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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/07/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
II Sezione Civile CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice dott. Francesca Ajello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 963/2025 R.G. promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. RUSTIA ROBERTA Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE
contro
:
) con il patrocinio dell'avv. VALLE PAOLA Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 17 luglio 2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente chiesto che venga dichiarata la separazione dei coniugi con prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande. pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e hanno contratto matrimonio in TRIESTE, il 04/06/2005; Parte_1 Controparte_1
Per_
2. Dalla loro unione sono nati tre figli: e;
Per_2 Persona_3
3. ha proposto ricorso chiedendo la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c. Parte_1
con addebito della colpa in capo alla resistente, il collocamento dei figli presso di sé con visite madre – figli libere secondo le esigenze dei minori e con assegnazione della casa coniugale, nonché
la determinazione in euro 150,00 per ciascun figlio del contributo al mantenimento da porre an carico della madre;
4. Si è costituita in giudizio , associandosi alla richiesta di separazione e Controparte_1
chiedendo ella stessa l'addebito al marito;
ha poi chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori,
con collocamento prevalente presso il padre ma residenza presso la madre e diritto di visita libero per i figli maggiori e regolamentato per e assegnazione della casa familiare al signor Persona_4
nonché determinazione del contributo al mantenimento dei figli in via diretta o mediante Pt_1
integrale percezione dell'Assegno Unico da parte del padre e condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla resistente in costanza di matrimonio;
5. all'udienza del 16 luglio 2025, le parti hanno chiesto l'emissione dei provvedimenti provvisori sugli aspetti relativi ai figli e la pronuncia sullo status di separazione, con rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande.
Ritenuto che:
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali,
che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come è dimostrato dalle conclusioni formulate dalle parti e dalle loro allegazioni.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1
22/01/1974, che hanno celebrato matrimonio concordatario a TRIESTE in data
04/06/2005 (anno 2005, atto n. 58, parte II, serie A);
2. RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza del giudice delegato:
MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale
di stato civile del Comune di TRIESTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (anno 2005,
atto n. 58, parte II, serie A).
Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 17/07/2025
il Giudice relatore
Dott. Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott. Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
II Sezione Civile CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice dott. Francesca Ajello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 963/2025 R.G. promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. RUSTIA ROBERTA Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE
contro
:
) con il patrocinio dell'avv. VALLE PAOLA Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 17 luglio 2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente chiesto che venga dichiarata la separazione dei coniugi con prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande. pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e hanno contratto matrimonio in TRIESTE, il 04/06/2005; Parte_1 Controparte_1
Per_
2. Dalla loro unione sono nati tre figli: e;
Per_2 Persona_3
3. ha proposto ricorso chiedendo la separazione giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c. Parte_1
con addebito della colpa in capo alla resistente, il collocamento dei figli presso di sé con visite madre – figli libere secondo le esigenze dei minori e con assegnazione della casa coniugale, nonché
la determinazione in euro 150,00 per ciascun figlio del contributo al mantenimento da porre an carico della madre;
4. Si è costituita in giudizio , associandosi alla richiesta di separazione e Controparte_1
chiedendo ella stessa l'addebito al marito;
ha poi chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori,
con collocamento prevalente presso il padre ma residenza presso la madre e diritto di visita libero per i figli maggiori e regolamentato per e assegnazione della casa familiare al signor Persona_4
nonché determinazione del contributo al mantenimento dei figli in via diretta o mediante Pt_1
integrale percezione dell'Assegno Unico da parte del padre e condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla resistente in costanza di matrimonio;
5. all'udienza del 16 luglio 2025, le parti hanno chiesto l'emissione dei provvedimenti provvisori sugli aspetti relativi ai figli e la pronuncia sullo status di separazione, con rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande.
Ritenuto che:
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali,
che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come è dimostrato dalle conclusioni formulate dalle parti e dalle loro allegazioni.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1
22/01/1974, che hanno celebrato matrimonio concordatario a TRIESTE in data
04/06/2005 (anno 2005, atto n. 58, parte II, serie A);
2. RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza del giudice delegato:
MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale
di stato civile del Comune di TRIESTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (anno 2005,
atto n. 58, parte II, serie A).
Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 17/07/2025
il Giudice relatore
Dott. Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott. Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3