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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 840/2023
Promosso da
(cod. fisc. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(AP), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Antonelli e dall'Avv. Franco Ceregioli
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: – P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore Sig. nato a [...] il Persona_1
16.05.1948, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina C.F._2
Rieti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
461/2023 del 13.7.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, in totale riforma dell'appellata sentenza, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
- in via istruttoria, ammettere le prove richieste da parte appellante in primo grado nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 461/2020 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Prima Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Lorenzi
Luisella, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1164/2020, depositata in cancelleria in data 13.07.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui testualmente si riportano:
“piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
……NEL RITO:
- in via pregiudiziale, per i motivi esposti in corso di causa, dichiarare improcedibile l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n. 293/2020 dell'8.6.2020, già dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol.
3137/2020 del 12/10/2020;
NEL MERITO
- in via principale, per i motivi esposti in corso di causa, respingere le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n. 293/2020 del 08/06/2020 e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma portata dallo stesso.
- in subordine, dichiarato e riconosciuto che l'Ente opponente è tenuto al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 16.500,00 e/o della diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, per le causali di cui alla narrativa del presente atto ed alla premessa del ricorso per ingiunzione de quo, condannare parte opponente al pagamento della somma che sarà riconosciuta come dovuta in favore della parte opposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Salvis juribus.”
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Salvis juribus.”
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione nonché rigettate tutte le istanze istruttorie formulate da controparte, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
461/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona della Dott.ssa
Luisella Lorenzi, all'esito del procedimento n. 1164/2020 R.G., depositata in cancelleria il 13.07.2021, siccome del tutto infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza stessa.
Con vittoria di spese e di competenze di causa.”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l'opposizione tardiva proposta dal avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 293/20 chiesto ed ottenuto da con cui era stato Parte_1 ordinato al predetto Comune di versare la complessiva somma di €. 16.500,00
a titolo di contributo autonomo di sistemazione, in conseguenza degli eventi sismici avvenuti negli anni 2016/2017 - ha revocato il decreto opposto ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, premesso che il creditore opposto aveva perso la disponibilità della sua abitazione in seguito al sisma e che, per tale motivo, aveva beneficiato del contributo previsto dalla ordinanza n. 388/2016
(C.A.S.), ha ritenuto che, nella specie, erano poi venuti meno i requisiti previsti dalla normativa per l'erogazione del predetto contributo poiché il Comune aveva messo a disposizione un immobile a titolo di comodato e, quindi, una sistemazione abitativa avente carattere di stabilità che esso non aveva accettato: ad avviso del primo giudice, infatti, erano configurabili i presupposti indicati dall'art. 3 comma 2 della ordinanza n. 388/2016 per la cessazione della erogazione del contributo, tenuto conto della soluzione abitativa offerta dal
Comune e rifiutata dall'opposto; ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite rilevando la natura delle questioni esaminate e la poca chiarezza degli atti dell'amministrazione.
Ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati, contestando, Parte_1 nel merito, la decisione del Tribunale: ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle domande proposte nel procedimento di primo grado, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il signor censura la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo spiegata dal sebbene il provvedimento monitorio fosse Controparte_1 stato notificato in data 9.6.2020 ad un indirizzo pec riferibile all'appellato che, a detta data, non aveva un indirizzo pec presente nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, mentre l'opposizione, malgrado la conoscenza acquisita dal
è stata presentata in data 31.7.2020. CP_1
Deduce, al riguardo, l'appellato che l'indirizzo su cui è avvenuta la notifica era destinato alla ricezione di comunicazioni a carattere prettamente amministrativo o stragiudiziale e non anche alla notifica di atti giudiziari.
Detto motivo di appello è infondato.
Invero, è pacifico che l'appellante ha notificato il decreto ingiuntivo su indirizzo pec non certificato ai sensi dell'art. 13 ter della L. 179/2012, bensì su indirizzo che, seppure riferibile al comune appellato, non era dedicato alla ricezione degli atti giudiziari. Sul punto, dalla lettura sistemica delle disposizioni normative, di fonte primaria e secondaria, che disciplinano le notifiche a mezzo PEC, deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall'elenco tenuto dal , di cui Controparte_2 all'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012. Segnatamente, l'art. 14, comma
2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico- operative per l'attuazione del PAT) prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Ai sensi del suddetto comma 12, dell'art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, nel testo risultante dalla modifica operata col D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei Controparte_2 loro confronti, da inserire in un apposito elenco. Ciò in conformità con quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 /2012
(aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) che prevede che "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis,
6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della giustizia". È, dunque, di tutta evidenza l'opzione del legislatore di conferire il predicato della ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati escludendo, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019, n.
17346; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 25/05/2018, n. 13224; Cass. civ. Sez.
VI - 1 Ord., 11/05/2018, n. 11574; CdS Sez III 6178 del 29.12.2017; Sez III n.
197 del 20.1.2016). D'altro canto, ha indubbio fondamento l'esigenza di certezza sottesa alla richiamata disciplina, trattandosi di adempimenti che si pongono a presidio dell'effettività del contraddittorio siccome funzionali ad una tempestiva ed efficace organizzazione della linea difensiva delle Amministrazioni.
In ragione di quanto fin qui evidenziato nemmeno l'indirizzo PEC risultante dal registro IPA, può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A., dal momento che il registro IPA, di cui all'art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre
2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, non viene più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari. In particolare, l'elenco l'IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall'art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica di tale disposizione.
Stessa conclusione di inidoneità va replicata, per le medesime ragioni suesposte, per gli indirizzi internet indicati nei siti dell'amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.
Ne discende che, poiché il solo indirizzo pec risultante dal ReGIndE è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, la notificazione effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE è nulla e non inesistente, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta
Elettronica Certificata (INI-PEC).( Cass civ 3709/2019)
Facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione del decreto ingiuntivo presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione, con la conseguenza che, a fronte di una notifica nulla, ammissibile deve ritenersi l'opposizione tardiva proposta (si veda, ex multis,
Cass., ordin. 15.11.2019, n. 29729), spiegata entro 40 giorni da quando il acquisiva conoscenza dell'atto notificato, ovverosia dal 21.7.2020, CP_1 come dichiarato dal testimone Dott.ssa . Testimone_1 Con il secondo motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte Pt_1 in cui sostiene che esso appellante avrebbe rifiutato l'alloggio che il Comune gli aveva offerto in comodato, perdendo il diritto all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione.
In particolare, deduce che, in primis, non aveva mai rifiutato tale alloggio e, in ogni caso, che non gli era stata mai prospettata dal comune, in violazione dei principi di chiarezza e trasparenza, che la mancata accettazione dello stesso avrebbe comportato la perdita dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe male interpretato la normativa in materia di autonoma sistemazione, laddove ha ritenuto che gli immobili dati in comodato gratuito sono alternativi rispetto alla percezione del contributo di autonoma sistemazione.
Detti motivi, per la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente.
Va premesso che, nella specie, si discute del diritto alla concessione del
Contributo Autonomo di Sistemazione (nel prosieguo, per brevità, C.A.S.).
Risulta dagli scritti difensivi delle parti che l'erogazione di tale contributo, originariamente riconosciuto all'odierno appellante, è stata interrotta in seguito al fatto che il beneficiario non ha accettato l'alloggio proposto in comodato ai sensi dell'art. 14 L. n. 45/2017, quale misura alternativa al beneficio economico;
l' appellante ha, quindi, chiesto, in sede monitoria, il contributo asseritamente dovuto in relazione al periodo marzo 2019-maggio che ha costituito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Il diritto di cui si discute trova la propria fonte direttamente nell'art. 3 della ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26.8.2016 che prevede un contributo a favore di coloro che, in seguito al sisma, non possono disporre dell'abitazione principale, abituale e continuativa perché distrutta in tutto o in parte o perché oggetto di un provvedimento di sgombero: in base alla citata disposizione, il beneficio economico è concesso “a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”.
Il legislatore ha poi stabilito che le Regioni, sentiti i comuni interessati, possono acquisire al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica unità immobiliari ad uso abitativo “da destinare temporaneamente in comodato d'uso gratuito a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici…..quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016
e successive modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016….” (art. 14 del decreto-legge 9.2.2017 n.
8 convertito, con modificazioni, dalla L.
7.4.2017 n. 45).
L'assegnazione di un immobile in comodato prevista dall'art. 14 cit. rappresenta pertanto una misura alternativa alla erogazione del CAS percepito dai beneficiari che realizza in modo “stabile” le esigenze abitative dei medesimi.
L'alternatività delle misure assistenziali e la mancanza di specifiche disposizioni che attribuiscono al beneficiario la possibilità di individuare le modalità di attuazione di tali misure (l'art. 14 della L. n. 45/2017, infatti, non fa riferimento al privato già beneficiario del CAS, né prevede che la assegnazione della misura alternativa al CAS sia ricollegabile ad una richiesta del beneficiario stesso) inducono a ritenere che, il privato, che lo ha richiesto, ha diritto alla erogazione del CAS (in presenza di determinati requisiti) e che la scelta in ordine all'intervento da adottare rientra nei poteri attribuiti all'Ente pubblico, che quindi, ha la scelta relativa alle modalità ed alla tipologia di assistenza al fine di modulare gli interventi a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.
La finalità del CAS, del resto, non è quella di assicurare ai soggetti la cui stabile ed abituale abitazione sia stata danneggiata dal sisma un risarcimento o un indennizzo di carattere riparatorio, ma quella di mitigare il disagio arrecato al soggetto che lo richiede e che sia stato costretto a trasferirsi al momento del sisma in un altro immobile, diverso da quello integrante la dimora abituale e continuativa (in tal senso TAR Lazio, sezione prima quater n. 1091/2021 e giurisprudenza della Corte dei Conti richiamata in motivazione).
Ne consegue che, trattandosi nella specie di una misura di assistenza collegata alla necessità di far fronte alle esigenze abitative, il fatto che, in via alternativa al beneficio economico, sia stato messo a disposizione un alloggio adeguato, fa venir meno i presupposti che giustificano la erogazione del contributo in base a quanto previsto dall'art. 3 della ordinanza n. 388/2016 cit.
Nel caso in esame, infatti, in data 20.02.2019, il Comune di Comunanza inviava al Sig. una missiva con la quale, in ottemperanza a quanto previsto Parte_1 nell'art. 14 del D.L. n. 8/2017, metteva a disposizione dello stesso, in comodato gratuito, un idoneo alloggio in luogo del contributo di autonoma sistemazione
(Cfr Doc. n. 3 giudizio di primo grado), con allegato un modulo che il Sig. Pt_1 avrebbe dovuto riconsegnare al Comune di Comunanza in cui specificare se era o meno interessato alla misura in questione
A seguito della detta comunicazione, il Sig. non forniva alcun riscontro Pt_1 né riconsegnava la modulistica inviata e richiesta dal Comune.
Pertanto, il di Comunanza, in ottemperanza alla normativa e dando CP_1 seguito a quanto previsto nella delibera di Giunta n. 89/2017 (regolarmente pubblicata sull'Albo Pretorio) nella quale si dava ampia motivazione del fatto che gli alloggi per l'emergenza terremoto erano alternativi rispetto alle altre forme di assistenza, cessava l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione.
A nulla rileva allora che, allorquando, con successiva missiva del 15.10.2019, il
Comune appellato offriva un nuovo alloggio in comodato, l'appellante manifestava, a mezzo del proprio difensore, la possibilità, per spirito conciliativo, di “valutare di accettare l'alloggio”, atteso che già con il diniego della prima proposta aveva perso il diritto alla percezione del Cas.
Invero, una volta reperita ed offerta in comodato una sistemazione idonea e stabile, come nel caso concreto, le perduranti necessità abitative sono realizzate mediante la misura alternativa e, dunque, sussistono i presupposti per la cessazione della erogazione del CAS avuto riguardo alle finalità di tale beneficio, di cui si è detto in precedenza, ed alla disciplina sopra richiamata.
Da ultimo, a nulla rileva che nella proposta ricevuta dal , non era Pt_1 espressamente indicato che la mancata accettazione dell'alloggio in comodato avrebbe comportato la perdita del Cas, dal momento che trattasi di una conseguenza che deriva direttamente dalla normativa, anche regolamentare, dettata in materia.
Con il quarto motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1 cui non ha ammesso le istanze istruttorie, reiterate con le conclusioni rassegnate e riproposte in appello, senza motivare detta decisione.
Deve rilevarsi, al proposito, che il giudice di primo grado ha adeguatamente motivato la propria decisione, non ammettendo “la prova orale articolata nella memoria istruttoria in quanto vertente su fatti non contestati (capitoli da 1 a 4), su documentazione in atti (capitoli da 5 a 15), su circostanze non allegate tempestivamente (capitoli 16 e 17) e su fatti estranei al presente giudizio (cap.
18)” anche con riguardo ai richiesti ordini di esibizione (cfr verbale di udienza del 16.12.2021.
Anche dette doglianze sono del tutto infondate, dal momento che devono integralmente condividersi le valutazioni espresse dal primo giudice sia con riguardo alla prova orale che agli ordini di esibizione, questi ultimi peraltro irrilevanti alla luce della produzione documentale fatta nel giudizio di primo grado da parte opposta ed in ogni caso, quanto alla documentazione attestante la notifica del decreto ingiuntivo, del tutto inconferenti ai fini del decidere.
Ne discende che l'appello andrà respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo sulla base dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, atteso che la fase di trattazione è sostanzialmente coincisa con quella decisionale. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante la reiezione del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
841/2023, così provvede:
respinge l'appello.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
2250.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 18.6.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 840/2023
Promosso da
(cod. fisc. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(AP), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Antonelli e dall'Avv. Franco Ceregioli
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: – P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore Sig. nato a [...] il Persona_1
16.05.1948, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina C.F._2
Rieti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
461/2023 del 13.7.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, in totale riforma dell'appellata sentenza, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
- in via istruttoria, ammettere le prove richieste da parte appellante in primo grado nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 461/2020 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Prima Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Lorenzi
Luisella, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1164/2020, depositata in cancelleria in data 13.07.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui testualmente si riportano:
“piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
……NEL RITO:
- in via pregiudiziale, per i motivi esposti in corso di causa, dichiarare improcedibile l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n. 293/2020 dell'8.6.2020, già dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol.
3137/2020 del 12/10/2020;
NEL MERITO
- in via principale, per i motivi esposti in corso di causa, respingere le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n. 293/2020 del 08/06/2020 e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma portata dallo stesso.
- in subordine, dichiarato e riconosciuto che l'Ente opponente è tenuto al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 16.500,00 e/o della diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, per le causali di cui alla narrativa del presente atto ed alla premessa del ricorso per ingiunzione de quo, condannare parte opponente al pagamento della somma che sarà riconosciuta come dovuta in favore della parte opposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Salvis juribus.”
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Salvis juribus.”
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione nonché rigettate tutte le istanze istruttorie formulate da controparte, rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
461/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona della Dott.ssa
Luisella Lorenzi, all'esito del procedimento n. 1164/2020 R.G., depositata in cancelleria il 13.07.2021, siccome del tutto infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza stessa.
Con vittoria di spese e di competenze di causa.”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l'opposizione tardiva proposta dal avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 293/20 chiesto ed ottenuto da con cui era stato Parte_1 ordinato al predetto Comune di versare la complessiva somma di €. 16.500,00
a titolo di contributo autonomo di sistemazione, in conseguenza degli eventi sismici avvenuti negli anni 2016/2017 - ha revocato il decreto opposto ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, premesso che il creditore opposto aveva perso la disponibilità della sua abitazione in seguito al sisma e che, per tale motivo, aveva beneficiato del contributo previsto dalla ordinanza n. 388/2016
(C.A.S.), ha ritenuto che, nella specie, erano poi venuti meno i requisiti previsti dalla normativa per l'erogazione del predetto contributo poiché il Comune aveva messo a disposizione un immobile a titolo di comodato e, quindi, una sistemazione abitativa avente carattere di stabilità che esso non aveva accettato: ad avviso del primo giudice, infatti, erano configurabili i presupposti indicati dall'art. 3 comma 2 della ordinanza n. 388/2016 per la cessazione della erogazione del contributo, tenuto conto della soluzione abitativa offerta dal
Comune e rifiutata dall'opposto; ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite rilevando la natura delle questioni esaminate e la poca chiarezza degli atti dell'amministrazione.
Ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati, contestando, Parte_1 nel merito, la decisione del Tribunale: ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle domande proposte nel procedimento di primo grado, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il signor censura la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo spiegata dal sebbene il provvedimento monitorio fosse Controparte_1 stato notificato in data 9.6.2020 ad un indirizzo pec riferibile all'appellato che, a detta data, non aveva un indirizzo pec presente nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, mentre l'opposizione, malgrado la conoscenza acquisita dal
è stata presentata in data 31.7.2020. CP_1
Deduce, al riguardo, l'appellato che l'indirizzo su cui è avvenuta la notifica era destinato alla ricezione di comunicazioni a carattere prettamente amministrativo o stragiudiziale e non anche alla notifica di atti giudiziari.
Detto motivo di appello è infondato.
Invero, è pacifico che l'appellante ha notificato il decreto ingiuntivo su indirizzo pec non certificato ai sensi dell'art. 13 ter della L. 179/2012, bensì su indirizzo che, seppure riferibile al comune appellato, non era dedicato alla ricezione degli atti giudiziari. Sul punto, dalla lettura sistemica delle disposizioni normative, di fonte primaria e secondaria, che disciplinano le notifiche a mezzo PEC, deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall'elenco tenuto dal , di cui Controparte_2 all'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012. Segnatamente, l'art. 14, comma
2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico- operative per l'attuazione del PAT) prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Ai sensi del suddetto comma 12, dell'art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, nel testo risultante dalla modifica operata col D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei Controparte_2 loro confronti, da inserire in un apposito elenco. Ciò in conformità con quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 /2012
(aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) che prevede che "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis,
6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della giustizia". È, dunque, di tutta evidenza l'opzione del legislatore di conferire il predicato della ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati escludendo, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019, n.
17346; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 25/05/2018, n. 13224; Cass. civ. Sez.
VI - 1 Ord., 11/05/2018, n. 11574; CdS Sez III 6178 del 29.12.2017; Sez III n.
197 del 20.1.2016). D'altro canto, ha indubbio fondamento l'esigenza di certezza sottesa alla richiamata disciplina, trattandosi di adempimenti che si pongono a presidio dell'effettività del contraddittorio siccome funzionali ad una tempestiva ed efficace organizzazione della linea difensiva delle Amministrazioni.
In ragione di quanto fin qui evidenziato nemmeno l'indirizzo PEC risultante dal registro IPA, può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A., dal momento che il registro IPA, di cui all'art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre
2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, non viene più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari. In particolare, l'elenco l'IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall'art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica di tale disposizione.
Stessa conclusione di inidoneità va replicata, per le medesime ragioni suesposte, per gli indirizzi internet indicati nei siti dell'amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.
Ne discende che, poiché il solo indirizzo pec risultante dal ReGIndE è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, la notificazione effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE è nulla e non inesistente, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta
Elettronica Certificata (INI-PEC).( Cass civ 3709/2019)
Facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione del decreto ingiuntivo presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione, con la conseguenza che, a fronte di una notifica nulla, ammissibile deve ritenersi l'opposizione tardiva proposta (si veda, ex multis,
Cass., ordin. 15.11.2019, n. 29729), spiegata entro 40 giorni da quando il acquisiva conoscenza dell'atto notificato, ovverosia dal 21.7.2020, CP_1 come dichiarato dal testimone Dott.ssa . Testimone_1 Con il secondo motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte Pt_1 in cui sostiene che esso appellante avrebbe rifiutato l'alloggio che il Comune gli aveva offerto in comodato, perdendo il diritto all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione.
In particolare, deduce che, in primis, non aveva mai rifiutato tale alloggio e, in ogni caso, che non gli era stata mai prospettata dal comune, in violazione dei principi di chiarezza e trasparenza, che la mancata accettazione dello stesso avrebbe comportato la perdita dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe male interpretato la normativa in materia di autonoma sistemazione, laddove ha ritenuto che gli immobili dati in comodato gratuito sono alternativi rispetto alla percezione del contributo di autonoma sistemazione.
Detti motivi, per la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente.
Va premesso che, nella specie, si discute del diritto alla concessione del
Contributo Autonomo di Sistemazione (nel prosieguo, per brevità, C.A.S.).
Risulta dagli scritti difensivi delle parti che l'erogazione di tale contributo, originariamente riconosciuto all'odierno appellante, è stata interrotta in seguito al fatto che il beneficiario non ha accettato l'alloggio proposto in comodato ai sensi dell'art. 14 L. n. 45/2017, quale misura alternativa al beneficio economico;
l' appellante ha, quindi, chiesto, in sede monitoria, il contributo asseritamente dovuto in relazione al periodo marzo 2019-maggio che ha costituito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Il diritto di cui si discute trova la propria fonte direttamente nell'art. 3 della ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26.8.2016 che prevede un contributo a favore di coloro che, in seguito al sisma, non possono disporre dell'abitazione principale, abituale e continuativa perché distrutta in tutto o in parte o perché oggetto di un provvedimento di sgombero: in base alla citata disposizione, il beneficio economico è concesso “a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”.
Il legislatore ha poi stabilito che le Regioni, sentiti i comuni interessati, possono acquisire al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica unità immobiliari ad uso abitativo “da destinare temporaneamente in comodato d'uso gratuito a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici…..quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016
e successive modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016….” (art. 14 del decreto-legge 9.2.2017 n.
8 convertito, con modificazioni, dalla L.
7.4.2017 n. 45).
L'assegnazione di un immobile in comodato prevista dall'art. 14 cit. rappresenta pertanto una misura alternativa alla erogazione del CAS percepito dai beneficiari che realizza in modo “stabile” le esigenze abitative dei medesimi.
L'alternatività delle misure assistenziali e la mancanza di specifiche disposizioni che attribuiscono al beneficiario la possibilità di individuare le modalità di attuazione di tali misure (l'art. 14 della L. n. 45/2017, infatti, non fa riferimento al privato già beneficiario del CAS, né prevede che la assegnazione della misura alternativa al CAS sia ricollegabile ad una richiesta del beneficiario stesso) inducono a ritenere che, il privato, che lo ha richiesto, ha diritto alla erogazione del CAS (in presenza di determinati requisiti) e che la scelta in ordine all'intervento da adottare rientra nei poteri attribuiti all'Ente pubblico, che quindi, ha la scelta relativa alle modalità ed alla tipologia di assistenza al fine di modulare gli interventi a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.
La finalità del CAS, del resto, non è quella di assicurare ai soggetti la cui stabile ed abituale abitazione sia stata danneggiata dal sisma un risarcimento o un indennizzo di carattere riparatorio, ma quella di mitigare il disagio arrecato al soggetto che lo richiede e che sia stato costretto a trasferirsi al momento del sisma in un altro immobile, diverso da quello integrante la dimora abituale e continuativa (in tal senso TAR Lazio, sezione prima quater n. 1091/2021 e giurisprudenza della Corte dei Conti richiamata in motivazione).
Ne consegue che, trattandosi nella specie di una misura di assistenza collegata alla necessità di far fronte alle esigenze abitative, il fatto che, in via alternativa al beneficio economico, sia stato messo a disposizione un alloggio adeguato, fa venir meno i presupposti che giustificano la erogazione del contributo in base a quanto previsto dall'art. 3 della ordinanza n. 388/2016 cit.
Nel caso in esame, infatti, in data 20.02.2019, il Comune di Comunanza inviava al Sig. una missiva con la quale, in ottemperanza a quanto previsto Parte_1 nell'art. 14 del D.L. n. 8/2017, metteva a disposizione dello stesso, in comodato gratuito, un idoneo alloggio in luogo del contributo di autonoma sistemazione
(Cfr Doc. n. 3 giudizio di primo grado), con allegato un modulo che il Sig. Pt_1 avrebbe dovuto riconsegnare al Comune di Comunanza in cui specificare se era o meno interessato alla misura in questione
A seguito della detta comunicazione, il Sig. non forniva alcun riscontro Pt_1 né riconsegnava la modulistica inviata e richiesta dal Comune.
Pertanto, il di Comunanza, in ottemperanza alla normativa e dando CP_1 seguito a quanto previsto nella delibera di Giunta n. 89/2017 (regolarmente pubblicata sull'Albo Pretorio) nella quale si dava ampia motivazione del fatto che gli alloggi per l'emergenza terremoto erano alternativi rispetto alle altre forme di assistenza, cessava l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione.
A nulla rileva allora che, allorquando, con successiva missiva del 15.10.2019, il
Comune appellato offriva un nuovo alloggio in comodato, l'appellante manifestava, a mezzo del proprio difensore, la possibilità, per spirito conciliativo, di “valutare di accettare l'alloggio”, atteso che già con il diniego della prima proposta aveva perso il diritto alla percezione del Cas.
Invero, una volta reperita ed offerta in comodato una sistemazione idonea e stabile, come nel caso concreto, le perduranti necessità abitative sono realizzate mediante la misura alternativa e, dunque, sussistono i presupposti per la cessazione della erogazione del CAS avuto riguardo alle finalità di tale beneficio, di cui si è detto in precedenza, ed alla disciplina sopra richiamata.
Da ultimo, a nulla rileva che nella proposta ricevuta dal , non era Pt_1 espressamente indicato che la mancata accettazione dell'alloggio in comodato avrebbe comportato la perdita del Cas, dal momento che trattasi di una conseguenza che deriva direttamente dalla normativa, anche regolamentare, dettata in materia.
Con il quarto motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1 cui non ha ammesso le istanze istruttorie, reiterate con le conclusioni rassegnate e riproposte in appello, senza motivare detta decisione.
Deve rilevarsi, al proposito, che il giudice di primo grado ha adeguatamente motivato la propria decisione, non ammettendo “la prova orale articolata nella memoria istruttoria in quanto vertente su fatti non contestati (capitoli da 1 a 4), su documentazione in atti (capitoli da 5 a 15), su circostanze non allegate tempestivamente (capitoli 16 e 17) e su fatti estranei al presente giudizio (cap.
18)” anche con riguardo ai richiesti ordini di esibizione (cfr verbale di udienza del 16.12.2021.
Anche dette doglianze sono del tutto infondate, dal momento che devono integralmente condividersi le valutazioni espresse dal primo giudice sia con riguardo alla prova orale che agli ordini di esibizione, questi ultimi peraltro irrilevanti alla luce della produzione documentale fatta nel giudizio di primo grado da parte opposta ed in ogni caso, quanto alla documentazione attestante la notifica del decreto ingiuntivo, del tutto inconferenti ai fini del decidere.
Ne discende che l'appello andrà respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo sulla base dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, atteso che la fase di trattazione è sostanzialmente coincisa con quella decisionale. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante la reiezione del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
841/2023, così provvede:
respinge l'appello.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
2250.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 18.6.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico