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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8727 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 23044/'23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg. 18311/'22, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
, rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. S, Parte_1 potenza, presso il cui studio in Napoli, alla via Nazionale n. 66, elett.te domicilia
E
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile di fatto e di diritto Per_1
Con ricorso depositato in data 6.12.2023, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda di riconoscimento di indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per AT (proc. 18311/'22 R.G.), contestava le conclusioni presentate dal CTU. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo la tardività della dichiarazione di dissenso, l'inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.10.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 8.11.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 6.12.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza espletata, assumendo l'inadeguata valutazione dell'incidenza della progressione neoplastica.
Il consulente, nella prima fase, ha affermato: “Dai risultati dell'esame clinico e dalla documentazione sanitaria esibita, il periziando è risultato affetto da”ESITI DI QUADRANTECTOMIA SX (2006) e SX(2017) PER K INFILTRANTE CON LINFOADENECTOMIA SEGUITA RA RADIO E CHEMIOTERAPIA A DX IN FOLLOW-UP, DIVERTICOLOSI COLICA, POLIARTROSI A MODESTO IMPEGNO FUNZIONALE – ESITI DI LONG COVID- DEPRESSIONE REATTIVA“.. Siamo dunque di fronte ad un soggetto di anni 79 che presenta un quadro clinico caratterizzatesi da una forma legata essenzialmente a gli esiti chirurgici di quadrantectomia sx(2006) e dx(2017) trattata con linfoadenectomia seguita da radio e CHT in attuale Follow-Up ormonale. A questa si aggiunge una diverticolosi colica possibile causa d dispepsie algiche ma di cui non vi e' documentazione in atti. Completa il quadro una poliartrosi consone all'età che permette passaggi posturali e deambulazione autonoma. Nel merito ci si ricorda che la legge in materia è chiara circa i requisiti richiesti. Questi consistono nella impossibilità alla deambulazione e NON in una “limitazione”. Tale indicazione è ribadita dalla legge vigente, n.508 del 21 novembre 1988 (art.1, c.2, lettera b), come spiegato nella stessa relazione all'emendamento: “Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Al fine della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non si rilevano perciò deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi d'appoggio, protesi o ortesi
Gli esiti di Long OV sono causa di astenia ma la funzione respiratoria è soddisfacente. La Depressione reattiva infine tipica per sesso ed età non incide sul quotidiano e nel sociale
A questo punto alcune considerazioni sono doverose.
La Commissione di I Grado” mutua” integralmente in un copia-incolla la diagnosi del certificato telematico senza mostrare interpretazioni cliniche o considerazioni personali. Circa il certificato geriatrico versato in atti, scaturito dalla semplice osservazione “una Tantum” e per giunta senza aver visionato alcuna documentazione sanitaria(come dal Collega stesso Ammesso) trova scarso significato appunto medico- legale, per cui va ancora una volta chiarito il significato dei test di livello (ADL, IADL, MMSE), o valutazione multidimensionale, eseguiti abitualmente dai Geriatri in sede di visite per rilascio di certificazione a fini medico-legali.
Essi hanno un limite fondamentale, ed insuperabile sul piano medico-legale, consistente nel fatto che si basano su una sorta di autocertificazione: l'esaminatore pone la domanda, il paziente risponde in determinato modo, in base al quale sono tratte delle conclusioni.
Ben altra è l'attendibilità, clinica ed altresì medico-legale, di una valutazione multidimensionale del paziente, affidato all'assistenza geriatrica per disturbi rilevati personalmente o dai familiari e sottoposto ad un percorso diagnostico-terapeutico, implicante regolari controlli clinici e strumentali Pertanto, la valutazione multidimensionale, espletata “una tantum”, vieppiù a fini medico-legali, non ha alcuna significatività, per l'appunto, medico legale In fine si ricorda che il C.T.U. perviene al proprio convincimento valutativo sulla scorta di un'attenta osservazione dell'esaminando, sia “in positivo” che a “difese abbassate”.
Dunque l'indennità di accompagnamento viene riconosciuta o perché il soggetto non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o perché non in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
Per atti quotidiani della vita, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono da intendersi “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. Occorre valutare perciò se il soggetto in esame sia o meno in grado di assicurarsi materialmente, autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Si tratta di un insieme di attività diversificate ma individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d'ogni giorno quali vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso, lettura, messa in finzione della radio e televisione, guida dell'automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali ecc..
La necessità di assistenza continua: si concretizza laddove l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani della vita venga a mancare e insorga, rispetto ad un soggetto normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana. Si è discusso se al fine del riconoscimento della necessità di assistenza continua debbano mancare tutti i criteri suddetti o inno solo e si è giunti alla conclusione che la mancanza deve esercitarsi su un insieme di funzioni e di attività tali che ne risulti alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana.
Tale necessità si manifesta anche quando il soggetto non è in grado di deambulare senza 1'aiuto permanente di un accompagnatore, ma come detto è in grado di Pt_2 deambulare autonomamente sia in ambito domestico che nell'ambito del quartiere per le esigenze quotidiane .
La dottrina medico legale ha preferito invece, a differenza di quanto enunciato nella suddetta circolare, non indicare un elenco di azioni, ma ha precisato che per atti quotidiani della vita devono essere intesi quelli che rientrano nei sette momenti primari e classici della concreta esistenza : igiene e cura della persona, controllo degli sfinteri, vestizione e svestizione, alimentazione, comunicazione, spostamenti autonomi intramurali, spostamenti autonomi extramurali.
Nei soggetti ultrasessantacinquenni vanno valutate le ADL e IADL, che vengono desuntedall'osservazione clinica e dalla documentazione sanitaria versata in atti.
Attività di vita quotidiana (ADL):
Ha bisogno di assistenza per lavare più di una parte del corpo 1
Ha bisogno di assistenza per prendere i vestiti 1
Ha bisogno di assistenza per andare in bagno o nel pulirsi o nel vestirsi 1
Si sposta autonomamente dentro e fuori dal letto ed in poltrona 1 non presenta incidenti occasionali nella continenza di feci ed urine 0
Si alimenta senza assistenza 1
Totale ADL (funzioni residue) = 5/ 6
Attività strumentali di vita quotidiana (IADL):
È in grado di usare il telefono 1
È del tutto incapace di fare acquisti nei negozi 1
Ha bisogno di avere cibi preparati e serviti 1
Non partecipa a nessuna operazione di governo della casa 1
Tutta la biancheria deve essere lavata da altri 1
Usa i mezzi di trasporto se assistito e accompagnato 1
Non è in grado di prendere medicine da solo 1
È capace di maneggiare soldi 1
Totale IADL (funzioni residue) = 8/ 8
La Perizianda è pertanto in grado di eseguire in autonomia le attività basilari e strumentali della vista quotidiana. La ZI è“ invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex Lege 509/88 e 124/98 gravi, 100% In definitiva la ZI E' IN GRADO DI DEAMBULARE E/O DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA AUTONOMAMENTE, L.18/80.
OSSERVAZIONI § In data 7.9.23 il Legale Attore faceva pervenire osservazioni alla bozza(allegate alla presente in PDF) nelle quali si doleva della valutazione puntualizzando l'aspetto incontinenza per la quale utilizza pannoloni ed, ancora, circa la mancata condivisione delle ADL presenti nel certificato geriatrico del 14.1.23 e da noi diligentemente riportato tra la documentazione esaminata.
-Nel merito a 1° quesito si sottolinea che il mezzo di continenza concesso è un” pannolinino Rettangolare” tipico delle perdite occasionali e non un “ pannolone mutantina” che in ogni caso non avrebbe influito in ogni caso in quanto l'incontinenza è secondario ad una problematica locale(prolasso)e non ad una “vescica neurogena” che prevederebbe tutt'altro quadro clinico
-circa il 2° punto circa la mancata considerazione delle ADL espresse dal Certificato Geriatrico con test di livello f.to Dr.ssa ASL NA1 centro del 19.1.23 :”La Persona_2 pz giunge a visita senza mostrare alcuna documentazione clinica….deambulazione autonoma… ADL 3/6 IADL 1/8 MMSE 17/30 corretto 18/30” si è ampiamente chiarito in discussione il significato:” il certificato geriatrico scaturito dalla semplice osservazione “una Tantum” e per giunta senza aver visionato alcuna documentazione sanitaria(come dal Collega stesso Ammesso) …per cui trova scarso significato appunto medico-legale…” in quanto questi scaturisce, nel fatto che si basano su una sorta di autocertificazione: l'esaminatore pone la domanda, il paziente risponde in determinato modo, in base al quale poi sono tratte delle conclusioni. mentre tutt'altro significato assume se scaturisce attraverso un percorso clinico e strumentale per necessita sanitaria a cui è venuto all'osservazione del Sanitario. In sostanza non si può mutuare un parere se pur specialistico se non se ne condivide la obiettività.
…
CONCLUSIONI
è affetto da:” ESITI DI QUADRANTECTOMIA SX (2006) e Parte_1
SX(2017) PER K INFILTRANTE CON LINFOADENECTOMIA SEGUITA RA RADIO E CHEMIOTERAPIA A DX IN FOLLOW-UP, DIVERTICOLOSI COLICA, POLIARTROSI A MODESTO IMPEGNO FUNZIONALE – ESITI DI LONG COVID- DEPRESSIONE REATTIVA”.
- La ZI è “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex Lege 509/88 e 124/98 gravi, 100% - La ZI E' IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA AUTONOMAMENTE ,L.18/80”.
”.
A seguito di richiesta di chiarimenti, l'ausiliario ha precisato che “…si duole della mancata valutazione del Certificato Geriatrico con test di livello f.to Dr.ssa Persona_2 ASL NA1 centro del 19.1.23 :”La pz giunge a visita senza mostrare alcuna documentazione clinica… riferisce…riferisce...riferisce ….deambulazione autonoma…
ADL 3/6 IADL 1/8 MMSE 17/30 corretto 18/30” dove la Geriatra formula una considerazione dalla semplice osservazione una tantum e per giunta senza aver visionato alcuna documentazione sanitaria(come dalla Collega stesso Ammesso) per cui l'atto può assumere solo un significato estemporaneo,non vincolante per un giudizio medico-legale là dove la nostra obiettività rileva:”….
Sistema Nervoso e Psiche:accede facilmente al colloquio ,è lucido ben orientato nel tempo e nello spazio ,buona la memoria di fissazione e di rievocazione, il corso ed il contenuto del pensiero è fluido e coerente il contenuto normostrutturato , ideazione , sensopercezioni , critica ed affettività nella norma,Tono dell'umore tendenzialmente depressa negativo,Mingazzini negativo, assente. Per_3 Per_4 Controparte_2
. Flapping tremor assente. App.Locomotore:ROT normoelicitabili,Lasegue
[...] negativo, negativo, manovra di Thomas negativa,rachide in asse dolente alla digitopressione non limitato .Passaggi posturali ,Stazione eretta e deambulazione autonoma.Assenza di alterazioni a carico delle altre articolazioni esaminate. Masse muscolari normotoniche, normotrofiche…”. All'uopo ci si ricorda che con il libero colloquio si rilevano notizie cliniche dirette ed indirette per cui non riveste un ruolo marginale ma primario per la valutazione della funzione cognitiva dei casi quando le difese risultano abbassate e con questo si ritiene anche di rispondere circa il mancato approfondimento sull'.MMSE. A questo punto una considerazione è doverosa visto che il Legale insiste con la mancata ratifica dei certificati Geriatrici e con essi dei test di livello riportati. Orbene come spiegato in precedenza la Geriatra in questione come da quanto Lei stesso affermato, riporta il “ riferito dalla Paziente” non quanto da Lei Obiettivato ,tant'è vero che il Geriatra Dott. noto professionista conosciuto Per_5 per le proprie competenze alla visita del 10.3.23 Riporta unicamente “ K Duttale, gonartrosi,cistocele ,incontinenza urinaria stabilizzata” per cui nulla di quanto riferito, ma solo obiettivato. A conferma di questo sovviene la visita FKT f.ta Dr. Ssa S. Di Gestore ASL NA1 del 4.4.25 la quale riporta una obiettivata lombosciatalgia sx con limitazioni algofunzionali in pz con listesi L4/L5 e prescrizione di busto steccato, senza mensione di deficit motori. Ora ci si chiede la semplice lombosciatalgia e con essa la gonalgia è condizione di deficit motorio? La legge in materia è chiara circa i requisiti richiesti. Questi consistono nella impossibilità alla deambulazione e NON in una “limitazione”. Tale indicazione è ribadita dalla legge vigente, n.508 del 21 novembre 1988 (art.1,c.2, lettera b), come spiegato nella stessa relazione all'emendamento: “Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Al fine della costituzione dei requisiti medicolegali per il beneficio in parola non si rilevano perciò deficit della deambulazione compensabili,anche parzialmente, con ausili quali mezzi d'appoggio, protesi o ortesi”. La ZI è in grado di deambulare autonomamente sia in ambito domestico che nell'ambito del quartiere per le esigenze quotidiane
Al di là delle “libere licenze” espressive e concettuali a cui un Legale può ricorrere al fine di affermare le proprie motivazioni una cosa è certa, non può stravolgersi lo stato clinico funzionale motivando le proprie contestazioni con argomentazioni prive di fondamento clinico/funzionale per la causa in esame tipo la lieve ipoacusia, l'ipertensione arteriosa o una remota patologia neoplastica da 8 anni in Follow-Up. All'uopo ci si ricorda sempre a noi stessi che si giunge in AT avendo già superato una Valutazione da parte della Commissione di I Grado su un certificato del medico curante nel quale, nel caso in esame, è lo stesso minimizzare sul piano funzionale, il quadro clinico:”Certificato on line del 28.10.21 f.to Dr.
[...]
:” K duttale infiltrante sx con intervento di quadrantectomia nel 2006,K Per_6 duttale infiltrante mammella sx qsi con intervento di quadrantectomia nel 2017 in trattamento con exemestane,gonartrosi sx che limita la deambulazione,esiti di long OV evidenti alla TAC(correlati ground glass), depressione reattiva”
Là dove lo stesso Verbale della Commissione di I Grado del 26.4.22 riporta, in una sorta di copia incolla la stessa diagnosi del Medico Curante a conferma della minimalità funzionale:” K duttale infiltrante sx con intervento di quadrantectomia nel 2006,K duttale infiltrante mammella sx qsi con intervento di quadrantectomia nel 2017 in trattamento con exemestane,gonartrosi sx che limita la deambulazione,esiti di long OV evidenti alla TAC(correlati ground glass), depressione reattiva” .
Da questi emerge che non vi è storia clinico per un declino cognitivo influenzante le MMSE per cui il libero colloquio risulta l'esame più efficace ed appropriato per la valutazione -Circa la presunta Insufficienza respiratoria con la presunta dispnea da sforzo ci si ricorda che la V. Pneumologica 4.5.21 ASL : Parte_3 riporta una Sat. O2 a riposo 98% in aa per cui nella norma , confermata dall' Es. Spirometrico del 4.5.21 f.to Dr. ASL :” probabile Persona_7 Parte_3 restrizione di grado lieve” per cui Non trova riscontro clinicofunzionale una insufficienza respiratoria. Circa la dispnea da sforzo riportata a detta visita, questa è la logica conseguenza del precedente covid c contratto pochi mesi prima e regredito nel tempo.
-Circa la mancata valutazione FS, ci si ricorda che questo è un inquadramento oncologico delle fasi floride, non dopo 7 anni dall'intervento senza recidive per cui non trova applicazione. - Circa l'ipoacusia, con perdita uditiva di 60 e 65 dB non riveste alcun significato funzionale sulle capacità uditive
-Circa l'ipertensione arterosa, quando non è complicato e con una funzione emodinamica conservata e non complicata, non riveste alcun significato né per laL.18/80 né per la l.118/71 -ancora circa la disquisizione tra patologie concorrenti e coesistenti per il calcolo riduzionistico ed il concetto organo-funzionale non trova appropriatezza per il caso in esame
Alla luce di quanto riportato NON Trovano alcuna condivisione le motivazioni essendo essenzialmente di dissenso valutativo e non una contestazione clinica dove tutta la documentazione in atti smentisce le generiche affermazioni del Legale.Inoltre la documentazione depositata per l'udienza del 31.10.24 con il certificato ortopedico del 4.4.25 non evidenziano alcun significativo aggravamento clinico.
Si conferma la bozza CONCLUSIONI
è affetto da:” ESITI DI QUADRANTECTOMIA SX (2006) e Parte_1
SX(2017) PER K INFILTRANTE CON LINFOADENECTOMIA SEGUITA RA RADIO E CHEMIOTERAPIA A DX IN FOLLOW-UP, DIVERTICOLOSI COLICA, POLIARTROSI A MODESTO IMPEGNO FUNZIONALE – ESITI DI LONG COVID- DEPRESSIONE REATTIVA”.
- La ZI è“ invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex Lege 509/88 e 124/98 gravi, 100%
- La ZI E' IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA AUTONOMAMENTE ,L.18/80”.
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto “l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta” (cfr parte motiva sentenza n. 6085/'14).
Deve dunque concludersi per il rigetto del ricorso.
Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_3
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_3
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_3
Napoli, il 26.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro letto l'art 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 23044/'23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg. 18311/'22, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
, rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. S, Parte_1 potenza, presso il cui studio in Napoli, alla via Nazionale n. 66, elett.te domicilia
E
, in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile di fatto e di diritto Per_1
Con ricorso depositato in data 6.12.2023, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda di riconoscimento di indennità di accompagnamento, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per AT (proc. 18311/'22 R.G.), contestava le conclusioni presentate dal CTU. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo la tardività della dichiarazione di dissenso, l'inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10.10.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 8.11.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 6.12.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza espletata, assumendo l'inadeguata valutazione dell'incidenza della progressione neoplastica.
Il consulente, nella prima fase, ha affermato: “Dai risultati dell'esame clinico e dalla documentazione sanitaria esibita, il periziando è risultato affetto da”ESITI DI QUADRANTECTOMIA SX (2006) e SX(2017) PER K INFILTRANTE CON LINFOADENECTOMIA SEGUITA RA RADIO E CHEMIOTERAPIA A DX IN FOLLOW-UP, DIVERTICOLOSI COLICA, POLIARTROSI A MODESTO IMPEGNO FUNZIONALE – ESITI DI LONG COVID- DEPRESSIONE REATTIVA“.. Siamo dunque di fronte ad un soggetto di anni 79 che presenta un quadro clinico caratterizzatesi da una forma legata essenzialmente a gli esiti chirurgici di quadrantectomia sx(2006) e dx(2017) trattata con linfoadenectomia seguita da radio e CHT in attuale Follow-Up ormonale. A questa si aggiunge una diverticolosi colica possibile causa d dispepsie algiche ma di cui non vi e' documentazione in atti. Completa il quadro una poliartrosi consone all'età che permette passaggi posturali e deambulazione autonoma. Nel merito ci si ricorda che la legge in materia è chiara circa i requisiti richiesti. Questi consistono nella impossibilità alla deambulazione e NON in una “limitazione”. Tale indicazione è ribadita dalla legge vigente, n.508 del 21 novembre 1988 (art.1, c.2, lettera b), come spiegato nella stessa relazione all'emendamento: “Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Al fine della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non si rilevano perciò deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi d'appoggio, protesi o ortesi
Gli esiti di Long OV sono causa di astenia ma la funzione respiratoria è soddisfacente. La Depressione reattiva infine tipica per sesso ed età non incide sul quotidiano e nel sociale
A questo punto alcune considerazioni sono doverose.
La Commissione di I Grado” mutua” integralmente in un copia-incolla la diagnosi del certificato telematico senza mostrare interpretazioni cliniche o considerazioni personali. Circa il certificato geriatrico versato in atti, scaturito dalla semplice osservazione “una Tantum” e per giunta senza aver visionato alcuna documentazione sanitaria(come dal Collega stesso Ammesso) trova scarso significato appunto medico- legale, per cui va ancora una volta chiarito il significato dei test di livello (ADL, IADL, MMSE), o valutazione multidimensionale, eseguiti abitualmente dai Geriatri in sede di visite per rilascio di certificazione a fini medico-legali.
Essi hanno un limite fondamentale, ed insuperabile sul piano medico-legale, consistente nel fatto che si basano su una sorta di autocertificazione: l'esaminatore pone la domanda, il paziente risponde in determinato modo, in base al quale sono tratte delle conclusioni.
Ben altra è l'attendibilità, clinica ed altresì medico-legale, di una valutazione multidimensionale del paziente, affidato all'assistenza geriatrica per disturbi rilevati personalmente o dai familiari e sottoposto ad un percorso diagnostico-terapeutico, implicante regolari controlli clinici e strumentali Pertanto, la valutazione multidimensionale, espletata “una tantum”, vieppiù a fini medico-legali, non ha alcuna significatività, per l'appunto, medico legale In fine si ricorda che il C.T.U. perviene al proprio convincimento valutativo sulla scorta di un'attenta osservazione dell'esaminando, sia “in positivo” che a “difese abbassate”.
Dunque l'indennità di accompagnamento viene riconosciuta o perché il soggetto non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o perché non in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
Per atti quotidiani della vita, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono da intendersi “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. Occorre valutare perciò se il soggetto in esame sia o meno in grado di assicurarsi materialmente, autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Si tratta di un insieme di attività diversificate ma individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d'ogni giorno quali vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso, lettura, messa in finzione della radio e televisione, guida dell'automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali ecc..
La necessità di assistenza continua: si concretizza laddove l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani della vita venga a mancare e insorga, rispetto ad un soggetto normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana. Si è discusso se al fine del riconoscimento della necessità di assistenza continua debbano mancare tutti i criteri suddetti o inno solo e si è giunti alla conclusione che la mancanza deve esercitarsi su un insieme di funzioni e di attività tali che ne risulti alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana.
Tale necessità si manifesta anche quando il soggetto non è in grado di deambulare senza 1'aiuto permanente di un accompagnatore, ma come detto è in grado di Pt_2 deambulare autonomamente sia in ambito domestico che nell'ambito del quartiere per le esigenze quotidiane .
La dottrina medico legale ha preferito invece, a differenza di quanto enunciato nella suddetta circolare, non indicare un elenco di azioni, ma ha precisato che per atti quotidiani della vita devono essere intesi quelli che rientrano nei sette momenti primari e classici della concreta esistenza : igiene e cura della persona, controllo degli sfinteri, vestizione e svestizione, alimentazione, comunicazione, spostamenti autonomi intramurali, spostamenti autonomi extramurali.
Nei soggetti ultrasessantacinquenni vanno valutate le ADL e IADL, che vengono desuntedall'osservazione clinica e dalla documentazione sanitaria versata in atti.
Attività di vita quotidiana (ADL):
Ha bisogno di assistenza per lavare più di una parte del corpo 1
Ha bisogno di assistenza per prendere i vestiti 1
Ha bisogno di assistenza per andare in bagno o nel pulirsi o nel vestirsi 1
Si sposta autonomamente dentro e fuori dal letto ed in poltrona 1 non presenta incidenti occasionali nella continenza di feci ed urine 0
Si alimenta senza assistenza 1
Totale ADL (funzioni residue) = 5/ 6
Attività strumentali di vita quotidiana (IADL):
È in grado di usare il telefono 1
È del tutto incapace di fare acquisti nei negozi 1
Ha bisogno di avere cibi preparati e serviti 1
Non partecipa a nessuna operazione di governo della casa 1
Tutta la biancheria deve essere lavata da altri 1
Usa i mezzi di trasporto se assistito e accompagnato 1
Non è in grado di prendere medicine da solo 1
È capace di maneggiare soldi 1
Totale IADL (funzioni residue) = 8/ 8
La Perizianda è pertanto in grado di eseguire in autonomia le attività basilari e strumentali della vista quotidiana. La ZI è“ invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex Lege 509/88 e 124/98 gravi, 100% In definitiva la ZI E' IN GRADO DI DEAMBULARE E/O DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA AUTONOMAMENTE, L.18/80.
OSSERVAZIONI § In data 7.9.23 il Legale Attore faceva pervenire osservazioni alla bozza(allegate alla presente in PDF) nelle quali si doleva della valutazione puntualizzando l'aspetto incontinenza per la quale utilizza pannoloni ed, ancora, circa la mancata condivisione delle ADL presenti nel certificato geriatrico del 14.1.23 e da noi diligentemente riportato tra la documentazione esaminata.
-Nel merito a 1° quesito si sottolinea che il mezzo di continenza concesso è un” pannolinino Rettangolare” tipico delle perdite occasionali e non un “ pannolone mutantina” che in ogni caso non avrebbe influito in ogni caso in quanto l'incontinenza è secondario ad una problematica locale(prolasso)e non ad una “vescica neurogena” che prevederebbe tutt'altro quadro clinico
-circa il 2° punto circa la mancata considerazione delle ADL espresse dal Certificato Geriatrico con test di livello f.to Dr.ssa ASL NA1 centro del 19.1.23 :”La Persona_2 pz giunge a visita senza mostrare alcuna documentazione clinica….deambulazione autonoma… ADL 3/6 IADL 1/8 MMSE 17/30 corretto 18/30” si è ampiamente chiarito in discussione il significato:” il certificato geriatrico scaturito dalla semplice osservazione “una Tantum” e per giunta senza aver visionato alcuna documentazione sanitaria(come dal Collega stesso Ammesso) …per cui trova scarso significato appunto medico-legale…” in quanto questi scaturisce, nel fatto che si basano su una sorta di autocertificazione: l'esaminatore pone la domanda, il paziente risponde in determinato modo, in base al quale poi sono tratte delle conclusioni. mentre tutt'altro significato assume se scaturisce attraverso un percorso clinico e strumentale per necessita sanitaria a cui è venuto all'osservazione del Sanitario. In sostanza non si può mutuare un parere se pur specialistico se non se ne condivide la obiettività.
…
CONCLUSIONI
è affetto da:” ESITI DI QUADRANTECTOMIA SX (2006) e Parte_1
SX(2017) PER K INFILTRANTE CON LINFOADENECTOMIA SEGUITA RA RADIO E CHEMIOTERAPIA A DX IN FOLLOW-UP, DIVERTICOLOSI COLICA, POLIARTROSI A MODESTO IMPEGNO FUNZIONALE – ESITI DI LONG COVID- DEPRESSIONE REATTIVA”.
- La ZI è “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex Lege 509/88 e 124/98 gravi, 100% - La ZI E' IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA AUTONOMAMENTE ,L.18/80”.
”.
A seguito di richiesta di chiarimenti, l'ausiliario ha precisato che “…si duole della mancata valutazione del Certificato Geriatrico con test di livello f.to Dr.ssa Persona_2 ASL NA1 centro del 19.1.23 :”La pz giunge a visita senza mostrare alcuna documentazione clinica… riferisce…riferisce...riferisce ….deambulazione autonoma…
ADL 3/6 IADL 1/8 MMSE 17/30 corretto 18/30” dove la Geriatra formula una considerazione dalla semplice osservazione una tantum e per giunta senza aver visionato alcuna documentazione sanitaria(come dalla Collega stesso Ammesso) per cui l'atto può assumere solo un significato estemporaneo,non vincolante per un giudizio medico-legale là dove la nostra obiettività rileva:”….
Sistema Nervoso e Psiche:accede facilmente al colloquio ,è lucido ben orientato nel tempo e nello spazio ,buona la memoria di fissazione e di rievocazione, il corso ed il contenuto del pensiero è fluido e coerente il contenuto normostrutturato , ideazione , sensopercezioni , critica ed affettività nella norma,Tono dell'umore tendenzialmente depressa negativo,Mingazzini negativo, assente. Per_3 Per_4 Controparte_2
. Flapping tremor assente. App.Locomotore:ROT normoelicitabili,Lasegue
[...] negativo, negativo, manovra di Thomas negativa,rachide in asse dolente alla digitopressione non limitato .Passaggi posturali ,Stazione eretta e deambulazione autonoma.Assenza di alterazioni a carico delle altre articolazioni esaminate. Masse muscolari normotoniche, normotrofiche…”. All'uopo ci si ricorda che con il libero colloquio si rilevano notizie cliniche dirette ed indirette per cui non riveste un ruolo marginale ma primario per la valutazione della funzione cognitiva dei casi quando le difese risultano abbassate e con questo si ritiene anche di rispondere circa il mancato approfondimento sull'.MMSE. A questo punto una considerazione è doverosa visto che il Legale insiste con la mancata ratifica dei certificati Geriatrici e con essi dei test di livello riportati. Orbene come spiegato in precedenza la Geriatra in questione come da quanto Lei stesso affermato, riporta il “ riferito dalla Paziente” non quanto da Lei Obiettivato ,tant'è vero che il Geriatra Dott. noto professionista conosciuto Per_5 per le proprie competenze alla visita del 10.3.23 Riporta unicamente “ K Duttale, gonartrosi,cistocele ,incontinenza urinaria stabilizzata” per cui nulla di quanto riferito, ma solo obiettivato. A conferma di questo sovviene la visita FKT f.ta Dr. Ssa S. Di Gestore ASL NA1 del 4.4.25 la quale riporta una obiettivata lombosciatalgia sx con limitazioni algofunzionali in pz con listesi L4/L5 e prescrizione di busto steccato, senza mensione di deficit motori. Ora ci si chiede la semplice lombosciatalgia e con essa la gonalgia è condizione di deficit motorio? La legge in materia è chiara circa i requisiti richiesti. Questi consistono nella impossibilità alla deambulazione e NON in una “limitazione”. Tale indicazione è ribadita dalla legge vigente, n.508 del 21 novembre 1988 (art.1,c.2, lettera b), come spiegato nella stessa relazione all'emendamento: “Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Al fine della costituzione dei requisiti medicolegali per il beneficio in parola non si rilevano perciò deficit della deambulazione compensabili,anche parzialmente, con ausili quali mezzi d'appoggio, protesi o ortesi”. La ZI è in grado di deambulare autonomamente sia in ambito domestico che nell'ambito del quartiere per le esigenze quotidiane
Al di là delle “libere licenze” espressive e concettuali a cui un Legale può ricorrere al fine di affermare le proprie motivazioni una cosa è certa, non può stravolgersi lo stato clinico funzionale motivando le proprie contestazioni con argomentazioni prive di fondamento clinico/funzionale per la causa in esame tipo la lieve ipoacusia, l'ipertensione arteriosa o una remota patologia neoplastica da 8 anni in Follow-Up. All'uopo ci si ricorda sempre a noi stessi che si giunge in AT avendo già superato una Valutazione da parte della Commissione di I Grado su un certificato del medico curante nel quale, nel caso in esame, è lo stesso minimizzare sul piano funzionale, il quadro clinico:”Certificato on line del 28.10.21 f.to Dr.
[...]
:” K duttale infiltrante sx con intervento di quadrantectomia nel 2006,K Per_6 duttale infiltrante mammella sx qsi con intervento di quadrantectomia nel 2017 in trattamento con exemestane,gonartrosi sx che limita la deambulazione,esiti di long OV evidenti alla TAC(correlati ground glass), depressione reattiva”
Là dove lo stesso Verbale della Commissione di I Grado del 26.4.22 riporta, in una sorta di copia incolla la stessa diagnosi del Medico Curante a conferma della minimalità funzionale:” K duttale infiltrante sx con intervento di quadrantectomia nel 2006,K duttale infiltrante mammella sx qsi con intervento di quadrantectomia nel 2017 in trattamento con exemestane,gonartrosi sx che limita la deambulazione,esiti di long OV evidenti alla TAC(correlati ground glass), depressione reattiva” .
Da questi emerge che non vi è storia clinico per un declino cognitivo influenzante le MMSE per cui il libero colloquio risulta l'esame più efficace ed appropriato per la valutazione -Circa la presunta Insufficienza respiratoria con la presunta dispnea da sforzo ci si ricorda che la V. Pneumologica 4.5.21 ASL : Parte_3 riporta una Sat. O2 a riposo 98% in aa per cui nella norma , confermata dall' Es. Spirometrico del 4.5.21 f.to Dr. ASL :” probabile Persona_7 Parte_3 restrizione di grado lieve” per cui Non trova riscontro clinicofunzionale una insufficienza respiratoria. Circa la dispnea da sforzo riportata a detta visita, questa è la logica conseguenza del precedente covid c contratto pochi mesi prima e regredito nel tempo.
-Circa la mancata valutazione FS, ci si ricorda che questo è un inquadramento oncologico delle fasi floride, non dopo 7 anni dall'intervento senza recidive per cui non trova applicazione. - Circa l'ipoacusia, con perdita uditiva di 60 e 65 dB non riveste alcun significato funzionale sulle capacità uditive
-Circa l'ipertensione arterosa, quando non è complicato e con una funzione emodinamica conservata e non complicata, non riveste alcun significato né per laL.18/80 né per la l.118/71 -ancora circa la disquisizione tra patologie concorrenti e coesistenti per il calcolo riduzionistico ed il concetto organo-funzionale non trova appropriatezza per il caso in esame
Alla luce di quanto riportato NON Trovano alcuna condivisione le motivazioni essendo essenzialmente di dissenso valutativo e non una contestazione clinica dove tutta la documentazione in atti smentisce le generiche affermazioni del Legale.Inoltre la documentazione depositata per l'udienza del 31.10.24 con il certificato ortopedico del 4.4.25 non evidenziano alcun significativo aggravamento clinico.
Si conferma la bozza CONCLUSIONI
è affetto da:” ESITI DI QUADRANTECTOMIA SX (2006) e Parte_1
SX(2017) PER K INFILTRANTE CON LINFOADENECTOMIA SEGUITA RA RADIO E CHEMIOTERAPIA A DX IN FOLLOW-UP, DIVERTICOLOSI COLICA, POLIARTROSI A MODESTO IMPEGNO FUNZIONALE – ESITI DI LONG COVID- DEPRESSIONE REATTIVA”.
- La ZI è“ invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età ex Lege 509/88 e 124/98 gravi, 100%
- La ZI E' IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA AUTONOMAMENTE ,L.18/80”.
Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto “l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta” (cfr parte motiva sentenza n. 6085/'14).
Deve dunque concludersi per il rigetto del ricorso.
Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_3
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_3
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_3
Napoli, il 26.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)