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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7318 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. EL AL Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4843 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 4 dicembre 2025 e vertente
TRA
( , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1 C.F._1
Stato ex art. 126 d.P.R. n. 115/2002, con l'avv. Alfredo Magliocca
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._2
- APPELLANTE -
Contro
) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, in proprio e quali eredi di , con
[...] C.F._4 Persona_1 l'avv. Daniele Bartolomucci ) che li rappresenta e difende C.F._5 in virtù di procura in atti;
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 116/2021, emessa dal Tribunale di
Cassino e pubblicata in data 29/01/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 4/12/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
1. Per quanto qui ancora di interesse, va premesso che la vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “-con ricorso ex artt. 615 e/o 617 cpc proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione immobiliare n. 141/2001 Rge, pendente dinanzi al Tribunale di Cassino, assumendo di essere proprietario per possesso ad usucapionem dei beni sottoposti a pignoramento e successivamente assegnati ai creditori procedenti, e chiedeva l'annullamento del decreto di trasferimento, previo accertamento della titolarità dei medesimi. - Si costituivano in giudizio gli opposti , Controparte_1 Controparte_2
e instando per il rigetto della domanda in quanto
[...] Persona_1 strumentale e comunque proposta in evidente carenza di legittimazione attiva. La causa veniva assegnata al Giudice dr. Eramo con prima udienza fissata per il 15.9.10; all'esito il Giudice si riservava, concedendo termine per note sulla richiesta di sospensione della procedura esecutiva avanzata in via cautelare dall'opponente. Con ordinanza del 22.10.10 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione, accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e ritenendo, comunque, nel merito, non fondate le doglianze di
[...]
. Veniva quindi introdotta la fase di merito con fissazione Parte_1 dell'udienza di comparizione parti alla data del 2.2.11. In pari tempo il procuratore del ricorrente provvedeva a notificare atto di citazione in riassunzione, iscrivendo a ruolo la causa di merito, recante n. 26/2011 RG, assegnata al Giudice dr. Epifanio. Celebratasi la prima udienza, concessi i termini istruttori e depositate le relative memorie, i procuratori delle parti si avvedevano della duplicità dei procedimenti di merito in corso e ne chiedevano la riunione per connessione oggettiva e soggettiva. Il Giudice, dr. Epifanio, a scioglimento della riserva assunta in data 15.1.2012, disponeva in conformità riunendo la causa n. 26/2011 Rg alla presente e rigettava tutte le richieste istruttorie già formulate dalle parti nella causa riunita. Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza dell'11.3.2015-e venivano concessi i termini ex art 190 cpc”.
2. All'esito del giudizio, il Tribunale di Cassino, con la sentenza qui impugnata, rigettò l'opposizione e condannò l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio.
A fondamento della decisione., il primo Giudice svolse le considerazioni che seguono: “- L'opposizione, appare ibrida e indeterminata si appalesa priva di ogni minimo fondamento giuridico – È doveroso precisare che la procedura di esecuzione immobiliare n. 141/2001 RGE è stata dichiarata estinta l'11 luglio
2011, e ad oggi pende esclusivamente il presente giudizio di opposizione- Questo
Tribunale ha deciso, con sentenza del 19.3.14 la causa civile n. 2120/2010 Rg, rigettando le richieste , ritenute infondate del nei confronti degli Parte_1 odierni opponenti, sempre in relazione alla titolarità dei beni esecutati e trasferiti agli stessi con decreto del Tribunale di Cassino. Ancor prima, con ordinanza del
11.2.2009 questo Tribunale, nella persona del Giudice delle Esecuzioni dr.ssa
Condello, aveva rigettato l'opposizione formulata dal ex art. 619 Parte_1 cpc nell'ambito della procedura esecutiva n. 141/01 Rge Tribunale di Cassino, sull'assunto di un presunto titolo di proprietà sui beni esecutati maturato per possesso ad usucapionem, questione esattamente identica a quella oggi sub iudice (cfr . Ordinanza del 11.2.2009 già in atti). sono rimaste del tutto generiche ed indimostrate le contestazioni di parte ricorrente, mentre, per inverso, a. In via preliminare e di rito: è incontrovertibile la nullità del giudizio per pretermissione dei debitori esecutati litisconsorti necessari;
il ricorso in opposizione è stato notificato esclusivamente ai soli creditori procedenti, escludendo i debitori esecutati, benchè litisconsorti necessari. Parimenti è stato per l'atto di citazione in riassunzione relativo al riunito giudizio n. 26/2011 Rg
Tribunale di Cassino. Né gli stessi hanno partecipato al giudizio, intervenendo volontariamente. Ciò determina una grave ed irreparabile lesione dell'integrità del contraddittorio, con conseguente nullità del presente giudizio. “È principio indiscusso quello che il debitore esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, pur se promossi da terzi estranei al giudizio nel cui corso si è formato il titolo esecutivo” (ex pluribus
Cass. civ., sez. III, 22 giugno 1999, n.6333, Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1995,
n.9107, Cass. civ., sez. I, 11 maggio 1994, n. 4607, Cass. civ. , sez. III, 3 agosto
1994, n. 7213). Gli opposti hanno sempre insistito nel rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sedicente proprietario ad uscuapionem dei beni immobili, Il ricorrente pretenderebbe di vedere accertato giudizialmente in questa sede il titolo di proprietà. Più volte si è contestato che il avrebbe dovuto, semmai, proporre ricorso ex art. 619 cpc, ma Parte_1 neppure avrebbe potuto utilmente farlo dopo il fallimentare esito dell'opposizione di terzo promossa il 26.1.09, basato sui medesimi fatti per cui
è processo e rigettato dal Ge dr.ssa con ordinanza del 11.2.2009 (già Per_2 in atti). Come provato per tabulas dalla opposta , i beni sottoposti a pignoramento, a far data dal 17.10.1991, quando è deceduto Persona_3
(suocero di e padre di , moglie dell'opponente) Parte_1 Persona_4 sono divenuti di proprietà dei figli dell'opponente, all'epoca minori,
[...]
(nato il [...]) e (nata il [...]), Persona_5 Persona_6 essendo premorta la madre. , quindi, nella qualità di genitore Parte_1 esercente la potestà sui figli minori ha detenuto tali beni ed in tale qualità ha promosso una serie di azioni giudiziarie per la tutela di quei beni (vedi allegati nostra memoria 183, comma 6 n. 2 cpc) in una veste del tutto incompatibile con quella di possessore ad usucapionem. Dal 1998 in poi, e , Per_7 Persona_5 ormai maggiorenni, hanno esercitato il pieno diritto di proprietà sugli immobili, che il ha continuato a frequentare solo perché di titolarità dei suoi Parte_1 figli (e semmai ha potuto detenere nomine alieno). A tutto voler concedere, anche se si facesse decorrere da questa data il termine per l'usucapione, il presunto acquisto per usucapione non si sarebbe comunque potuto verificare Con prima della data di emissione del decreto di trasferimento del del 10.2.10. Di nessun pregio giuridico sono poi le altre eccezioni poste a fondamento della opposizione Conseguentemente- Ritenuta assorbita ogni altra eccezione e deduzione- Conclusivamente, l'opposizione non risulta fondata, e va, pertanto, rigettata, perché infondata in fatto e diritto-. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come da dispositivo che segue”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello , affidato a sei Parte_1 motivi, chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale: “Accertata la parzialità del
Giudice di prime cure, annullare la sentenza 116/2021 del Tribunale di Cassino
- Sezione Civile, Giudice GOT Dr.ssa Rosanna Gentile, con ogni consequenziale provvedimento al riguardo;
In subordine, accertata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, annullare la sentenza di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario e, per gli effetti rimettere la causa dinnanzi al giudice di primo grado;
”. Nel merito: “Previa remissione della causa in istruttoria ed emissione di ordinanza, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti con la memoria depositata in data 28 luglio 2011, ed espletati interrogatorio formale e prova per testi: A) Accogliere le domanda e dichiarare che per l'effetto dell'intervenuta usucapione, il Sig. è divenuto proprietario Parte_1 assoluto dei beni individuati al punto n. 6 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che qui di seguito devono intendersi integralmente riportati e trascritti;
B) Ordinare alla Conservatoria dei registri Immobiliari di
Frosinone la relativa trascrizione C) In subordine, previa declaratoria di nullità,
e/o inefficacia dell'espropriazione per consegna e rilascio di cui trattasi, per inesistenza della notificazione all'appellante, possessore dei beni immobili per cui è causa, del decreto di trasferimento, del susseguente atto di precetto e del preavviso di rilascio, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, a seguito dell'illegittima esecuzione subita, nella misura di € 20.000,00 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia e comunque limitando il valore dell'intero petitum, proposto nei confronti dei convenuti, alla somma di € 260000,00 D) In ogni caso ordinare il rilascio dei beni immobili di cui trattasi in favore dell'appellante”, con vittoria di spese.
4. Si sono costituiti e , in Controparte_1 Controparte_2 proprio e nella qualità di eredi di , eccependo, preliminarmente, Persona_1 che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere
(poiché la procedura esecutiva n. 141/2001 RGE è stata dichiarata estinta con provvedimento dell'11 luglio 2011, mai impugnato e contestato); ovvero rigettarla per carenza di legittimazione attiva dell'appellante.
Tanto premesso, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
5. Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con termine per note difensive depositate da entrambe le parti, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies, co.3, c.p.c., pronunciando quindi come segue.
6. Preliminarmente, è indispensabile chiarire che, come sostiene l'appellante e come risulta dal ricorso introduttivo “in opposizione ex art. 615
e/o 617 c.p.c.”, che ha dato origine al giudizio di primo grado n.r.g.
2216/2010, e dal ricorso “per riassunzione di opposizione proposta ex art. 615 e/o 617 c.p.c.”, ambedue i giudizi riunti nel procedimento che ha prodotto la sentenza qui impugnata non hanno ad oggetto, come invece erroneamente afferma il giudice a quo,” l'opposizione del terzo Parte_1 all'esecuzione immobiliare n. 141/2001 Rge, pendente dinanzi al Tribunale di Cassino”, nei confronti degli esecutati , Controparte_4 Persona_5
e .
[...] Controparte_5
Piuttosto, i due giudizi riuniti hanno per oggetto l'opposizione del terzo Pt_1
all' esecuzione intrapresa da ,
[...] Persona_1 Controparte_2
e , i quali, avendo acquistato i beni immobili staggiti nella Controparte_1 predetta esecuzione immobiliare ed ottenuto il relativo decreto di trasferimento, avevano agito in via esecutiva, contro i debitori già esecutati, per ottenerne la consegna ed il rilascio.
7. Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che la comparsa di costituzione degli appellati e , in proprio e quali Controparte_2 Controparte_1 eredi di , laddove eccepisce preliminarmente, che il Tribunale avrebbe Persona_1 dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, poiché la procedura esecutiva n. 141/2001 RGE è stata dichiarata estinta con provvedimento dell'11 luglio 2011, mai impugnato e contestato, non integra un motivo di appello incidentale (che peraltro, in ragione di quanto appena precisato sull'oggetto dei giudizi decisi in primo grado, sarebbe infondato), neppure condizionato, atteso che nelle conclusioni del medesimo atto gli appellati domandano invece il mero rigetto dell'avversa impugnazione principale.
8. Tanto premesso, con il primo motivo d'appello si censura la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 111 Cost., in particolare per violazione del dovere di terzietà e imparzialità del giudice. L'appellante sostiene che il primo
Giudice, richiamando a sostegno della decisione la “nostra memoria 183, comma
6 n. 2 c.p.c.”, avrebbe violato siffatto principio, in quanto “portatore di un interesse personale”, richiamando proprie memorie istruttorie.
Il motivo è infondato. Invero, per quanto emerge dagli atti di causa, l'utilizzo, da parte del giudice a quo, del termine “nostra memoria 183, comma 6 n. 2
c.p.c.” non è sintomatico di un preteso interesse personale o professionale della persona fisica che, quale giudice onorario, ha esercitato le funzioni giurisdizionali decidendo la lite. Piuttosto, l'improprio uso dell'aggettivo “nostra” risulta la conseguenza dell'utilizzo della tecnica di motivazione della sentenza impugnata per relationem con un atto di parte, contenente le difese degli appellati, riprodotto (come è palese anche per il diverso aspetto grafico) pedissequamente, in parte qua, nel corpo della motivazione, senza però avvertenze del trapianto testuale operato. In tal modo il giudice di primo grado ha quindi inequivocabilmente mostrato di condividere la fondatezza tali difese e, quindi, di porle a base della decisione impugnata. Certamente tale tecnica di motivazione, per le modalità con le quali è stata utilizzata, non è condivisibile ed è in ipotesi censurabile per diversi possibili profili. Tuttavia, essa non integra l'unico vizio per il quale è stata qui espressamente censurata, non rivelando il dedotto interesse in causa della persona fisica giudicante, ma solo la condivisione, da parte del giudice a quo, delle argomentazioni esposte da una delle parti, attuata mediante una (inopportuna) riproduzione integrale delle stesse, compreso l'aggettivo “nostra”, originariamente riferibile alle parti da cui le difese provenivano.
9. Con il secondo motivo d'appello si censura la sentenza del Tribunale per violazione e mancata applicazione dell'art. 183, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prevede che il giudice verifichi in prima udienza la regolarità del contraddittorio, in quanto, pur affermando in sentenza che i debitori sarebbero stati litisconsorti necessari, il primo Giudice non ha disposto l'integrazione del contradditorio nei loro confronti. L'appellante eccepisce, pertanto, la necessità di rimettere il giudizio al primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
10. Con il terzo motivo d'appello si censura la pronuncia di primo grado per travisamento dei fatti e violazione di norme di diritto. In primo luogo,
l'appellante sostiene l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha rilevato la non integrità del contradditorio, con conseguente nullità del giudizio di primo grado. Ciò poiché gli unici ad essere legittimati passivi dell'azione sarebbero gli odierni appellati, in quanto proprietari dei beni oggetto del decreto di trasferimento, avendo quest'ultimo efficacia immediata a favore di coloro che hanno acquistato all'asta.
In secondo luogo, censura la sentenza per aver statuito che esso appellante avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. A tal riguardo,
l'appellante afferma che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il terzo che assuma essere titolare di un diritto autonomo opponibile è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Il secondo motivo va trattato congiuntamente con la parte del terzo motivo che censura il rilevato difetto del litisconsorzio necessario.
Preliminarmente, è necessario illustrare come, nel complesso delle difese dell'appellante, si relazionino tra loro i due vizi denunziati. Nella sostanza, invero, la lettura complessiva dell'impugnazione evidenzia che- a prescindere dall'ordine dei motivi d'appello- l'appellante censura, innanzitutto, la decisione impugnata per aver il giudice di primo grado ritenuto la sussistenza del litisconsorzio necessario. In secondo luogo, denunzia che, ove pure sussista il litisconsorzio necessario, il giudice a quo non avrebbe dovuto far derivare dalla pretermissione la nullità del giudizio che si celebrava innanzi al suo ufficio, ma avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Il terzo motivo è allora infondato in parte qua, mentre è fondato il secondo, il cui accoglimento è assorbente rispetto agli ulteriori motivi d'appello (compresa la residua parte del terzo) e ad ogni altra questione.
Infatti, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui l'esecutato è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/1/2017, Rv. 642714-01,
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
7213 del 3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del
1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv.
328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01).
Non fa eccezione a tale principio la fattispecie nella quale, come nel caso sub iudice, l'esecuzione opposta sia per consegna o rilascio di un immobile (cfr. Cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 37847 del 01/12/2021).
La non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione dell'esecutato nell'opposizione esecutiva determina un vizio rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e comporta, di regola, la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado (così già Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01; in seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/5/1967, Rv.
327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/5/1973, Rv. 364263-01,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/6/1999, Rv. 527811-01, Cass., Sez. L,
Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9452 del 28/4/2011, Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del
19/2/2019, Rv. 653012-01).
Nel caso di specie, è pacifico, risultando dalla stessa sentenza impugnata (senza contestazioni delle parti dell'appello) che non hanno partecipato al giudizio di primo grado i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione per consegna o rilascio era diretta, ovvero , e Controparte_4 Persona_5 CP_5
.
[...]
Non ha quindi errato il giudice a quo quando (sia pure con la motivazione per relationem di cui si è detto trattando del primo motivo) ha, “In via preliminare e di rito”, rilevato che “il ricorso in opposizione è stato notificato esclusivamente ai soli creditori procedenti, escludendo i debitori esecutati, benché litisconsorti necessari. Parimenti è stato per l'atto di citazione in riassunzione relativo al riunito giudizio n. 26/2011 Rg Tribunale di Cassino. Né gli stessi hanno partecipato al giudizio, intervenendo volontariamente.”, aggiungendo che “È principio indiscusso quello che il debitore esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, pur se promossi da terzi estranei al giudizio nel cui corso si è formato il titolo esecutivo (ex pluribus Cass. civ., sez. III, 22 giugno 1999, n.6333, Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1995, n.9107, Cass. civ., sez. I, 11 maggio 1994, n. 4607, Cass. civ. , sez. III, 3 agosto 1994, n. 7213)”.
Il giudice a quo ha però errato laddove (sempre motivando per relationem) ha ritenuto che la pretermissione dei litisconsorti necessari “determina una grave ed irreparabile lesione dell'integrità del contraddittorio, con conseguente nullità del presente giudizio.”. Ed ha ulteriormente errato quando, rilevata preliminarmente l'asserita nullità del giudizio, con la quale ha quindi esaurito la propria potestas decidendi, ha successivamente (ancora per relationem), argomentato anche sulla infondatezza dell'opposizione, con quelle che costituiscono quindi mere esternazioni ad abundantiam ( e che comunque, una volta rilevata la nullità del giudizio, sono in ogni caso destinate ad essere assorbite da tale vizio radicale).
Invero, una volta accertata la non integrità del contraddittorio, il giudice di primo grado avrebbe dovuto necessariamente (e potuto unicamente) applicare l'art. 102, co.2, c.p.c., dando un termine per l'integrazione nei confronti degli esecutati, litisconsorti necessari pretermessi. Non facendolo, senza peraltro addurre alcuna ragione, ha determinato la nullità della prosecuzione del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento dell'appello e con rimessione della causa al giudice a quo ai sensi dell'art. 354, co.2, c.p.c., perché provveda ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e prosegua, all'esito, nel giudizio.
11. Restano quindi assorbiti, oltre alla residua parte del terzo motivo, anche:
il quarto motivo, con cui si censura la sentenza di primo grado per mancata ammissione di mezzi di prova rilevanti ai fini della decisione, mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e per omessa motivazione;
il quinto motivo, con cui si insiste per l'ammissione di mezzi probatori richiamati nel presente grado di giudizio;
il sesto motivo, con cui si censura la sentenza di primo grado per mancanza e/o inesistenza della motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto “di poco pregio” le altre eccezioni proposte.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore indeterminato di bassa complessità, tenuto conto del limitato decisum, nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per quella istruttoria/di trattazione, liquidata al minimo per la sua estrema semplicità. Si liquidano pertanto euro
8.469,00 (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 1.523,00; fase decisionale € 3.470,00) per compensi a favore dell'appellante. Tali importi, oltre spese generali, iva e c.p.a., ed oltre alle spese prenotate a debito, debbo essere pagati a favore dell'erario, avendo l'appellante dedotto di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
116/2021 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data 29/01/2021, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello nei limiti di cui alla parte motiva, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di Cassino, con termine di rito per la riassunzione;
2. condanna gli appellati in solido alla rifusione all'appellato, e per esso all'erario, delle spese di lite, che liquida in euro 8.469,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., ed oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 4/12/2025.
Il Presidente estensore
EL AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. EL AL Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4843 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 4 dicembre 2025 e vertente
TRA
( , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1 C.F._1
Stato ex art. 126 d.P.R. n. 115/2002, con l'avv. Alfredo Magliocca
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._2
- APPELLANTE -
Contro
) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, in proprio e quali eredi di , con
[...] C.F._4 Persona_1 l'avv. Daniele Bartolomucci ) che li rappresenta e difende C.F._5 in virtù di procura in atti;
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 116/2021, emessa dal Tribunale di
Cassino e pubblicata in data 29/01/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 4/12/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
1. Per quanto qui ancora di interesse, va premesso che la vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “-con ricorso ex artt. 615 e/o 617 cpc proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione immobiliare n. 141/2001 Rge, pendente dinanzi al Tribunale di Cassino, assumendo di essere proprietario per possesso ad usucapionem dei beni sottoposti a pignoramento e successivamente assegnati ai creditori procedenti, e chiedeva l'annullamento del decreto di trasferimento, previo accertamento della titolarità dei medesimi. - Si costituivano in giudizio gli opposti , Controparte_1 Controparte_2
e instando per il rigetto della domanda in quanto
[...] Persona_1 strumentale e comunque proposta in evidente carenza di legittimazione attiva. La causa veniva assegnata al Giudice dr. Eramo con prima udienza fissata per il 15.9.10; all'esito il Giudice si riservava, concedendo termine per note sulla richiesta di sospensione della procedura esecutiva avanzata in via cautelare dall'opponente. Con ordinanza del 22.10.10 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione, accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e ritenendo, comunque, nel merito, non fondate le doglianze di
[...]
. Veniva quindi introdotta la fase di merito con fissazione Parte_1 dell'udienza di comparizione parti alla data del 2.2.11. In pari tempo il procuratore del ricorrente provvedeva a notificare atto di citazione in riassunzione, iscrivendo a ruolo la causa di merito, recante n. 26/2011 RG, assegnata al Giudice dr. Epifanio. Celebratasi la prima udienza, concessi i termini istruttori e depositate le relative memorie, i procuratori delle parti si avvedevano della duplicità dei procedimenti di merito in corso e ne chiedevano la riunione per connessione oggettiva e soggettiva. Il Giudice, dr. Epifanio, a scioglimento della riserva assunta in data 15.1.2012, disponeva in conformità riunendo la causa n. 26/2011 Rg alla presente e rigettava tutte le richieste istruttorie già formulate dalle parti nella causa riunita. Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza dell'11.3.2015-e venivano concessi i termini ex art 190 cpc”.
2. All'esito del giudizio, il Tribunale di Cassino, con la sentenza qui impugnata, rigettò l'opposizione e condannò l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio.
A fondamento della decisione., il primo Giudice svolse le considerazioni che seguono: “- L'opposizione, appare ibrida e indeterminata si appalesa priva di ogni minimo fondamento giuridico – È doveroso precisare che la procedura di esecuzione immobiliare n. 141/2001 RGE è stata dichiarata estinta l'11 luglio
2011, e ad oggi pende esclusivamente il presente giudizio di opposizione- Questo
Tribunale ha deciso, con sentenza del 19.3.14 la causa civile n. 2120/2010 Rg, rigettando le richieste , ritenute infondate del nei confronti degli Parte_1 odierni opponenti, sempre in relazione alla titolarità dei beni esecutati e trasferiti agli stessi con decreto del Tribunale di Cassino. Ancor prima, con ordinanza del
11.2.2009 questo Tribunale, nella persona del Giudice delle Esecuzioni dr.ssa
Condello, aveva rigettato l'opposizione formulata dal ex art. 619 Parte_1 cpc nell'ambito della procedura esecutiva n. 141/01 Rge Tribunale di Cassino, sull'assunto di un presunto titolo di proprietà sui beni esecutati maturato per possesso ad usucapionem, questione esattamente identica a quella oggi sub iudice (cfr . Ordinanza del 11.2.2009 già in atti). sono rimaste del tutto generiche ed indimostrate le contestazioni di parte ricorrente, mentre, per inverso, a. In via preliminare e di rito: è incontrovertibile la nullità del giudizio per pretermissione dei debitori esecutati litisconsorti necessari;
il ricorso in opposizione è stato notificato esclusivamente ai soli creditori procedenti, escludendo i debitori esecutati, benchè litisconsorti necessari. Parimenti è stato per l'atto di citazione in riassunzione relativo al riunito giudizio n. 26/2011 Rg
Tribunale di Cassino. Né gli stessi hanno partecipato al giudizio, intervenendo volontariamente. Ciò determina una grave ed irreparabile lesione dell'integrità del contraddittorio, con conseguente nullità del presente giudizio. “È principio indiscusso quello che il debitore esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, pur se promossi da terzi estranei al giudizio nel cui corso si è formato il titolo esecutivo” (ex pluribus
Cass. civ., sez. III, 22 giugno 1999, n.6333, Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1995,
n.9107, Cass. civ., sez. I, 11 maggio 1994, n. 4607, Cass. civ. , sez. III, 3 agosto
1994, n. 7213). Gli opposti hanno sempre insistito nel rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sedicente proprietario ad uscuapionem dei beni immobili, Il ricorrente pretenderebbe di vedere accertato giudizialmente in questa sede il titolo di proprietà. Più volte si è contestato che il avrebbe dovuto, semmai, proporre ricorso ex art. 619 cpc, ma Parte_1 neppure avrebbe potuto utilmente farlo dopo il fallimentare esito dell'opposizione di terzo promossa il 26.1.09, basato sui medesimi fatti per cui
è processo e rigettato dal Ge dr.ssa con ordinanza del 11.2.2009 (già Per_2 in atti). Come provato per tabulas dalla opposta , i beni sottoposti a pignoramento, a far data dal 17.10.1991, quando è deceduto Persona_3
(suocero di e padre di , moglie dell'opponente) Parte_1 Persona_4 sono divenuti di proprietà dei figli dell'opponente, all'epoca minori,
[...]
(nato il [...]) e (nata il [...]), Persona_5 Persona_6 essendo premorta la madre. , quindi, nella qualità di genitore Parte_1 esercente la potestà sui figli minori ha detenuto tali beni ed in tale qualità ha promosso una serie di azioni giudiziarie per la tutela di quei beni (vedi allegati nostra memoria 183, comma 6 n. 2 cpc) in una veste del tutto incompatibile con quella di possessore ad usucapionem. Dal 1998 in poi, e , Per_7 Persona_5 ormai maggiorenni, hanno esercitato il pieno diritto di proprietà sugli immobili, che il ha continuato a frequentare solo perché di titolarità dei suoi Parte_1 figli (e semmai ha potuto detenere nomine alieno). A tutto voler concedere, anche se si facesse decorrere da questa data il termine per l'usucapione, il presunto acquisto per usucapione non si sarebbe comunque potuto verificare Con prima della data di emissione del decreto di trasferimento del del 10.2.10. Di nessun pregio giuridico sono poi le altre eccezioni poste a fondamento della opposizione Conseguentemente- Ritenuta assorbita ogni altra eccezione e deduzione- Conclusivamente, l'opposizione non risulta fondata, e va, pertanto, rigettata, perché infondata in fatto e diritto-. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, come da dispositivo che segue”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello , affidato a sei Parte_1 motivi, chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale: “Accertata la parzialità del
Giudice di prime cure, annullare la sentenza 116/2021 del Tribunale di Cassino
- Sezione Civile, Giudice GOT Dr.ssa Rosanna Gentile, con ogni consequenziale provvedimento al riguardo;
In subordine, accertata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, annullare la sentenza di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario e, per gli effetti rimettere la causa dinnanzi al giudice di primo grado;
”. Nel merito: “Previa remissione della causa in istruttoria ed emissione di ordinanza, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti con la memoria depositata in data 28 luglio 2011, ed espletati interrogatorio formale e prova per testi: A) Accogliere le domanda e dichiarare che per l'effetto dell'intervenuta usucapione, il Sig. è divenuto proprietario Parte_1 assoluto dei beni individuati al punto n. 6 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che qui di seguito devono intendersi integralmente riportati e trascritti;
B) Ordinare alla Conservatoria dei registri Immobiliari di
Frosinone la relativa trascrizione C) In subordine, previa declaratoria di nullità,
e/o inefficacia dell'espropriazione per consegna e rilascio di cui trattasi, per inesistenza della notificazione all'appellante, possessore dei beni immobili per cui è causa, del decreto di trasferimento, del susseguente atto di precetto e del preavviso di rilascio, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, a seguito dell'illegittima esecuzione subita, nella misura di € 20.000,00 o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia e comunque limitando il valore dell'intero petitum, proposto nei confronti dei convenuti, alla somma di € 260000,00 D) In ogni caso ordinare il rilascio dei beni immobili di cui trattasi in favore dell'appellante”, con vittoria di spese.
4. Si sono costituiti e , in Controparte_1 Controparte_2 proprio e nella qualità di eredi di , eccependo, preliminarmente, Persona_1 che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere
(poiché la procedura esecutiva n. 141/2001 RGE è stata dichiarata estinta con provvedimento dell'11 luglio 2011, mai impugnato e contestato); ovvero rigettarla per carenza di legittimazione attiva dell'appellante.
Tanto premesso, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
5. Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con termine per note difensive depositate da entrambe le parti, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies, co.3, c.p.c., pronunciando quindi come segue.
6. Preliminarmente, è indispensabile chiarire che, come sostiene l'appellante e come risulta dal ricorso introduttivo “in opposizione ex art. 615
e/o 617 c.p.c.”, che ha dato origine al giudizio di primo grado n.r.g.
2216/2010, e dal ricorso “per riassunzione di opposizione proposta ex art. 615 e/o 617 c.p.c.”, ambedue i giudizi riunti nel procedimento che ha prodotto la sentenza qui impugnata non hanno ad oggetto, come invece erroneamente afferma il giudice a quo,” l'opposizione del terzo Parte_1 all'esecuzione immobiliare n. 141/2001 Rge, pendente dinanzi al Tribunale di Cassino”, nei confronti degli esecutati , Controparte_4 Persona_5
e .
[...] Controparte_5
Piuttosto, i due giudizi riuniti hanno per oggetto l'opposizione del terzo Pt_1
all' esecuzione intrapresa da ,
[...] Persona_1 Controparte_2
e , i quali, avendo acquistato i beni immobili staggiti nella Controparte_1 predetta esecuzione immobiliare ed ottenuto il relativo decreto di trasferimento, avevano agito in via esecutiva, contro i debitori già esecutati, per ottenerne la consegna ed il rilascio.
7. Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che la comparsa di costituzione degli appellati e , in proprio e quali Controparte_2 Controparte_1 eredi di , laddove eccepisce preliminarmente, che il Tribunale avrebbe Persona_1 dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, poiché la procedura esecutiva n. 141/2001 RGE è stata dichiarata estinta con provvedimento dell'11 luglio 2011, mai impugnato e contestato, non integra un motivo di appello incidentale (che peraltro, in ragione di quanto appena precisato sull'oggetto dei giudizi decisi in primo grado, sarebbe infondato), neppure condizionato, atteso che nelle conclusioni del medesimo atto gli appellati domandano invece il mero rigetto dell'avversa impugnazione principale.
8. Tanto premesso, con il primo motivo d'appello si censura la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 111 Cost., in particolare per violazione del dovere di terzietà e imparzialità del giudice. L'appellante sostiene che il primo
Giudice, richiamando a sostegno della decisione la “nostra memoria 183, comma
6 n. 2 c.p.c.”, avrebbe violato siffatto principio, in quanto “portatore di un interesse personale”, richiamando proprie memorie istruttorie.
Il motivo è infondato. Invero, per quanto emerge dagli atti di causa, l'utilizzo, da parte del giudice a quo, del termine “nostra memoria 183, comma 6 n. 2
c.p.c.” non è sintomatico di un preteso interesse personale o professionale della persona fisica che, quale giudice onorario, ha esercitato le funzioni giurisdizionali decidendo la lite. Piuttosto, l'improprio uso dell'aggettivo “nostra” risulta la conseguenza dell'utilizzo della tecnica di motivazione della sentenza impugnata per relationem con un atto di parte, contenente le difese degli appellati, riprodotto (come è palese anche per il diverso aspetto grafico) pedissequamente, in parte qua, nel corpo della motivazione, senza però avvertenze del trapianto testuale operato. In tal modo il giudice di primo grado ha quindi inequivocabilmente mostrato di condividere la fondatezza tali difese e, quindi, di porle a base della decisione impugnata. Certamente tale tecnica di motivazione, per le modalità con le quali è stata utilizzata, non è condivisibile ed è in ipotesi censurabile per diversi possibili profili. Tuttavia, essa non integra l'unico vizio per il quale è stata qui espressamente censurata, non rivelando il dedotto interesse in causa della persona fisica giudicante, ma solo la condivisione, da parte del giudice a quo, delle argomentazioni esposte da una delle parti, attuata mediante una (inopportuna) riproduzione integrale delle stesse, compreso l'aggettivo “nostra”, originariamente riferibile alle parti da cui le difese provenivano.
9. Con il secondo motivo d'appello si censura la sentenza del Tribunale per violazione e mancata applicazione dell'art. 183, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prevede che il giudice verifichi in prima udienza la regolarità del contraddittorio, in quanto, pur affermando in sentenza che i debitori sarebbero stati litisconsorti necessari, il primo Giudice non ha disposto l'integrazione del contradditorio nei loro confronti. L'appellante eccepisce, pertanto, la necessità di rimettere il giudizio al primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
10. Con il terzo motivo d'appello si censura la pronuncia di primo grado per travisamento dei fatti e violazione di norme di diritto. In primo luogo,
l'appellante sostiene l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha rilevato la non integrità del contradditorio, con conseguente nullità del giudizio di primo grado. Ciò poiché gli unici ad essere legittimati passivi dell'azione sarebbero gli odierni appellati, in quanto proprietari dei beni oggetto del decreto di trasferimento, avendo quest'ultimo efficacia immediata a favore di coloro che hanno acquistato all'asta.
In secondo luogo, censura la sentenza per aver statuito che esso appellante avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. A tal riguardo,
l'appellante afferma che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il terzo che assuma essere titolare di un diritto autonomo opponibile è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Il secondo motivo va trattato congiuntamente con la parte del terzo motivo che censura il rilevato difetto del litisconsorzio necessario.
Preliminarmente, è necessario illustrare come, nel complesso delle difese dell'appellante, si relazionino tra loro i due vizi denunziati. Nella sostanza, invero, la lettura complessiva dell'impugnazione evidenzia che- a prescindere dall'ordine dei motivi d'appello- l'appellante censura, innanzitutto, la decisione impugnata per aver il giudice di primo grado ritenuto la sussistenza del litisconsorzio necessario. In secondo luogo, denunzia che, ove pure sussista il litisconsorzio necessario, il giudice a quo non avrebbe dovuto far derivare dalla pretermissione la nullità del giudizio che si celebrava innanzi al suo ufficio, ma avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Il terzo motivo è allora infondato in parte qua, mentre è fondato il secondo, il cui accoglimento è assorbente rispetto agli ulteriori motivi d'appello (compresa la residua parte del terzo) e ad ogni altra questione.
Infatti, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui l'esecutato è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/1/2017, Rv. 642714-01,
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
7213 del 3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del
1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv.
328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01).
Non fa eccezione a tale principio la fattispecie nella quale, come nel caso sub iudice, l'esecuzione opposta sia per consegna o rilascio di un immobile (cfr. Cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 37847 del 01/12/2021).
La non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione dell'esecutato nell'opposizione esecutiva determina un vizio rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e comporta, di regola, la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado (così già Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01; in seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/5/1967, Rv.
327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/5/1973, Rv. 364263-01,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/6/1999, Rv. 527811-01, Cass., Sez. L,
Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9452 del 28/4/2011, Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del
19/2/2019, Rv. 653012-01).
Nel caso di specie, è pacifico, risultando dalla stessa sentenza impugnata (senza contestazioni delle parti dell'appello) che non hanno partecipato al giudizio di primo grado i soggetti nei confronti dei quali l'esecuzione per consegna o rilascio era diretta, ovvero , e Controparte_4 Persona_5 CP_5
.
[...]
Non ha quindi errato il giudice a quo quando (sia pure con la motivazione per relationem di cui si è detto trattando del primo motivo) ha, “In via preliminare e di rito”, rilevato che “il ricorso in opposizione è stato notificato esclusivamente ai soli creditori procedenti, escludendo i debitori esecutati, benché litisconsorti necessari. Parimenti è stato per l'atto di citazione in riassunzione relativo al riunito giudizio n. 26/2011 Rg Tribunale di Cassino. Né gli stessi hanno partecipato al giudizio, intervenendo volontariamente.”, aggiungendo che “È principio indiscusso quello che il debitore esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, pur se promossi da terzi estranei al giudizio nel cui corso si è formato il titolo esecutivo (ex pluribus Cass. civ., sez. III, 22 giugno 1999, n.6333, Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1995, n.9107, Cass. civ., sez. I, 11 maggio 1994, n. 4607, Cass. civ. , sez. III, 3 agosto 1994, n. 7213)”.
Il giudice a quo ha però errato laddove (sempre motivando per relationem) ha ritenuto che la pretermissione dei litisconsorti necessari “determina una grave ed irreparabile lesione dell'integrità del contraddittorio, con conseguente nullità del presente giudizio.”. Ed ha ulteriormente errato quando, rilevata preliminarmente l'asserita nullità del giudizio, con la quale ha quindi esaurito la propria potestas decidendi, ha successivamente (ancora per relationem), argomentato anche sulla infondatezza dell'opposizione, con quelle che costituiscono quindi mere esternazioni ad abundantiam ( e che comunque, una volta rilevata la nullità del giudizio, sono in ogni caso destinate ad essere assorbite da tale vizio radicale).
Invero, una volta accertata la non integrità del contraddittorio, il giudice di primo grado avrebbe dovuto necessariamente (e potuto unicamente) applicare l'art. 102, co.2, c.p.c., dando un termine per l'integrazione nei confronti degli esecutati, litisconsorti necessari pretermessi. Non facendolo, senza peraltro addurre alcuna ragione, ha determinato la nullità della prosecuzione del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento dell'appello e con rimessione della causa al giudice a quo ai sensi dell'art. 354, co.2, c.p.c., perché provveda ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e prosegua, all'esito, nel giudizio.
11. Restano quindi assorbiti, oltre alla residua parte del terzo motivo, anche:
il quarto motivo, con cui si censura la sentenza di primo grado per mancata ammissione di mezzi di prova rilevanti ai fini della decisione, mancata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e per omessa motivazione;
il quinto motivo, con cui si insiste per l'ammissione di mezzi probatori richiamati nel presente grado di giudizio;
il sesto motivo, con cui si censura la sentenza di primo grado per mancanza e/o inesistenza della motivazione su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto “di poco pregio” le altre eccezioni proposte.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore indeterminato di bassa complessità, tenuto conto del limitato decisum, nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per quella istruttoria/di trattazione, liquidata al minimo per la sua estrema semplicità. Si liquidano pertanto euro
8.469,00 (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 1.523,00; fase decisionale € 3.470,00) per compensi a favore dell'appellante. Tali importi, oltre spese generali, iva e c.p.a., ed oltre alle spese prenotate a debito, debbo essere pagati a favore dell'erario, avendo l'appellante dedotto di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
116/2021 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data 29/01/2021, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello nei limiti di cui alla parte motiva, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di Cassino, con termine di rito per la riassunzione;
2. condanna gli appellati in solido alla rifusione all'appellato, e per esso all'erario, delle spese di lite, che liquida in euro 8.469,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., ed oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 4/12/2025.
Il Presidente estensore
EL AL