TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/09/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1938/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. _______/______, IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24 luglio 2024, da
1) Parte_1
Nata a Seregno (MI) il 2 maggio 1973
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Davide Boffi
e
2) Parte_2
Nato a Pikine (Senegal) l'1 dicembre 1966
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Davide Boffi
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Cermenate (CO), in data 20 aprile 2013 (anno
2013, n. 3, p. 1)
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 363/2024 del 30 dicembre 2024 – n. cronol. 20281/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] in [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24 luglio 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cermenate.
2. Confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale sita in Cermenate (CO) alla via San
Maurizio n. 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra quale Pt_1
esclusiva proprietaria.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Confermare l'affidamento del figlio minorenne congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, congiuntamente, ne eserciteranno la potestà genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del minorenne presso la dimora Persona_1
materna; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo il seguente schema minimo:
a. Dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna (e comunque entro le ore 23.00) a week- end alternati.
2 b. Resta inteso che nulla osta ad ulteriori visite infra-settimanali o a diversi accordi per i fine settimana purchè previamente concordati tra i genitori.
c. Per quanto concerne il periodo natalizio, salvo diverso accordo tra i genitori, il figlio minorenne starà con un genitore nei giorni di Natale e S. FA (25 e 26 dicembre), dunque con l'altro genitore nei giorni dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno. Per quanto riguarda il periodo pasquale, il figlio minore resterà con un genitore nel giorno i Pasqua, dunque con l'altro genitore il giorno di pasquetta. Per tutte le restanti occasioni in cui la scuola rimarrà chiusa (i.e. carnevale, ponti, etc…) i genitori terranno ciascuno presso di sé il figlio minore seguendo il criterio dell'alternanza.
d. Per quanto concerne le vacanze estive – salvo diverso accordo raggiunto tra i genitori
- il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane
– anche non consecutive – da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno in relazione alla disponibilità di ferie dei singoli genitori.
e. Considerata l'età del minore, i genitori si impegnano a tenere in giusta considerazione l'inclinazione dello stesso circa la volontà di passare del tempo con l'altro genitore.
5. Confermare l'assegno di mantenimento in favore del figlio minorenne che Persona_1
il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito su carta Poste Pay Evolution n. Pt_2 Pt_1
5333171124635711 entro il giorno 15 di ogni mese per importo pari nel complesso ad €
350,00 (dicasi trecentocinquanta/00) mensili fino a quando il figlio minore non avrà raggiunto la maggiore età e, ad ogni modo, fino a quando non sarà economicamente autosufficiente.
Tale assegno sarà automaticamente aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo a partire dalla data di deposito della sentenza di divorzio.
Al compimento del 18esimo anno di detta cifra, trattandosi di assegno di Persona_1
mantenimento in suo favore, potrà essere accreditato su conto corrente intestato allo stesso.
6. Confermare che le spese straordinarie per il figlio minorenne e, comunque, economicamente non autosufficiente saranno da ripartirsi tra entrambi i genitori al 50% secondo il protocollo del tribunale di Como
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio al fine della validità per l'espatrio.
3 8. I coniugi NON si rilasciano preventivo assenso all'espatrio del figlio minore, che dovrà essere reciprocamente autorizzato di volta in volta.
9. Detto piano genitoriale si intende automaticamente superato al raggiungimento della maggiore età dei Persona_1
Le spese del presente giudizio sono da intendersi interamente compensate tra le parti.
Le parti dichiarano, altresì, di voler rinunciare all'impugnazione.
***
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
4 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
in data 20 aprile 2013, in Cermenate (CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cermenate (anno 2013, n. 3, p. 1),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cermenate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 18.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel est.
Dott. Alessandro Petronzi
5