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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1510 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1
Galfano, per mandato in atti appellante
e rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Di Girolamo, per mandato in atti Controparte_1
appellato oggetto: appello contro la sentenza n. 24/2022 (n. 176/2019 R.G.) del Giudice di pace di CP_1
pubblicata il 27 gennaio 2022
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di appello ritualmente notificato, l'appellante ha impugnato la suindicata sentenza, con cui il Giudice di pace di Marsala aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del
[...]
per i danni subiti dalla bara del figlio che, per la cattiva e/o inesistente manutenzione dei CP_1
loculi, si era danneggiata e presentava vari ammaloramenti.
L'appellante ha impugnato la sentenza ritenendo la domanda fondata sia nell'an sia nel quantum alla luce della documentazione prodotta e delle prove richieste, pertanto, ha contestato la sentenza anche in punto di spese processuali, concludendo come in atto di citazione in appello che si ha qui per riportato.
Il appellato si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1 tempestivamente il 14 ottobre 2022 e, previa eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.c. e dell'art. 348-bis c.p.c., ha contestato in fatto ed in diritto le domande di controparte, eccependo la carenza di prova e l'inutilizzabilità o comunque la irrilevanza della documentazione anche fotografica prodotta.
1 La causa, istruita a mezzo di prove orali e di consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla perizia dell'ER , è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 Persona_1
novembre 2024, nella quale, previa concessione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti che si sono riportati agli atti introduttivi dell'appello.
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato poiché, dal complessivo tenore dell'atto di citazione in appello, può ricavarsi sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, sia la modifica (integrale) della sentenza impugnata per una diversa ricostruzione dei fatti di causa riferita all'oggetto (mediato) della responsabilità extracontrattuale del appellato. CP_1
3. Venendo al merito della controversia, la domanda attorea deve essere qualificata nei termini di cui all'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia in capo a colui cui spetta il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa. In caso di responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale di riparto dell'onere probatorio, sancito dall'art. 2697 c.c., impone al danneggiato di provare l'evento dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità che si condivide, in tema di responsabilità da cose in custodia ha affermato che, per stabilire il riparto dell'onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi: a) quando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
b) quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno, anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. civ.,
n. 17625/2016. Conforme Cass. civ., n. 21212/2015).
Pertanto, la pericolosità della cosa non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell'art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno. Così ragionando, quando il danno si assume essere stato provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa, il Giudice può risalire al fatto ignoto dell'esistenza del nesso di causa.
Peraltro, condividendo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, pur ritenendo in astratto che, ai fini dell'accertamento in ordine alla sussistenza di responsabilità del custode, non va accertata la sua colpa nell'aver determinato l'evento dannoso, essendo a tal fine sufficiente il suo rapporto giuridico con la cosa custodita da cui scaturisce automaticamente la sua responsabilità salva la prova del caso fortuito (cfr. in termini di massima Cass. civ, n. 37059/2022),
2 è comunque necessario che il danneggiato dimostri la derivazione del danno dal fatto della cosa in custodia (cfr. ex multis Cass. civ., n. 16770/2006 in motivazione).
In particolare, ai sensi dell'art. 63 d.P.R. n. 285/1990, l'obbligo di manutenzione straordinaria dei sepolcri, per tutto quanto concerne i lavori più rilevanti, grava sul CP_1
Nel caso di specie, ai fini della ricostruzione dei danni, come evidenziato dalla CTU «Alla luce delle condizioni riscontrate sul posto e le foto visionate al momento della traslazione si può ritenere che la causa principale che ha accelerato il processo di degrado della bara e da attribuire principalmente allo stato dei luoghi e da una cattiva manutenzione dei loculi» (cfr. pag. 5 relazione CTU).
Dalla relazione peritale, che questo Giudice condivide, può dunque ritenersi provato il nesso di causa fra i danni alla bara del figlio dell'appellante e la cattiva manutenzione del sepolcro in cui la stessa era stata collocata.
In particolare, la perizia ha evidenziato che i danni derivano principalmente: a) dalla realizzazione del sepolcro in tufo, materiale altamente poroso che spiega l'eccesso di umidità nella zona del sepolcro, considerando che lo stesso si trova in seconda fila, e che consente di escludere che si tratti di risalita capillare dal basso della parete;
b) dalla presenza di piante di AP (le cui radici sono capaci di causare crepe lungo la parete) concorrendo a causare l'eccesso di infiltrazione.
Il consulente ha inoltre precisato che l'umidità ambientale e la temperatura sono due fattori che provocano danni al legno componente la bara che, pertanto, è stata sostituita, come confermato dai testi (escusso nel corso del primo grado di giudizio all'udienza del 23 gennaio 2020) Testimone_1
e (escusso nel presente giudizio di appello all'udienza del 12 ottobre 2023). Testimone_2
Considerato che i difetti riscontrati dal CTU rientrano nel novero dei lavori più rilevanti (attenendo alle condizioni strutturali del sepolcro), esse rientrano fra gli obblighi di manutenzione straordinaria gravanti sul CP_1
In conclusione, dall'istruttoria è emersa la prova del nesso di causa e del danno subito dall'appellante.
4. Passando alla quantificazione del danno patrimoniale, sulla base della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (fattura 91/A del 26 ottobre 2018), lo stesso ammonta a € 4.190.
Il danno dalla data di insorgenza (26 ottobre 2018) va rivalutato fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione
(con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
Applicando le superiori regole, il danno di € 4.190 - rivalutato alla data della decisione - ammonta a
€ 5.468,10 (comprensivo di rivalutazione per € 4.960,96 e interessi per € 507,14) e sullo stesso spettano anche gli interessi legali dalla decisione al saldo.
3 5. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello ed in ossequio al principio della soccombenza, anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di primo grado deve essere riformata.
In particolare, in applicazione del principio di causalità che governa il regime delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (Corte Cost., n. 77/2018) sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese processuali. E infatti, alla luce di quanto emerso nel corso di causa, la condotta della parte che ha provveduto alla sostituzione della bara senza provare una previa interlocuzione con il ha aggravato l'attività istruttoria e la prova del danno nel Controparte_1
corso del giudizio. Per queste ragioni deve disporsi la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per la quota di ½. La residua quota di ½ delle spese va liquidata come in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022.
5.1. Con riferimento al giudizio di primo grado, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. citato, come modificato - che trattasi di cognizione innanzi al Giudice di pace, scaglione da € 5.201 a 26.000.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro bassa difficoltà e complessità, il modestissimo valore dell'affare (prossimo all'importo minimo dello scaglione di riferimento), nonché i risultati conseguiti (accoglimento della domanda), si ritiene congruo determinare un compenso ai valori minimi per le fasi di studio della controversia (€ 213), introduttiva del giudizio (€ 176) e decisionale (€ 373) - con esclusione della fase istruttoria (Cass. civ., n. 10206/2021), per complessivi € 762, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre accessori di legge.
Il va condannato alla rifusione della quota di ½ non oggetto di compensazione. CP_1
5.2. Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificati dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. citato, come modificato - che trattasi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.201 a 26.000
Quanto ai criteri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato, considerate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro bassa difficoltà e complessità, il modestissimo valore dell'affare (prossimo all'importo minimo dello scaglione di riferimento), nonché i risultati conseguiti (accoglimento della domanda), si ritiene congruo determinare un compenso ai valori minimi per le fasi di studio della controversia (€ 460), introduttiva del giudizio (€ 389), istruttoria (€ 840) e decisionale (€ 851), per
4 complessivi € 2.540, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre accessori di legge.
Il va condannato alla rifusione della quota di ½ non oggetto di compensazione. CP_1
All'appellante vittoriosa spetta inoltre il rimborso della quota di ½ delle spese (€ 174) documentate.
5.3. La quota di ½ delle spese processuali, come sopra liquidata, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere distratta in favore del difensore di parte appellante che ha dichiarato di averle anticipate (cfr. comparsa depositata il 20 gennaio 2025).
5.4. Considerato l'esito del giudizio, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del nei rapporti interni fra le parti. Controparte_1
Per questi
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, respinta e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, riforma integralmente la Parte_1
sentenza n. 24/2022 (n. 176/2019 R.G.) del Giudice di pace di Marsala, pubblicata il 27 gennaio 2022.
2) Condanna il al pagamento, in favore di , dell'importo Controparte_1 Parte_1
di € 5.468,10 oltre gli interessi legali dalla decisione al saldo.
3) Condanna il alla rifusione, in favore di , della quota di Controparte_1 Parte_1
½ delle spese processuali del giudizio davanti al Giudice di pace di quota che si distrae in CP_1 favore dell'Avv. Giovanni Galfano e che si liquida in € 381, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
4) Condanna il alla rifusione, in favore di , della quota di Controparte_1 Parte_1
½ delle spese processuali del presente grado di giudizio, quota che si distrae in favore dell'Avv.
Giovanni Galfano e che si liquida in € 1.270, oltre una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
5) Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per la quota di ½.
6) Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del nei rapporti interni fra le parti. Controparte_1
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Marsala, in data 16 giugno 2025.
Il Giudice dott. Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Antonino Campanella.
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