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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1720 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. dagli avv.ti SCAPIN GIOVANNI e SCAPIN ERIKA in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attori
contro
(C.F.: , in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1
dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti FRATTA PASINI CARLO, Controparte_2
SALVATORE MATTEO e VANTI GIOVANNI in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
In punto: risarcimento danno ex art. 96 c.p.c.;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta e quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il Giudice osserva quanto segue.
Gli odierni attori e (già soci Parte_4 Parte_2 Parte_1 del hanno Controparte_3 convenuto in giudizio il per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. Controparte_1
2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 30.12.2008 su tutti i beni di essi attori dalla
[...]
(ora in forza del decreto Controparte_4 Controparte_1 ingiuntivo n. 109/2008, emesso in data 11/01/2008 e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza in data 31.10.2008, per aver azionato in giudizio un diritto di credito in realtà inesistente, come accertato dalla sentenza n. 348/2018 della Corte
d'Appello di Venezia.
Sostengono infatti, che l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale da parte della
[...]
avrebbe causato la chiusura dei rapporti in essere da parte di altri Controparte_4 istituti di credito. In particolare, risulta che ha notificato al , quale CP_5 CP_3 debitore principale, e agli odierni attori, quali soci e fideiussori, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3084/2009, emesso dal Tribunale di Verona il
10.06.2009 per il pagamento della somma di €.149.921,39, mentre Parte_5 ha notificato al , quale debitore principale, e agli odierni attori,
[...] CP_3 quali soci e fideiussori, il decreto ingiuntivo n. 90/2011, emesso dal Tribunale di
Treviso il 21.12.2011 per il pagamento della somma di €. 75.875,07.
Da ciò sarebbe derivata “una infinità di danni, legati alla perdita della credibilità, serietà e solvibilità: danni economici, morali e psicologici” poiché gli attori e le loro famiglie “di punto in bianco, si sono visti costretti a cambiare tenore di vita, con conseguenti crisi famigliari e matrimoniali (separazione dei coniugi), oltre a dovere chiudere la loro attività artigianale. Infatti, senza avere una banca di appoggio per scontare effetti, o avere un fido o un carnet di assegni, i sig.ri Parte_3
e hanno dovuto chiudere la loro attività artigianale”. Parte_2 Parte_1
In particolare, “il sig. ha dovuto anticipare la pensione, senza poter Parte_2 completare l'intero periodo pensionistico, con grave riduzione dell'assegno mensile.
Il sig. ed il sig. hanno dovuto chiudere la loro Parte_1 Parte_3 impresa individuale artigianale, anche a motivo della perdita della loro credibilità essendo stati etichettati come cattivi pagatori, persone inaffidabili, che non meritavano la fiducia da parte delle banche, delle aziende e dei clienti.”.
In conseguenza di ciò gli odierni attori hanno chiesto la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni da essi subiti (€.170.000,00 a favore di Pt_2
, €.1.000.000,00 a favore di ed €.250.000,00 a favore di
[...] Parte_1
, così determinati in base al fatturato delle rispettive imprese Parte_3 individuali al 31.12.2007.
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito in via pregiudiziale: Controparte_1
i) la carenza di titolarità del diritto fatto valere e la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire degli attori nella veste di soci del C.A.P.M.A. ; ii) la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.; iii) l'inammissibilità / improponibilità dell'azione; mentre nel merito ha contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto ed eccependone altresì la prescrizione.
Tanto premesso, va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. L'atto introduttivo del giudizio espone infatti in modo sufficiente chiaro sia petitum che causa petendi.
Va, di contro, osservato che gli odierni attori non sono legittimati ad agire in giudizio nella qualità di soci del Controparte_3 trattandosi di soggetto giuridico pacificamente estinto a seguito di
[...] cancellazione dal Registro delle Imprese.
Per il resto, le domande proposte dagli attori vanno dichiarate inammissibili.
Sono infatti circostanze pacifiche e documentate che la Controparte_4
ha provveduto, in data 30.12.2008, ad iscrivere ipoteca giudiziale sui beni
[...] degli odierni attori in forza del decreto ingiuntivo n. 109/2008 emesso in data
11.1.2008 (con il quale questo Tribunale aveva ingiunto al nella qualità CP_3 di debitore principale, e agli odierni attori, nella qualità di soci e fideiussori, di pagare, in solido tra loro, l'importo di € 262.240,35 per saldo debitore del conto corrente n.
47268 oltre interessi e spese della procedura monitoria) e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza in data 31.10.2008, e che successivamente, con sentenza n. 348/2018 pubblicata il 13.2.2018, la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza impugnata, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigettato tutte le domande proposte dalla banca nei confronti di CP_3 Parte_3
, e , accertando l'inesistenza
[...] Parte_2 CP_6 Parte_1 del diritto per cui era stata iscritta l'ipoteca giudiziale di cui è causa.
È noto, inoltre, che l'iscrizione di ipoteca giudiziale effettuata in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità qualora venga accertata l'inesistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'art. 96 c.p.c., che, contemplando tutte le ipotesi di responsabilità per atti e comportamenti processuali, detta una disciplina avente carattere di esaustività (che esaurisce tutte le ipotesi di responsabilità processuale) e di specialità rispetto alla previsione generale di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente inapplicabilità di quest'ultima (Cass. 13455/2004; cs5764/2004; Cass. 3573/2002).
Ciò comporta che per l'individuazione dei presupposti per l'affermazione della responsabilità della banca convenuta occorre fare riferimento esclusivamente alla disciplina dettata dall'art. 96 c.p.c. In particolare, l'iscrizione di ipoteca effettuata sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.c. ove sia stata accertata l'inesistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio e la mancanza di normale prudenza.
Competente, in via esclusiva e inderogabile, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è il giudice competente per il merito della causa (Cass. 18344/2010; Cass. 15882/2007; Cass. 5734/2004).
Il risarcimento dei danni derivati dall'iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e successivamente revocato deve essere chiesto, pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La relativa domanda può essere formulata per la prima volta anche in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. 3941/2002) o in grado di appello (Cass.
22226/2014; Cass. 1115/2016), mentre la domanda proposta in autonomo giudizio è inammissibile (Cass. 13455/2004; Cass. 4979/2001; Cass. 12029/2017), salvo che la proposizione della domanda nel giudizio di merito risulti preclusa per ragioni non dipendenti dall'inerzia della parte (Cass. 12541/2002; Cass. 1861/2000).
Quanto in particolare all'individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno conseguente ad iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 96, comma 2, c.p.c. prevede la competenza del giudice che ha accertato l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca (e dunque, nel caso di specie, della Corte d'Appello di Venezia).
Poiché, per affermazione degli stessi attori, i danni patrimoniali (derivanti dalla chiusura delle rispettive ditte individuali) e non patrimoniali indicati nell'atto di citazione ed anche gli ulteriori pregiudizi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. n. 2 di parte attrice si erano verificati antecedentemente al giudizio dinanzi alla
Corte d'Appello, conclusosi nel 2018 – ed ben avrebbero potuto essere fatti valere in tale sede – le domande proposte dagli attori vanno dichiarate inammissibili.
In virtù della loro soccombenza gli attori vanno condannati in solido, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere alla banca convenuta le spese processuali, con i compensi liquidati ai sensi del d.m. 55/2014 – in base alla natura e al valore della controversia (determinato sulla base della somma di € 1.420.000 richiesta in atto di citazione), all'attività prestata, al numero, all'importanza e alla complessità delle questioni trattate – in complessivi euro 25.000,00 oltre accessori come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) dichiara inammissibili le domande proposte dagli attori;
b) condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in euro 25.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA
(se dovuta) come per legge.
Così deciso in Verona, il 12.1.2025 Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)