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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2726/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 588143/2024 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 97663 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: “INSISTE affinchè codesta Corte accolga le domande proposte con il ricorso introduttivo”.
Resistente: Rigettare il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, siccome infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare l'atto impugnato;
Con vittoria di spese e competenze.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento, in epigrafe indicato (notificato per la riscossione IMU iscritta a ruolo dal Comune di Catanzaro per l'anno 2015) non è fondato.
Il contribuente ha eccepito la mancata preliminare notifica dell'ingiunzione di pagamento e la prescrizione del credito tributario contestato, che sarebbe maturata tra il quinquennio successivo all'anno d'imposta in esame e la notifica del sollecito di pagamento impugnato nel presente giudizio.
La società di riscossione si è costituita in giudizio il 23.12.2024, instando per l'inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione dell'ingiunzione di pagamento notificata in data 9.5.2024 a mezzo del servizio postale: tale atto, invero, non risulta impugnato dal contribuente.
Inoltre, detta società ha depositato con memoria del 31.12.2025 anche la prova della notifica al contribuente del preliminare avviso di accertamento, avviso consegnato a mani di familiare convivente (suocera) il 17.12.2019 con attestazione dell'invio della raccomandata informativa.
Anche detto avviso non è stato impugnato dal contribuente.
Sul punto, è necessario rilevare che, in mancanza di tempestiva impugnazione della precedente ingiunzione di pagamento, l'odierna impugnazione risulta inammissibile ai sensi dell'art. 19 D. Lgv. 546/1992 (v. Cassazione civile, sez. trib., 15/05/2008, n. 12194 -
Società_1Min. fin. c. Soc. Vetri). Per quanto sopra, va respinta anche l'eccezione di prescrizione proposta dal contribuente, risultando in ogni caso rispettato il termine quinquennale tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di notifica del sollecito di pagamento impugnato nel presente giudizio.
Conclusivamente il ricorso va respinto, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
Ricorrente_1condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della società
“So.Ge.T. S.p.a.” in euro 200,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2726/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 588143/2024 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 97663 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: “INSISTE affinchè codesta Corte accolga le domande proposte con il ricorso introduttivo”.
Resistente: Rigettare il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, siccome infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare l'atto impugnato;
Con vittoria di spese e competenze.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento, in epigrafe indicato (notificato per la riscossione IMU iscritta a ruolo dal Comune di Catanzaro per l'anno 2015) non è fondato.
Il contribuente ha eccepito la mancata preliminare notifica dell'ingiunzione di pagamento e la prescrizione del credito tributario contestato, che sarebbe maturata tra il quinquennio successivo all'anno d'imposta in esame e la notifica del sollecito di pagamento impugnato nel presente giudizio.
La società di riscossione si è costituita in giudizio il 23.12.2024, instando per l'inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione dell'ingiunzione di pagamento notificata in data 9.5.2024 a mezzo del servizio postale: tale atto, invero, non risulta impugnato dal contribuente.
Inoltre, detta società ha depositato con memoria del 31.12.2025 anche la prova della notifica al contribuente del preliminare avviso di accertamento, avviso consegnato a mani di familiare convivente (suocera) il 17.12.2019 con attestazione dell'invio della raccomandata informativa.
Anche detto avviso non è stato impugnato dal contribuente.
Sul punto, è necessario rilevare che, in mancanza di tempestiva impugnazione della precedente ingiunzione di pagamento, l'odierna impugnazione risulta inammissibile ai sensi dell'art. 19 D. Lgv. 546/1992 (v. Cassazione civile, sez. trib., 15/05/2008, n. 12194 -
Società_1Min. fin. c. Soc. Vetri). Per quanto sopra, va respinta anche l'eccezione di prescrizione proposta dal contribuente, risultando in ogni caso rispettato il termine quinquennale tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di notifica del sollecito di pagamento impugnato nel presente giudizio.
Conclusivamente il ricorso va respinto, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
Ricorrente_1condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della società
“So.Ge.T. S.p.a.” in euro 200,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa