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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/11/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 530/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 530 del ruolo degli affari civili non contenziosi per l'anno
2024, promossa da:
, nato il [...] a [...], C.F. , ivi _1 C.F._1
residente nella Via Su Meriagu n.8, rappresentato e difeso, in forza procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Anna Maria Muroni, presso il cui studio in Oristano frazione Donigala Fenughedu, via Oristano n.121, è elettivamente domiciliato e
nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Anna Maria Muroni, presso il cui studio in Oristano frazione Donigala Fenughedu, via Oristano n.121, è elettivamente domiciliata ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.29 e 473bis.51 c.p.c., e _1
hanno domandato la parziale modifica delle condizioni stabilite dal Controparte_1 decreto n. 2618 del 2012, depositato dal Tribunale di Oristano in data 07/08/2012 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 852/2012 R.G., con il quale era stata omologata la loro separazione consensuale, contemplante l'obbligo, a carico del del Pt_1
versamento in favore della Muroni di un contributo a titolo di mantenimento della complessiva somma di euro 1.460,00 mensili, di cui euro 730,00 per il figlio ed Per_1
euro 730,00 per il coniuge.
Poiché il figlio della coppia, di anni 30, ha ormai raggiunto l'indipendenza economica, essendo stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal mese di gennaio 2024, le parti hanno domandato concordemente la revoca di detto contributo a partire dal mese di maggio 2024, onde agevolare il consolidamento dell'indipendenza raggiunta e, contestualmente, l'aumento, sempre a partire dalla stessa data, dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, fino all'importo di euro 1.000,00.
2. Le conclusioni congiunte, confermate integralmente nelle note di trattazione scritta depositate, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 473 bis 51 c.p.c., meritano accoglimento in quanto, da un lato, inerenti a diritti disponibili e, dall'altro lato, giustificate da circostanze sopravvenute.
Sussistono, infatti, i presupposti per affermare la cessazione, a carico del padre, dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, il quale risulta aver conseguito un'autonomia economica in forza dell'assunzione a tempo indeterminato presso una società che si occupa di Digital Marketing in Milano, essendosi così reciso anche il legame di coabitazione originariamente esistente con la madre.
3. In ragione della presentazione di un ricorso congiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, come da espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto n. 2618 del 2012 di omologa della separazione consensuale, così dispone su accordo delle parti:
1) revoca il contributo posto a carico di per il mantenimento del figlio _1
, maggiorenne economicamente indipendente, a decorrere dal mese di maggio 2024; Per_1
2) dispone che, a partire dal mese di maggio 2024, versi a _1 CP_1
l'importo mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento, somma soggetta a
[...]
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
3) dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 27.11.2024. La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 530 del ruolo degli affari civili non contenziosi per l'anno
2024, promossa da:
, nato il [...] a [...], C.F. , ivi _1 C.F._1
residente nella Via Su Meriagu n.8, rappresentato e difeso, in forza procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Anna Maria Muroni, presso il cui studio in Oristano frazione Donigala Fenughedu, via Oristano n.121, è elettivamente domiciliato e
nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Anna Maria Muroni, presso il cui studio in Oristano frazione Donigala Fenughedu, via Oristano n.121, è elettivamente domiciliata ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.29 e 473bis.51 c.p.c., e _1
hanno domandato la parziale modifica delle condizioni stabilite dal Controparte_1 decreto n. 2618 del 2012, depositato dal Tribunale di Oristano in data 07/08/2012 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 852/2012 R.G., con il quale era stata omologata la loro separazione consensuale, contemplante l'obbligo, a carico del del Pt_1
versamento in favore della Muroni di un contributo a titolo di mantenimento della complessiva somma di euro 1.460,00 mensili, di cui euro 730,00 per il figlio ed Per_1
euro 730,00 per il coniuge.
Poiché il figlio della coppia, di anni 30, ha ormai raggiunto l'indipendenza economica, essendo stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal mese di gennaio 2024, le parti hanno domandato concordemente la revoca di detto contributo a partire dal mese di maggio 2024, onde agevolare il consolidamento dell'indipendenza raggiunta e, contestualmente, l'aumento, sempre a partire dalla stessa data, dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, fino all'importo di euro 1.000,00.
2. Le conclusioni congiunte, confermate integralmente nelle note di trattazione scritta depositate, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 473 bis 51 c.p.c., meritano accoglimento in quanto, da un lato, inerenti a diritti disponibili e, dall'altro lato, giustificate da circostanze sopravvenute.
Sussistono, infatti, i presupposti per affermare la cessazione, a carico del padre, dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, il quale risulta aver conseguito un'autonomia economica in forza dell'assunzione a tempo indeterminato presso una società che si occupa di Digital Marketing in Milano, essendosi così reciso anche il legame di coabitazione originariamente esistente con la madre.
3. In ragione della presentazione di un ricorso congiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, come da espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto n. 2618 del 2012 di omologa della separazione consensuale, così dispone su accordo delle parti:
1) revoca il contributo posto a carico di per il mantenimento del figlio _1
, maggiorenne economicamente indipendente, a decorrere dal mese di maggio 2024; Per_1
2) dispone che, a partire dal mese di maggio 2024, versi a _1 CP_1
l'importo mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento, somma soggetta a
[...]
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
3) dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 27.11.2024. La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz