Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 4196/23
TRA
in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Della Mura Pasquale domicilio pec: Pt_1
OPPONENTE Email_1
E
in persona del sindaco p. t. , con sede legale in Piazza della Repubblica in Controparte_1
OPPOSTO-CONTUMACE CP_1
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Russo, domicilio pec: CP_2
OPPOSTO Email_2
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo D'Agostino Controparte_3
dell'avvocatura interna dom.ti presso Controparte_3 Controparte_4
– Piazza L. Rossi – 88100 Catanzato, domicilio pec:
[...]
OPPOSTO Email_3
NONCHE'
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
[...] Controparte_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17
, OPPOSTI-CONTUMACI
[...] CP_18 CP_19 Controparte_20
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
La società opponente ha proposto opposizione all'atto di pignoramento promosso ex art. 9 Pt_1
DPR 639/1910 e 72 bis DPR 602/1973 dalla il GE ha sospeso la procedura CP_2
espropriativa e concesso i termini per la formalizzazione del giudizio di merito sull'opposizione. I motivi posti a base dell'opposizione all'esecuzione si sostanziano sul fatto che il sopra detto pignoramento si basa su di un verbale di contravvenzione al cds annullato dal giudice di pace di con sentenza n. 1097/2022; malgrado ciò, alla società opponente, in data 5-4- CP_1 Pt_1
2022 è stata notificata ingiunzione di pagamento n. 2022/8979 con la quale la nella CP_2
qualità di concessionaria della riscossione del comune di , ha ingiunto il pagamento della CP_1
somma di euro 437,17 sulla base del verbale di contravvenzione al cds n. V. 10281M 10283V
16/4/2017 Tg. RF431NM art. 142/8 già annullato.
Nel presente giudizio di merito si è costituita la la quale ha eccepito l'incompetenza CP_2
del tribunale adito in favore del giudice di pace;
si è costituita la quale ha eccepito Controparte_3
la carenza di legittimazione passiva.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza per materia/ valore sollevata dalla CP_2
[...]
l'art. 26 cpc recita: per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano…. Il Tribunale di Torre Annunziata è stato ben individuato atteso che con la notifica dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 l'esecuzione è iniziata ed è competente a valutare l'istanza cautelare il GE del tribunale di Torre Annunziata;
infatti l'espropriazione promossa da poi successivamente revocata a seguito della notifica del CP_2
ricorso in opposizione e pedissequo decreto, è stata sospesa con ordinanza del GE e concesso il termine per la formalizzazione: la pronuncia della Cassazione del 14-11-2017 n. 26830, ha affermato l'inderogabilità della struttura bifasica anche per l'opposizione endoesecutiva avverso l'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis dpr 609/73. In tale occasione la suprema corte ha chiarito che la natura stragiudiziale di tale atto che non prevede alcuna iscrizione a ruolo, impone che anche la prima fase a cognizione sommaria dell'opposizione si svolga senza che sia necessario procedere all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva;
anche in precedenza la Corte di legittimità aveva affermato la necessità di rispettare la natura bifasica dell'opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento ex art. 72 bis dpr 609/73. Pertanto, svolta la fase di trattazione sommaria di competenza funzionale del GE, con eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione ex art. 60 DPR n.
602/73, il GE provvederà all'assegnazione dei termini perentori ex art. 616 e 618 cpc per l'eventuale introduzione del giudizio di merito e l'iscrizione a ruolo contenzioso.
Ebbene, ciò premesso, va senza ombra di dubbio rilevato che il merito andava iscritto al contenzione civile innanzi al Giudice di Pace, innanzi al quale la stessa va riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Pt_1 CP_2
e dei terzi rimasti contumaci come analiticamente indicati: Controparte_3
- Dichiara la propria incompetenza per valore per essere competente il giudice di pace di Torre
Annunziata
- Dispone la riassunzione innanzi al detto giudice di pace nel termine di mesi tre dalla comunicazione;
Torre Annunziata 5-4-25 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora