Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2213/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 28 GENNAIO 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER
C.P.C.
Il giorno 28/01/2015 è stata trattata dinanzi al Tribunale di Avellino,
Sezione Specializzata Agraria, la causa recante n. 2213/2024 R.G., pendente
TRA
Parte_1
(P.IVA
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede in Benevento, alla piazza Orsini n. 27, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Gaetano
Nigro (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Avellino, al viale Italia n. 40;
RICORRENTE
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
IN (AV) il 3/9/1973 ed ivi residente a[...];
RESISTENTE
Alla luce delle conclusioni rassegnate all'esito dell'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., decide la controversia al termine dell'udienza mediante pronuncia della seguente sentenza mediante deposito del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA riunito nelle persone dei seguenti componenti: dr. Sossio Pellecchia Presidente dr.ssa Teresa Cianciulli Giudice dr.ssa Valeria Villani Giudice rel. dott. Antonio Dello Iacono Esperto dott. Antonio Stornaiuolo Esperto al termine dell'udienza del giorno 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha, mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazione, pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2213/2024 Ruolo Controversie
Agrarie, avente ad oggetto: azione di rilascio di fondo rustico, pendente
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Benevento, alla piazza
Orsini n. 27, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Gaetano Nigro (C.F. ), presso il CodiceFiscale_1 cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino, al viale Italia n. 40;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(AV) il 3/9/1973 ed ivi residente a[...];
RESISTENTE
R.G. n. 2213/2024
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti e scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, l'
[...]
ha introdotto il Parte_1 presente giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare il grave inadempimento di rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di affitto Controparte_1 rustico stipulato in data 13 gennaio 2016, la risoluzione del contratto de quo e la condanna al rilascio dei terreni condotti in affitto e, segnatamente, del terreno riportato in catasto al foglio 22, p.lla 42 (parte) di circa ha. 00.67.00, castagneto e noccioleto e del terreno riportato in catasto al foglio 28, p.lla 17
(parte) di ha 00. 33.82 nonchè al pagamento dei canoni di affitto Parte_2 agrario scaduti ed a scadere sino al rilascio. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
2. A sostegno delle domande proposte, il ricorrente ha dedotto:
a) di esser subentrato, e comunque succeduto, nel contratto originariamente stipulato con l' Controparte_2
, in quanto quest'ultimo è stato dichiarato estinto con decreto del
[...]
23/12/2022, con contestuale costituzione del ricorrente Parte_1 avente come patrimonio il medesimo del predetto Pt_1 [...]
; Controparte_2 Controparte_2
b) che l' Controparte_2
(oggi ), con contratto del 13/1/2016 registrato in data Parte_1
1/2/2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino, ha concesso in affitto a il terreno riportato in catasto al foglio 22, p.lla 42 (parte) di Controparte_1 circa ha. 00.67.00, castagneto e noccioleto ed il terreno riportato in catasto al foglio 28, p.lla 17 (parte) di ha 00. 33.82 noccioleto;
c) che, nel contratto, all'art. 2 le parti hanno stabilito la durata dello stesso di anni sei con decorrenza dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2021 ed all'art. 3 hanno previsto che il contratto di affitto non si intende rinnovato automaticamente e tacitamente alla sua scadenza ma che può essere rinnovato solo su richiesta dell'affittuario da inviare almeno sei mesi prima della scadenza;
R.G. n. 2213/2024
che all'art. 5 è stato determinato il canone di affitto in € 360,00 da versarsi entro il 30 novembre di ogni anno;
d) che , nonostante i ripetuti inviti e sollecitazioni, non ha mai Controparte_1 provveduto al versamento di alcun canone di affitto e, pertanto, lo stesso attualmente deve considerarsi moroso del versamento dei canoni a decorrere dall'1/1/2016 sino al 31/12/2021 e non avendo esercitato la sua facoltà di chiedere il rinnovo automatico del contratto, deve ritenersi che dalla data del
31/12/2021 occupi in modo illegittimo ed arbitrario i beni già innanzi menzionati con la conseguente richiesta di espresso indennizzo per tale occupazione abusiva;
e) che, nel caso di specie, trattasi di inadempimento grave determinato dal comportamento dell'affittuario e dal mancato pagamento di tutte le annualità previste e indicate nel contratto di affitto;
f) che, laddove il Tribunale dovesse ritenere nulla la clausola (art. 2) inserita in contratto in cui viene pattuita una durata dello stesso inferiore ai 15 anni, con conseguente applicabilità del termine legale, il contratto stesso dovrà essere dichiarato risolto per grave inadempimento di con conseguente Controparte_1 condanna all'immediato rilascio del fondo ancora nella sua disponibilità entro la fine della corrente annata agraria nonchè al pagamento delle somme dovute sia a titolo di morosità e/o di illegittima detenzione da calcolarsi in 9 annualità, il tutto pari ad € 3.240,00;
g) che il ricorrente ha provveduto più volte a denunciare a le Controparte_1 inadempienze riscontrate invitandolo a sanare la morosità ed a provvedere al pagamento di quanto dovuto, come è dato evincersi dalle raccomandate del
19/7/2022 e del 5/12/2023;
h) che la parte ricorrente, ai fini della proponibilità della presente azione, ha provveduto ad instaurare giudizio di mediazione innanzi alla
[...]
formulando le identiche Controparte_3 richieste proposte giudizialmente, ma anche tale tentativo non ha avuto esito positivo, in quanto il non è comparso. Controparte_1
3. Ciò posto, con decreto emesso in data 09 settembre 2024, è stata fissata per la discussione l'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito della camera R.G. n. 2213/2024
di consiglio, ex art. 429, 1° comma, c.p.c., previo deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
4. Il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato ritualmente (ri)notificato al resistente in CP_4 data 19 novembre 2024, il quale non si è costituito, dovendosene, pertanto, dichiarare la contumacia.
5. Passando ad esaminare il merito, va premesso che risulta documentalmente provata la stipula, in data 13 gennaio 2016, tra l'
[...]
del Parte_3 Controparte_1 contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto i seguenti fondi siti in agro del Comune di Monteforte IN ed individuati al foglio di mappa n. 22, particella n. 42 di circa ha. 0067, castagneto ed al foglio di mappa n. 28, particella n. 17, di circa ha. 00.33.82 nonché l'avvenuta estinzione degli Istituti per del e , CP_2 Parte_1 Controparte_5 CP_6 con contestuale erezione dell' Controparte_7
, avente come patrimonio il
[...] CP_6 medesimo dei rispettivi estinti Istituti CP_2
La durata del contratto di affitto agrario è fissata, all'art. 2 del contratto, in anni sei a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021 ed è previsto il pagamento da parte dell'affittuario di un canone annuo pari ad € 360,00, da versarsi entro il 30 novembre di ogni anno.
Dunque, le parti, senza l'ausilio di rappresentanti delle rispettive associazioni di categoria, hanno convenzionalmente stabilito in sei anni la durata del rapporto di affitto agrario, laddove l'art. 1 c. 2 l. n. 203/1982 prescrive con norma imperativa una durata minima di quindici anni.
Come è noto, le parti, con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono derogare alle previsioni imperative di cui all'art. 58 l. n. 203/1982, ivi compresa quella sulla durata minima del contratto di affitto agrario ed apporre, quindi, al rapporto un termine più breve.
Tuttavia, laddove le parti non siano state assistite dai rappresentanti dell'organizzazione professionale cui aderiscono, sussiste la nullità ex art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203 della clausola contrattuale che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 della stessa legge. R.G. n. 2213/2024
Tale nullità cd. di protezione può però essere fatta valere solo dalla parte interessata e, dunque, dall'affittuario e non già dal proprietario del fondo.
Ne consegue che la clausola in deroga alla durata legale è da ritenersi valida e, per l'effetto, non essendoci prova in atti che il contratto di affitto alla scadenza naturale si sia rinnovato (occorrendovi all'uopo la previa richiesta dell'affittuario da inviare almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 3 del contratto), deve esser rigettata la domanda di risoluzione del contratto di affitto agrario, per esser lo stesso già cessato per scadenza naturale in data 10 novembre 2021 (termine dell'annata agraria 2021), dovendosi individuare la decorrenza dell'efficacia del contratto di affitto alla data dell'11 novembre 2016
(annata agraria).
6. L'intervenuta scadenza del contratto comporta l'accoglimento delle domande di condanna del resistente al rilascio dei fondi per cui è causa ed Controparte_1 al pagamento dei canoni scaduti a far data dal 10 novembre 2016 sino al 10 novembre 2021 (pari a sei annualità per € 360,00 ciascuna), avendo il ricorrente, con la produzione del contratto di affitto agrario stipulato fra le parti in data 13 gennaio 2016 posto a fondamento della domanda, fornito la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., primo comma.
Costituisce, invero, ius receptum il principio in virtù del quale, laddove sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto o parziale adempimento di un'obbligazione, al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento ovvero dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533).
Trattandosi di obbligazione contrattuale, è dunque sufficiente che il creditore provi in giudizio il rapporto giuridico che ne costituisce la fonte, mentre spetta al debitore che ne contesti l'esistenza fornire la dimostrazione del fatto estintivo o impeditivo del diritto vantato dall'attore.
A tanto il resistente non ha provveduto, non essendosi Controparte_1 costituito al fine di provare l'esistenza di fatti estintivi e/o modificativi del diritto fatto valere.
7. Ne consegue che il resistente va condannato al rilascio, in Controparte_1 favore del ricorrente di Parte_1 R.G. n. 2213/2024
, dei terreni oggetto del contratto medesimo Parte_1 liberi da persone e cose entro la data del 10.11.2025, che è la data della fine dell'annata agraria in corso al momento della pronuncia della presente sentenza
(artt. 39 e 47 della legge 203/1982).
In tema di controversie agrarie, infatti, il rilascio del fondo va disposto, ai sensi dell'art. 47 della L. 3 maggio 1982, n. 203, alla scadenza del termine della annata agraria in cui è stata pronunciata sentenza esecutiva, senza alcuna distinzione in relazione al motivo per il quale viene disposto il rilascio (scadenza contrattuale, inadempimento o altre cause cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/07/2005,
n. 14449; n.9379/2003).
8. Il resistente va, altresì, condannato al pagamento, in favore del ricorrente
Parte_4
, dell'intero ammontare dei canoni relativi alle annate agrarie 2016
[...] sino al 2021 scaduti e non pagati e, dunque, al pagamento della somma di €
2.160,00, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione.
9. Quanto al periodo successivo alla scadenza naturale del contratto (10.10.2021), in applicazione dell'art. 1591 c.c., al ricorrente deve esser riconosciuto, a titolo di risarcimento per l'illegittima occupazione dei fondi, la somma annuale di €
360,00, pari al canone annuo previsto nel contratto di affitto, da corrispondere sino al rilascio dei fondi, oltre interessi legali dalla domanda.
10. In ultimo, con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza del resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si Controparte_1 liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, valori medi, avuto riguardo al valore della causa ed alle fasi (di studio, introduttiva e decisoria) in cui si è effettivamente articolato il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta dall'
[...]
nei confronti di Parte_5
, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
2. rigetta la domanda di risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 13 gennaio 2016; R.G. n. 2213/2024
3. condanna il resistente al rilascio dei fondi meglio specificati Controparte_1 in ricorso ed oggetto del contratto di affitto stipulato in data 13 gennaio 2016 liberi da persone e cose, in favore del ricorrente, per la data del 10 novembre
2025;
4. condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dei canoni di affitto scaduti e non pagati dal 10 novembre 2016 sino al 10 novembre 2021, pari a complessivi € 2.160,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettiva corresponsione;
5. condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma di € 360,00 per ogni annata agraria successiva a quella 2021/2022
e sino all'effettivo rilascio dei fondi, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettiva corresponsione;
6. condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1
Parte_4
le spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi
[...] professionali, oltre esborsi, IVA e CPA, se dovuti, come per legge e rimborso spese generali al 15% del compenso.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Valeria Villani dr. Sossio Pellecchia