Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/05/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
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688/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 688/24 promossa da:
(C.F.: ) e da (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Uliana Paladini ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio della stessa procuratrice in Fiano Romano, alla Via Gramsci 57, giusta procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rieti (RI) il 24.07.2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune (Atto n. 11, parte II, serie A, anno 2021, Comune di Rieti, Ufficio 1), premettendo che dalla unione coniugale è nato il [...] e che, a causa del venir meno Persona_1 dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Con sentenza parziale n. 98/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
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1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Rieti in Via Del Cerenaro n. 50 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del Sig. Parte_1
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione del figlio presso la madre nella casa della stessa, sita in Rieti, alla Via Salaria per L'Aquila 31, il padre potrà vedere il figlio liberamente compatibilmente con le esigenze e gli impegni del minore e comunque potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- nei week-end, alternativamente il sabato alle ore 10:00 sino alla domenica sera alle ore 20;
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé tre pomeriggi a settimana nella settimana che si conclude con il week end di pertinenza della madre dalle ore 16:00 sino alle ore 20:00 e con possibilità di pernotto, due giorni nella settimana che si conclude con il week end di pertinenza del padre dalle ore 16 sino alle 20:00 con possibilità di pernotto;
- durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il mese di maggio di ogni anno;
- per il giorno del compleanno del padre il minore lo trascorrerà con lo stesso;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad euro 200 mensili che il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato in base agli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
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Va senz'altro pronunciata la cassazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 98/2024, all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970
n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rieti (RI) il 24.07.2021 tra
[...]
ed Parte_1 Parte_2
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (atto n. 11, parte
II, serie A, Uff. 1, anno 2021);
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 9.5.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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