TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/04/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4900/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4900/2021 con OGGETTO: Altri contratti d'opera promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Paolettoni;
Parte_4
ATTORI OPPONENTI contro
, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1
Massimo Filippi e Michele Filippi
CONVENUTO
Conclusioni dell'attore opponente:
pagina 1 di 8 “1. Si eccepisce la carenza di legittimazione passiva degli opponenti e conseguentemente si chiede di accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo agli stessi.
2. Dichiararsi nullo, inesistente, inammissibile e/o inefficace e, conseguentemente, revocarsi e/o annullarsi il decreto emesso nei confronti degli opponenti per tutte le ragioni supra esposte.
3. in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli opponenti si volge eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
4. In tale caso revocarsi il decreto dichiarandosi non dovuti gli importi di cui alle fatture monitoriamente azionate.
5. Porsi definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU
6. Vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta”.
Conclusioni del convenuto opposto:
“IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi n.
1-2-6-9-14-4-5-12-13 con i testi indicati nella memoria del 12/1/2022,
IN VIA PRELIMINARE: concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 690/21, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversaria opposizione, in ogni sua parte, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che improcedibile perché prescritta, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto (n. 690/21) condannandosi gli opponenti a pagare in favore dell'opposta le spese e compensi del presente giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione dall'emissione delle fatture al saldo, spese di C.T.U. da porsi a totale carico dell'opponente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3 Parte_4
690/2021 RG n. 58/2021 emesso dal Tribunale di Verona in data 26.02.2021 e pubblicato in data 2.03.2021 con il quale era loro stato ingiunto di pagare in favore dell'impresa pagina 2 di 8 la somma di € 11.540,10, oltre agli interessi come da Controparte_1
domanda ed alle spese di procedura, a titolo di pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori edilizi eseguiti presso l'appartamento sito Nogara (Vr) in via Sterzi n. 7, di comproprietà degli opponenti, oggetto delle fatture n. 16 del 30/11/2017 per euro 5.500,00
e n. 2 del 31/01/2019 per euro 6.040,10.
A sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva non avendo mai stipulato un contratto con l'opposta. Essi hanno, infatti, dedotto che:
- con contratto di locazione datato 01.07.2017 avevano concesso in locazione ad uso diverso da quello abitativo le unità immobiliari site nel Comune di Nogara, P.zza Umberto
I° civici 4-6 (con entrata da Via Sterzi 7) a ad Controparte_2 uso “produzione e rivendita di pizza al taglio;
- i lavori di sistemazione del locale commerciale in Nogara erano stati commissionati all'opposta da di (conduttrice dell'immobile); CP_3 Controparte_2
- tale circostanza era già stata riconosciuta dalla stessa la quale, dopo Controparte_1
aver emesso la fattura n. 14/2017, intestandola agli odierni opponenti, a seguito di contestazione circa la committenza dei lavori emetteva la nota di credito 2/2017 annullando
“per errata emissione” la fattura n. 14/2017;
- già a fine 2017 la conduttrice si rendeva irreperibile e ometteva tanto il pagamento dei canoni agli opponenti quanto i lavori a per tale motivo Controparte_1 [...]
intestava indebitamente le fatture agli odierni opponenti. CP_1
Gli opponenti, in via subordinata, hanno sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. per aver eseguito solo parte dei lavori e non a regola d'arte.
Sulla scorta delle illustrate premesse, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio l'impresa (d'ora Controparte_1
innanzi , in persona del legale rappresentante , la quale Controparte_1 CP_1
ha chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'impresa convenuta ha contestato la ricostruzione dei fatti avversaria e ha evidenziato che la fattura n. 16 del 30/11/2017 di euro 5.500,00 non era mai stata pagina 3 di 8 contestata prima del 30/4/2019. Ha eccepito la prescrizione ex art. 1667 c.c. e ha contestato che i lavori eseguiti dall'opposta non siano stati completati e/o effettuati a regola d'arte.
Con ordinanza dell'11.11.2021, il precedente giudice istruttore, assegnatario della presente causa, non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
In data 27.09.2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo per il sopravvenuto decesso dell'opponente Parte_4
In data 18.12.2023 parte opponente ha depositato ricorso in riassunzione e in data
18.03.2024 si sono costituiti gli eredi di , Parte_4 Parte_3 Persona_1
e .
[...] Persona_2
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali ed espletamento di ctu.
All'udienza del 21.11.2024, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
L'opposizione va accolta per i motivi infra precisati.
In punto di diritto occorre rilevare che secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio (Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 1792 del 24/01/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 10/02/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2345 del 01/03/1995).
Inoltre, nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi presti la propria opera a favore di un terzo, con la pagina 4 di 8 conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 22233 del 25/11/2004; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 19970 del 23/09/2020).
Applicati i principi suesposti alla presente vertenza, va evidenziato che gli opponenti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva non avendo conferito l'incarico all'impresa che era, invece, stato conferito dalla società Controparte_1 CP_2
.
[...] Controparte_2
Occorre, innanzitutto, premettere che ai fini della corretta instaurazione del giudizio è sufficiente che il convenuto sia affermato, nella domanda proposta nei suoi confronti, quale titolare passivo del diritto fatto valere nel giudizio mentre la verifica dell'effettiva sussistenza in capo al convenuto di tale posizione giuridica è una questione che riguarda il merito della decisione e determina la fondatezza o l'infondatezza della domanda.
Alla luce dell'avvenuta contestazione da parte dell'opponente dell'instaurazione di un rapporto contrattuale con l'opposta, l'onere di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte degli opponenti spetta all'impresa Controparte_1
All'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio, si ritiene che l'impresa
[...]
non abbia assolto il proprio onere probatorio. CP_1
Innanzitutto, non vi è prova documentale del conferimento dell'incarico da parte degli odierni opponenti ed i testi escussi nulla hanno saputo riferire in merito.
Risulta documentalmente provato che con contratto di locazione datato 01.07.2017 gli opponenti hanno concesso in locazione ad uso diverso da quello abitativo le unità immobiliari site nel Comune di Nogara, P.zza Umberto I° civici 4-6 (con entrata da Via
Sterzi 7) a ad uso “produzione e rivendita di Controparte_2 pizza al taglio” (v. doc. 5 parte opponente).
Vi è prova documentale e non è stato contestato da parte della convenuta che il preventivo delle opere, datato 5 maggio 2017, è stato intestato a di e CP_3 Controparte_2
non agli odierni opponenti (v. doc. 6 parte opponente). Né è stato provato che il preventivo era stato richiesto dal per conto degli opponenti. CP_2
pagina 5 di 8 Va disattesa la tesi sostenuta dalla convenuta in sede di comparsa conclusionale laddove ha affermato di non “aver potuto provare l'estraneità del teste ( ) nella CP_3
commissione dei lavori in quanto non sono stati ammessi i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 14 e 15”.
Innanzitutto, il capitolo 15 è stato ammesso ed il teste ha riferito: “nulla so”, CP_2
mentre, per quanto, riguarda il capitolo 14 va confermata anche in questa sede la valutazione di inammissibilità già espressa nell'ordinanza del 28.10.2022 in quanto affetto da genericità in quanto manca un preciso riferimento temporale e le modalità (per iscritto, verbalmente…) di comunicazione della circostanza indicata nel capitolo agli opponenti. Si rammenta che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige, infatti, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cassazione 22.4.2009 n. 9547, si vedano anche Cassazione
12.10.2011 n. 20997; Cassazione 2.2.2015 n. 1808 e Cass. sez. 1 -
, Sentenza n. 1874 del 23/01/2019).
Inoltre, parte convenuta, al fine di provare l'estraneità del teste nella CP_3
commissione dei lavori avrebbe potuto escutere il suddetto teste a prova contraria sul capitolo 1 della memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 di parte opponente.
Risulta, altresì, documentalmente provato che la fattura n. 14/2017, intestata agli odierni opponenti, è stata annullata “per errata emissione” dalla emettendo la Controparte_1
nota di credito 2/2017 (docc.
8-9 opponente). Appare infondata e priva di prova la circostanza allegata dalla convenuta in ordine all'avvenuta emissione della nota di credito su espressa richiesta degli opponenti i quali hanno voluto l'emissione di una seconda fattura
(la n. 16 del 30/11/2017) con importi diversi. Anzi, tale circostanza appare smentita dal fatto che la fattura 14/ 2017 e la fattura 16/2017 portano il medesimo importo di € 5.500,00
(v. doc. 8 opponente e doc. 3 opposta).
Né può ritenersi, come sostiene parte opposta, che gli opponenti non abbiano contestato la fattura emessa nel 2017 in data antecedente al 30.04.2019 in quanto non vi è prova dell'avvenuta comunicazione della stessa agli opponenti. Il capitolo di prova formulato pagina 6 di 8 dall'opposta (capitolo n. 4 della memoria ex art. 183 .cp.c. n. 2) non è stato ammesso in quanto di natura documentale e/o provabile documentalmente, in parte valutativo e generico non essendo stato indicata la modalità di trasmissione.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta in sede di comparsa conclusionale, secondo la quale il teste avrebbe riferito che: “sul cantiere si recavano spesso gli Tes_1 attori per seguire i lavori in atto”, il teste ha, invece, riferito: “[….] Non ho mai visto i signori , e In Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
cantiere ho solo visto il sig. e il figlio . Non so se le opere sono Parte_5 CP_1 state consegnate ai signori e (v. verbale udienza 6.07.2023). Pt_3 Pt_2 Pt_4
Infine, nemmeno la circostanza che il teste abbia dichiarato che il sig. Tes_1
gli aveva comunicato che i lavori erano proseguiti per ordine dei Parte_5
proprietari può assurgere ad elemento probatorio in quanto la deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può tuttavia assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità che, però, nel caso in esame non sono state acquisite (v. Cass. 19.5.2006 n. 11844; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013).
Alla luce di tutto quanto esposto, ritiene questo Giudice che difetti la prova, incombente sull'opposta, dell'avvenuto conferimento dell'incarico da parte degli opponenti.
Infine, va evidenziato che l'opposta non ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ.. conseguentemente questo Giudice, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non può esaminare la situazione allegata di arricchimento senza causa.
Ogni altra questione è assorbita.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 690/2021
RG n. 58/2021 emesso dal Tribunale di Verona in data 26.02.2021 e pubblicato in data
2.03.2021 deve essere revocato.
***
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi relativi allo scaglione pagina 7 di 8 di valore tra € 5.201,00 a € 26.000 del DM 55/2014, seguono la soccombenza.
Alla luce degli esiti del giudizio, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 690/2021
RG n. 58/2021 emesso dal Tribunale di Verona in data 26.02.2021 e pubblicato in data
2.03.2021;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in €
5.077,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
3) pone definitivamente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio a carico di
. Controparte_1
Verona, 8 aprile 2025
Il Giudice Monocratico
Paola Salmaso
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4900/2021 con OGGETTO: Altri contratti d'opera promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Paolettoni;
Parte_4
ATTORI OPPONENTI contro
, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1
Massimo Filippi e Michele Filippi
CONVENUTO
Conclusioni dell'attore opponente:
pagina 1 di 8 “1. Si eccepisce la carenza di legittimazione passiva degli opponenti e conseguentemente si chiede di accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo agli stessi.
2. Dichiararsi nullo, inesistente, inammissibile e/o inefficace e, conseguentemente, revocarsi e/o annullarsi il decreto emesso nei confronti degli opponenti per tutte le ragioni supra esposte.
3. in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli opponenti si volge eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
4. In tale caso revocarsi il decreto dichiarandosi non dovuti gli importi di cui alle fatture monitoriamente azionate.
5. Porsi definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU
6. Vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta”.
Conclusioni del convenuto opposto:
“IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi n.
1-2-6-9-14-4-5-12-13 con i testi indicati nella memoria del 12/1/2022,
IN VIA PRELIMINARE: concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 690/21, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversaria opposizione, in ogni sua parte, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che improcedibile perché prescritta, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto (n. 690/21) condannandosi gli opponenti a pagare in favore dell'opposta le spese e compensi del presente giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione dall'emissione delle fatture al saldo, spese di C.T.U. da porsi a totale carico dell'opponente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3 Parte_4
690/2021 RG n. 58/2021 emesso dal Tribunale di Verona in data 26.02.2021 e pubblicato in data 2.03.2021 con il quale era loro stato ingiunto di pagare in favore dell'impresa pagina 2 di 8 la somma di € 11.540,10, oltre agli interessi come da Controparte_1
domanda ed alle spese di procedura, a titolo di pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori edilizi eseguiti presso l'appartamento sito Nogara (Vr) in via Sterzi n. 7, di comproprietà degli opponenti, oggetto delle fatture n. 16 del 30/11/2017 per euro 5.500,00
e n. 2 del 31/01/2019 per euro 6.040,10.
A sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva non avendo mai stipulato un contratto con l'opposta. Essi hanno, infatti, dedotto che:
- con contratto di locazione datato 01.07.2017 avevano concesso in locazione ad uso diverso da quello abitativo le unità immobiliari site nel Comune di Nogara, P.zza Umberto
I° civici 4-6 (con entrata da Via Sterzi 7) a ad Controparte_2 uso “produzione e rivendita di pizza al taglio;
- i lavori di sistemazione del locale commerciale in Nogara erano stati commissionati all'opposta da di (conduttrice dell'immobile); CP_3 Controparte_2
- tale circostanza era già stata riconosciuta dalla stessa la quale, dopo Controparte_1
aver emesso la fattura n. 14/2017, intestandola agli odierni opponenti, a seguito di contestazione circa la committenza dei lavori emetteva la nota di credito 2/2017 annullando
“per errata emissione” la fattura n. 14/2017;
- già a fine 2017 la conduttrice si rendeva irreperibile e ometteva tanto il pagamento dei canoni agli opponenti quanto i lavori a per tale motivo Controparte_1 [...]
intestava indebitamente le fatture agli odierni opponenti. CP_1
Gli opponenti, in via subordinata, hanno sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. per aver eseguito solo parte dei lavori e non a regola d'arte.
Sulla scorta delle illustrate premesse, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio l'impresa (d'ora Controparte_1
innanzi , in persona del legale rappresentante , la quale Controparte_1 CP_1
ha chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'impresa convenuta ha contestato la ricostruzione dei fatti avversaria e ha evidenziato che la fattura n. 16 del 30/11/2017 di euro 5.500,00 non era mai stata pagina 3 di 8 contestata prima del 30/4/2019. Ha eccepito la prescrizione ex art. 1667 c.c. e ha contestato che i lavori eseguiti dall'opposta non siano stati completati e/o effettuati a regola d'arte.
Con ordinanza dell'11.11.2021, il precedente giudice istruttore, assegnatario della presente causa, non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
In data 27.09.2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo per il sopravvenuto decesso dell'opponente Parte_4
In data 18.12.2023 parte opponente ha depositato ricorso in riassunzione e in data
18.03.2024 si sono costituiti gli eredi di , Parte_4 Parte_3 Persona_1
e .
[...] Persona_2
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali ed espletamento di ctu.
All'udienza del 21.11.2024, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
L'opposizione va accolta per i motivi infra precisati.
In punto di diritto occorre rilevare che secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio (Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 1792 del 24/01/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 10/02/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2345 del 01/03/1995).
Inoltre, nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi presti la propria opera a favore di un terzo, con la pagina 4 di 8 conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 22233 del 25/11/2004; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 19970 del 23/09/2020).
Applicati i principi suesposti alla presente vertenza, va evidenziato che gli opponenti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva non avendo conferito l'incarico all'impresa che era, invece, stato conferito dalla società Controparte_1 CP_2
.
[...] Controparte_2
Occorre, innanzitutto, premettere che ai fini della corretta instaurazione del giudizio è sufficiente che il convenuto sia affermato, nella domanda proposta nei suoi confronti, quale titolare passivo del diritto fatto valere nel giudizio mentre la verifica dell'effettiva sussistenza in capo al convenuto di tale posizione giuridica è una questione che riguarda il merito della decisione e determina la fondatezza o l'infondatezza della domanda.
Alla luce dell'avvenuta contestazione da parte dell'opponente dell'instaurazione di un rapporto contrattuale con l'opposta, l'onere di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte degli opponenti spetta all'impresa Controparte_1
All'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio, si ritiene che l'impresa
[...]
non abbia assolto il proprio onere probatorio. CP_1
Innanzitutto, non vi è prova documentale del conferimento dell'incarico da parte degli odierni opponenti ed i testi escussi nulla hanno saputo riferire in merito.
Risulta documentalmente provato che con contratto di locazione datato 01.07.2017 gli opponenti hanno concesso in locazione ad uso diverso da quello abitativo le unità immobiliari site nel Comune di Nogara, P.zza Umberto I° civici 4-6 (con entrata da Via
Sterzi 7) a ad uso “produzione e rivendita di Controparte_2 pizza al taglio” (v. doc. 5 parte opponente).
Vi è prova documentale e non è stato contestato da parte della convenuta che il preventivo delle opere, datato 5 maggio 2017, è stato intestato a di e CP_3 Controparte_2
non agli odierni opponenti (v. doc. 6 parte opponente). Né è stato provato che il preventivo era stato richiesto dal per conto degli opponenti. CP_2
pagina 5 di 8 Va disattesa la tesi sostenuta dalla convenuta in sede di comparsa conclusionale laddove ha affermato di non “aver potuto provare l'estraneità del teste ( ) nella CP_3
commissione dei lavori in quanto non sono stati ammessi i capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 14 e 15”.
Innanzitutto, il capitolo 15 è stato ammesso ed il teste ha riferito: “nulla so”, CP_2
mentre, per quanto, riguarda il capitolo 14 va confermata anche in questa sede la valutazione di inammissibilità già espressa nell'ordinanza del 28.10.2022 in quanto affetto da genericità in quanto manca un preciso riferimento temporale e le modalità (per iscritto, verbalmente…) di comunicazione della circostanza indicata nel capitolo agli opponenti. Si rammenta che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige, infatti, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cassazione 22.4.2009 n. 9547, si vedano anche Cassazione
12.10.2011 n. 20997; Cassazione 2.2.2015 n. 1808 e Cass. sez. 1 -
, Sentenza n. 1874 del 23/01/2019).
Inoltre, parte convenuta, al fine di provare l'estraneità del teste nella CP_3
commissione dei lavori avrebbe potuto escutere il suddetto teste a prova contraria sul capitolo 1 della memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 di parte opponente.
Risulta, altresì, documentalmente provato che la fattura n. 14/2017, intestata agli odierni opponenti, è stata annullata “per errata emissione” dalla emettendo la Controparte_1
nota di credito 2/2017 (docc.
8-9 opponente). Appare infondata e priva di prova la circostanza allegata dalla convenuta in ordine all'avvenuta emissione della nota di credito su espressa richiesta degli opponenti i quali hanno voluto l'emissione di una seconda fattura
(la n. 16 del 30/11/2017) con importi diversi. Anzi, tale circostanza appare smentita dal fatto che la fattura 14/ 2017 e la fattura 16/2017 portano il medesimo importo di € 5.500,00
(v. doc. 8 opponente e doc. 3 opposta).
Né può ritenersi, come sostiene parte opposta, che gli opponenti non abbiano contestato la fattura emessa nel 2017 in data antecedente al 30.04.2019 in quanto non vi è prova dell'avvenuta comunicazione della stessa agli opponenti. Il capitolo di prova formulato pagina 6 di 8 dall'opposta (capitolo n. 4 della memoria ex art. 183 .cp.c. n. 2) non è stato ammesso in quanto di natura documentale e/o provabile documentalmente, in parte valutativo e generico non essendo stato indicata la modalità di trasmissione.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta in sede di comparsa conclusionale, secondo la quale il teste avrebbe riferito che: “sul cantiere si recavano spesso gli Tes_1 attori per seguire i lavori in atto”, il teste ha, invece, riferito: “[….] Non ho mai visto i signori , e In Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
cantiere ho solo visto il sig. e il figlio . Non so se le opere sono Parte_5 CP_1 state consegnate ai signori e (v. verbale udienza 6.07.2023). Pt_3 Pt_2 Pt_4
Infine, nemmeno la circostanza che il teste abbia dichiarato che il sig. Tes_1
gli aveva comunicato che i lavori erano proseguiti per ordine dei Parte_5
proprietari può assurgere ad elemento probatorio in quanto la deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può tuttavia assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità che, però, nel caso in esame non sono state acquisite (v. Cass. 19.5.2006 n. 11844; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013).
Alla luce di tutto quanto esposto, ritiene questo Giudice che difetti la prova, incombente sull'opposta, dell'avvenuto conferimento dell'incarico da parte degli opponenti.
Infine, va evidenziato che l'opposta non ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ.. conseguentemente questo Giudice, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non può esaminare la situazione allegata di arricchimento senza causa.
Ogni altra questione è assorbita.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 690/2021
RG n. 58/2021 emesso dal Tribunale di Verona in data 26.02.2021 e pubblicato in data
2.03.2021 deve essere revocato.
***
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi relativi allo scaglione pagina 7 di 8 di valore tra € 5.201,00 a € 26.000 del DM 55/2014, seguono la soccombenza.
Alla luce degli esiti del giudizio, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 690/2021
RG n. 58/2021 emesso dal Tribunale di Verona in data 26.02.2021 e pubblicato in data
2.03.2021;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in €
5.077,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
3) pone definitivamente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio a carico di
. Controparte_1
Verona, 8 aprile 2025
Il Giudice Monocratico
Paola Salmaso
pagina 8 di 8