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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2541/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi -Presidente
2) Dott. Stefano Rago -Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli -Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2541/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. BARBATO SERENA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. GERMINI STEFANO;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 13/01/2000 a Militello in Val di Catania (atto n. 1, parte 2, anno 2000). Dal matrimonio sono nati i figli
[...]
(4/3/06) e (30/10/09). La casa coniugale è di proprie Per_1 Per_2 marito ed è sita a Rubiera (RE), via San Faustino n. 44. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 17/03/2023, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna in data 27/02/2024, che ha stabilito l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento nella casa coniugale, che il padre potesse vedere i figli tramite incontri protetti e contribuisse al loro mantenimento con la somma mensile di € 700, oltre al 50% delle spese straordinarie
ha convenuto in giudizio la moglie chiedendo Parte_1 la r della casa coniugale poiché ella si è trasferita altrove con i figli e ha restituito le chiavi dell'immobile. , si è costituita e le parti hanno concluso CP_1 congiuntamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale può essere accolta, considerato che, nel mese di settembre 2024, la resistente si è trasferita altrove con i figli e che, pertanto, la casa ha stabilmente cessato di costituire l'habitat di riferimento della prole. Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone la modifica delle condizioni della sentenza di separazione n. 327/2023 e revoca l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
-dispone la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione dai registri immobiliari (immobile sito in Rubiera, alla Via San Faustino n. 44, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di RUBIERA (RE) al Foglio 9, Particella 208, Subb. 12 - 18 – 30);
-compensa le spese di lite.
Reggio Emilia, 16/12/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi -Presidente
2) Dott. Stefano Rago -Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli -Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2541/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. BARBATO SERENA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. GERMINI STEFANO;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 13/01/2000 a Militello in Val di Catania (atto n. 1, parte 2, anno 2000). Dal matrimonio sono nati i figli
[...]
(4/3/06) e (30/10/09). La casa coniugale è di proprie Per_1 Per_2 marito ed è sita a Rubiera (RE), via San Faustino n. 44. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 17/03/2023, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna in data 27/02/2024, che ha stabilito l'addebito della separazione al marito, l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento nella casa coniugale, che il padre potesse vedere i figli tramite incontri protetti e contribuisse al loro mantenimento con la somma mensile di € 700, oltre al 50% delle spese straordinarie
ha convenuto in giudizio la moglie chiedendo Parte_1 la r della casa coniugale poiché ella si è trasferita altrove con i figli e ha restituito le chiavi dell'immobile. , si è costituita e le parti hanno concluso CP_1 congiuntamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale può essere accolta, considerato che, nel mese di settembre 2024, la resistente si è trasferita altrove con i figli e che, pertanto, la casa ha stabilmente cessato di costituire l'habitat di riferimento della prole. Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone la modifica delle condizioni della sentenza di separazione n. 327/2023 e revoca l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
-dispone la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione dai registri immobiliari (immobile sito in Rubiera, alla Via San Faustino n. 44, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di RUBIERA (RE) al Foglio 9, Particella 208, Subb. 12 - 18 – 30);
-compensa le spese di lite.
Reggio Emilia, 16/12/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli