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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 3661 dell'anno 2022 vertente
TRA
difesa dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, Parte_1
ricorrente
E
difeso dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2022, la ricorrente in epigrafe, a seguito di infortunio lavorativo in itinere del 19.01.2017, già riconosciuto inabile nella misura del 10%, conveniva in giudizio l' al fine di sentir riconoscere una maggiore CP_1 percentuale di menomazione della propria integrità psico fisica, nonché per ottenere la condanna dell' al riconoscimento dell'indennizzo in rendita del danno CP_2 biologico conseguente, nella misura pari o superiore al 16%, con vittoria di spese da distrarsi.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e CP_1 in diritto.
1 1. Espletata CTU medico legale, lette le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito di riassegnazione della causa in epigrafe in virtù del decreto n.55/2023 del 6.6.2023, la stessa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
3. L'espletata CTU ha ritenuto non sussistenti i presupposti medico legali per affermare la ricorrenza di un danno biologico permanente superiore al 10% già riconosciuto in via amministrativa chiarendo che: “la storia clinica e lavorativa ben si evince dalla documentazione in atti da cui risulta che il nesso causale sia stato già riconosciuto in via amministrativa seppur con una percentualizzazione del 10% e con riferimento alla frattura di 11 (4%), S4 (3%) e polso destro (4%).
Si tratta di valutazione pienamente condivisibile in assenza peraltro di qualsivoglia accertamento che meglio definisca gli esiti della frattura di 11 (in atti è allegato un esame
RMM del 2018 che nulla dice in riferimento agli esiti fratturativi della undicesima vertebra lombare).
D'altro canto, deve evidenziarsi che si appalesa del tutto inammissibile la documentazione che la parte ricorrente risulta aver inviato di propria iniziativa al CTU
(cfr. pag. 6 relazione -refertazione del 2021) che, peraltro, a parere del perito conferma l'essenza di segni della pregressa frattura.
Ancora il CTU chiarisce che appare “Condivisibile inoltre la percentualizzazione espressa con riferimento alla frattura sacrale e del polso, anche in questo caso in assenza di esami strumentali e/o clinico specialistici significativi e praticati in epoca recente.”
4. Non si ritiene, pertanto, che vi siano motivi per discostarsi dalla valutazione medica espressa, considerato che la stessa è esplicata in modo completo e chiaro all'interno della relazione scevra da vizi logici e giuridici.
5. Sulla scorta di tali premesse il ricorso va rigettato.
6. La parte ricorrente, pur soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Latina, 21/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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