Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 372
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica ingiunzione di pagamento

    La società di riscossione ha depositato prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento in data anteriore al sollecito impugnato. Tale atto non risulta essere stato impugnato dal contribuente, rendendo di fatto inammissibile l'impugnazione del sollecito.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    L'eccezione di prescrizione viene respinta in quanto, anche considerando il termine quinquennale, risulta rispettato tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di notifica del sollecito di pagamento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 372
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 372
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo