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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/24 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 375/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.07.1953, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Zanola e dall'Avv. Tiziano Cattaneo del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Torre Pallavicina
(BG), Via M.B. Ragazzoni n. 32
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 30.10.2024 da (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente a C.F._1
ON (MB), via Massironi n 11, per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
ritenuto, preliminarmente, che sussistano le ragioni di connessione oggettiva della presente procedura con la procedura di liquidazione controllata del patrimonio 1 di fratello dell'odierno ricorrente, e rubricata al n. 361/24 R.G., Persona_1 atteso che la situazione di sovraindebitamento di entrambi i fratelli ha origine comune, circostanza che rende opportuna la loro trattazione congiunta come richiesto dal ricorrente, e giustificano pertanto la riunione della presente procedura alla procedura n. 361/24 R.G.;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che, pur essendo il ricorrente residente a [...], la presente procedura viene contestualmente riunita con la procedura n. 361/24 R.G. a carico di
[...]
residente in [...] il cui centro dei suoi interessi principali è Per_1 collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. risulta avere debiti di Parte_1 importo pari ad euro 826.964,66 nei confronti di PENELOPE SPV S.r.l., in solido con il fratello Persona_1
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
non risulta proprietario né di beni immobil Parte_1 nè di beni mobili registrati;
considerato ancora che il ricorrente è titolare della quota del 50% della società
(unitamente al fratello detentore del 50% Controparte_1 Persona_1 residuo), e che lo stesso, dopo avere inizialmente richiesto l'esclusione della liquidazione della quota dalla procedura, a fronte dei rilievi mossi dal Tribunale ha infine acconsentito alla liquidazione della medesima, che appare in ogni caso ineludibile attesa la natura interamente liquidatoria della procedura;
considerato che
il sig. titolare di un rapporto di conto corrente (n. Per_1
230500/9 presso Banca di Desio e della Brianza) che aveva alla data di presentazione del ricorso un saldo attivo di euro 492,62; considerato, ancora, che il sig. è titolare di pensione mensile Parte_1 erogata dall' per un importo netto mensile ammontante a euro 2.000,00); CP_2
2
ritenuto che
la quantificazione delle spese necessarie mensili per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, costituito dalla moglie e dal figlio autosufficiente (titolare di reddito medio mensile di euro 1.100,00) Persona_2 appare adeguata;
ritenuto in ogni caso che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria pensione mensile in misura pari ad euro 400,00 mensili (il quinto della medesima, nel rispetto dei limiti di pignorabilità), oltre all'eventuale eccedenza;
ritenuto che
nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;
osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha Persona_3 verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._1 residente a [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. Persona_3 dispone la riunione della presente procedura alla procedura n. 361/24 R.G. a carico di Persona_1 ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
3 assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti esclusa dalla liquidazione la pensione mensile del ricorrente eccedente l'importo di euro 400,00 (che andranno per contro acquisiti alla procedura), nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Per_4 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC e per la riunione della presente procedura alla procedura n.
361/24 R.G..
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 17.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 375/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.07.1953, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Zanola e dall'Avv. Tiziano Cattaneo del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Torre Pallavicina
(BG), Via M.B. Ragazzoni n. 32
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 30.10.2024 da (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente a C.F._1
ON (MB), via Massironi n 11, per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
ritenuto, preliminarmente, che sussistano le ragioni di connessione oggettiva della presente procedura con la procedura di liquidazione controllata del patrimonio 1 di fratello dell'odierno ricorrente, e rubricata al n. 361/24 R.G., Persona_1 atteso che la situazione di sovraindebitamento di entrambi i fratelli ha origine comune, circostanza che rende opportuna la loro trattazione congiunta come richiesto dal ricorrente, e giustificano pertanto la riunione della presente procedura alla procedura n. 361/24 R.G.;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che, pur essendo il ricorrente residente a [...], la presente procedura viene contestualmente riunita con la procedura n. 361/24 R.G. a carico di
[...]
residente in [...] il cui centro dei suoi interessi principali è Per_1 collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. risulta avere debiti di Parte_1 importo pari ad euro 826.964,66 nei confronti di PENELOPE SPV S.r.l., in solido con il fratello Persona_1
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
non risulta proprietario né di beni immobil Parte_1 nè di beni mobili registrati;
considerato ancora che il ricorrente è titolare della quota del 50% della società
(unitamente al fratello detentore del 50% Controparte_1 Persona_1 residuo), e che lo stesso, dopo avere inizialmente richiesto l'esclusione della liquidazione della quota dalla procedura, a fronte dei rilievi mossi dal Tribunale ha infine acconsentito alla liquidazione della medesima, che appare in ogni caso ineludibile attesa la natura interamente liquidatoria della procedura;
considerato che
il sig. titolare di un rapporto di conto corrente (n. Per_1
230500/9 presso Banca di Desio e della Brianza) che aveva alla data di presentazione del ricorso un saldo attivo di euro 492,62; considerato, ancora, che il sig. è titolare di pensione mensile Parte_1 erogata dall' per un importo netto mensile ammontante a euro 2.000,00); CP_2
2
ritenuto che
la quantificazione delle spese necessarie mensili per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, costituito dalla moglie e dal figlio autosufficiente (titolare di reddito medio mensile di euro 1.100,00) Persona_2 appare adeguata;
ritenuto in ogni caso che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria pensione mensile in misura pari ad euro 400,00 mensili (il quinto della medesima, nel rispetto dei limiti di pignorabilità), oltre all'eventuale eccedenza;
ritenuto che
nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;
osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha Persona_3 verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._1 residente a [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. Persona_3 dispone la riunione della presente procedura alla procedura n. 361/24 R.G. a carico di Persona_1 ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
3 assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti esclusa dalla liquidazione la pensione mensile del ricorrente eccedente l'importo di euro 400,00 (che andranno per contro acquisiti alla procedura), nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Per_4 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC e per la riunione della presente procedura alla procedura n.
361/24 R.G..
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 17.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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