...]
L'odierna ricorrente nata il [...] a [...] Controparte_5
AI - MG SI si è sposata con il 08/02/1988 successivamente Persona_18 divorziata ha avuto in costanza di matrimonio due figli i ricorrenti Controparte_6 nato il [...] São João Del Rei - MG SI sposato e
[...] Controparte_7 nata il [...] a [...]ão Del Rei - MG SI sposata la quale dopo il
[...] matrimonio ha acquisito il cognome del marito passando a chiamarsi Controparte_7
.
[...]
L'odierna ricorrente nata il [...] a [...] Persona_17
AI - MG SI sposatasi due volte ha avuto dai rispettivi matrimoni due figli odierni ricorrenti: nato il [...] a [...] - MG SI Parte_3
e nata il [...] a [...] - MG SI. Per_8 Persona_8
Il non si è costituito. Controparte_8
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_11 citato e non comparso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 2.10.2025 mediante trattazione scritta la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i predetti fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dal trisavolo per linea paterna , nato il [...] a [...] e dal Persona_9 figlio maschio del predetto, nato il [...] a [...] - MG Persona_10
– SI, che ha dato origine alla successiva discendenza fino agli odierni ricorrenti. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di pagina 3 di 6 legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dai doc. 39-41 i ricorrenti hanno dato prova, in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, della paralisi degli uffici competenti in via amministrativa nell'evasione delle domande di tale genere. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il trisavolo per linea paterna era cittadino Persona_9 italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1854 coniugatosi in e trasferitosi in SI, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era e che dunque la Persona_10 discendenza è proseguita tramite quest0ultimo fino ad arrivare alle ricorrenti odierni come sopra riassunto. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_9 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che il trisavolo dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione (CNN). Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai presente all'interno pagina 4 di 6 delle liste elettorali brasiliane, come si evince dalla copia del certificato negativo elettorale in atti. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio Persona_10
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino Per_9 Persona_9 italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani prima l'unità d'Italia del 1861 (n. 1854), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in SI. Il figlio nasceva in SI il 19/02/1903. Persona_10
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36
“chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza Persona_9 italiana ai propri discendenti. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_8
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
pagina 5 di 6 Così deciso in Torino il 15.10.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 6 di 6