Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/02/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al numero n. 2631 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente t r a
, nato a [...] il [...], domiciliato ai fini del processo presso l'avv. Margherita Parte_1
Anna Tortorella in Salerno, in via Francesco Conforti n.10, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Barbara Spadafora, giusta procura in atti;
Parte Attrice
e
C.F. e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Anna Maria Calvano, giusta procura C.F._2 in atti e dom.ti in Roma a viale Parioli n. 12;
Parte Convenuta
Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha spiegato azione revocatoria Parte_1 ordinaria al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di donazione ricevuto dal notaio di Salerno il 6 ottobre 2017 (all. Persona_1
sub n.4), trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 9 ottobre 2017, reg. part. n.29351 reg gen.
n.37959 con cui ha donato alla figlia la piena proprietà la Controparte_2 Controparte_1 piena proprietà della consistenza immobiliare, facente parte del fabbricato sito nel comune di Salerno alla via Fusandola n.9 e precisamente: - appartamento ubicato al terzo piano, identificato in Catasto Fabbricati al Foglio 64, particella n.112, sub 26, (…), via Fusandola n.9, piano 2 e 3, zona cens. 5, cat. A/3, Cl.3, vani 6, superficie catastale totale mq.181, rendita catastale €1.031,88 e -posto auto pertinenziale ubicato al piano terra, identificato in Catasto Fabbricati al Foglio 64, particella n.112, sub 29, (…), via Fusandola
€109,32.”.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: a) di essere creditore nei confronti di CP_2
della somma di €104.884,98 riconosciuta in suo favore dal Tribunale di Nocera Inferiore con
[...] ordinanza n. cronol. 7 del 3 gennaio 2022, a titolo di prestazioni professionali rese in suo favore e conclusesi nell'ottobre del 2015, allorquando l'avv. aveva rinunciato all'incarico professionale;
Pt_1
b) che il creditore aveva precedentemente all'instaurazione del giudizio richiesto il pagamento di quanto dovuto a mezzo raccomandate del 16 maggio 2017 e del 29 novembre 2017; c) che nulla era stato corrisposto;
d) che successivamente il debitore procedeva a dismettere il proprio patrimonio immobiliare mediante il ricordato atto di donazione;
e) che tale atto di disposizione patrimoniale ha determinato una menomazione del patrimonio dello stesso, con pregiudizio delle ragioni creditorie;
f) che era del pari sussistente l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c.
Ritualmente si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, costoro evidenziavano l'assenza del pregiudizio, dell'elemento psicologico e contestando nel contempo l'ammontare del credito.
Instaurato il contraddittorio, la causa ritenuta di natura documentale è stata portata in decisione all'udienza del 21.11.24, concedendo alle parti i termini 190 c.p.c.
*
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo va dichiarato inammissibile il deposito documentale effettuato da parte convenuta con i propri scritti conclusionali, essendo evidentemente elassi i termini all'uopo concessi ed essendo per contro maturate le relative preclusioni assertive e probatorie.
È poi inaccoglibile l'eccezione di incompetenza per territorio essendo la causa stata incardinata presso il
Tribunale nel cui circondario ricade la residenza dei convenuti.
L'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c. e rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.
Più precisamente, l'azione revocatoria assolve ad una funzione non recuperatoria, ma meramente conservativa, in quanto rende inefficaci nei confronti dei creditori procedenti gli atti dispositivi, a titolo gratuito o oneroso, compiuti dal debitore per ridurre la consistenza del suo patrimonio e sottrarsi alle azioni esecutive (Cass., sent. n. 7172/01 e n. 1804/00).
I presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria sono: 1) l'esistenza del credito, che può anche sopravvenire all'atto; 2) l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo.
La S.C. di Cassazione ha chiarito che non è richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell'art. 2901 c.c. mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere, quindi, arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sé sia idoneo a determinare l'accennata variazione del patrimonio del debitore (Cass., sent. n. 21492/11). D'altro canto, si osserva che l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa, quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (ad es. mutamento di beni immobili in denaro, più facilmente spendibile) (Cass., sent. n. 2792/02).
3) la scientia damni, ossia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. Nel caso in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, occorre anche la preordinazione dolosa dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito. Tale requisito è integrato allorché sussista la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sent. n. 2792/02; Cass., sent. n. 7262/00). 4) la partecipatio fraudis del terzo.
Si tratta di un requisito che trova applicazione solo con riguardo agli atti a titolo oneroso. Sul punto occorre specificare che: a) se l'atto è anteriore al sorgere del credito, il creditore ha l'onere di dimostrare che il disponente, alla data della stipulazione, ha compiuto l'atto allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto, in funzione del sorgere della futura obbligazione;
b) se l'atto posteriore al sorgere del credito, occorre, altresì, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, ossia la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore (Cass., sent. n. 1068/07).
Con riguardo alla fattispecie di cui è lite risultano integrati tutti i presupposti per l'esperimento positivo dell'azione revocatoria come sopra sinteticamente descritti.
L'atto dispositivo a titolo gratuito è stato compiuto dal debitore quando il credito del professionista era già sorto.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale.” (Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza
n. 22161 del 05/09/2019).
Ebbene, nel caso di specie è provato ed incontestato che l'attore ha assistito in una Controparte_2 serie di giudizi fino all'ottobre del 2015, allorquando interveniva la rinuncia all'incarico professionale. Le relative spettanze professionali, già dunque maturate con la cessazione dell'incarico secondo i parametri di legge, sono poi state accertate con ordinanza n. cronol. 7 del 3 gennaio 2022 da parte dell'intestato
Tribunale. Evidente è dunque l'anteriorità del credito rispetto alla donazione.
Per quanto concerne poi le contestazioni concernenti l'an ed il quantum del credito va ricordato che, per quanto d'interesse, l'azione revocatoria può essere pacificamente esperita a tutela di crediti litigiosi o comunque contestati e non è la sede per proporre contestazioni di tal fatta che vedono in un distinto giudizio ordinario la propria sede naturale;
pertanto del tutto inconferenti sono le diffuse argomentazioni del convenuto circa la spettanza o meno del compenso da parte dell'avvocato; compenso peraltro – come già detto – riconosciuto in suo favore da provvedimento giudiziario.
Quanto poi al profilo concernente il danno per la creditrice, con l'att0 di donazione Controparte_2 in discorso ha attuato una completa dismissione del suo patrimonio immobiliare, sottraendolo all'aggressione dei creditori cedendo le proprie consistenze immobiliari alla figlia.
In conseguenza di ciò le ragioni creditorie sono risultate sensibilmente compromesse.
Quanto poi all'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità ammette che la prova dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria possa essere fornita anche mediante presunzioni semplici (ex multis Cass., sent. n. 5359/09), soprattutto quando l'atto dismissivo è a titolo gratuito e viene disposto in favore di soggetti legati al debitore da vincoli parentali stretti.
È proprio quanto è avvenuto nel caso di specie.
L'atto ricevuto dal notaio di Salerno il 6 ottobre 2017 è incontrovertibilmente una Persona_1 donazione, a nulla rilevando le argomentazioni spese dalla convenuta circa un suo collegamento negoziale con risalenti atti presupposti, ciò in quanto pur volendone ammettere la sussistenza, dal tenore letterale e sostanziale dell'atto si evince che appunto esso è atto liberale, con ogni conseguenza di legge.
Appare evidente che tale atto dismissivo abbia avuto quale finalità la sottrazione dei beni de quibus alla garanzia dei creditori. Tenuto conto di ciò, è allo stesso modo verosimile che la donataria, figlia del convenuto, fosse ben consapevoli della finalità della donazione nonché dell'ingente esposizione debitoria del congiunto, peraltro comprovata dalla corrispondenza prodotta in atti dall'attore con cui è proprio a contestare il credito vantato dall'avv. a fronte dell'invio della Controparte_1 Parte_1 richiesta di pagamento stragiudiziale (cfr. fax 23.10.2015 in atti).
La domanda va pertanto accolta e per l'effetto va dichiarata l'inefficacia della donazione conclusa con atto ricevuto dal notaio di Salerno il 6 ottobre 2017, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. Persona_1 di Salerno il 9 ottobre 2017, reg. part. n.29351 reg gen. n.37959 nei confronti di . Parte_1
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Spese di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, respinta o reietta, così definitivamente pronuncia:
1. Dichiara inefficace nei confronti di l'atto di donazione per atto ricevuto dal notaio Parte_1
di Salerno il 6 ottobre 2017 trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno il 9 ottobre Persona_1
2017, reg. part. n.29351 reg gen. n.37959;
3. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, che liquida in € 9.500,00 oltre accessori di legge per competenze ed euro 800,00 per esborsi.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Aurelia Cuomo