Art. 2.
E' autorizzata, fino a tutto il 14 aprile 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.
E' autorizzata, fino a tutto il 14 aprile 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.