Art. 11.
Presso l'Universita' statale in Calabria sara' realizzato un centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'universita' nonche' una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del centro; i criteri e le modalita' per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi, nonche' per la determinazione delle quote dovute al centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalita' per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante d: alloggi di servizio nell'ambito del centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 .
Il centro residenziale dell'Universita' in Calabria e' compreso fra gli enti di cui all' art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 .
Presso l'Universita' statale in Calabria sara' realizzato un centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'universita' nonche' una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del centro; i criteri e le modalita' per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi, nonche' per la determinazione delle quote dovute al centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalita' per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante d: alloggi di servizio nell'ambito del centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 .
Il centro residenziale dell'Universita' in Calabria e' compreso fra gli enti di cui all' art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 .