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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza del 6.3.25 tenutasi ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.990/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro
n. 4651/2021 pubblicata in data 4.11.2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. A. Camarca Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. G. Marone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 marzo 2017, conveniva Parte_1 in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“a) accertare dichiarare che il sig. in qualità Parte_1 di dipendente a tempo indeterminato del Comune di sin CP_1 dall'anno 1990 o quanto meno dal 30.11.1995 ha svolto di fatto ed ininterrottamente plurime mansioni tutte riconducibili alla categoria B, fino al 21.5.2008, allorquando lo stesso veniva inquadrato in categoria B1;
b) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive maturate fino all'anno 1990 e quanto meno dal 30.11. 1995 fino al 21.5.2008, da quantificarsi in separato giudizio nonché alla conseguente ricostruzione a fine previdenziale ed ai fini del Tfr della carriera lavorativa, per effetto dello svolgimento delle superiori mansioni lavorative svolte, secondo quanto previsto e disciplinato dal C.C.N.N.L. Enti Locali, il tutto oltre interessi legali e rivalutazioni monetarie;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione ed agli accessori di legge spettanti per tutto il lavoro straordinario svolto in qualità di responsabile del campo sportivo comunale di ' dal 22.12.2009 CP_1 Parte_2 all'1.6.2015 eccedente le 36 ore settimanali stabilite per contratto;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione spettante per tutto il lavoro straordinario svolto in forza della determinazione dirigenziale n. 256 del 13.2.2014 in qualità di impiegato addetto all'inserimento pratiche in materia di bonus, luce e gas per il S.G.Ate (sistema di gestione delle agevolazione energetiche)”.
Deduceva nello specifico il ricorrente:
-di aver lavorato alle dipendenze del Comune di in servizio CP_1 provvisorio, dal 1.12.1980 all'1.6.1983, quale operaio addetto alle pulizie;
- di essere stato, dal 2.6.1983, assunto a tempo indeterminato con la qualifica di netturbino (terzo livello ex D.P.R. 810/1980);
- di essere stato adibito, dal 1990 al 1995, alla conduzione di autocompattatore (mezzo impiegato per la raccolta rifiuti) mansione pag. 2/12 per la quale sarebbe prevista l'attribuzione della IV qualifica funzionale;
- che, a seguito di disposizione di servizio n. prot. 20923 del
30.11.1995, gli veniva affidata la conduzione dell'autocarro per l'espurgo mansione, anch'essa riconducibile alla IV qualifica professionale;
- che, dal 5.7.1996 gli veniva affidato l'incarico di effettuare i rientri pomeridiani per i giorni 4, 5 e 8 agosto 1996 in sostituzione di altro dipendente;
- che con disposizione di servizio del 6.6.2000, era assegnato alle dipendenze del Sindaco con funzioni di usciere ed autista e ciò, fino al 30.1.2002 allorquando veniva assegnato al settore A.T.M.;
- che con disposizione di mobilità intersettoriale prot. 31260 del
10.10.2003 era stato adibito alla funzione di custode e vigilante del campo comunale;
- che in data 21.5.2008 era stato inquadrato alla categoria B1
“profilo esecutore” (a seguito di concorso interno indetto dall'ente);
- che con disposizione prot. 32090 del 18.12.2009 il Comune disponeva il suo trasferimento dall'area amministrativa al campo sportivo comunale, con decorrenza dal 21.12.2009;
- che con successiva disposizione prot. n. 32286 del 22.12.2009 venivano regolati orari e giorni di servizio per la custodia del campo sportivo comunale ma che lui aveva sempre prolungato l'orario di lavoro giornaliero;
-di essere stato (con determinazione dirigenziale n. 141 del
12.2.2015) collocato in quiescenza con la qualifica di esecutore, categoria B posizione economica B2.
Il Comune resistente eccepiva, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo sino al 30 giugno 1998, nel merito la prescrizione quinquennale delle pretese pag. 3/12 per tutti i periodi precedenti il 14 aprile 2012, la nullità del ricorso, il mancato svolgimento sia delle mansioni superiori sia del lavoro straordinario.
Il Giudice di primo grado:
-dichiarava la parziale prescrizione dei crediti per differenze retributive per il periodo anteriore al 17 febbraio 2011 (atteso il primo idoneo atto interruttivo rappresentato dalla diffida protocollata il 17 febbraio 2016),
-rigettava, per il restante periodo, la richiesta di pagamento del lavoro straordinario in assenza di prova della formale autorizzazione allo svolgimento dello stesso nonché per genericità quanto a quello svolto negli ultimi anni di servizio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad euro € 3.000,00.
Propone appello il ripercorrendo i dati storici della Pt_1 propria prestazione lavorativa ed eccependo l'error in judicando del Giudice di primo grado per omessa valutazione di documenti decisivi e per violazione dei principi generali in tema di prova civile nonché per difetto/apparenza di motivazione.
Nel ricorso in appello la difesa sostiene testualmente che il GL avrebbe “del tutto pretermesso di analizzare e soprattutto di tener conto della notevole mole di documenti (tra l'altro, atti amministrativi) prodotti in giudizio e pur richiamati nella narrativa del ricorso introduttivo” fondando la decisione solo sulla prova testimoniale, dalla quale sarebbero “in realtà emersi riscontri fedeli rispetto a quanto desumibile dalla disamina dei documenti prodotti”, donde i lamentati errores in procedendo et in judicando, che affliggono la sentenza impugnata in assenza di ogni riferimento al contenuto dei documenti prodotti.
Il contrasta l'appello eccependone Controparte_1
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito pag. 4/12 ribadisce l'infondatezza delle pretese per mancato svolgimento delle mansioni superiori e del lavoro straordinario, eccependo la formazione del giudicato quanto alla intervenuta prescrizione dei crediti per il periodo anteriore al 17.2.2011.
*********
In via del tutto preliminare, l'appello deve essere esaminato sotto il profilo della sua ammissibilità, e tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del
D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 -applicabile ai ricorsi (come quello di specie) depositati a far data dall'11 settembre 2012- che ha riformulato sia l'art. 342, comma 1, c.p.c., che l'art. 434 c.p.c., concernente l'appello in relazione alle controversie in materia di lavoro.
In particolare, la disposizione in parola così testualmente recita:
"Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo
414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali (cfr. Corte di
Appello di Roma 15 gennaio 2013, n. 377; Corte di Appello Genova
S.L., 11-16 gennaio 2013, n. 17; Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013) si è voluto rimarcare come la riformulazione della disposizione in esame abbia significativamente sancito l'obbligo di motivazione dell'appello, stabilendo altresì che esso debba contenere, a pena di inammissibilità, la “specificazione analitica delle parti impugnate della sentenza gravata, delle modifiche che
pag. 5/12 vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice
e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. L'enunciazione espressa di due cause di inammissibilità dell'appello collegate alla parte motiva dell'atto medesimo ha portato quindi a ritenere che la nuova formulazione dell'art. 434 1° comma c.p.c impone precisi oneri di forma dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. (Cass., 24 novembre 2005, n. 24834n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251, Cass., 24 novembre 2005, n. 24834 n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 cpc, ma, prevedendo che l'appello deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, ha imposto “che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice”; di conseguenza non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate.
Pertanto “l'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i pag. 6/12 singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;
deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo) e il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite
(profilo di causalità).
Dunque, la ricostruzione del modello legale dell'atto di appello fattane dalle Corti territoriali non sembra solo recepire, sotto forma di codificazione, quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi di impugnazione, che ritiene necessario che la domanda contenga “un'esposizione chiara e specifica delle ragioni e delle censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato” (invero, già le Sezioni Unite avevano stabilito con la pronuncia n.23299 del 2011, che affinché un capo della sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che l'atto manifesti una volontà in tal senso “ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, ma sembra piuttosto imporre un'articolazione dell'atto che,
pag. 7/12 rispondendo a precisi requisiti di forma e di contenuto, consenta al giudice di individuare esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Sicché la finalità di agevolazione e sveltimento dell'attività decisoria del giudice di appello vieppiù si coglie ponendo mente alla contestualità della novella dell'art. 434 c.p.c con l'introduzione dell'art. 436-bis c.p.c. e delle norme da esso richiamate (artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), relative al c.d.
“filtro” di ammissibilità dell'appello a seconda della sussistenza o meno di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, giacché è evidente che in tanto tale ultima valutazione potrà essere agevolmente e sollecitamente condotta in quanto chiara, pertinente e precisa appaia la traccia decisoria proposta dall'appellante (C.d.A. Salerno cit.).
Ciò nell'ottica, secondo la volontà del legislatore, di semplificare l'attività del giudice di seconde cure “che vedrà agevolato il proprio compito di esame” così fugando “il rischio di utilizzo arbitrario del filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall'appellante e su cui necessariamente dovrà tararsi la prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento” (così nella relazione illustrativa all'emendamento approvato in Commissione
Giustizia della Camera dei deputati il 23 luglio 2012 all'art. 54 del d.l. n. 83/2012 in sede di conversione).
Di recente la S.C. (SS.UU. 13/12/2022, n. 36481) ha affermato che
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
pag. 8/12 relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”; (Sez. 2 Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023) “Essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Alla stregua di tali considerazioni, sembra ragionevole pervenire ad un interpretazione che sia la più aderente al significato letterale della norma tuttavia armonizzata al principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., secondo la quale l'appellante è tenuto indefettibilmente ad indicare le “parti del provvedimento che si intende appellare”: ciò, evidentemente, al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di gravame
(tantum appellatum, quantum devolutum). Inoltre, si richiede che nell'atto introduttivo del giudizio d'appello siano dichiarate le
“modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, vale a dire che l'appellante dovrà censurare la ricostruzione in fatto operata dal giudice di pag. 9/12 prime cure, evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
La rielaborazione del dato fattuale, id est l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta, sembra essere il dato fondamentale e rilevante, posto che, come è stato perspicuamente osservato, “ l'errore in fatto se non è fonte di un concreto pregiudizio per la parte che lo denuncia, non può costituire fondamento dell'impugnazione: per dimostrare la sussistenza del pregiudizio, occorre indicare quale sarebbe stata la corretta valutazione dei fatti e quali conseguenze ciò avrebbe comportato a vantaggio della parte”.
Parimenti, l'ammissibilità dell'appello, alla stregua dell'ulteriore requisito formale imposto dall'art. 434 c.1°, n. 2,
c.p.c., è condizionato all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; quindi l'appellante avrà anche l'onere di argomentare, indicandone le ragioni, la denunciata violazione di legge nonché la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Appare dunque evidente, così come è stato già rimarcato nelle decisioni sopra richiamate, il trasparire di tre profili caratterizzanti il nuovo atto di appello, il cui difetto, anche di uno solo di essi, conduce irrimediabilmente alla pronuncia di inammissibilità del gravame: la specifica indicazione delle parti del provvedimento impugnato (profilo volitivo), l'indicazione delle modifiche suggerite alla sentenza pertinenti alla ricostruzione dei fatti di causa e delle ragioni per cui si ritiene violata la legge (profilo argomentativo-censorio), la giustificazione del fatto che l'esito della controversia è la pag. 10/12 conseguenza della violazione di legge evidenziata (profilo causale).
Per le suesposte argomentazioni, che la Corte ritiene di condividere, è pertanto necessario che nell'atto di appello sia assolto l'onere di indicare specificamente ed espressamente, sia le parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede, con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le modifiche, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano apportate al provvedimento corredate dalla precisa e chiara indicazione degli aspetti di censura alle denunciate violazioni della legge e della loro rilevanza dell'errore di diritto sulla correttezza della decisione impugnata.
Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che l'appello promosso dall'odierno ricorrente è strutturato in modo del tutto difforme rispetto alle previsioni del codice di procedura civile appena esaminate in quanto la difesa appellante si limita
(in poco più di una pagina dell'atto di appello, cfr. fine pagina 8
e pagina 9) ad eccepire un error in iudicando del GL per omessa valutazione della mole di documenti prodotti in primo grado
(indicati in oltre trenta) senza indicare espressamente la singola statuizione o la singola parte di motivazione oggetto di doglianza
(visto che non cita o riporta alcun passaggio della sentenza impugnata, sottoposto a critica), limitandosi a censurare genericamente la mancata valutazione della documentazione senza neppure specificare quali (e quanti) dei documenti il GL avrebbe omesso di valutare e quali sarebbero state le conseguenze (in contrasto con il decisum) da trarsi dalla valutazione degli stessi rispetto alle argomentazioni addotte dal GL a sostegno del rigetto della domanda.
pag. 11/12 Preme considerare come l'appellante non enunci assolutamente le modifiche che dovrebbero essere apportate alla decisione con riguardo alla ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dal primo giudice, non deduce come dovrebbe essere modificata la sentenza appellata e, quindi, come dovrebbe essere decisa la controversia, limitandosi a richiamare le conclusioni di primo grado. Né parte appellante spiega in che modo l'analisi dei documenti avrebbe ribaltato l'esito della prova testimoniale da cui il Giudice ha tratto il convincimento circa l'infondatezza della domanda.
Ne consegue che non essendo l'appello conforme alle previsioni di cui agli artt. 434 e 342 cpc esso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
E' applicabile al presente appello l'art. 13, comma 1 quater comma,
DPR 115/2002 riferito anche all'impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-dichiara inammissibile l'appello,
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Napoli 6.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Maristella Agostinacchio
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza del 6.3.25 tenutasi ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.990/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro
n. 4651/2021 pubblicata in data 4.11.2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. A. Camarca Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. G. Marone
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 marzo 2017, conveniva Parte_1 in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“a) accertare dichiarare che il sig. in qualità Parte_1 di dipendente a tempo indeterminato del Comune di sin CP_1 dall'anno 1990 o quanto meno dal 30.11.1995 ha svolto di fatto ed ininterrottamente plurime mansioni tutte riconducibili alla categoria B, fino al 21.5.2008, allorquando lo stesso veniva inquadrato in categoria B1;
b) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive maturate fino all'anno 1990 e quanto meno dal 30.11. 1995 fino al 21.5.2008, da quantificarsi in separato giudizio nonché alla conseguente ricostruzione a fine previdenziale ed ai fini del Tfr della carriera lavorativa, per effetto dello svolgimento delle superiori mansioni lavorative svolte, secondo quanto previsto e disciplinato dal C.C.N.N.L. Enti Locali, il tutto oltre interessi legali e rivalutazioni monetarie;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione ed agli accessori di legge spettanti per tutto il lavoro straordinario svolto in qualità di responsabile del campo sportivo comunale di ' dal 22.12.2009 CP_1 Parte_2 all'1.6.2015 eccedente le 36 ore settimanali stabilite per contratto;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione spettante per tutto il lavoro straordinario svolto in forza della determinazione dirigenziale n. 256 del 13.2.2014 in qualità di impiegato addetto all'inserimento pratiche in materia di bonus, luce e gas per il S.G.Ate (sistema di gestione delle agevolazione energetiche)”.
Deduceva nello specifico il ricorrente:
-di aver lavorato alle dipendenze del Comune di in servizio CP_1 provvisorio, dal 1.12.1980 all'1.6.1983, quale operaio addetto alle pulizie;
- di essere stato, dal 2.6.1983, assunto a tempo indeterminato con la qualifica di netturbino (terzo livello ex D.P.R. 810/1980);
- di essere stato adibito, dal 1990 al 1995, alla conduzione di autocompattatore (mezzo impiegato per la raccolta rifiuti) mansione pag. 2/12 per la quale sarebbe prevista l'attribuzione della IV qualifica funzionale;
- che, a seguito di disposizione di servizio n. prot. 20923 del
30.11.1995, gli veniva affidata la conduzione dell'autocarro per l'espurgo mansione, anch'essa riconducibile alla IV qualifica professionale;
- che, dal 5.7.1996 gli veniva affidato l'incarico di effettuare i rientri pomeridiani per i giorni 4, 5 e 8 agosto 1996 in sostituzione di altro dipendente;
- che con disposizione di servizio del 6.6.2000, era assegnato alle dipendenze del Sindaco con funzioni di usciere ed autista e ciò, fino al 30.1.2002 allorquando veniva assegnato al settore A.T.M.;
- che con disposizione di mobilità intersettoriale prot. 31260 del
10.10.2003 era stato adibito alla funzione di custode e vigilante del campo comunale;
- che in data 21.5.2008 era stato inquadrato alla categoria B1
“profilo esecutore” (a seguito di concorso interno indetto dall'ente);
- che con disposizione prot. 32090 del 18.12.2009 il Comune disponeva il suo trasferimento dall'area amministrativa al campo sportivo comunale, con decorrenza dal 21.12.2009;
- che con successiva disposizione prot. n. 32286 del 22.12.2009 venivano regolati orari e giorni di servizio per la custodia del campo sportivo comunale ma che lui aveva sempre prolungato l'orario di lavoro giornaliero;
-di essere stato (con determinazione dirigenziale n. 141 del
12.2.2015) collocato in quiescenza con la qualifica di esecutore, categoria B posizione economica B2.
Il Comune resistente eccepiva, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo sino al 30 giugno 1998, nel merito la prescrizione quinquennale delle pretese pag. 3/12 per tutti i periodi precedenti il 14 aprile 2012, la nullità del ricorso, il mancato svolgimento sia delle mansioni superiori sia del lavoro straordinario.
Il Giudice di primo grado:
-dichiarava la parziale prescrizione dei crediti per differenze retributive per il periodo anteriore al 17 febbraio 2011 (atteso il primo idoneo atto interruttivo rappresentato dalla diffida protocollata il 17 febbraio 2016),
-rigettava, per il restante periodo, la richiesta di pagamento del lavoro straordinario in assenza di prova della formale autorizzazione allo svolgimento dello stesso nonché per genericità quanto a quello svolto negli ultimi anni di servizio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad euro € 3.000,00.
Propone appello il ripercorrendo i dati storici della Pt_1 propria prestazione lavorativa ed eccependo l'error in judicando del Giudice di primo grado per omessa valutazione di documenti decisivi e per violazione dei principi generali in tema di prova civile nonché per difetto/apparenza di motivazione.
Nel ricorso in appello la difesa sostiene testualmente che il GL avrebbe “del tutto pretermesso di analizzare e soprattutto di tener conto della notevole mole di documenti (tra l'altro, atti amministrativi) prodotti in giudizio e pur richiamati nella narrativa del ricorso introduttivo” fondando la decisione solo sulla prova testimoniale, dalla quale sarebbero “in realtà emersi riscontri fedeli rispetto a quanto desumibile dalla disamina dei documenti prodotti”, donde i lamentati errores in procedendo et in judicando, che affliggono la sentenza impugnata in assenza di ogni riferimento al contenuto dei documenti prodotti.
Il contrasta l'appello eccependone Controparte_1
l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito pag. 4/12 ribadisce l'infondatezza delle pretese per mancato svolgimento delle mansioni superiori e del lavoro straordinario, eccependo la formazione del giudicato quanto alla intervenuta prescrizione dei crediti per il periodo anteriore al 17.2.2011.
*********
In via del tutto preliminare, l'appello deve essere esaminato sotto il profilo della sua ammissibilità, e tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del
D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 -applicabile ai ricorsi (come quello di specie) depositati a far data dall'11 settembre 2012- che ha riformulato sia l'art. 342, comma 1, c.p.c., che l'art. 434 c.p.c., concernente l'appello in relazione alle controversie in materia di lavoro.
In particolare, la disposizione in parola così testualmente recita:
"Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo
414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali (cfr. Corte di
Appello di Roma 15 gennaio 2013, n. 377; Corte di Appello Genova
S.L., 11-16 gennaio 2013, n. 17; Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013) si è voluto rimarcare come la riformulazione della disposizione in esame abbia significativamente sancito l'obbligo di motivazione dell'appello, stabilendo altresì che esso debba contenere, a pena di inammissibilità, la “specificazione analitica delle parti impugnate della sentenza gravata, delle modifiche che
pag. 5/12 vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice
e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. L'enunciazione espressa di due cause di inammissibilità dell'appello collegate alla parte motiva dell'atto medesimo ha portato quindi a ritenere che la nuova formulazione dell'art. 434 1° comma c.p.c impone precisi oneri di forma dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. (Cass., 24 novembre 2005, n. 24834n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251, Cass., 24 novembre 2005, n. 24834 n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 cpc, ma, prevedendo che l'appello deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, ha imposto “che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice”; di conseguenza non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate.
Pertanto “l'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i pag. 6/12 singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;
deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo) e il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite
(profilo di causalità).
Dunque, la ricostruzione del modello legale dell'atto di appello fattane dalle Corti territoriali non sembra solo recepire, sotto forma di codificazione, quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi di impugnazione, che ritiene necessario che la domanda contenga “un'esposizione chiara e specifica delle ragioni e delle censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato” (invero, già le Sezioni Unite avevano stabilito con la pronuncia n.23299 del 2011, che affinché un capo della sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che l'atto manifesti una volontà in tal senso “ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, ma sembra piuttosto imporre un'articolazione dell'atto che,
pag. 7/12 rispondendo a precisi requisiti di forma e di contenuto, consenta al giudice di individuare esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Sicché la finalità di agevolazione e sveltimento dell'attività decisoria del giudice di appello vieppiù si coglie ponendo mente alla contestualità della novella dell'art. 434 c.p.c con l'introduzione dell'art. 436-bis c.p.c. e delle norme da esso richiamate (artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), relative al c.d.
“filtro” di ammissibilità dell'appello a seconda della sussistenza o meno di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, giacché è evidente che in tanto tale ultima valutazione potrà essere agevolmente e sollecitamente condotta in quanto chiara, pertinente e precisa appaia la traccia decisoria proposta dall'appellante (C.d.A. Salerno cit.).
Ciò nell'ottica, secondo la volontà del legislatore, di semplificare l'attività del giudice di seconde cure “che vedrà agevolato il proprio compito di esame” così fugando “il rischio di utilizzo arbitrario del filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall'appellante e su cui necessariamente dovrà tararsi la prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento” (così nella relazione illustrativa all'emendamento approvato in Commissione
Giustizia della Camera dei deputati il 23 luglio 2012 all'art. 54 del d.l. n. 83/2012 in sede di conversione).
Di recente la S.C. (SS.UU. 13/12/2022, n. 36481) ha affermato che
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
pag. 8/12 relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”; (Sez. 2 Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023) “Essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Alla stregua di tali considerazioni, sembra ragionevole pervenire ad un interpretazione che sia la più aderente al significato letterale della norma tuttavia armonizzata al principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., secondo la quale l'appellante è tenuto indefettibilmente ad indicare le “parti del provvedimento che si intende appellare”: ciò, evidentemente, al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di gravame
(tantum appellatum, quantum devolutum). Inoltre, si richiede che nell'atto introduttivo del giudizio d'appello siano dichiarate le
“modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, vale a dire che l'appellante dovrà censurare la ricostruzione in fatto operata dal giudice di pag. 9/12 prime cure, evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
La rielaborazione del dato fattuale, id est l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta, sembra essere il dato fondamentale e rilevante, posto che, come è stato perspicuamente osservato, “ l'errore in fatto se non è fonte di un concreto pregiudizio per la parte che lo denuncia, non può costituire fondamento dell'impugnazione: per dimostrare la sussistenza del pregiudizio, occorre indicare quale sarebbe stata la corretta valutazione dei fatti e quali conseguenze ciò avrebbe comportato a vantaggio della parte”.
Parimenti, l'ammissibilità dell'appello, alla stregua dell'ulteriore requisito formale imposto dall'art. 434 c.1°, n. 2,
c.p.c., è condizionato all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; quindi l'appellante avrà anche l'onere di argomentare, indicandone le ragioni, la denunciata violazione di legge nonché la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Appare dunque evidente, così come è stato già rimarcato nelle decisioni sopra richiamate, il trasparire di tre profili caratterizzanti il nuovo atto di appello, il cui difetto, anche di uno solo di essi, conduce irrimediabilmente alla pronuncia di inammissibilità del gravame: la specifica indicazione delle parti del provvedimento impugnato (profilo volitivo), l'indicazione delle modifiche suggerite alla sentenza pertinenti alla ricostruzione dei fatti di causa e delle ragioni per cui si ritiene violata la legge (profilo argomentativo-censorio), la giustificazione del fatto che l'esito della controversia è la pag. 10/12 conseguenza della violazione di legge evidenziata (profilo causale).
Per le suesposte argomentazioni, che la Corte ritiene di condividere, è pertanto necessario che nell'atto di appello sia assolto l'onere di indicare specificamente ed espressamente, sia le parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede, con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le modifiche, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano apportate al provvedimento corredate dalla precisa e chiara indicazione degli aspetti di censura alle denunciate violazioni della legge e della loro rilevanza dell'errore di diritto sulla correttezza della decisione impugnata.
Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che l'appello promosso dall'odierno ricorrente è strutturato in modo del tutto difforme rispetto alle previsioni del codice di procedura civile appena esaminate in quanto la difesa appellante si limita
(in poco più di una pagina dell'atto di appello, cfr. fine pagina 8
e pagina 9) ad eccepire un error in iudicando del GL per omessa valutazione della mole di documenti prodotti in primo grado
(indicati in oltre trenta) senza indicare espressamente la singola statuizione o la singola parte di motivazione oggetto di doglianza
(visto che non cita o riporta alcun passaggio della sentenza impugnata, sottoposto a critica), limitandosi a censurare genericamente la mancata valutazione della documentazione senza neppure specificare quali (e quanti) dei documenti il GL avrebbe omesso di valutare e quali sarebbero state le conseguenze (in contrasto con il decisum) da trarsi dalla valutazione degli stessi rispetto alle argomentazioni addotte dal GL a sostegno del rigetto della domanda.
pag. 11/12 Preme considerare come l'appellante non enunci assolutamente le modifiche che dovrebbero essere apportate alla decisione con riguardo alla ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dal primo giudice, non deduce come dovrebbe essere modificata la sentenza appellata e, quindi, come dovrebbe essere decisa la controversia, limitandosi a richiamare le conclusioni di primo grado. Né parte appellante spiega in che modo l'analisi dei documenti avrebbe ribaltato l'esito della prova testimoniale da cui il Giudice ha tratto il convincimento circa l'infondatezza della domanda.
Ne consegue che non essendo l'appello conforme alle previsioni di cui agli artt. 434 e 342 cpc esso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
E' applicabile al presente appello l'art. 13, comma 1 quater comma,
DPR 115/2002 riferito anche all'impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-dichiara inammissibile l'appello,
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Napoli 6.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Maristella Agostinacchio
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