Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/1977, n. 428
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Sentenza 28 gennaio 1977

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Le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale (nella specie, un'autorimessa) possono ritenersi sottratte alle Disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici, con riguardo ai fabbricati in genere, solo se e nei limiti in cui gli strumenti stessi contengano un'esplicita deroga in tal senso. Pertanto, poiche il regolamento edilizio ed il piano regolatore generale del comune di Verona (approvato con DPR 19 dicembre 1957) contengono una disciplina autonoma e differenziata delle costruzioni accessorie solo con riferimento alla loro altezza, deve escludersi che le costruzioni medesime siano sottratte alle prescrizioni generali sulle distanze ed i distacchi fra fabbricati, in difetto di un'espressa previsione al riguardo.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/1977, n. 428
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 428
    Data del deposito : 28 gennaio 1977

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