Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono-
cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 90000228/2011 R.G. posto in decisione all'udienza del giorno 11 luglio 2024
tra
1. , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1
; C.F._1
2. , nata in [...] il [...], c.f. CP_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._2
Egidio De Arcangelis e Maria Carmela Ciancitto Di Caro giusta pro-
cura in atti;
attori e
nato in [...] il [...], c.f. CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Giorgio Mi- C.F._3
gliore giusta procura in atti;
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi citavano in giudizio premetten- Parte_1 CP_4
do di essere proprietari di due unità immobiliari site in Taormina, c. da Zap-
1
dominio, aveva iniziato nel 2001 lavori di risistemazione di un terreno di sua proprietà adiacente il condominio (censito al catasto di Taormina fg. 2, part. 269) e che durante l'esecuzione degli stessi aveva inglobato la particella n.
817, attigua al suo terreno, ma di proprietà condominiale. Inoltre, deducevano che, con detti lavori, egli:
- aveva innalzato il terrapieno tanto da limitare la loro servitù di veduta;
- inglobato anche parte della strada di accesso ai condomini, impedendo alle auto il comodo accesso ai garage;
- modificato il percorso di scarico delle acque saponose creando un nuovo pozzetto di ispezione e danneggiando irrimediabilmente la pa-
vimentazione della rampa carrabile;
- e spostato la porta d'ingresso dal vano scale condominiale ad uno dei suoi appartamenti appropriandosi del pianerottolo delle scale.
Dopo aver sollecitato l'amministratore, dott. , il quale di- Controparte_5
chiarava lo stato dei luoghi conforme alla legge, gli attori adivano il Tribuna-
le perché fosse dichiarata l'appropriazione da parte del convenuto della parti-
cella n. 817 di proprietà del condominio Hibiscus, ordinata la demolizione del fabbricato costruito al posto del terrapieno o, in subordine, la restituzione dell'area calpestabile del terrapieno;
che fosse dichiarata la lesione della ser-
vitù di veduta e ordinata la rimessione in pristino dei luoghi;
che fosse dichia- rata l'avvenuta occupazione della strada di accesso ai Controparte_6
che impediva il comodo ingresso delle autovetture nei garage;
che
[...]
fosse eliminata la servitù creatasi in seguito all'installazione del nuovo poz-
2 zetto di ispezione dei tubi di scarico;
che fosse ordinato il rifacimento della pavimentazione della rampa carrabile;
che fosse dichiarata l'occupazione abusiva di parte del pianerottolo e conseguentemente ne fosse ordinata la ri-
messione in pristino.
Si costituiva in giudizio il il quale deduceva che il Tribunale di Taor- CP_3
mina si era già pronunciato con sentenza ex 1171 c.c. e 1172 c.c. sulle mede-
sime questioni in data 16 febbraio 2010 e che, pertanto, non potevano essere proposte nuovamente. Nel merito, rilevava che la particella n. 817 non risul-
tava interessata dai lavori, come anche dimostrato dalla c.t.u. del primo giu-
dizio, e che la n. 269 fosse di proprietà esclusiva del convenuto. Chiedeva,
pertanto, il rigetto di tutte le domande di parte attrice, con condanna alla re-
sponsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed al risarcimento del danno quantifi-
cato in via equitativa.
Rigettata la prova per testi, con ordinanza del 20 marzo 2014 veniva dato mandato all'ing. il quale depositava la relazione in data 08 agosto CP_7
2016. All'udienza del giorno 11 luglio 2024, la causa veniva trattenuta per la decisione.
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di giudicato in quanto il procedimento instaurato tra le stesse parti davanti al Tribunale di Taormina,
definito con sentenza resa in data 16 febbraio 2010, era un procedimento cau-
telare ex art. 1171 e art. 1172 c.c. inidoneo ad indagare sul merito della que-
stione, ma volto ad inibire una possibile attività lesiva del diritto di proprietà.
Nel merito, la domanda di parte attrice volta ad ottenere la declaratoria dell'illegittima occupazione da parte del convenuto della particella n. 817 de-
ve essere rigettata per i motivi che seguono.
3 Dopo aver spiegato le ragioni per cui la prima sovrapposizione non è stata ri- tenuta conducente (“Tale sovrapposizione, comunque, mostra delle forti di-
scordanze tra lo stato dei luoghi rilevato in loco con strumentazione e quanto
riportato nelle mappe catastali. Infatti, i fabbricati di recente costruzione, tra
i quali quelli dei due sopra menzionati e il fabbricato individuato CP_6
con la particella 1147 risultano traslati di parecchi metri in direzione Nord-
Nord/Ovest” p. 15 relazione del c.t.u.), dalla documentazione fotografica in atti e dalle risultanze della c.t.u. si evince quanto segue: “In merito all'eventuale appropriazione abusiva della porzione di particella 817 da par-
te del convenuto, per quanto spiegato al paragrafo precedente, non vi è stata
alcuna appropriazione abusiva della particella 817 da parte del convenuto”
(p. 20 relazione del c.t.u.). Ciò afferma il c.t.u., in quanto le opere realizzate dal insistono sulle particelle 269, 743 e per 2,32 mq sulla particella n. CP_3
447, non anche sulla n. 817 che è divisa dalla particella n. 269 dal muretto con la ringhiera in ferro realizzato tra la rampa di accesso al CP_8
Hibiscus e il parcheggio oggetto di causa.
In tal senso, infatti, non rileva la doglianza di parte attrice in quanto il c.t.u.
correttamente ha dovuto tenere conto degli smottamenti e dell'attuale stato dei luoghi che possono subire delle traslazioni anche minime per cause natu-
rali e indipendenti dall'uomo. D'altra parte, come anche ribadito in risposta alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, “il sopracitato atto con valenza
probatoria prevalente che – si ripete – ha definito confini oggettivi, accettati
dalle parti e riscontrabili in loco, è servito ad effettuare la corretta sovrap-
posizione del rilievo alla planimetria catastale al fine di verificare gli esatti
confini tra le parti in causa e se vi siano stati o meno sconfinamenti di una
4 parte sulla proprietà dell'altra. Quanto anzidetto è la motivazione tecnica
per la quale è stata scartata la prima ipotesi di sovrapposizione (utilizzo del-
la planimetria catastale – mezzo probatorio residuale – in palese contrasto
con il titolo di proprietà – mezzo probatorio prevalente)” (p. 28 relazione del c.t.u.). Infatti, per giurisprudenza costante sia di legittimità che di merito (si veda Cass. civ. n. 8793/2000, conf. C.d.A. Torino n.899/2010), le risultanze delle planimetrie catastali, che forniscono indicazioni sussidiarie, non posso-
no prescindere dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà. Per-
tanto, si condividono le conclusioni del c.t.u. e la domanda, e con essa la con-
sequenziale domanda di demolizione del fabbricato di proprietà del CP_3
vanno entrambe respinte. Per le medesime ragioni, va respinta anche la do- manda subordinata di restituzione dell'area calpestabile del terrapieno.
La domanda volta al riconoscimento della servitù di veduta e alla sua lesione dovuta all'opera realizzata da va parimenti respinta per le ragioni che CP_3
seguono.
Stando alle risultanze del c.t.u., il piano di calpestio realizzato dal è ad CP_3
una quota superiore di circa 55 cm rispetto al preesistente terrapieno (si con-
fronti la foto n. 12 all. n. 2 alla relazione del c.t.u.).
Ciò significa che dal punto più esposto del balcone di proprietà dei convenuti al fondo di proprietà del le distanze minime prescritte dall'art. 907 c.c. CP_3
sono state mantenute. Infatti, come può evincersi dalla fotografia n. 3, la nuova opera – uno sbalzo che dal filo del muro esterno aggetta per 2 mt e l'innalzamento di 55 cm rispetto alla quota del preesistente terrapieno – ri-
spetta la distanza di tre metri dalla veduta diretta ed obliqua del balcone dei coniugi attori.
5 Alla luce delle superiori considerazioni, deve essere altresì respinta la do-
manda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
La domanda di declaratoria dell'occupazione e conseguente appropriazione della strada di accesso ai , causa del dedotto CP_8 Controparte_6
impedimento alla fruizione dei garage condominiali, deve essere accolta nei limiti che seguono. Infatti, è emerso che “vi è stata tuttavia un appropriazio-
ne abusiva di una limitatissima porzione pari a 2,3 mq circa della particella
447 e cioè della strada di accesso ai condomini Hibiscus e , così come CP_6
lamentato da parte attrice al punto 10) dell'atto di citazione” (p. 20 della re- lazione del c.t.u.). In tal senso, seppur “contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice però, lo scrivente non ritiene, data l'esiguità della superficie
occupata, che tale appropriazione impedisca alle autovetture il comodo ac-
cesso ai garage o impedisca qualsiasi operazione di manovra delle autovet- ture”, deve essere ordinata – stante l'accertato sconfinamento – la rimozione
“del cancello di accesso al parcheggio realizzato dal convenuto ed il pilastro
di imposta dello stesso posto più ad est, demolire il muretto posto al confine
nord del parcheggio per un tratto di 60 cm, rimuovere la soprastante rin-
ghiera per lo stesso tratto e ricollocare il cancello ed il pilastro di imposta
all'interno della particella 269”, come suggerito dal c.t.u. (p. 24 della rela-
zione del c.t.u.). Infatti, la circostanza, riportata da parte convenuta, che detto sconfinamento sulla particella n. 447 si fosse già realizzato in epoca antece- dente l'acquisto non è stata supportata da alcuna prova emersa in corso di causa. Invero, dalla lettura dell'atto di compravendita del 04 marzo 1998 (all.
n. 7 atto di citazione), non si riesce ad evincere nulla che lasci intendere che già allora i mq 2,3 fossero inglobati nella proprietà oggetto di vendita.
6 La domanda volta ad escludere la servitù per l'ispezione delle acque deve es-
sere respinta per le ragioni che seguono. In primo luogo, dagli accertamenti esperiti dal c.t.u., è emerso che, contrariamente a quanto dedotto con l'atto di citazione, “non è stato deviato il percorso dei due tubi di scarico, avendo la
condotta di adduzione e quella di eduzione la stessa direzione (cfr. foto 20 e
21 all.2). Ciò è confermato dalla posizione di uscita dei tubi sul fondo del
sig. (cfr foto 22 all. 2). Pertanto, si tratta solo della sostituzione dei CP_3
vecchi tubi con altri nuovi”.
Rilevato che nessuna deviazione nelle acque di scarico è stata fatta, e che
(Cass. civ. n. 14472/2011) è rimesso al giudice di merito la valutazione in or-
dine all'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, si ritiene che l'aggravio – temporaneo e contingente in quanto limitato alla sola ispezione dei tubi – sul fondo servente sia giustificato in ragione del fatto che trattasi di un servizio essenziale, indispensabile alla reale fruizione dell'immobile
(Cass. civ. n. 17549/2019) e, pertanto, la domanda non può trovare accogli-
mento.
La domanda volta ad accertare l'indebita appropriazione del pianerottolo da parte del deve essere accolta. CP_9 CP_3
Nella relazione dell'ing. è dato leggersi che “dall'esame dell'atto di CP_7
provenienza dell'immobile del sig. e del progetto autorizzato, si evince CP_3
che il ripostiglio antistante la porta di accesso al bene del convenuto è di proprietà dello stesso ma che l'area compresa tra quest'ultimo e l'ingresso all'appartamento è spazio condominiale. Nel corso del sopralluogo effettuato
dallo scrivente si è rilevato che tale spazio è stato inglobato dal convenuto
nell'appartamento di sua proprietà, avendo egli eliminato la porta di accesso
7 al suddetto immobile e ricollocato la stessa ortogonalmente alla posizione originaria in posizione prossima alla porta di accesso all'appartamento del
vicino. Inoltre nel tramezzo che divideva la cucina dal pianerottolo condomi-
niale il sig. ha aperto un vano rettangolare ed installato un radiatore CP_3
di riscaldamento proprio sul lato che affaccia sul pianerottolo (cfr. foto 16,
17 e 18 all. 2)” (pp. 21-23 relazione del c.t.u.).
Così, accertata l'effettiva appropriazione del pianerottolo condominiale da parte del convenuto, deve essere ordinato il ripristino dello status quo ante
ovverosia deve essere ordinato al di “eliminare la porta di accesso e le CP_3
relative opere murarie collocate su spazio condominiale, ricreare la parete
con nuova porta di accesso nella posizione prevista dal progetto per il quale
il comune di Taormina ha rilasciato la concessione edilizia n. 6 del
23/04/1982, ripristinare nella superficie del pianerottolo di cui si è appro-
priato il pavimento con piastrelle uguali a quelle esistenti nella restante par-
te di pianerottolo e chiudere il vano realizzato nel tramezzo che separa la
cucina dal pianerottolo, eliminare il radiatore e ripristinare il rivestimento
murario”, come suggerito dal perito in risposta al quesito specifico del giudi-
ce istruttore.
La domanda volta ad accertare i danni arrecati alla pavimentazione della rampa carrabile dai lavori eseguiti dal nonché la domanda di demoli- CP_3
zione della scala in cemento armato da questi eseguita per collegare il giardi-
no al parcheggio devono essere respinte. Per quanto riguarda la prima, infat- ti, non sono emersi elementi volti a provare l'entità dei danni al manto strada- le e l'eventuale nesso sussistente tra questi e l'attività di costruzione posta in essere dal – oltre a non essere stata riproposta la domanda già con le CP_3
8 note conclusionali depositate in data 10 marzo 2018. Per quanto riguarda la seconda, stante la circostanza che detta scala insiste sulla particella di pro-
prietà del convenuto, non si comprendono le ragioni di pregiudizio e/o i dirit-
ti invocati da parte attrice la cui lesione starebbe a supporto di detta domanda.
In assenza, pertanto, di una legitimatio ad causam evidente, e di ragioni giu-
stificative e a supporto della domanda, questa deve essere respinta.
Infine, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per la condanna di parte attrice per lite temeraria con conseguente risarcimento del danno de-
ve essere rigettata per le ragioni che seguono.
L'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse della parte - distinto dalla situazione giuridica sostanziale azionata in jus - a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. Nel caso in esame, non si rinviene che la condotta proces-
suale tenuta da parte attrice abbia integrato mala fede o colpa grave, stante, tra l'altro il parziale accoglimento della domanda che ne dimostra la fonda- tezza. Infatti, l'art. 96 c.p.c. punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave descritto in modo volutamente ampio e generico (agire o resistere in giudizio), riferibile a tutte le possibili attività
esplicabili in un processo. Nello specifico, la S.C. richiede, quale elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito, la malafede o la colpa grave,
intesa quale consapevolezza del proprio torto o nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto d'azione, che non è ravvisabile nel caso in esame (Cons. di Stato, sez. VI, n. 721/2011).
Pertanto, poiché una condotta processuale che non integri gli estremi della re-
sponsabilità aggravata non è sanzionata giuridicamente, non si ritiene fondata
9 neppure la richiesta di risarcimento del danno per come articolata da parte convenuta.
Le spese di lite, visto l'esito del procedimento, in applicazione del principio di soccombenza, secondo cui la parte attrice che abbia visto accogliere le sue domande solo in minima parte può giustificare la compensazione (anche in-
tegrale) delle spese del giudizio di merito (Cass. civ. n. 5054/2024), si com-
pensano integralmente.
A rettifica del decreto emesso in data 13 gennaio 2017, il compenso per le spese di c.t.u. si pone a carico delle parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n.
90000228/2011 R.G., così decide:
1. Condanna al rilascio della porzione di particella n. 447 e CP_4
alla riduzione in pristino dei luoghi per come indicato in parte motiva e nella relazione del c.t.u.;
2. Condanna al rilascio del pianerottolo condominiale e al- CP_4
la riduzione in pristino dei luoghi come indicato in parte motiva e nel-
la relazione del c.t.u.;
3. Respinge ogni altra domanda;
4. Compensa le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle par-
ti in solido il pagamento degli oneri di c.t.u.
Messina, 10 febbraio 2025
Il Giudice
d.ssa Francescaromana Puglisi
10 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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