CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2137/2022 promossa da:
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. VITTORIO BOLOGNI e dell'Avv. C.F._2
ANDREA RICCHIUTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO
[...] P.IVA_1
SANTARCANGELO;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 564/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 4.10.2022.
CONCLUSIONI
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
<voglia la corte d di firenze in totale riforma della sentenza tribunale prato n. pubblicata il resa a definizione del giudizio r.g. accogliere le seguenti conclusioni:>
pagina 1 di 15 “IN TESI: accertata l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'atto di scioglimento datato 08/11/2018, sottoscritto dal Commissario Liquidatore dell' in LCA, dal Controparte_2 preliminare stipulato tra parte attrice ed , o comunque disapplicando lo stesso atto CP_1 di scioglimento, accertato altresì il pagamento del prezzo convenuto, ovvero accertato un residuo importo ancora dovuto dagli attori – a qualsiasi titolo - per l'acquisto dell'immobile, disporre il trasferimento della proprietà della casa per civile abitazione posta in Prato (PO), Via Amerigo Bresci n. 68, identificata catastalmente al foglio mappale n. 67, part. 1418, sub. 501 (ex 25), e classificato A/2, nonché del garage con accesso da Via Nicolodi n. 1, identificato catastalmente al foglio n. 67, part. 1418, sub. 26, cat. C/6, dalla in LCA CP_1 ad nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ze l'11/04/1959 ( n c
[...] C.F._2 accertato un residuo importo ancora dovuto da parte attrice, subordinare il trasferimento della proprietà al versamento del residuo prezzo e/o all'estinzione del mutuo concesso da PS, eventualmente anche mediante suo accollo da parte degli attori;
IN IPOTESI ove non venga accolta la domanda in tesi, accertato il pagamento della somma di L. 435.100.000, pari ad € 224.710,24, ovvero della diversa maggior somma, da parte attrice , accertare il diritto di credito in prededuzione di parte attrice Parte_3 Parte_2 ed nei confronti di parte convenuta nella misura di L.
[...] Parte_1
435.100.000, pari ad € 224.710,24, ovvero il diverso maggior credito, oltre ad interessi legali dalla data del 23/03/2000 alla data di deposito dell'emananda sentenza, e per gli effetti condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di detta somma, oltre interessi.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”>;
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile l'appello.
- NEL MERITO:
1) in via principale, a conferma della sentenza di primo grado, rigettare integralmente l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) in subordine, rigettare le domande degli appellanti poiché inamissibili, prescritte e comunque infondate;
In gni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 564/2022 pubblicata il 4.10.2022, ha così deciso:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 2 di 15 1.1 e avevano agito contro la società cooperativa Parte_1 Parte_2 in L.C.A. (di qui innanzi anche in LCA) per Controparte_3 CP_1 ottenere, in via principale, sentenza che, ex art. 2932 c.c., trasferisse loro, in esecuzione dell'atto di assegnazione di alloggio del 10.11.1999, la proprietà dell'appartamento posto a
Prato, Via Amerigo Bresci n. 68 (catastalmente identificato al foglio mappale n. 67, part. 1418, sub. 25, e classificato A/2) con il pertinente garage (identificato catastalmente al foglio n. 67, part. 1418, sub. 26, cat. C/6, con accesso da Via Nicolodi n. 1); in subordine, sentenza d'accertamento del loro diritto di credito in prededuzione nei confronti della liquidatela nella misura di ₤ 435.100.000, pari a € 224.710,24, versati nel corso del tempo (sia direttamente alla società, sia sostenendo le rate del mutuo) a titolo di prezzo.
A sostegno della domanda, avevano dedotto che:
(-) erano soci della cooperativa;
(-) il 21.9.1994 avevano prenotato un alloggio da realizzarsi nel PEEP denominato
“Pizzidimonte Nord”, a fronte del pagamento di una somma preventivata di ₤ 380.000.000, in seguito determinato in ₤ 435.100.00 (pari a € 224.710,24);
(-) il 10.11.1999 avevano stipulato con la cooperativa un atto di assegnazione di alloggio per il realizzato appartamento posto in Prato (PO), Via Amerigo Bresci n. 68: atto che era suscettibile, come un preliminare, d'essere oggetto di domanda ex art. 2932 c.c.;
(-) quello stesso 10.11.1999 avevano preso possesso dell'alloggio, iniziando a risiedervi;
(-) all'art. 2 dell'atto di assegnazione si era dato atto che essi avevano versato la somma di ₤ 277.000.000, mentre la residua somma di ₤ 158.100.000 sarebbe stata mutuata;
(-) il 23.3.2000 la cooperativa aveva mutuato la somma da PS (che aveva iscritto ipoteca a garanzia) e il rimborso era stato effettuato da e per € 240.203,67, Parte_1 Pt_2 cifra comprensiva del capitale e degli interessi;
(-) il contratto definitivo non era stato concluso «[…] in quanto è sorto contenzioso con
PS che chiedeva per la cancellazione dell'ipoteca, rispetto a quanto già incassato, un'ulteriore somma di circa € 3.455,79; somma che era stata contestata da parte attrice che deduceva un errore nel calcolo degli interessi e l' , che già aveva incassato il totale CP_1 dell'importo pattuito per il prezzo, si è rifiutata di stipulare il definitivo in assenza di estinzione della pretesa dell'PS garantito da ipoteca su immobile ancora intestato ad
stessa […]» (atto di citazione introduttivo, pag. 3); CP_1
pagina 3 di 15 (-) nelle more della trattativa fra le parti, la cooperativa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, nonostante l'immediata manifestazione da parte degli attori sin dal
13.11.2017 della volontà di sottoscrivere il definitivo pagando alla banca la residua somma di €
3.455,79, il Commissario Liquidatore, in data 8.11.2018, aveva dichiarato di volersi sciogliere al contratto di assegnazione ai sensi dell'art. 72 l.f.;
(-) lo scioglimento unilaterale, immotivato, era illegittimo e doveva dunque essere considerato tamquam non esset e disapplicato, perché:
(=) era mancata l'autorizzazione del Comitato di Sorveglianza;
(=) la facoltà di scioglimento prevista dall'art. 72 l.f., come novellato dal D. Lgs
169/2007, non era rimesso all'arbitrio del Commissario, ma, oltre a richiedere l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, doveva fare un bilanciamento, anche in considerazione del grado di esecuzione del contratto;
(=) peraltro, poiché gli attori avevano già corrisposto l'intero prezzo, la scioglimento avrebbe determinato un loro credito da pagare in prededuzione dalla procedura, senza dunque alcun reale vantaggio per la massa;
(=) l'assenza di discrezionalità assoluta era riaffermata anche a livello di normativa sovranazionale, come stabilito dalla CEDU, con riferimento alla violazione dell'art. 13 in relazione all'art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione, con sentenza 4.2.2014 in causa n.
25376/06-Ceni
contro
TA.
1.2 si era costituita per resistere, eccependo che: Controparte_4
(-) l'azione ex art. 2932 c.c. era inammissibile, perché successiva alla sottoposizione della società convenuta alla liquidazione coatta amministrativa;
(-) le domande di accertamento e di condanna erano improcedibili, perché proposte al di fuori dell'ambito concorsuale;
(-) il diritto ex art. 2932 c.c. si era prescritto, posto che l'atto di prenotazione era del
21.9.1994 e quello di assegnazione del 10.11.1999;
(-) la domanda ex art. 2932 c.c. era comunque infondata, perché l'immobile era gravato di ipoteca a favore di PS;
(-) lo scioglimento del Commissario Straordinario era, ai sensi dell'art. 72 l.f., legittimo, in quanto:
pagina 4 di 15 (=) il Commissario doveva agire per la miglior tutela della massa, il che era quanto era stato considerato nel caso di specie, tenuto conto che:
(*) il preliminare (i.e. l'assegnazione) non era stato trascritto e, dunque, non era opponibile alla procedura ex art. 45 l.f.;
(*) l'immobile era gravato da ipoteca in favore di PS, che vantava un credito residuo di 19mila euro, così che se il Commissario fosse subentrato nel contratto, avrebbe assunto, per la massa, l'obbligo di estinguere il mutuo garantito da ipoteca;
(*) lo scioglimento, per contro, determinava il recupero del bene alla massa;
(*) la mancanza dell'autorizzazione del Comitato di Sorveglianza dipendeva dal fatto che l'organo non era stato a quella data ancora costituito, situazione nella quale non v'era necessità di autorizzazione, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di fallimento;
(*) la tesi che gli attori avrebbero maturato il diritto a ripetere il prezzo versato in prededuzione era infondata, perché, al contrario, si trattava di un credito chirografario, che, al massimo, avrebbe potuto essere assistito da privilegio se il preliminare fosse stato trascritto (art. 2775 bis c.c.);
(=) nessuna violazione della CEDU era ravvisabile, perché, nel caso di specie, le conseguenze negative che gli attori subivano non dipendevano dalla condotta, peraltro vincolata (a perseguire il miglior risultato per la massa), del Commissario, ma dal loro stesso comportamento, non avendo provveduto alla trascrizione del preliminare (quanto meno prima della sottoposizione della cooperativa a LCA).
1.3 Il Tribunale, in base a istruttoria documentale, ha fondato la sua decisione negativa affrontando subito il tema della pretesa illegittimità dello scioglimento operato unilateralmente dal . CP_5
Il primo giudice ha smentito la tesi degli attori,
1.3.a sul rilievo prioritario che l'assegnazione (parificabile al preliminare) non era stata trascritta (anteriormente all'avvio della procedura), determinando la libertà del Commissario di «[…] avvalersi della facoltà, di ordine sostanziale, di scegliere se subentrare oppure provocare lo scioglimento del rapporto a norma dell'art. 72 l.f. (in questo senso, cfr. Cass.
S.U. 18131/2015, in motivazione) […]» (sent., pag. 5);
pagina 5 di 15
1.3.b sull'accertamento che lo scioglimento era comunque legittimo, in quanto:
1.3.b.i esso, al contrario dell'ipotesi di subentro nel contratto, non richiedeva un negozio formale, né la necessità di autorizzazioni del g.d. o di altri organi, così che era irrilevante l'assenza della autorizzazione del Comitato di Sorveglianza (che era stato costituito, come documentato dalla parte convenuta, in epoca successiva, ossia il 18.10.2019);
1.3.b.ii nel merito, lo scioglimento era nell'interesse della massa, poiché, difettando la trascrizione del preliminare, era più vantaggioso per la procedura recuperare il bene, considerato anche che il credito degli attori (per la ripetizione del prezzo) non sarebbe stato assistito da privilegio, tanto meno sarebbe stato pagabile in prededuzione;
1.3.b.iii «[…] Tali considerazioni, che assorbono qualsiasi ulteriore valutazione e delibazione sulle altre azioni ed eccezioni delle parti, conducono al rigetto delle domande attoree. […]» (sent., pag. 7);
1.3.b.iv le spese si dovevano compensare integralmente per la peculiarità della controversia, la natura delle parti e i loro rapporti.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1
(di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi Parte_2 questa Corte di Appello, Controparte_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza al fine di riproporre le domande rigettate, trascritte in epigrafe.
L'impugnazione non è articolata in separati motivi.
Dopo un riassunto della vicenda e del processo di prime cure (sino a pagina 9), sono ricavabili i seguenti argomenti:
2.1 L'affermazione del Tribunale che lo scioglimento operato dal era CP_5 legittima sia sul piano formale sia sul piano sostanziale era radicalmente errata ed era fondata sulla citazione di precedenti di legittimità incongruenti con la fattispecie.
In realtà, il testo novellato dell'art. 72 l.g. prescriveva che il curatore, prima di operare le sue scelte, ivi compresa quella di sciogliersi, ricevesse l'autorizzazione del comitato dei creditori;
e, ai sensi dell'art. 201 l.f., nella LCA i poteri di controllo del Tribunale erano sostituiti da quelli dell'autorità amministrativa di vigilanza, mentre le funzioni del comitato pagina 6 di 15 dei creditori erano svolte da un comitato di sorveglianza. La mancanza di autorizzazione, dunque, rendeva di per sé solo illegittimo lo scioglimento.
L'autorizzazione, del resto, era resa necessaria dall'esigenza di impedire da parte del
Commissario un vero e proprio arbitrio, altrimenti essendovi una chiara violazione di «[…] principi fondamentali immediatamente recepibili nell'ordinamento italiano ex art. 111
Costituzione espressi dalla sentenza della CEDU del 4/2/2014 su ricorso n. 25376/06-CENI
C. TA;
principi che possono essere così riassunti: 1) La scelta del curatore fallimentare/commissario liquidatore di sciogliersi dai contratti ai sensi dell'art. 72 L.F. non può essere rimessa alla mera discrezionalità dello stesso, perché tale scelta non può e non deve essere arbitraria, bensì deve ispirarsi a criteri di necessità e proporzionalità; 2) La valutazione circa il rispetto di tali criteri “sostanziali”, in caso di contestazione, deve poter essere demandata all'autorità giudiziaria, la quale non può limitarsi ad un controllo di natura meramente formale della scelta. […]» (apperllo, pag. 12).
Lo scioglimento, dunque, era illegittimo anche perché priva di motivazione a in contrasto con principî di diritto sovraordinati e di derivazione CEDU.
Infine, il tentativo del Tribunale di dare giustificazione all'operato del sotto CP_5 la specie della prevalenza dell'interesse della massa rispetto a quello di chi aveva pagato l'intero prezzo dell'immobile, non era condivisibile «[…] sia perché il Tribunale non può dare una motivazione ex post ad un provvedimento di altra autorità […]» (ivi, pag. 14), sia perché erano erronei i presupposti. In particolare, il credito per la ripetizione del prezzo era, al contrario di quanto sostenuto dalla controparte e dal giudice, pagabile in prededuzione, poiché «[…] il credito del promissario acquirente per il rimborso del prezzo già pagato, in caso di scioglimento del preliminare, è un credito che sorge solo dopo lo scioglimento del preliminare stesso e quindi non può essere che un credito sorto ”in occasione o in funzione della procedura concorsuale”, proprio in quanto derivante da un atto volitivo del curatore/commissario liquidatore assunto nell'ambito della procedura concorsuale […]».
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, la
[...]
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, Controparte_1 pagina 7 di 15 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, perché non articolato secondo le scansioni dell'art. 342 c.p.c., ne ha comunque illustrato l'infondatezza; non senza riproporre tutte le eccezioni anche preliminari assorbite in prime cure.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.2.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
A. L'appello è ammissibile, perché la mancata articolazione interna dei motivi non è tale da renderlo integralmente inammissibile ex art. 342 c.p.c., potendosi desumere dall'atto impugnatorio le critiche che sono state già passate in rassegna.
Al contempo, occorre farsi carico, in quanto aventi natura preliminare, delle eccezioni reiterate dal Commissario Liquidatore, che il Tribunale, affrontando in via diretta il merito stretto della causa, non ha deciso neppure indirettamente (ossia svolgendo un ragionamento che sottintendesse la loro infondatezza), ma ha semplicemente trascurato.
Fra di esse, merita esame prioritario quella che concerne l'ammissibilità delle domande avanzate: sia di quella ex art. 2932 c.c., in quanto asseritamente inibita dall'impossibilità, dinanzi a un preliminare non trascritto, di modificare il patrimonio dell'imprenditore sottoposto a LCA, come cristallizzato al momento dell'apertura della procedura;
sia quella subordinata, che inerisce alla prededuzione della restituzione del prezzo versato dagli appellanti e, dunque, alla relativa condanna del Commissario.
Si tratta, a ben vedere, di eccezioni che non solo sono rilevabili di ufficio, ma anche in ogni stato e grado del procedimento, perché esse hanno a oggetto, quanto all'art. 2932 c.c., un impedimento assoluto (discendente dalla normativa fallimentare) a una pronuncia di merito;
e, quanto alla subordinata, una questione che non è di competenza fra tribunale ordinario e pagina 8 di 15 tribunale fallimentare, ma di rito, se ordinario o fallimentare (Cass. sez. 1^ civ. 23.4.2003 n.
6475 rv 562427 e succ.): va dunque escluso che, almeno per queste eccezioni, debba approfondirsi la questione se esse siano conoscibili in difetto di appello incidentale del
Commissario (vds, in generale, in merito al dibattito sul punto, non privo di contrasti,
l'esaustiva Cass. sez. 2^ civ. 13.9.2022 n. 26850, in motivazione).
Gli appellanti, nella loro comparsa conclusionale (da pag. 14 in poi), prendono posizione contro le reiterate eccezioni della controparte, ma non si confrontano con i temi qui da esaminare, sviando il discorso sul potere di scioglimento da parte del Commissario, che non ha nulla a che fare con la questione che è stata sollevata, che attiene alla ammissibilità di una domanda ordinaria ex art. 2932 c.c. proposta, sulla base di un preliminare non trascritto, contro la Liquidatela, dopo l'apertura della procedura concorsuale;
né con la proposizione in sede ordinaria, anziché fallimentare, della questione della prededuzione del credito restitutorio.
Le eccezioni sono fondate.
B. Domanda principale ex art. 2932 c.c.
B.1 La domanda è inammissibile, per l'effetto decisivo – non adeguatamente considerato dalla difesa appellante - costituito dalla mancata trascrizione del preliminare e dalla mancata trascrizione della presente domanda in epoca antecedente all'apertura della procedura di LCA.
B.1.1 Premesso che sono applicabili ratione temporis le norme della l.f. del 1942
(Commissario nominato con D.M. n. 382/2017 del 6.9.2017), e premesso che è coperta da giudicato interno la qualificazione del titolo della domanda come equipollente a un contratto preliminare (perché essa - pacifica fra le parti, sul punto acquiescenti - è stata affermata dal primo giudice per farne dipendere la decisione di merito), è assorbente notare che, quand'anche lo scioglimento espresso dal Commissario l'8.11.2018 fosse illegittimo, non per questo il contratto preliminare sarebbe opponibile alla massa;
né gli appellanti potrebbero godere, in danno della massa, dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare (art. 2652 n. 2 c.c.); né, comunque, il preliminare potrebbe essere eseguito.
D'altra parte, a norma dell'art. 42 l.f. (richiamato dall'art. 200 per la LCA), l'apertura della liquidazione cristallizza il patrimonio dell'imprenditore che vi è sottoposto, nel senso che pagina 9 di 15 i beni che lo compongono sono vincolati al soddisfacimento di tutti i creditori in situazione di par condicio, e, apertosi il concorso dei creditori, qualsiasi domanda che concerne crediti, diritti reali o personali vantati nei suoi confronti è attratta da rito (e dalla sede) propri della
LCA (artt. 52 e 201, nonché 207 e segg. l.f.).
Il promissario acquirente di un bene immobile dell'imprenditore sottoposto a LCA è titolare di un mero diritto di credito, il cui oggetto è, nella sua essenza, il diritto di vedersi trasferita, con il contratto definitivo, la proprietà del bene;
cui corrisponde l'obbligazione del promittente di stipulare il contratto traslativo. È questo diritto di credito che viene dedotto in giudizio con l'azione dell'art. 2932 c.c.: l'inadempimento del promittente dà luogo a una pronuncia giudiziale che sta in luogo del contratto definitivo non concluso.
Ma l'effetto dell'attuazione di tale diritto (del promissario) / obbligo (del promittente) è, per via dell'effetto reale del tipo di sentenza chiesta, la modificazione del patrimonio del Cont fallito/sottoposto a , che, al momento dell'apertura della procedura concorsuale, comprendeva quel determinato bene immobile e che, per effetto del trasferimento successivo, non lo comprenderebbe più.
Il trasferimento della proprietà di un bene della società assoggettata a LCA, pertanto, non potrebbe - in difetto della decisione del Commissario di subentrare nel contratto (che qui di certo manca, anche se fosse illegittimo lo scioglimento) - essere utilmente pronunciata dal giudice ordinario, perché, in difetto di una trascrizione (del contratto preliminare o della domanda giudiziale) antecedente alla procedura, non si potrebbe alterare, in danno della massa, il patrimonio dell'imprenditore, quale cristallizzato al momento della apertura del concorso dei creditori.
È, insomma, la trascrizione del contratto (o, quanto meno, della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.) in data anteriore all'apertura della procedura, che giustifica la prevalenza da accordare al promissario, rispetto al ceto creditorio, nell'acquisizione del bene immobile che era stato promesso in vendita dall'imprenditore fallito o posto in LCA: in difetto, tale prevalenza non ha più titolo, ragion d'essere, né appiglio.
E ciò, si ribadisce, a prescindere dallo scioglimento del Commissario dal preliminare, che, quand'anche illegittimo o assente, non influirebbe sull'inopponibilità del preliminare alla massa e, dunque, sulla impossibilità per il giudice ordinario di emettere una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso.
B.1.2 La violazione della CEDU è, per gli stessi motivi, da escludere. pagina 10 di 15 La sentenza della Corte EDU 4.2.2014 sul ricorso n. 25376/2006
contro
TA _4
(seguita dalla sentenza del 16.12.2014 sulla liquidazione del danno lamentato), non influisce su questa causa, appunto perché la soluzione cui è prevenuta la giurisprudenza di legittimità
(Cass. SSUU 18131/2015 e succ.), ossia quella sopra delineata (per la quale, in sintesi estrema, il promissario acquirente di un fallito prevale verso la massa se abbia trascritto il preliminare o quanto meno la domanda ex art. 2932 c.c. prima dell'apertura della procedura), esclude che si realizzi quella situazione di difetto di tutela effettiva (ex art. 13 CEDU) e quella lesione del diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo) che era riscontrabile nel caso esaminato.
In tal senso si è espressa la stessa S.C., nel precedente richiamato dalla difesa appellata
(Cass. sez. 1^ civ. 15.2.2016 n. 2906), la quale, con specifico riferimento alla giurisprudenza
CEDU già indicata, ha osservato:
5.- Con la pronuncia n. 18131 del 2015 le Sezioni Unite hanno dettato una regola conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza strasburghese, affermando che il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore - parte del giudizio L. Fall., ex art. 43, ma terzo in relazione al rapporto controverso - mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce la L. Fall., art. 72. Ma - ed è ciò che rileva ai fini che qui interessano - se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l'esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell'attore promissario acquirente a norma dell'art. 2652 c.c., n. 2.
Ciò vuol dire che la domanda ex art. 2932 c.c. - trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese - non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto.
Tutto ciò, naturalmente, se la sentenza è accolta ed è trascritta a sua volta. E ciò si coniuga con l'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652 c.c., n.
2, il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento. Il giudice, pertanto, può senz1altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto: con una sentenza che, a norma dell'art. 2652 c.c., n. 2, se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e
pagina 11 di 15 sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento. Ciò consente di mantenere inalterata la facoltà di scelta del curatore, quale espressione di un potere sostanziale che l'ordinamento con la L. Fall., art. 72, gli riconosce, ma che, nella concorrenza di determinati evenienze, non è opponibile - in caso di accoglimento della domanda in forma specifica - al promissario acquirente che abbia trascritto tale domanda anteriormente alla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento del promittente venditore nel registro delle imprese.
Principio enunciato alla luce di una interpretazione della disciplina legislativa che tiene conto di quel bilanciamento degli interessi (cfr. sent. SSUU p. 4) che la Corte Europea, nella pronuncia innanzi richiamata, aveva rimproverato ai giudici italiani di non avere operato.
Nel presente caso, gli appellanti hanno stipulato la prenotazione in data 21.9.1994 e la assegnazione il 10.11.1999; il contratto di mutuo stipulato per il saldo del prezzo è del
23.3.2000 con durata quindicennale (doc. 10 appellanti), ossia sino al 2015.
Sotto il profilo della disponibilità di adeguati mezzi di tutela, è ovvio che, quanto meno alla scadenza del mutuo (ossia quando, secondo la prospettazione, il prezzo fu integralmente soddisfatto), epoca fra l'altro coeva con la pronuncia delle SSUU del 2015, e Parte_1 disponevano di uno strumento effettivo per mettere al riparo il loro diritto di Pt_2 acquisire l'immobile da qualsiasi evento avverso, primo fra tutti il fallimento (LCA) del promittente (cooperativa della quale erano soci), vale a dire la trascrizione del preliminare.
In ogni caso, insorta ben prima della sottoposizione a LCA della cooperativa la controversia su chi dovesse pagare la residua somma pretesa dalla mutuante PS, essi erano ancora ampiamente in tempo a promuovere la domanda ex art. 2932 c.c. e a trascriverla, con ciò consolidando la facoltà di ottenere in seguito una tutela reale, cioè l'acquisizione del bene.
Il collegio, pur comprendendo la situazione (caratterizzata da un pagamento pressoché integrale del prezzo e dall'utilizzo dell'immobile come propria residenza), deve, dinanzi a questo quadro, condividere l'obiezione sollevata dal Commissario, ossia che l'odierna posizione di svantaggio degli appellanti non può essere tout court attribuita a un vuoto di tutela effettiva (ai sensi dell'art. 13 CEDU) dell'ordinamento, ma all'inerzia nell'esercizio degli strumenti che si potevano in concreto usare.
B.1.3 Osta all'ammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c., sotto distinto e autonomo profilo, la disposizione dell'art. 72 co. 1^ l.f. secondo la quale “… l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il pagina 12 di 15 curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. …”.
Si consideri che gli appellanti sostengono che lo scioglimento del Commissario sia illegittimo per la mancanza dell'autorizzazione del comitato di sorveglianza;
e, in difetto di esso, all'epoca non costituito (è stato documentato dal Commissario, con la sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che fu istituito il 18.10.2019), dell'autorità amministrativa di vigilanza.
La prospettazione potrebbe pur essere condivisa: infatti, ciò che né il Tribunale, né il
Commissario considerano è che, in primo luogo, l'autorizzazione è, dopo la modifica apportata con il D. Lgs 5/2006, obbligatoria anche per lo scioglimento (i contrari principî indicati dal primo giudice e dall'appellato riguardano l'art. 72 nel testo anteriormente vigente); e che, in analogia a quanto avviene per il caso di mancata costituzione del comitato dei creditori, ove supplisce il g.d., l'autorizzazione poteva essere chiesta all'autorità amministrativa di vigilanza (vds art. 201 co. 2^ l.f.).
La conseguenza di una illegittimità dello scioglimento, nondimeno, non produrrebbe tout court l'eseguibilità coattiva del preliminare, perché, d'altra parte, l'art. 72 co. 1^ l.f., come si è visto (e come già in precedenza affermato da questa Corte: App. FI, III, sentenza n.
252/2024 pubblicata il 7.2.2024, in motivazione, § 3.2.1), pone il contratto (rectius, la sua esecuzione) in uno stato di sospensione sin quando il Commissario, con il conforto della autorizzazione, non si sia espresso (e ciò vale anche per il preliminare: art. 72 co. 3^ l.f.); né è questa la sede per valutare eventuali responsabilità del Commissario.
Pertanto, pur disapplicato lo scioglimento dell'8.11.2018, l'azione ex art. 2932 c.c. non sarebbe proponibile, trovandosi il contratto in uno stato di sospensione.
Peraltro, risulta che e si sono rivolti all'autorità di vigilanza per Parte_1 Pt_2 sollecitare l'annullamento in autotutela dell'atto di scioglimento: sia per vie gerarchiche e formali (pec del 4.1.2019, doc. 59), sia per via informale (successivo scambio di lettere di posta elettronica con uffici ministeriali, che in sostanza hanno eluso la richiesta: doc. 60). Il silenzio dell'autorità di vigilanza, d'altra parte, pur non potendosi esattamente equiparare a quello di cui all'art. 72 co. 2^ l.f., è suggestivo di un orientamento dell'organo sovraordinato inteso a favorire lo scioglimento e non certo il subentro, così che anche sotto questo profilo il contratto pagina 13 di 15 preliminare non potrebbe che essere considerato, nella migliore delle interpretazioni per gli appellanti, in stato di sospensione, come tale non eseguibile ai sensi dell'art. 2932 c.c.-
C. Domanda subordinata di condanna del Commissario a pagare in prededuzione il credito restitutorio
L'eccezione di inammissibilità è manifestamente fondata.
L'ammissione del credito segue obbligatoriamente e inderogabilmente la via concorsuale, sicché stabilire se la restituzione del prezzo debba essere pagata in prededuzione, come vogliono gli appellanti, o in chirografo, come sostiene il Commissario (che fa notare che non spetta neppure il privilegio, in difetto di trascrizione del preliminare), non può in alcun modo essere rimesso al giudice ordinario;
ancor meno gli si può chiedere la condanna del
Commissario al pagamento della somma.
Per di più, risulta che domanda di analogo tenore (i.e., di ammissione al passivo in prededuzione) è stata proposta nella sua sede naturale, quella concorsuale: lo stato passivo redatto dal Commissario, che ha ammesso il credito in chirografo, è stato opposto dinanzi al tribunale fallimentare, che ha respinto la tesi della prededuzione (decreto ex art. 99 l.f. del
Tribunale di Prato deliberato nelle camere di consiglio del 12.4.2023 e del 17.5.2023, prodotto in appello dal Commissario;
gli appellanti hanno dedotto di avere proposto ricorso per cassazione).
Duplicare la stessa domanda in sede ordinaria è quindi a fortiori inammissibile.
D. Ne segue che, in accoglimento della eccezione preliminare reiterata dalla parte appellata, la sentenza va integralmente riformata, dichiarando inammissibili, per le ragioni esposte, entrambe le domande.
Ogni altra questione e, soprattutto, il merito, restano assorbiti e impregiudicati.
E. Gli elementi già valorizzati dal Tribunale per compensare integralmente le spese di primo grado (con statuizione di per sé non gravata), da sussumere nel concetto di altre gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, risultano, anche a un nuovo e autonomo apprezzamento della pagina 14 di 15 Corte in esito al giudizio d'appello, tali da indurre la compensazione integrale delle spese processali dei due gradi.
Non sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, Controparte_1 ogni diversa istanza disattesa, in totale riforma della impugnata n. 564/2022 emessa dal
Tribunale di Prato e pubblicata il 4.10.2022, dichiara improcedibili tutte le domande proposte da e e compensa integralmente fra le parti Parte_1 Parte_2 le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2137/2022 promossa da:
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. VITTORIO BOLOGNI e dell'Avv. C.F._2
ANDREA RICCHIUTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO
[...] P.IVA_1
SANTARCANGELO;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 564/2022 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 4.10.2022.
CONCLUSIONI
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
<voglia la corte d di firenze in totale riforma della sentenza tribunale prato n. pubblicata il resa a definizione del giudizio r.g. accogliere le seguenti conclusioni:>
pagina 1 di 15 “IN TESI: accertata l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'atto di scioglimento datato 08/11/2018, sottoscritto dal Commissario Liquidatore dell' in LCA, dal Controparte_2 preliminare stipulato tra parte attrice ed , o comunque disapplicando lo stesso atto CP_1 di scioglimento, accertato altresì il pagamento del prezzo convenuto, ovvero accertato un residuo importo ancora dovuto dagli attori – a qualsiasi titolo - per l'acquisto dell'immobile, disporre il trasferimento della proprietà della casa per civile abitazione posta in Prato (PO), Via Amerigo Bresci n. 68, identificata catastalmente al foglio mappale n. 67, part. 1418, sub. 501 (ex 25), e classificato A/2, nonché del garage con accesso da Via Nicolodi n. 1, identificato catastalmente al foglio n. 67, part. 1418, sub. 26, cat. C/6, dalla in LCA CP_1 ad nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ze l'11/04/1959 ( n c
[...] C.F._2 accertato un residuo importo ancora dovuto da parte attrice, subordinare il trasferimento della proprietà al versamento del residuo prezzo e/o all'estinzione del mutuo concesso da PS, eventualmente anche mediante suo accollo da parte degli attori;
IN IPOTESI ove non venga accolta la domanda in tesi, accertato il pagamento della somma di L. 435.100.000, pari ad € 224.710,24, ovvero della diversa maggior somma, da parte attrice , accertare il diritto di credito in prededuzione di parte attrice Parte_3 Parte_2 ed nei confronti di parte convenuta nella misura di L.
[...] Parte_1
435.100.000, pari ad € 224.710,24, ovvero il diverso maggior credito, oltre ad interessi legali dalla data del 23/03/2000 alla data di deposito dell'emananda sentenza, e per gli effetti condannare parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di detta somma, oltre interessi.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”>;
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile l'appello.
- NEL MERITO:
1) in via principale, a conferma della sentenza di primo grado, rigettare integralmente l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) in subordine, rigettare le domande degli appellanti poiché inamissibili, prescritte e comunque infondate;
In gni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 564/2022 pubblicata il 4.10.2022, ha così deciso:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 2 di 15 1.1 e avevano agito contro la società cooperativa Parte_1 Parte_2 in L.C.A. (di qui innanzi anche in LCA) per Controparte_3 CP_1 ottenere, in via principale, sentenza che, ex art. 2932 c.c., trasferisse loro, in esecuzione dell'atto di assegnazione di alloggio del 10.11.1999, la proprietà dell'appartamento posto a
Prato, Via Amerigo Bresci n. 68 (catastalmente identificato al foglio mappale n. 67, part. 1418, sub. 25, e classificato A/2) con il pertinente garage (identificato catastalmente al foglio n. 67, part. 1418, sub. 26, cat. C/6, con accesso da Via Nicolodi n. 1); in subordine, sentenza d'accertamento del loro diritto di credito in prededuzione nei confronti della liquidatela nella misura di ₤ 435.100.000, pari a € 224.710,24, versati nel corso del tempo (sia direttamente alla società, sia sostenendo le rate del mutuo) a titolo di prezzo.
A sostegno della domanda, avevano dedotto che:
(-) erano soci della cooperativa;
(-) il 21.9.1994 avevano prenotato un alloggio da realizzarsi nel PEEP denominato
“Pizzidimonte Nord”, a fronte del pagamento di una somma preventivata di ₤ 380.000.000, in seguito determinato in ₤ 435.100.00 (pari a € 224.710,24);
(-) il 10.11.1999 avevano stipulato con la cooperativa un atto di assegnazione di alloggio per il realizzato appartamento posto in Prato (PO), Via Amerigo Bresci n. 68: atto che era suscettibile, come un preliminare, d'essere oggetto di domanda ex art. 2932 c.c.;
(-) quello stesso 10.11.1999 avevano preso possesso dell'alloggio, iniziando a risiedervi;
(-) all'art. 2 dell'atto di assegnazione si era dato atto che essi avevano versato la somma di ₤ 277.000.000, mentre la residua somma di ₤ 158.100.000 sarebbe stata mutuata;
(-) il 23.3.2000 la cooperativa aveva mutuato la somma da PS (che aveva iscritto ipoteca a garanzia) e il rimborso era stato effettuato da e per € 240.203,67, Parte_1 Pt_2 cifra comprensiva del capitale e degli interessi;
(-) il contratto definitivo non era stato concluso «[…] in quanto è sorto contenzioso con
PS che chiedeva per la cancellazione dell'ipoteca, rispetto a quanto già incassato, un'ulteriore somma di circa € 3.455,79; somma che era stata contestata da parte attrice che deduceva un errore nel calcolo degli interessi e l' , che già aveva incassato il totale CP_1 dell'importo pattuito per il prezzo, si è rifiutata di stipulare il definitivo in assenza di estinzione della pretesa dell'PS garantito da ipoteca su immobile ancora intestato ad
stessa […]» (atto di citazione introduttivo, pag. 3); CP_1
pagina 3 di 15 (-) nelle more della trattativa fra le parti, la cooperativa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, nonostante l'immediata manifestazione da parte degli attori sin dal
13.11.2017 della volontà di sottoscrivere il definitivo pagando alla banca la residua somma di €
3.455,79, il Commissario Liquidatore, in data 8.11.2018, aveva dichiarato di volersi sciogliere al contratto di assegnazione ai sensi dell'art. 72 l.f.;
(-) lo scioglimento unilaterale, immotivato, era illegittimo e doveva dunque essere considerato tamquam non esset e disapplicato, perché:
(=) era mancata l'autorizzazione del Comitato di Sorveglianza;
(=) la facoltà di scioglimento prevista dall'art. 72 l.f., come novellato dal D. Lgs
169/2007, non era rimesso all'arbitrio del Commissario, ma, oltre a richiedere l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, doveva fare un bilanciamento, anche in considerazione del grado di esecuzione del contratto;
(=) peraltro, poiché gli attori avevano già corrisposto l'intero prezzo, la scioglimento avrebbe determinato un loro credito da pagare in prededuzione dalla procedura, senza dunque alcun reale vantaggio per la massa;
(=) l'assenza di discrezionalità assoluta era riaffermata anche a livello di normativa sovranazionale, come stabilito dalla CEDU, con riferimento alla violazione dell'art. 13 in relazione all'art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione, con sentenza 4.2.2014 in causa n.
25376/06-Ceni
contro
TA.
1.2 si era costituita per resistere, eccependo che: Controparte_4
(-) l'azione ex art. 2932 c.c. era inammissibile, perché successiva alla sottoposizione della società convenuta alla liquidazione coatta amministrativa;
(-) le domande di accertamento e di condanna erano improcedibili, perché proposte al di fuori dell'ambito concorsuale;
(-) il diritto ex art. 2932 c.c. si era prescritto, posto che l'atto di prenotazione era del
21.9.1994 e quello di assegnazione del 10.11.1999;
(-) la domanda ex art. 2932 c.c. era comunque infondata, perché l'immobile era gravato di ipoteca a favore di PS;
(-) lo scioglimento del Commissario Straordinario era, ai sensi dell'art. 72 l.f., legittimo, in quanto:
pagina 4 di 15 (=) il Commissario doveva agire per la miglior tutela della massa, il che era quanto era stato considerato nel caso di specie, tenuto conto che:
(*) il preliminare (i.e. l'assegnazione) non era stato trascritto e, dunque, non era opponibile alla procedura ex art. 45 l.f.;
(*) l'immobile era gravato da ipoteca in favore di PS, che vantava un credito residuo di 19mila euro, così che se il Commissario fosse subentrato nel contratto, avrebbe assunto, per la massa, l'obbligo di estinguere il mutuo garantito da ipoteca;
(*) lo scioglimento, per contro, determinava il recupero del bene alla massa;
(*) la mancanza dell'autorizzazione del Comitato di Sorveglianza dipendeva dal fatto che l'organo non era stato a quella data ancora costituito, situazione nella quale non v'era necessità di autorizzazione, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di fallimento;
(*) la tesi che gli attori avrebbero maturato il diritto a ripetere il prezzo versato in prededuzione era infondata, perché, al contrario, si trattava di un credito chirografario, che, al massimo, avrebbe potuto essere assistito da privilegio se il preliminare fosse stato trascritto (art. 2775 bis c.c.);
(=) nessuna violazione della CEDU era ravvisabile, perché, nel caso di specie, le conseguenze negative che gli attori subivano non dipendevano dalla condotta, peraltro vincolata (a perseguire il miglior risultato per la massa), del Commissario, ma dal loro stesso comportamento, non avendo provveduto alla trascrizione del preliminare (quanto meno prima della sottoposizione della cooperativa a LCA).
1.3 Il Tribunale, in base a istruttoria documentale, ha fondato la sua decisione negativa affrontando subito il tema della pretesa illegittimità dello scioglimento operato unilateralmente dal . CP_5
Il primo giudice ha smentito la tesi degli attori,
1.3.a sul rilievo prioritario che l'assegnazione (parificabile al preliminare) non era stata trascritta (anteriormente all'avvio della procedura), determinando la libertà del Commissario di «[…] avvalersi della facoltà, di ordine sostanziale, di scegliere se subentrare oppure provocare lo scioglimento del rapporto a norma dell'art. 72 l.f. (in questo senso, cfr. Cass.
S.U. 18131/2015, in motivazione) […]» (sent., pag. 5);
pagina 5 di 15
1.3.b sull'accertamento che lo scioglimento era comunque legittimo, in quanto:
1.3.b.i esso, al contrario dell'ipotesi di subentro nel contratto, non richiedeva un negozio formale, né la necessità di autorizzazioni del g.d. o di altri organi, così che era irrilevante l'assenza della autorizzazione del Comitato di Sorveglianza (che era stato costituito, come documentato dalla parte convenuta, in epoca successiva, ossia il 18.10.2019);
1.3.b.ii nel merito, lo scioglimento era nell'interesse della massa, poiché, difettando la trascrizione del preliminare, era più vantaggioso per la procedura recuperare il bene, considerato anche che il credito degli attori (per la ripetizione del prezzo) non sarebbe stato assistito da privilegio, tanto meno sarebbe stato pagabile in prededuzione;
1.3.b.iii «[…] Tali considerazioni, che assorbono qualsiasi ulteriore valutazione e delibazione sulle altre azioni ed eccezioni delle parti, conducono al rigetto delle domande attoree. […]» (sent., pag. 7);
1.3.b.iv le spese si dovevano compensare integralmente per la peculiarità della controversia, la natura delle parti e i loro rapporti.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1
(di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi Parte_2 questa Corte di Appello, Controparte_1
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza al fine di riproporre le domande rigettate, trascritte in epigrafe.
L'impugnazione non è articolata in separati motivi.
Dopo un riassunto della vicenda e del processo di prime cure (sino a pagina 9), sono ricavabili i seguenti argomenti:
2.1 L'affermazione del Tribunale che lo scioglimento operato dal era CP_5 legittima sia sul piano formale sia sul piano sostanziale era radicalmente errata ed era fondata sulla citazione di precedenti di legittimità incongruenti con la fattispecie.
In realtà, il testo novellato dell'art. 72 l.g. prescriveva che il curatore, prima di operare le sue scelte, ivi compresa quella di sciogliersi, ricevesse l'autorizzazione del comitato dei creditori;
e, ai sensi dell'art. 201 l.f., nella LCA i poteri di controllo del Tribunale erano sostituiti da quelli dell'autorità amministrativa di vigilanza, mentre le funzioni del comitato pagina 6 di 15 dei creditori erano svolte da un comitato di sorveglianza. La mancanza di autorizzazione, dunque, rendeva di per sé solo illegittimo lo scioglimento.
L'autorizzazione, del resto, era resa necessaria dall'esigenza di impedire da parte del
Commissario un vero e proprio arbitrio, altrimenti essendovi una chiara violazione di «[…] principi fondamentali immediatamente recepibili nell'ordinamento italiano ex art. 111
Costituzione espressi dalla sentenza della CEDU del 4/2/2014 su ricorso n. 25376/06-CENI
C. TA;
principi che possono essere così riassunti: 1) La scelta del curatore fallimentare/commissario liquidatore di sciogliersi dai contratti ai sensi dell'art. 72 L.F. non può essere rimessa alla mera discrezionalità dello stesso, perché tale scelta non può e non deve essere arbitraria, bensì deve ispirarsi a criteri di necessità e proporzionalità; 2) La valutazione circa il rispetto di tali criteri “sostanziali”, in caso di contestazione, deve poter essere demandata all'autorità giudiziaria, la quale non può limitarsi ad un controllo di natura meramente formale della scelta. […]» (apperllo, pag. 12).
Lo scioglimento, dunque, era illegittimo anche perché priva di motivazione a in contrasto con principî di diritto sovraordinati e di derivazione CEDU.
Infine, il tentativo del Tribunale di dare giustificazione all'operato del sotto CP_5 la specie della prevalenza dell'interesse della massa rispetto a quello di chi aveva pagato l'intero prezzo dell'immobile, non era condivisibile «[…] sia perché il Tribunale non può dare una motivazione ex post ad un provvedimento di altra autorità […]» (ivi, pag. 14), sia perché erano erronei i presupposti. In particolare, il credito per la ripetizione del prezzo era, al contrario di quanto sostenuto dalla controparte e dal giudice, pagabile in prededuzione, poiché «[…] il credito del promissario acquirente per il rimborso del prezzo già pagato, in caso di scioglimento del preliminare, è un credito che sorge solo dopo lo scioglimento del preliminare stesso e quindi non può essere che un credito sorto ”in occasione o in funzione della procedura concorsuale”, proprio in quanto derivante da un atto volitivo del curatore/commissario liquidatore assunto nell'ambito della procedura concorsuale […]».
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, la
[...]
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, Controparte_1 pagina 7 di 15 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, perché non articolato secondo le scansioni dell'art. 342 c.p.c., ne ha comunque illustrato l'infondatezza; non senza riproporre tutte le eccezioni anche preliminari assorbite in prime cure.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.2.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
A. L'appello è ammissibile, perché la mancata articolazione interna dei motivi non è tale da renderlo integralmente inammissibile ex art. 342 c.p.c., potendosi desumere dall'atto impugnatorio le critiche che sono state già passate in rassegna.
Al contempo, occorre farsi carico, in quanto aventi natura preliminare, delle eccezioni reiterate dal Commissario Liquidatore, che il Tribunale, affrontando in via diretta il merito stretto della causa, non ha deciso neppure indirettamente (ossia svolgendo un ragionamento che sottintendesse la loro infondatezza), ma ha semplicemente trascurato.
Fra di esse, merita esame prioritario quella che concerne l'ammissibilità delle domande avanzate: sia di quella ex art. 2932 c.c., in quanto asseritamente inibita dall'impossibilità, dinanzi a un preliminare non trascritto, di modificare il patrimonio dell'imprenditore sottoposto a LCA, come cristallizzato al momento dell'apertura della procedura;
sia quella subordinata, che inerisce alla prededuzione della restituzione del prezzo versato dagli appellanti e, dunque, alla relativa condanna del Commissario.
Si tratta, a ben vedere, di eccezioni che non solo sono rilevabili di ufficio, ma anche in ogni stato e grado del procedimento, perché esse hanno a oggetto, quanto all'art. 2932 c.c., un impedimento assoluto (discendente dalla normativa fallimentare) a una pronuncia di merito;
e, quanto alla subordinata, una questione che non è di competenza fra tribunale ordinario e pagina 8 di 15 tribunale fallimentare, ma di rito, se ordinario o fallimentare (Cass. sez. 1^ civ. 23.4.2003 n.
6475 rv 562427 e succ.): va dunque escluso che, almeno per queste eccezioni, debba approfondirsi la questione se esse siano conoscibili in difetto di appello incidentale del
Commissario (vds, in generale, in merito al dibattito sul punto, non privo di contrasti,
l'esaustiva Cass. sez. 2^ civ. 13.9.2022 n. 26850, in motivazione).
Gli appellanti, nella loro comparsa conclusionale (da pag. 14 in poi), prendono posizione contro le reiterate eccezioni della controparte, ma non si confrontano con i temi qui da esaminare, sviando il discorso sul potere di scioglimento da parte del Commissario, che non ha nulla a che fare con la questione che è stata sollevata, che attiene alla ammissibilità di una domanda ordinaria ex art. 2932 c.c. proposta, sulla base di un preliminare non trascritto, contro la Liquidatela, dopo l'apertura della procedura concorsuale;
né con la proposizione in sede ordinaria, anziché fallimentare, della questione della prededuzione del credito restitutorio.
Le eccezioni sono fondate.
B. Domanda principale ex art. 2932 c.c.
B.1 La domanda è inammissibile, per l'effetto decisivo – non adeguatamente considerato dalla difesa appellante - costituito dalla mancata trascrizione del preliminare e dalla mancata trascrizione della presente domanda in epoca antecedente all'apertura della procedura di LCA.
B.1.1 Premesso che sono applicabili ratione temporis le norme della l.f. del 1942
(Commissario nominato con D.M. n. 382/2017 del 6.9.2017), e premesso che è coperta da giudicato interno la qualificazione del titolo della domanda come equipollente a un contratto preliminare (perché essa - pacifica fra le parti, sul punto acquiescenti - è stata affermata dal primo giudice per farne dipendere la decisione di merito), è assorbente notare che, quand'anche lo scioglimento espresso dal Commissario l'8.11.2018 fosse illegittimo, non per questo il contratto preliminare sarebbe opponibile alla massa;
né gli appellanti potrebbero godere, in danno della massa, dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare (art. 2652 n. 2 c.c.); né, comunque, il preliminare potrebbe essere eseguito.
D'altra parte, a norma dell'art. 42 l.f. (richiamato dall'art. 200 per la LCA), l'apertura della liquidazione cristallizza il patrimonio dell'imprenditore che vi è sottoposto, nel senso che pagina 9 di 15 i beni che lo compongono sono vincolati al soddisfacimento di tutti i creditori in situazione di par condicio, e, apertosi il concorso dei creditori, qualsiasi domanda che concerne crediti, diritti reali o personali vantati nei suoi confronti è attratta da rito (e dalla sede) propri della
LCA (artt. 52 e 201, nonché 207 e segg. l.f.).
Il promissario acquirente di un bene immobile dell'imprenditore sottoposto a LCA è titolare di un mero diritto di credito, il cui oggetto è, nella sua essenza, il diritto di vedersi trasferita, con il contratto definitivo, la proprietà del bene;
cui corrisponde l'obbligazione del promittente di stipulare il contratto traslativo. È questo diritto di credito che viene dedotto in giudizio con l'azione dell'art. 2932 c.c.: l'inadempimento del promittente dà luogo a una pronuncia giudiziale che sta in luogo del contratto definitivo non concluso.
Ma l'effetto dell'attuazione di tale diritto (del promissario) / obbligo (del promittente) è, per via dell'effetto reale del tipo di sentenza chiesta, la modificazione del patrimonio del Cont fallito/sottoposto a , che, al momento dell'apertura della procedura concorsuale, comprendeva quel determinato bene immobile e che, per effetto del trasferimento successivo, non lo comprenderebbe più.
Il trasferimento della proprietà di un bene della società assoggettata a LCA, pertanto, non potrebbe - in difetto della decisione del Commissario di subentrare nel contratto (che qui di certo manca, anche se fosse illegittimo lo scioglimento) - essere utilmente pronunciata dal giudice ordinario, perché, in difetto di una trascrizione (del contratto preliminare o della domanda giudiziale) antecedente alla procedura, non si potrebbe alterare, in danno della massa, il patrimonio dell'imprenditore, quale cristallizzato al momento della apertura del concorso dei creditori.
È, insomma, la trascrizione del contratto (o, quanto meno, della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.) in data anteriore all'apertura della procedura, che giustifica la prevalenza da accordare al promissario, rispetto al ceto creditorio, nell'acquisizione del bene immobile che era stato promesso in vendita dall'imprenditore fallito o posto in LCA: in difetto, tale prevalenza non ha più titolo, ragion d'essere, né appiglio.
E ciò, si ribadisce, a prescindere dallo scioglimento del Commissario dal preliminare, che, quand'anche illegittimo o assente, non influirebbe sull'inopponibilità del preliminare alla massa e, dunque, sulla impossibilità per il giudice ordinario di emettere una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso.
B.1.2 La violazione della CEDU è, per gli stessi motivi, da escludere. pagina 10 di 15 La sentenza della Corte EDU 4.2.2014 sul ricorso n. 25376/2006
contro
TA _4
(seguita dalla sentenza del 16.12.2014 sulla liquidazione del danno lamentato), non influisce su questa causa, appunto perché la soluzione cui è prevenuta la giurisprudenza di legittimità
(Cass. SSUU 18131/2015 e succ.), ossia quella sopra delineata (per la quale, in sintesi estrema, il promissario acquirente di un fallito prevale verso la massa se abbia trascritto il preliminare o quanto meno la domanda ex art. 2932 c.c. prima dell'apertura della procedura), esclude che si realizzi quella situazione di difetto di tutela effettiva (ex art. 13 CEDU) e quella lesione del diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo) che era riscontrabile nel caso esaminato.
In tal senso si è espressa la stessa S.C., nel precedente richiamato dalla difesa appellata
(Cass. sez. 1^ civ. 15.2.2016 n. 2906), la quale, con specifico riferimento alla giurisprudenza
CEDU già indicata, ha osservato:
5.- Con la pronuncia n. 18131 del 2015 le Sezioni Unite hanno dettato una regola conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza strasburghese, affermando che il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore - parte del giudizio L. Fall., ex art. 43, ma terzo in relazione al rapporto controverso - mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce la L. Fall., art. 72. Ma - ed è ciò che rileva ai fini che qui interessano - se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l'esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell'attore promissario acquirente a norma dell'art. 2652 c.c., n. 2.
Ciò vuol dire che la domanda ex art. 2932 c.c. - trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese - non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto.
Tutto ciò, naturalmente, se la sentenza è accolta ed è trascritta a sua volta. E ciò si coniuga con l'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652 c.c., n.
2, il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento. Il giudice, pertanto, può senz1altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto: con una sentenza che, a norma dell'art. 2652 c.c., n. 2, se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e
pagina 11 di 15 sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento. Ciò consente di mantenere inalterata la facoltà di scelta del curatore, quale espressione di un potere sostanziale che l'ordinamento con la L. Fall., art. 72, gli riconosce, ma che, nella concorrenza di determinati evenienze, non è opponibile - in caso di accoglimento della domanda in forma specifica - al promissario acquirente che abbia trascritto tale domanda anteriormente alla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento del promittente venditore nel registro delle imprese.
Principio enunciato alla luce di una interpretazione della disciplina legislativa che tiene conto di quel bilanciamento degli interessi (cfr. sent. SSUU p. 4) che la Corte Europea, nella pronuncia innanzi richiamata, aveva rimproverato ai giudici italiani di non avere operato.
Nel presente caso, gli appellanti hanno stipulato la prenotazione in data 21.9.1994 e la assegnazione il 10.11.1999; il contratto di mutuo stipulato per il saldo del prezzo è del
23.3.2000 con durata quindicennale (doc. 10 appellanti), ossia sino al 2015.
Sotto il profilo della disponibilità di adeguati mezzi di tutela, è ovvio che, quanto meno alla scadenza del mutuo (ossia quando, secondo la prospettazione, il prezzo fu integralmente soddisfatto), epoca fra l'altro coeva con la pronuncia delle SSUU del 2015, e Parte_1 disponevano di uno strumento effettivo per mettere al riparo il loro diritto di Pt_2 acquisire l'immobile da qualsiasi evento avverso, primo fra tutti il fallimento (LCA) del promittente (cooperativa della quale erano soci), vale a dire la trascrizione del preliminare.
In ogni caso, insorta ben prima della sottoposizione a LCA della cooperativa la controversia su chi dovesse pagare la residua somma pretesa dalla mutuante PS, essi erano ancora ampiamente in tempo a promuovere la domanda ex art. 2932 c.c. e a trascriverla, con ciò consolidando la facoltà di ottenere in seguito una tutela reale, cioè l'acquisizione del bene.
Il collegio, pur comprendendo la situazione (caratterizzata da un pagamento pressoché integrale del prezzo e dall'utilizzo dell'immobile come propria residenza), deve, dinanzi a questo quadro, condividere l'obiezione sollevata dal Commissario, ossia che l'odierna posizione di svantaggio degli appellanti non può essere tout court attribuita a un vuoto di tutela effettiva (ai sensi dell'art. 13 CEDU) dell'ordinamento, ma all'inerzia nell'esercizio degli strumenti che si potevano in concreto usare.
B.1.3 Osta all'ammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c., sotto distinto e autonomo profilo, la disposizione dell'art. 72 co. 1^ l.f. secondo la quale “… l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il pagina 12 di 15 curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. …”.
Si consideri che gli appellanti sostengono che lo scioglimento del Commissario sia illegittimo per la mancanza dell'autorizzazione del comitato di sorveglianza;
e, in difetto di esso, all'epoca non costituito (è stato documentato dal Commissario, con la sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., che fu istituito il 18.10.2019), dell'autorità amministrativa di vigilanza.
La prospettazione potrebbe pur essere condivisa: infatti, ciò che né il Tribunale, né il
Commissario considerano è che, in primo luogo, l'autorizzazione è, dopo la modifica apportata con il D. Lgs 5/2006, obbligatoria anche per lo scioglimento (i contrari principî indicati dal primo giudice e dall'appellato riguardano l'art. 72 nel testo anteriormente vigente); e che, in analogia a quanto avviene per il caso di mancata costituzione del comitato dei creditori, ove supplisce il g.d., l'autorizzazione poteva essere chiesta all'autorità amministrativa di vigilanza (vds art. 201 co. 2^ l.f.).
La conseguenza di una illegittimità dello scioglimento, nondimeno, non produrrebbe tout court l'eseguibilità coattiva del preliminare, perché, d'altra parte, l'art. 72 co. 1^ l.f., come si è visto (e come già in precedenza affermato da questa Corte: App. FI, III, sentenza n.
252/2024 pubblicata il 7.2.2024, in motivazione, § 3.2.1), pone il contratto (rectius, la sua esecuzione) in uno stato di sospensione sin quando il Commissario, con il conforto della autorizzazione, non si sia espresso (e ciò vale anche per il preliminare: art. 72 co. 3^ l.f.); né è questa la sede per valutare eventuali responsabilità del Commissario.
Pertanto, pur disapplicato lo scioglimento dell'8.11.2018, l'azione ex art. 2932 c.c. non sarebbe proponibile, trovandosi il contratto in uno stato di sospensione.
Peraltro, risulta che e si sono rivolti all'autorità di vigilanza per Parte_1 Pt_2 sollecitare l'annullamento in autotutela dell'atto di scioglimento: sia per vie gerarchiche e formali (pec del 4.1.2019, doc. 59), sia per via informale (successivo scambio di lettere di posta elettronica con uffici ministeriali, che in sostanza hanno eluso la richiesta: doc. 60). Il silenzio dell'autorità di vigilanza, d'altra parte, pur non potendosi esattamente equiparare a quello di cui all'art. 72 co. 2^ l.f., è suggestivo di un orientamento dell'organo sovraordinato inteso a favorire lo scioglimento e non certo il subentro, così che anche sotto questo profilo il contratto pagina 13 di 15 preliminare non potrebbe che essere considerato, nella migliore delle interpretazioni per gli appellanti, in stato di sospensione, come tale non eseguibile ai sensi dell'art. 2932 c.c.-
C. Domanda subordinata di condanna del Commissario a pagare in prededuzione il credito restitutorio
L'eccezione di inammissibilità è manifestamente fondata.
L'ammissione del credito segue obbligatoriamente e inderogabilmente la via concorsuale, sicché stabilire se la restituzione del prezzo debba essere pagata in prededuzione, come vogliono gli appellanti, o in chirografo, come sostiene il Commissario (che fa notare che non spetta neppure il privilegio, in difetto di trascrizione del preliminare), non può in alcun modo essere rimesso al giudice ordinario;
ancor meno gli si può chiedere la condanna del
Commissario al pagamento della somma.
Per di più, risulta che domanda di analogo tenore (i.e., di ammissione al passivo in prededuzione) è stata proposta nella sua sede naturale, quella concorsuale: lo stato passivo redatto dal Commissario, che ha ammesso il credito in chirografo, è stato opposto dinanzi al tribunale fallimentare, che ha respinto la tesi della prededuzione (decreto ex art. 99 l.f. del
Tribunale di Prato deliberato nelle camere di consiglio del 12.4.2023 e del 17.5.2023, prodotto in appello dal Commissario;
gli appellanti hanno dedotto di avere proposto ricorso per cassazione).
Duplicare la stessa domanda in sede ordinaria è quindi a fortiori inammissibile.
D. Ne segue che, in accoglimento della eccezione preliminare reiterata dalla parte appellata, la sentenza va integralmente riformata, dichiarando inammissibili, per le ragioni esposte, entrambe le domande.
Ogni altra questione e, soprattutto, il merito, restano assorbiti e impregiudicati.
E. Gli elementi già valorizzati dal Tribunale per compensare integralmente le spese di primo grado (con statuizione di per sé non gravata), da sussumere nel concetto di altre gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, risultano, anche a un nuovo e autonomo apprezzamento della pagina 14 di 15 Corte in esito al giudizio d'appello, tali da indurre la compensazione integrale delle spese processali dei due gradi.
Non sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, Controparte_1 ogni diversa istanza disattesa, in totale riforma della impugnata n. 564/2022 emessa dal
Tribunale di Prato e pubblicata il 4.10.2022, dichiara improcedibili tutte le domande proposte da e e compensa integralmente fra le parti Parte_1 Parte_2 le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15