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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele Violante, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3117 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno
2024, avente ad oggetto: annullamento delibere;
TRA
(C.F.: , (C.F.: ) in persona Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Sergio con studio in Bitetto (Ba) alla via Mascagni 2/A, presso il quale tutti gli attori eleggono domicilio, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.f. ), avente Controparte_2 P.IVA_3 sede legale in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Potenza (Pz) alla via Isca del Pioppo n. 144/A;
CONVENUTA
All'udienza del 24/04/2025, il procuratore delle parti costituite concludeva come da note depositate;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) gli attori come sopra specificati, con atto di citazione notificato regolarmente, hanno convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni: “1. dichiarare le delibere del C.d.A. adottate dal il 16 febbraio Controparte_2
2024 ed il 19 luglio 2024 invalide per nullità e/o annullabilità e/o inesistenza così come meglio si accerterà in corso di causa e verrà ritenuto dalla SS.VV.II., e, per l'effetto, annullare le predette delibere;
2. condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, CP_2 da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Deducevano, l'invalidità delle delibere impugnate del 19/07/2024 3 del 16/02/2024, per abuso di potere del Consiglio di Amministrazione;
per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nei rapporti interni al C.d.A.; nonché per la violazione dell'art. 18 dello statuto essendo stata, la delibera, approvata senza il dovuto quorum;
eccepivano, ancora, la violazione dell'art. 9 dello statuto per l'esclusione del socio in violazione delle modalità stabilite dallo statuto e per l'irragionevolezza,
l'illogicità della motivazione addotta per l'esclusione delle società e Parte_2 [...]
Controparte_1
2) Il , regolarmente evocato in giudizio non si è Controparte_2 Controparte_2 costituito in giudizio. Parte attrice in data 24/09/2024, con note depositate telematicamente, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio chiedendo declaratoria di estinzione, prima dello spirare del termine assegnato al convenuto per la costituzione.
***
3) In corso di causa con decreto del 25/02/2025 ex art. 171 bis cpc, il G.I. preso atto della nota depositata dagli attori ed al fine dell'estinzione del giudizio, fissava l'udienza del 25/04/2025.
4) All'udienza del 24/04/2025, parte attrice con note del 23/04/2025, ha reiterato la rinuncia agli atti del presente giudizio, chiedendo all'adito giudice di volerne dichiarare l'estinzione, ricorrendone le condizioni previste dall'art. 306 c.p.c., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, oltre a dichiarare non luogo a provvedere sulle spese di giustizia.
5) Ciò posto, si osserva che l'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., è stata formulata correttamente ed in ossequio alle disposizioni di legge, la stessa è stata validamente sottoscritta dall'avvocato degli attori a ciò abilitato da specifica previsione nel mandato ad litem.
Detta rinuncia è intervenuta prima dello spirare del termine per la costituzione dell'evocato convenuto pertanto, non deve essere dichiarata alcuna Controparte_2
contumacia.
6) Pertanto, vista la regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti, proposta dall'attrice e la non costituzione della convenuta, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
6.1) A tal uopo, questo Giudice ritiene che sia necessario provvedere sul punto con sentenza,
“trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” in quanto, nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c. Invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”, nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello. La Corte di Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado,
è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio
2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ.
Mass. 2002, 1829).
Sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e
4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art.
111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. Civ., sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ.
Mass. 2006, 10).
7) Sulle spese processuali.
Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere, stante la mancata costituzione dell'evocata convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel processo RG 3117/2024, tra e (attori), contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
( , ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e Controparte_2 CP_2
questione assorbita, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo iscritto al R.G. n. 3117/2024 del Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
b) sulle spese di lite, dichiara non luogo a provvedere. Così deciso in Potenza, 05/05/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante