Articolo 1 della Legge 28 maggio 1973, n. 295
Articolo 2
Versione
30 giugno 1973
Art. 1.
Il fondo di dotazione dell'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' aumentato di lire 300 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascun anno finanziario dal 1972 al 1974.
Entrata in vigore il 30 giugno 1973