Articolo 1785 ter del Codice civile
Articolo 1785 bisArticolo 1785 quater
Versione
18 luglio 1978
Art. 1785-ter

(( (Obbligo di denuncia del danno). )) (( Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potra' valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.))
Entrata in vigore il 18 luglio 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente