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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 280 di RACL dell'anno 2020, proposta da
Dott.ssa Luisa, nata a [...] il [...] C.F: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via V.Bruscu Onnis C.F._1
n.6 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Carboni (C.F.:
;fax:070.666786; pec: ) che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende, anche disgiuntamente, in virtù di delega a margine del presente atto, unitamente all'Avv. Mauro Montisci
(C.F: ;fax:070.666786;pec: , i C.F._3 Email_2
quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni alla pec
[...]
oppure al fax 070 666786. Email_3
APPELLANTE
CONTRO
(CF ), in persona del Vice Sindaco, Ing. Controparte_1 P.IVA_1
c.f rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Casu CP_2 C.F._4
1 ( PEC agliari. it, in virtù di C.F._5 Emai_4 Email_5 Email_6
procura speciale in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale, in Cagliari, via Dante n. 11
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, la ricorrente, dopo avere premesso di avere prestato la propria attività di lavoro in favore del con qualifica Controparte_1 professionale di psicologa, abilitata all'esercizio della psicoterapia, dal 12 novembre
1987 al 31 dicembre 2011 senza soluzione di continuità, ha precisato che la predetta prestazione era stata svolta in virtù di una pluralità di determinazioni, incarichi e proroghe dell'amministrazione comunale e mediante l'utilizzo delle seguenti tipologie contrattuali: dal 12 novembre 1987 al 31 dicembre 2008 in virtù di convenzioni libero professionali, dal 1 gennaio 2009 al 11 maggio 2009 senza regolare contratto di lavoro e senza percepire alcun trattamento economico, dal 12 maggio 2009 al 31 dicembre 2011 in regime di collaborazione coordinata e continuativa.
La ricorrente ha, quindi, allegato di avere svolto nell'intero periodo indicato l'attività di lavoro in questione presso strutture e uffici comunali, inserita nell'organizzazione generale del servizio, assicurando, al fine di rispondere alle esigenze del medesimo, una disponibilità flessibile e ampia, raccordandosi costantemente, nella programmazione del lavoro, con il personale e i dirigenti dell'ente, agendo, nei rapporti esterni, in nome e per conto dell'ente, operando sulla base degli svariati incarichi assegnatile dai dirigenti e dagli Uffici competenti, rispettando gli orari richiesti dall'amministrazione e svolgendo attività rientranti nella competenza ordinaria dell'ente.
Sulla base delle predette deduzioni, la ricorrente ha, quindi, sostenuto che l'attività da lei prestata nell'interesse del Comune si fosse svolta con modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto delle direttive del datore di lavoro, con inserimento nell'organizzazione dell'ente e con la funzione di sopperire alle gravi e persistenti carenze di personale, come reso evidente, tra l'altro, dalla circostanza che
2 l'amministrazione convenuta avesse bandito regolare concorso (cui la ricorrente aveva domandato di partecipare nel maggio 2003) senza peraltro mai espletarlo e limitandosi, invece, successivamente, a bandire la selezione, nella quale ella si era poi collocata in posizione utile, per la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In data 31 dicembre 2011, ha proseguito la ricorrente, la collaborazione con il convenuto era cessata, su richiesta del medesimo. CP_1
Ciò premesso, la ricorrente ha, quindi, domandato che, previo accertamento della reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il giudice ne dichiarasse la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle eventuali differenze retributive e contributive, ovvero in subordine che l'amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs.
165/01, fosse condannata al risarcimento del danno per le prestazioni svolte in violazione di disposizioni imperative.
La ricorrente, a prescindere dalla domandata trasformazione ha, comunque, chiesto che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma CP_1 complessiva di €. 84.328,00, di cui €. 17.102,08 a titolo di retribuzione per il lavoro prestato, dal 1 gennaio 2009 al 11 maggio 2009, in assenza di convenzioni e, dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 e dal 12 maggio 2009 al 31 dicembre 2011, in un orario eccedente quello retribuito sulla base delle convenzioni stipulate con il CP_1
In ogni caso, ha domandato che l'ente convenuto fosse Parte_2 condannato a risarcirle l'ulteriore danno (morale, alla vita di relazione, esistenziale) causatole mediante l'illegittimo ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa invece che alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il si è costituito in giudizio e ha resistito. Controparte_1
Dopo avere preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito per le domande relative al periodo compreso sino al 30 giugno 1998, nonché la prescrizione triennale ovvero, in subordine, quinquennale o decennale con riferimento alle richieste avanzate per il lavoro autonomo prestato, l'ente resistente ha contestato che la prestazione di lavoro della ricorrente si fosse mai svolta con le modalità del lavoro subordinato e che fossero state dalla stessa svolte prestazioni non retribuite, risultando piuttosto dalla documentazione in atti che l'amministrazione avesse
3 previamente definito il corrispettivo dovuto alla ricorrente per vacazioni o numero di ore da espletare, che gli incarichi fossero stati conferiti per il raggiungimento dei propri fini sociali, che gravasse sulla ricorrente l'obbligo di realizzare i risultati richiesti e che le prestazioni dovessero essere espletate all'interno delle strutture comunali, con adeguamento della ricorrente agli orari di apertura delle medesime al pubblico.
Il Comune convenuto ha, quindi, precisato che la ricorrente aveva svolto il proprio incarico professionale di psicologa, quale lavoratore autonomo, sino al 31 dicembre 2001 presso l'Area minori e Adozioni Nazionali e Internazionali e dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2008 presso la Casa Protetta comunale Vittorio Emanuele
II, in ogni caso sulla base di una specifica pluralità di deliberazioni della giunta municipale e determinazioni dirigenziali, mentre dal 12 maggio 2009 al 31 dicembre
2011 aveva operato presso la predetta Casa Protetta, nonché presso il servizio di Pronto
Intervento per le emergenze cittadine.
L'attività di lavoro della ricorrente, ha aggiunto l'ente resistente, era stata svolta in piena autonomia, senza obbligo di orario, sulla base di direttive di massima del
Dirigente del servizio e con versamento dei compensi sulla base degli interventi svolti, dietro presentazione di regolare fattura.
Ciò premesso, il ha, quindi, sostenuto che il rapporto di Controparte_1
lavoro instaurato con la ricorrente dovesse trovare la propria disciplina in quella dettata negli artt. 2222 ss. c.c., vista la mancanza di assoggettamento della medesima al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e senza che alcuna rilevanza di segno differente potesse essere riconosciuta alla modulazione dell'orario di lavoro, trattandosi di elemento di carattere sussidiario, ovvero alle circostanze, scarsamente significative, che la ricorrente operasse nello stesso orario dei dipendenti comunali, visto che la sua prestazione, consistendo in attività da svolgersi con il pubblico, doveva essere organizzata nell'ambito degli orari di ricezione del medesimo.
In ogni caso, ha osservato il convenuto, l'art. 36 D.Lgs. 165/01 CP_1
impedisce la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le Pubbliche
Amministrazioni, anche in caso di violazione, da parte delle medesime, di norme imperative, senza contare che nella fattispecie in esame il rapporto era stato regolato con formali contratti e convenzioni e che l'incarico di collaborazione era stato conferito alla ricorrente a seguito di regolare espletamento di procedure comparative.
4 Dopo avere, altresì, eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza delle conclusioni formulate, carenti in ordine alla specifica quantificazione delle somme richieste, l'ente convenuto ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, con sentenza n. 458 del 19-6-2020, ha rigettata la domanda.
Propone appello la ricorrente, cui resiste il La controversia è stata istruita con CP_1
produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la
Amministrazione resistente ha natura subordinata e per l'effetto dichiarare trasformato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione resistente a tempo indeterminato ad ogni effetto di legge con conseguente ricostruzione della retribuzione economica maturata, ivi compresa l' attribuzione delle eventuali differenze retributive e contributive spettanti a tale titolo per il pregresso,
2) in via subordinata e tuzioristica, nel caso in cui il Giudice ritenesse applicabile il detto art. 36 c.2 D.Lvo 165/01, voglia condannare l'Amministrazione ad un risarcimento, nella misura di 24 mensilità di retribuzione (compresi gli oneri previdenziali) o in altra misura che sarà ritenuta equa;
3) Voglia inoltre condannare la Amministrazione al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 84.328,00 quale retribuzione del lavoro prestato, su richiesta e fruito dalla Amministrazione stessa, dalla ricorrente relativo ai periodi specificati ai punti 13.2 a) e b) del ricorso introduttivo.
4) con condanna inoltre del anche al risarcimento del danno Controparte_1
morale, alla vita di relazione ed esistenziale nella misura di euro 4.000,00 per ciascun anno di lavoro o in quella che il Giudice riterrà equa.
5) In via subordinata istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi dedotta nel ricorso introduttivo e nel verbale d'udienza del 22.01.2013.
Se del caso si chiede che l'Ecc.ma Corte Voglia disporre CTU contabile al fine di quantificare i corrispettivi spettanti alla ricorrente per il periodo dall'1.1.2009 all'
11.5.2009 e per le ulteriori differenze retributive per i restanti periodi.
5 6) In ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio, maggio-rate di rimborso forfettario nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
Per l'appellato:
1 Rigettare, in quanto inammissibili e/o infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza n. 458/2020 pronunciata dal Tribunale di Cagliari
Sezione Lavoro e le statuizioni in essa contenute e/o respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa.
2 Sempre e in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese.
3 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge che, nel caso del non CP_1
soggetto a IVA sono rappresentati dagli oneri riflessi nella misura del 23,80% sui compensi (TAR Emilia Romagna n. 151/2016).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Motivazione illogica carente ed incongrua, violazione degli artt. 2094 e
2126 cod. civ., 7 VI comma e 36 del D.Lgs 165/2001, 115 e 116 c.p.c; violazione art.
421 cpc;
violazione artt. 2043 e 2059 cod. civ.
In relazione al primo motivo l'appello critica la parte della sentenza che ha negata l'esistenza di un rapporto caratterizzato dalla subordinazione. La difesa dell'appellato eccepisce al riguardo l'inammissibilità del capo, per difetto di specificità rispetto alla motivazione della sentenza appellata.
Effettivamente, il capo d'appello si limita a riproporre, pedissequamente rispetto al ricorso introduttivo, quelli che ritiene essere gli elementi da cui desumere la natura subordinata del rapporto, senza effettuare alcuna critica mirata alla motivazione del
Tribunale, tutta incentrata sulla mancanza di effetto risolvente delle circostanze dedotte, comuni sia al rapporto subordinato che alle diverse forme contrattuali che avevano caratterizzato la prestazione di lavoro professionale svolta dalla ricorrente.
Questa Corte concorda con la valutazione del Tribunale, poiché l'elencazione di tutti gli elementi, normalmente ritenuti sintomatici dell'esistenza di un vincolo di subordinazione, deve superare inoltre la ulteriore valutazione in questione, quando i suddetti indizi siano compatibili con altri tipi contrattuali e non abbiano, di
6 conseguenza, significato univoco. Le forme contrattuali utilizzate nel corso del tempo, prima collaborazione professionale ed a seguire sia con le modalità loro CP_3
tipiche che con quelle specificamente indicate nelle convenzioni via via stipulate, sono infatti compatibili con i presunti indici di subordinazione indicati dalla ricorrente.
Così è, ad esempio, per la necessità di inserirsi nell'organizzazione del “datore di lavoro” già esistente e di operare in modo coordinato con lo svolgimento dell'attività dell'Ente, che si esplica nelle varie modalità descritte;
stessa valutazione si deve fare riguardo al prestare la propria opera nell'arco dell'orario di svolgimento della normale attività, come anche per il potersi anche rapportare con il pubblico o svolgere in concreto attività riconducibili agli scopi primari dell'ente stesso.
Per altri elementi, ribaditi dall'appello, la natura subordinata dovrebbe risultare dall'utilizzo di espressioni implicanti una vera e propria valutazione, come l'utilizzo dell'espressione “obbligo di soggiacere alle direttive del datore di lavoro”, oppure di
“essere soggetta a disposizioni e controllo” da parte del responsabile del Servizio
Sociale. Una tale valutazione non può essere oggetto di prova testimoniale, e difatti giustificatamente essa non è stata ammessa nel corso del giudizio di primo grado, ma dovrebbe essere propriamente compito del giudice ed essere estratta da circostanze di fatto che, queste sì, possono essere oggetto di prova testimoniale, ma che nella fattispecie non vengono neppure allegate.
Proprio sul punto della compatibilità dei diversi indici di subordinazione anche con le figure contrattuali utilizzate, elemento cardine della motivazione impugnata,
l'appello non argomenta in alcun modo, per cui il capo è effettivamente inammissibile per difetto di specificità.
Nel merito è comunque infondato, poiché sono condivisibili le valutazioni del
Tribunale in materia di compatibilità degli elementi allegati tra lavoro subordinato e lavoro autonomo professionale o CO.CO.CO.
2) motivazione illogica incongrua violazione e falsa applicazione dell'art.
2225 cod. civ. e 155, 116 e 432 cpc.
Il secondo motivo di appello riguarda la parte di sentenza che rigetta le domane rivolte ad ottenere il pagamento della somma € 84.328,00, di cu:
- € 17.102,08 per le prestazioni erogate nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2009 e l'11 maggio 2009, in assenza di contratto;
7 - € 67.225,92 per le prestazioni orarie erogate in eccedenza rispetto a quelle previste nelle convenzioni e nei contratti nei periodi dall'1.1.2006 al CP_3
31.12.2008 e dal 12.5.2009 al 31.12.2011.
Afferma l'appello che in entrambi i casi la prestazione lavorativa era attestata dai fogli presenza, recanti l'orario di entrata ed uscita ed il luogo di lavoro, per cui esisteva una differenza quantitativa dell'ammontare della prestazione, che avrebbe dovuto essere compensata come previsto dall'art. 2225 c.c.. Per quanto riguarda specificamente il periodo dal 1-1-2009 al 11-5-2009, nell'appello si afferma che: “la
Dott.ssa nel periodo in contesta-zione ha prestato servizio presso la suindicata Parte_1
Casa Protetta Vittorio Emanuele III svolgendo i seguenti servizi richiesti dal Comune: nei mesi di Gennaio, Aprile e maggio “sostegno psicologico agli anziani” e nei mesi di febbraio e marzo oltre al suddetto servizio ha svolto anche quello “Tutoraggio Servizio
Civile e Tirocinanti”.”
Tale ultima affermazione è fatto nuovo, nel processo, poiché nel ricorso introduttivo nulla è stato allegato al riguardo. Della stessa, pertanto, non si può tenere conto e, del resto, la sua genericità non permetterebbe una dettagliata difesa da parte del appellato. CP_1
Il problema principale nell'esame del motivo, che precede logicamente il problema dell'applicazione dei parametri dell'art. 2225 c.c., è quello della prova dell'esistenza di una prestazione da parte dell'appellante, sia nel periodo da ultimo citato, che in tutto il restante periodo in cui viene attestata dai fogli presenza una durata di permanenza nel luogo di lavoro superiore alla consistenza programmata della prestazione d'opera di volta in volta prevista dai vari contratti stipulati.
Correttamente la sentenza appellata ha già escluso la rilevanza probatoria degli stessi, sia ai fini di dimostrare la natura subordinata della prestazione, che la sua consistenza quantitativa: essa potrebbe avere tale efficacia solo se fosse già dimostrata la natura subordinata della prestazione e, quindi, che l'oggetto della prestazione è la vera e propria messa a disposizione delle proprie energie lavorative. In difetto di ciò, vista l'assenza di elementi discriminanti riguardo alla natura subordinata del rapporto, e vista la totale assenza di prova sul fatto che tale presenza sia stata imposta o richiesta dal Comune, essa non dimostra altro che la presenza sul luogo di “lavoro”, ma non che sia stata effettuata alcuna prestazione. Trattandosi di rapporti di natura professionale,
8 l'oggetto della prova dell'appellane avrebbe dovuto essere proprio l'effettuazione dell'attività prevista dalle convenzioni, mediante allegazione specifica del suo contenuto, ed anche per l'intera fascia oraria di presenza sul luogo, ma questo non è stato fatto, cosicché si deve confermare la valutazione della sentenza appellata riguardo alla mancanza di prova sull'effettuazione della prestazione. Quella attestata dai fogli presenza non è altro che la “striscia oraria”, la fascia di presenza in servizio, all'interno della quale erano variamente disseminati i momenti in cui l'attività professionale veniva concretamente esercitata (e compensata).
Ciò vale anche per il periodo dal 1-1-2009 al 11-5-2009, in cui è attestata, sì, la presenza sul luogo, ma in cui è stata sempre contestata l'effettuazione di una qualsiasi prestazione di attività dell'appellante da parte del A maggior ragione, in un CP_1
periodo intercorso tra la cessazione del regime formale di convenzione professionale ed il passaggio alla stipulazione di diversi CO.CO.CO., in cui nessuna documentazione formale esiste e in cui l'effettuazione di una prestazione è stata esclusa dalla certificazione di servizio rilasciata dallo stesso (vedi doc. 1, prot. Controparte_1
39846 del 20-2-2012), l'allegazione della ricorrente riguardo al contenuto della prestazione avrebbe dovuto essere precisa e circostanziata. Ciò, invece, non è avvenuto.
La mancanza di prova sull'effettuazione di una prestazione rende superfluo l'esame dei problemi relativi alla determinazione del compenso o dell'individuazione di un criterio equitativo. Quest'ultimo in ogni caso non si potrebbe individuare, poiché anche ammettendo l'esistenza di una qualche prestazione lavorativa, ciò sarebbe del tutto generico ed indeterminato, tanto da non consentire l'individuazione di alcun criterio, che non sia meramente arbitrario.
Da quanto finora esposto, deriva l'infondatezza dell'appello, che deve essere rigettato. La sentenza appellata deve essere confermata e le spese poste a carico dell'appellante, liquidate secondo i valori medi di tariffa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio d'appello in favore dell'appellata, che liquida in complessivi €. 6.615,00 per onorari oltre al 15% per spese
9 imponibili ed accessori.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 31-3-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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