Articolo 1 della Legge 21 gennaio 1949, n. 8
Articolo 2
Versione
15 febbraio 1949
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Versione
15 febbraio 1962
Art. 1.

L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell' art. 1, comma primo , e degli articoli 2 , 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 , e' quadruplicato. ((1))
E' in facolta' dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell' art. 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 .
L'aumento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, gia' decuplicati dal 1 gennaio 1947 per effetto del succitato decreto. ((1))
Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , e' duplicato."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Entrata in vigore il 15 febbraio 1962