Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 277 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SONIA FRANZESE e Parte_1
RAFFAELLA CUGNETTO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott.
LORENZO RAPONI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
29.01.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 25.08.2023, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n. 5768/22 RG, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 1.09.2023;
- di aver trasmesso, in data 13.09.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con memoria del 3.01.2025 si è costituito in giudizio l'ente convenuto, rappresentando che “La sede territorialmente competente in data 14/10/2024 CP_1
ha provveduto alla liquidazione dei ratei (vedi Te08 allegato), relativi alla prestazione in oggetto. Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati ammontanti ad euro 14.264,32. Tale importo è stato corrisposto con data valuta
04/11/2024 (vedi cedolino allegato)”. L' ha chiesto pertanto dichiararsi la CP_1
cessazione della materia del contendere, con compensazione totale o parziale delle spese di lite.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 16.01.2025, fissata per la discussione della causa, con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la difesa del ricorrente ha tempestivamente provveduto al deposito delle stesse, e, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione oggetto CP_1
di causa, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta ben nove mesi dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio all' CP_1
convenuto.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 e cedolino pagamenti), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatario.
Tivoli, 16/01/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli