Articolo 2 della Legge 7 febbraio 1949, n. 32
Articolo 1
Versione
15 marzo 1949
Art. 2.
E' autorizzata, fino a tutto il 14 aprile 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Entrata in vigore il 15 marzo 1949