Sentenza 28 gennaio 1977
Massime • 1
Le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale (nella specie, un'autorimessa) possono ritenersi sottratte alle Disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici, con riguardo ai fabbricati in genere, solo se e nei limiti in cui gli strumenti stessi contengano un'esplicita deroga in tal senso. Pertanto, poiche il regolamento edilizio ed il piano regolatore generale del comune di Verona (approvato con DPR 19 dicembre 1957) contengono una disciplina autonoma e differenziata delle costruzioni accessorie solo con riferimento alla loro altezza, deve escludersi che le costruzioni medesime siano sottratte alle prescrizioni generali sulle distanze ed i distacchi fra fabbricati, in difetto di un'espressa previsione al riguardo.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/1977, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1977 |
Testo completo
Le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale (nella specie, un'autorimessa) possono ritenersi sottratte alle Disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici, con riguardo ai fabbricati in genere, solo se e nei limiti in cui gli strumenti stessi contengano un'esplicita deroga in tal senso. Pertanto, poiche il regolamento edilizio ed il piano regolatore generale del comune di NA (approvato con DPR 19 dicembre 1957) contengono una disciplina autonoma e differenziata delle costruzioni accessorie solo con riferimento alla loro altezza, deve escludersi che le costruzioni medesime siano sottratte alle prescrizioni generali sulle distanze ed i distacchi fra fabbricati, in difetto di un'espressa previsione al riguardo.*